Sentenza 27 novembre 2003
Massime • 1
In tema di installazione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, a seguito delle modifiche operate dall'art. 39 della legge 24 novembre 2003 n. 326 all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), si considerano per il gioco d'azzardo :a) quelli che hanno insita la scommessa o b) che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura o c) vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma sesto del citato T.U. Gli apparecchi leciti da trattenimento e da gioco d'abilità risultano: a) quelli in cui gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e che si attivano con l'introduzione di moneta metallica con costo non superiore a 50 centesimi, e con durata della partita compresa tra 7 e 13 secondi, con potenziale distribuzione di vincite in danaro non superiori a 50 euro erogate immediatamente dalla macchina in moneta. Gli apparecchi per il gioco lecito: a) quelli che parimenti si attivano con l'introduzione di moneta non superiore a 50 centesimi, con preponderanza degli elementi di abilità o trattenimento, ma che non possono consentire il prolungamento della partita (se non sino al 1 maggio 2004); b) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale o strategica, attivabili con moneta metallica massima di 1 euro e che distribuiscono direttamente ed immediatamente premi consistenti in piccola oggettistica, non convertibili e con valore non superiore a venti volte il costo della partita; c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica e che non distribuiscono premi, con costo non superiore a 50 cent. e durata variabile in relazione all'abilità del giocatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2003, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 27/11/2003
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1820
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 24803/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIRAUDO Oreste, N. a Borgo San Dalmazzo (CN) il 30/08/1960;
avverso l'ordinanza 11/03/2003 del Tribunale per il riesame di Cuneo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. D'ANGELO G. che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
In data 17.2.2003 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo convalidava il sequestro probatorio (operato dalla Guardia di Finanza in data 14.2.2003) di n. 3 apparecchi elettronici del tipo video-poker, installati presso un esercizio pubblico gestito in Cuneo da Giraudo Oreste, considerati idonei ad essere utilizzati per il gioco di azzardo.
Detto sequestro era stato effettuato in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 110 T.U. del R.D. 18.6.1931, n. 773 (T.U. delle leggi di P.S.).
Con ordinanza dell'11.3.2003 il Tribunale di Cuneo rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse del Giraudo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, il quale - sotto il profilo della violazione di legge - ha eccepito:
- la insussistenza del "fumus delicti", sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie in esame il 6^ comma dell'art. 110 del T.U. delle leggi di P.S., come modificato dalla legge n. 289/2002, in quanto la norma cui dovrebbe necessariamente farsi riferimento sarebbe il 7^ comma, lett. b), del medesimo articolo, che non accenna alla riproduzione delle regole fondamentali del gioco del poker quale elemento di illiceità degli apparecchi elettronici. Tale elemento sarebbe riferito esclusivamente a quegli apparecchi, descritti al comma 6, che distribuiscono vincite in denaro, mentre gli apparecchi sequestrati nell'esercizio pubblico da lui gestito consentivano soltanto la possibilità di prolungamento della partita.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti (vedi Cass., Sez. Unite, 29.11.1994, n. 20). L'accertamento del "fumus commissi delicti" va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass.: Sez. 3^, 7.3.2000, Caruso;
Sez. 6^, 3.3.1998, Campo;
Sez. 2^, 22.5.1997, Acampora;
nonché Cass., Sez. Unite, 4.5.2000, n. 7, Mariano, che supera e rilegge Cass., Sez. Unite, 29.1.1997, n. 23, Bassi).
Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, sicché per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (vedi Cass., Sez. 3^, 24.4.2001, Cecchini;
Sez. 6^, 29.1.1998, Sarnataro;
Sez. 5^, 10.11.1997, Signorelli). Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi (Cass., Sez. 6^, 30.4.1993, Bermen).
2. Nella fattispecie in esame il Tribunale ha ipotizzato la contravvenzione di cui all'art, 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773, in relazione alla quale gli apparecchi elettronici sequestrati sono sicuramente "corpo di reato".
L'art. 110 del RD. n. 773/1931, come sostituito dall'art. 22, comma 3, della legge 27.12.2002, n. 289 (nel testo in vigore dal 15 gennaio
2003, che è quello applicabile alla fattispecie in esame), sanziona "l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo ... nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie".
Il comma 5 di detto articolo prevede che "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato". Quanto agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, dunque, detto 5 comma attualmente distingue tra quelli che:
- hanno insita la "scommessa", intesa come impegno di una somma di denaro sulla previsione di un risultato (di una corsa, di un incontro sportivo, ma anche di un gioco nel quale, dopo l'introduzione del denaro, il movimento dei congegni meccanici od elettronici ed il loro arresto sono del tutto indipendenti dal comportamento del giocatore:
es. macchinette c.d. mangiasoldi del tipo rotamint, bingo, roulette, slot-machine, etc.);
- pur non avendo insita la "scommessa", consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro (di qualsiasi importo, anche se irrisorio) o in natura.
