CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2023, n. 18541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18541 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AL nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del tribunale di Venezia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del PG dr.ssa Marilia Di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to Valerio Spigarelli quale sostituto processuale dell'avv.to Cianferoni Luca che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza del 23 novembre 2022, il tribunale del riesame di Venezia adito avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2022 del Gip del medesimo tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RI AL con riferimento ai capi 1) e 42) (inerenti un associazione finalizzata alla realizzazione di reati fiscali e il riciclaggio di denaro, aggravati dalla finalità di agevolare una cosca della ndrangheta), rigettava l'istanza di riesame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18541 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/03/2023 Così deciso il 14 marzo 2023. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso RI AL, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. in quanto il ricorrente è detenuto in espiazione di pena lunga per reato ostativo con assenza di ogni concreto e attuale pericolo da preservare. Nel caso in esame con motivazione illogica il tribunale non avrebbe considerato la circostanza immediatamente sopra citata, ritenendo il ricorrente solo raggiunto da condanna di primo grado, non esaminando il relativo certificato penale e la memoria difensiva, peraltro travisata. 4. Il ricorso è manifestamente infondato a fronte della rilevata sussistenza, da parte del tribunale, della doppia presunzione relativa correlata alla contestata aggravante. Profilo del tutto trascurato dal ricorrente limitatosi ad opporre genericamente lo stato detentivo in quanto tale del ricorrente, come sintetizzato in precedenza. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del PG dr.ssa Marilia Di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to Valerio Spigarelli quale sostituto processuale dell'avv.to Cianferoni Luca che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza del 23 novembre 2022, il tribunale del riesame di Venezia adito avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2022 del Gip del medesimo tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RI AL con riferimento ai capi 1) e 42) (inerenti un associazione finalizzata alla realizzazione di reati fiscali e il riciclaggio di denaro, aggravati dalla finalità di agevolare una cosca della ndrangheta), rigettava l'istanza di riesame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18541 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/03/2023 Così deciso il 14 marzo 2023. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso RI AL, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. in quanto il ricorrente è detenuto in espiazione di pena lunga per reato ostativo con assenza di ogni concreto e attuale pericolo da preservare. Nel caso in esame con motivazione illogica il tribunale non avrebbe considerato la circostanza immediatamente sopra citata, ritenendo il ricorrente solo raggiunto da condanna di primo grado, non esaminando il relativo certificato penale e la memoria difensiva, peraltro travisata. 4. Il ricorso è manifestamente infondato a fronte della rilevata sussistenza, da parte del tribunale, della doppia presunzione relativa correlata alla contestata aggravante. Profilo del tutto trascurato dal ricorrente limitatosi ad opporre genericamente lo stato detentivo in quanto tale del ricorrente, come sintetizzato in precedenza. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.