CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24319 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE nei confronti di: IM AE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/09/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento in data 14/09/2022 in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata nell' interesse di GA NE annullava il decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord in data 19/07/2022 il quale aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di cui all' art. 640-bis c.p. pari ad euro 10.726,00. 1.1. I giudici di merito ritenevano che la contestazione relativa all' incameramento da parte dell' indagato, LSU presso il comune di Casal di Principe, dell' assegno di sussidio per 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24319 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/03/2023 attività socialmente utili erogato dell' INPS, nonostante il predetto non avesse svolto per ciascuno dei periodi oggetto di contestazione tutte le venti ore settimanali previste dalla legge, non aveva trovato adeguato riscontro, difettando, sia pure a livello indiziario, la prova di un meccanismo truffaldino posto in essere dai lavoratori. Osservavano che la situazione rilevata appariva, per lo più frutto di una "confusione organizzativa ed operativa", apparendo dubbia non solo la configurabilità dell'elemento psicologico del reato ma anche l'addebitabilità al ricorrente di condotte qualificabili come espressione di artifici e raggiri idonei ad ingannare l' ente pubblico. Rilevavano che a tutto concedere doveva ritenersi configurabile non il reato di cui all' art. 640-bis c.p. quanto piuttosto una condotta ex art. 316-ter c.p., non perseguibile penalmente in quanto occorreva fare riferimento ai singoli importi mensili e non già alla complessiva somma percepita dal' indagato. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord, il quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione avendo i giudici del riesame omesso di considerare una serie di elementi indiziari significativi nell' ottica accusatoria. Osserva che il Tribunale del riesame aveva trascurato di considerare che una serie di elementi emersi nel corso nell' indagine (quali, in particolare, il tenore della denuncia del Segretario Comunale;
la paradigmatica vicenda relativa alla nnassiva cancellazione dei dati del "data -base" del comune di Caste! di Principe;
i richiami da parte del Comandante della Polizia Municipale a GA NE per le reiterate assenze) deponevano nel senso di dimostrare che la "confusione e la approssimazione" presso il detto comune costituiva un alibi per mascherare vere e proprie condotte truffaldine. 2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640-bis e 316-ter c.p. Assume che nel caso di specie, sulla scortai dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità era configurabile il reato di cui all' art. 640-bis c.p. e che, in ogni caso, il quantum indebitamente percepito dall' indagato doveva essere considerato unitariamente e non frazionato con la conseguenza che non era configurabile un mero illecito amministrativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché formulato per motivi non consentiti. 1.1. Gli argomenti esposti con la prima parte del motivo, infat:ti, non individuano alcuna violazione di legge, ma mirano solo a rivalutare i dati indiziari emersi attraverso le indagini;
così destinando il ricorso alla declaratoria di inammissibilità, poiché - per pacifica giurisprudenza di legittimità - in materia di misure cautelari reali il ricorso in cassazione è proponibile esclusivamente per violazione di legge, nozione in cui sono ricompresi sia gli errores in kidicando 2 o in procedendo, sia i vizi della motivazione «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). La mera lettura alternativa dei dati acquisiti che il ricorrente propone non può fondare la censura in sede di legittimità. 1.2. Del tutto generica, infine, la censura di violazione di legge formulata con il secondo motivo del ricorso, non assistita da alcuna valutazione in punto di fatto idonea a delineare la differente qualificazione giuridica. Il P.M. ricorrente non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato che ha escluso la possibilità di ravvisare la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 316 ter cod. pen., sussistendo condotte che al più integrano ipotesi di illecito amministrativo (in ragione degli importi mensilmente corrisposti dall'INPS, inferiori alla soglia di punibilità fissata dalla norma su richiamata). Si tratta di argomentazione coerente cori l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979-01; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510-02; Sez. F., n. 44878 del 6/8/2019, Aldovisi 3ORv. 279036-03); si è inoltre affermato che il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art. 316 ter, comma 2, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva (Sez. 6, n. 31223 del 24/06/2021, Ciccarini, Rv. 282105 - 01). 2. In ragione delle considerazioni che precedono va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2023 Il Consigliere Estensore