Per l'eventuale premio in natura, inoltre, non è richiesto che esso debba concretizzare lucro. cioè debba essere idoneo a fare conseguire un vantaggio economicamente apprezzabile. Il comma 6 del medesimo art. 110 del R.D. n. 773/1931 individua e circoscrive la categoria degli apparecchi leciti "da trattenimento e da gioco di abilità", descritti come quelli:
a) in cui "gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio";
b) che usi attivano solo con l'introduzione di moneta metallica" ed in cui il costo della partita non supera 50 centesimi di euro";
c) in cui "la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi;
Tali apparecchi possono distribuire vincite in denaro, "ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate". "In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regola fondamentali". Il successivo comma 7 dell'art. 110 individua e circoscrive la categoria degli apparecchi e congegni "per il gioco lecito", descritti come:
a) quelli "elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita";
b) "quelli automatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore, per ciascuna partita, a 50 centesimi di euro, nei quali gli dementi di abilità o di trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte";
c) "quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita non può essere superiore a 50 centesimi di euro". Nuove modifiche all'art. 110 del T.U. delle leggi di P.S. sono state introdotte dall'ari 39 della legge 24.11.2003, n. 326 (che ha convertito il D.L. 30.9.2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), per effetto delle quali:
a) il 6^ comma risulta riformulato nel senso che, per gli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità, "la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi" ed essi possono distribuire "vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate";
b) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito, descritti al 7^ comma, non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita a decorrere dal 1^ gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato il prescritto nulla-osta, e dal 1^ maggio 2004, nei casi di intervenuto rilascio di tale titolo abilitante;
c) è stato introdotto, inoltre, il comma 7 bis, a norma del quale "gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali".
La legge n. 326/2003 non si applica alla fattispecie in esame (non ravvisandosi disposizioni più favorevoli che si riferiscano alla vicenda concreta) ma le previsioni dell'art. 110 del R.D. n. 773/1931, già nella formulazione introdotta dalla legge n. 289/2002:
- distinguono gli apparecchi "per il gioco d'azzardo" sia da quelli "da trattenimento o da gioco di abilità" sia da quelli "per il gioco lecito" e fondano la distinzione sugli elementi dell'abilità del giocatore e dell'aleatorietà della vincita "di un qualsiasi premio in denaro o in natura";
- riferiscono sia la possibilità di distribuzione di vincite in denaro sia la possibilità di distribuzione di beni di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, ovvero i limiti di prolungamento o ripetizione della partita, non agli apparecchi e congegni per il gioco di azzardo ma ai soli apparecchi deputati al trattenimento ed al gioco di abilità o al gioco lecito, configurando tali possibilità quali caratteristiche ulteriori (rispetto alla fondamentale condizione del predominio dell'abilità del giocatore) eccezionalmente consentite ai fini della loro liceità.
Il 5^ comma dell'art. 110 riconduce, come si è detto, alla categoria agli apparecchi e congegni "per il gioco d'azzardo" anche quelli che consentono "vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6".
Tale locuzione non pone alcuna eccezione all'illiceità assoluta dei giochi aleatori, bensì si limita ad affermare che anche quei giochi nei quali sono prevalenti gli elementi dell'abilità e del trattenimento (di cui al 6^ comma), qualora consentano vincite superiori a quelle che mantengono ad essi il carattere di liceità, devono considerarsi essi pure "di azzardo" e sono conseguentemente assoggettati, in quanto tali, alla sanzione penale. Il prolungamento o la ripetizione della partita sono riferiti, nel successivo 7^ comma, soltanto ai videogiochi "per il gioco lecito" e non riguardano in alcun modo quelli che hanno carattere di aleatorietà: essi costituiscono comunque un premio ed ai giochi aleatori non può riconnettersi l'acquisibilità di alcun premio, poiché il legislatore ha inteso escludere ogni forma possibile di incentivazione.
Il gioco ove è assorbente l'elemento dell'alea, in sostanza, deve considerarsi "d'azzardo" quale che sia il premio della vincita. È vero che solo il 6 comma dell'art. 110 in esame - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 326/2003 - escludeva che gli apparecchi "da trattenimento o da gioco di abilità" potessero "riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali" ma, nel caso in esame, gli apparecchi sequestrati non avrebbero potuto comunque ricondursi alla categoria degli "apparecchi e congegni per il gioco lecito", di cui al successivo 7^ comma, poiché anche in tali apparecchi - oltre alle altre condizioni poste dalla norma - gli elementi di abilità o trattenimento devono essere pur sempre "preponderanti rispetto all'elemento aleatorio".
3. Gli elementi su cui si fonda il provvedimento impugnato (tenuto anche conto che l'ordinanza decisoria sulla richiesta di riesame ed il precedente provvedimento applicativo della misura devono considerarsi strettamente collegati e complementari quanto alla enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche che ne costituiscono il fondamento) sono i seguenti:
- il gioco praticabile per mezzo degli apparecchi sequestrati, secondo l'osservazione dei verbalizzanti, è destinato a riprodurre quello dei poker e non è dato riscontrare la prevalenza degli elementi dell'abilità e del trattenimento,
- gli apparecchi consentono, senza limitazione, il prolungamento o la ripetizione della partita.
Alla luce degli elementi anzidetti, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi (spettando al giudice del merito la compiuta verifica), le contrarie argomentazioni del ricorrente non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" della contravvenzione contestata (ragionevolmente probabile) e deve affermarsi la legittimità del decreto di sequestro e dell'ordinanza di riesame.
Nel prosieguo delle indagini potranno essere approfondite le ulteriori specifiche peculiarità degli apparecchi in sequestro, per cui il vincolo appare assolutamente funzionale anche ai detti accertamenti tecnici (che non devono necessariamente precedere il sequestro).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004