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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2024, n. 38479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38479 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38479 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 25/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame avverso la ordinanza emessa dal GIP di Salerno che aveva disposto nei confronti di NO LE la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a ipotesi di partecipazione alla organizzazione criminale con sede in Scafati promossa da DI PA AL e da OR NI dedita al traffico di sostanze stupefacenti, in qualità di intermediario e finanziatore del sodalizio (capo 26 della contestazione provvisoria), nonché in relazione ad una specifico episodio di cessione di sostanza stupefacente in concorso con altri indagati tra cui il fratello NO TT e OR NI (capo 29 della contestazione provvisoria), nonché in relazione a una tentata estorsione aggravata dall'impiego di armi, dal numero delle persone e dall'avere utilizzato un metodo mafioso sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo ai danni di OR NI il quale aveva sottratto al NO, con l'inganno rappresentato dalla falsa prospettiva di reinvestimento in affari illeciti ovvero di assicurargli protezione da eventuali azioni ritorsive, una cospicua somma di denaro che il NO si era procurato mediante la realizzazione di una truffa in GA. Confermava la gravità indiziaria in relazione alla prospettazione accusatoria sulla base di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche mediante le quali era stato possibile ricostruire il susseguirsi degli avvenimenti che, a cavallo tra i mesi di maggio e di giugno 2022, avevano disvelato da un lato la cointeressenza del NO con l'organizzazione criminosa gestita dal OR e, al contempo le manovre da questi attuate per appropriarsi della cospicua somma di denaro che il NO custodiva all'interno di una abitazione e che proveniva da un'azione truffaldina ai danni di una donna di GA, per la quale lo stesso era ricercato da esponenti di un clan camorristico di quel territorio. Quanto alle esigenze cautelari richiamava i principi giurisprudenziali che coniugavano la doppia presunzione prevista dall'art.275 comma 3 cod.proc.pen., con la esclusione di elementi che potessero contrastare la sussistenza di esigenze cautelari o che giustificassero una misura più gradata, soprattutto in relazione al decorso del tempo dalla realizzazione delle condotte illecite e, nella specie, escludeva che ricorressero tali eventualità, tenuto conto che, da un lato, il tempo decorso dai fatti non era considerevole e, dall'altro, che le modalità esecutive della condotta criminosa di cui al capo 10 (tentata estorsione pluriaggravata), ponevano in luce la rilevante pericolosità del prevenuto, soprattutto con riferimento alla realizzazione di condotte violente e con l'uso di armi e di gravi minacce alla persona. Al contempo escludeva che la suddetta fattispecie potesse essere riqualificata quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non potendo il NO confidare nella legittimità della pretesa vantata in quanto i beni di cui invocava la restituzione erano stati illegittimamente acquisiti, né di potere fare ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni, in ragione della origine illecita della somma di denaro, poi sottratta dal OR. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NO LE attraverso l'articolazione di quattro motivi di ricorso. 3.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale laddove veniva affermata la gravità indiziaria in relazione alla ipotesi associativa, peraltro circostanziata dalle aggravanti di cui all'art.416 bis.1 cod.pen. Assume la assoluta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria sul punto in ragione della evidente occasionalità del coinvolgimento del ricorrente in attività funzionali al traffico di sostanze stupefacenti, tenuto altresì conto della fumosità dell'episodio descritto al capo 29 della contestazione provvisoria e della incompatibilità storica e logica tra la ritenuta partecipazione al sodalizio diretto da OR NI e la condotta estorsiva contestata al NO al capo 10 della contestazione provvisoria, la quale pone in luce relazioni tese e contrapposte tra i due indagati, che traevano origine dall'appropriazione, da parte del OR, di una somma di denaro che era nella disponibilità del NO da cui erano conseguite le condotte descritte nella suddetta contestazione. Nessun elemento indiziario deponeva a sostegno della prospettazione accusatoria di cui al capo 26 della contestazione provvisoria, secondo cui il NO avrebbe inteso finanziare, attraverso il conferimento di una rilevante somma di denaro, le intraprese criminali di cui il OR si faceva promotore e nessuno specifico elemento indiziario era stato indicato a sostegno di un attivo contributo fornito dal NO nel settore degli stupefacenti ai fini del perseguimento delle illecite finalità dell'organizzazione diretta da OR NI. 3.2 Con una seconda articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla partecipazione del NO ad uno dei reati fine, trattandosi di ipotesi di droga parlata che si fondava su captazioni ambientali del tutto prive di riscontro oggettivo (sequestro di stupefacente) e dal significato non univoco e che, comunque, in ragione della occasionalità 2 della negoziazione, avrebbe dovuto comportare una ben diversa valutazione in ordine al giudizio di adeguatezza e di proporzionalità delle misure cautelari da adottare. 