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento in data 14/09/2022 in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata nell' interesse di GA NE annullava il decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord in data 19/07/2022 il quale aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di cui all' art. 640-bis c.p. pari ad euro 10.726,00. 1.1. I giudici di merito ritenevano che la contestazione relativa all' incameramento da parte dell' indagato, LSU presso il comune di Casal di Principe, dell' assegno di sussidio per 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24319 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/03/2023 attività socialmente utili erogato dell' INPS, nonostante il predetto non avesse svolto per ciascuno dei periodi oggetto di contestazione tutte le venti ore settimanali previste dalla legge, non aveva trovato adeguato riscontro, difettando, sia pure a livello indiziario, la prova di un meccanismo truffaldino posto in essere dai lavoratori. Osservavano che la situazione rilevata appariva, per lo più frutto di una "confusione organizzativa ed operativa", apparendo dubbia non solo la configurabilità dell'elemento psicologico del reato ma anche l'addebitabilità al ricorrente di condotte qualificabili come espressione di artifici e raggiri idonei ad ingannare l' ente pubblico. Rilevavano che a tutto concedere doveva ritenersi configurabile non il reato di cui all' art. 640-bis c.p. quanto piuttosto una condotta ex art. 316-ter c.p., non perseguibile penalmente in quanto occorreva fare riferimento ai singoli importi mensili e non già alla complessiva somma percepita dal' indagato. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord, il quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione avendo i giudici del riesame omesso di considerare una serie di elementi indiziari significativi nell' ottica accusatoria. Osserva che il Tribunale del riesame aveva trascurato di considerare che una serie di elementi emersi nel corso nell' indagine (quali, in particolare, il tenore della denuncia del Segretario Comunale;
la paradigmatica vicenda relativa alla nnassiva cancellazione dei dati del "data -base" del comune di Caste! di Principe;
i richiami da parte del Comandante della Polizia Municipale a GA NE per le reiterate assenze) deponevano nel senso di dimostrare che la "confusione e la approssimazione" presso il detto comune costituiva un alibi per mascherare vere e proprie condotte truffaldine. 2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640-bis e 316-ter c.p. Assume che nel caso di specie, sulla scortai dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità era configurabile il reato di cui all' art. 640-bis c.p. e che, in ogni caso, il quantum indebitamente percepito dall' indagato doveva essere considerato unitariamente e non frazionato con la conseguenza che non era configurabile un mero illecito amministrativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché formulato per motivi non consentiti. 1.1. Gli argomenti esposti con la prima parte del motivo, infat:ti, non individuano alcuna violazione di legge, ma mirano solo a rivalutare i dati indiziari emersi attraverso le indagini;
così destinando il ricorso alla declaratoria di inammissibilità, poiché - per pacifica giurisprudenza di legittimità - in materia di misure cautelari reali il ricorso in cassazione è proponibile esclusivamente per violazione di legge, nozione in cui sono ricompresi sia gli errores in kidicando 2 o in procedendo, sia i vizi della motivazione «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Per tale ragione, è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), mentre non rilevano l'illogicità o la incompletezza di motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255), né l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). La mera lettura alternativa dei dati acquisiti che il ricorrente propone non può fondare la censura in sede di legittimità. 1.2. Del tutto generica, infine, la censura di violazione di legge formulata con il secondo motivo del ricorso, non assistita da alcuna valutazione in punto di fatto idonea a delineare la differente qualificazione giuridica. Il P.M. ricorrente non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato che ha escluso la possibilità di ravvisare la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 316 ter cod. pen., sussistendo condotte che al più integrano ipotesi di illecito amministrativo (in ragione degli importi mensilmente corrisposti dall'INPS, inferiori alla soglia di punibilità fissata dalla norma su richiamata). Si tratta di argomentazione coerente cori l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979-01; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510-02; Sez. F., n. 44878 del 6/8/2019, Aldovisi 3ORv. 279036-03); si è inoltre affermato che il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art. 316 ter, comma 2, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva (Sez. 6, n. 31223 del 24/06/2021, Ciccarini, Rv. 282105 - 01). 2. In ragione delle considerazioni che precedono va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2023 Il Consigliere Estensore