3.3 Con una terza articolazione si duole di violazione di legge e di vizio motivazionale laddove l'ipotesi originariamente contestata come tentata estorsione pluriaggravata non era stata riqualificata quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ovvero quale violenza privata in quanto, conformemente ai principi enunciati dalle S.U. secondo cui devono essere valorizzate esclusivamente le finalità perseguite dall'agente, lo scopo della condotta del ricorrente era quella di ottenere la restituzione della somma di denaro che il OR gli aveva sottratto, senza alcuna ulteriore utilità o vantaggio, se non quello di essere reintegrato nella situazione quo ante. 3.4 Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al giudizio di adeguatezza della misura della custodia in carcere in quanto, una volta esclusa la gravità indiziaria in relazione al delitto associativo, non ricorrevano ragioni per mantenere la più afflittiva misura cautelare e comunque il giudizio di adeguatezza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere condotto in assenza di presunzioni di alcun tipo, ma parametrata a criteri di concretezza e di attualità con riferimento ai fatti per cui ricorreva una effettiva gravità indiziaria e alla personalità dell'indagato che non risultava orientata al crimine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano 3 l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460). 2. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sub 1 e 2 del ricorso del Marigliano sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, con riferimento alla riconosciuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del NO all'associazione criminosa, capeggiata da OR NI e da DI PA AL, risulta coerente con le risultanze investigative e, in particolare, con il materiale captativo, dal contenuto univoco, che portano a indicare il NO LE, proveniente da Scafati, quale soggetto in affari con OR NI con il quale, tra il maggio e il giugno 2022, erano in essere trattative affinché il NO finanziasse le illecite intraprese dell'organizzazione mediante la corresponsione di una rilevante somma di denaro di cui questi aveva la disponibilità, nonché in rapporto con altri esponenti del sodalizio (quali DI DA PP, OR AF, RO MI), con i quali aveva condiviso la cessione di stupefacente di cui al capo di incolpazione sub 29), in relazione alla quale il fratello del .ricorrente, NO TT, aveva svolto una utile attività di procacciamento di affari per conto dell'organizzazione, mentre gli altri indagati erano intercettati a dividersi il ricavato sulla base del contributo da ciascuno offerto alla negoziazione. A sostegno della gravità indiziaria relativa alla partecipazione del NO all'associazione criminale il giudice del riesame ha correttamente evidenziato che non si era trattato di un contributo occasionale e isolato, ma di un'attività che si inseriva in un contesto più ampio, nel quale veniva utilizzata la capacità di approvvigionamento della sostanza stupefacente da parte dell'organizzazione, nonché la capillare attività distributiva degli altri sodali, per procedere a future e più remunerative iniziative di commercializzazione dello stupefacente presso mercati dell'avellinese (Montoro), nei quali il NO vantava di possedere contatti e possibilità di espansione. 4 2.1 Pertanto il giudice del riesame ha riconosciuto con motivazione priva di illogicità evidente la gravità indiziaria relativa alla partecipazione del NO al sodalizio criminoso, in ragione della poliedrica attività del ricorrente, funzionale al perseguimento delle finalità illecite dell'ente, quale proposto finanziatore del sodalizio (salvo quanto oltre verrà detto in relazione alla contestazione sub 10 del capo di incolpazione), intermediario e partecipe delle singole intraprese criminose (capo 29) e soggetto che si proponeva di estendere la commercializzazione dello stupefacente oltre i confini della provincia di Salerno in ragione dei propri collegamenti con il mercato dell'avellinese, in tale modo agevolando lo svolgimento della intera attività criminale e assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso, in ragione della volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692; sez.3, n.20003 del 10/01/2020, Rv.279505, Di Maggio Paolo). D'altro canto, il Tribunale del riesame ha evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica che al riconoscimento della suddetta partecipazione non costituisce ostacolo la vicenda della sottrazione della somma di denaro di cui al capo di incolpazione sub 10), in quanto le dinamiche associative che avevano ricevuto il contributo del NO e la vicenda della sottrazione della somma di denaro si sono intersecate su piani diversi e sulla base di scansioni temporali non coincidenti, laddove la sottrazione della somma da parte del OR era intervenuta allorquando il NO, dopo avere inizialmente accondisceso a metterla a disposizione delle illecite finalità dell'ente, ne aveva richiesto la restituzione e quindi il OR l'aveva sottratta con l'inganno simulando che l'acquisto di una rilevante partita d stupefacente, che il denaro ricevuto era diretto a finanziare, non era andato a buon fine e la somma era stata perduta. D'altro canto, la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità la quale esclude che sia di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale" (Sez. 6, Sentenza n. 3509 del 10/1/2012, Ambrosio, Rv. 251574; sez.4, n.4497 del 16/12/2015, Addio e altri, Rv.269545). 3. Manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, è il terzo motivo di ricorso con il 5 quale NO LE assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla qualificazione dei fatti di cui alla contestazione sub.10) quale estorsione tentata pluriaggravata dal numero di persone dall'impiego di armi e dal metodo mafioso, avendo il giudice del riesame escluso che i fatti possano essere sussunti nell'ambito dell'esercizio arbitrario c1911e proprie ragioni, stante l'assenza di qualsiasi base legale sulla quale il NO potesse ragionevolmente fondare la propria pretesa restitutoria, trattandosi di somma di denaro acquisita attraverso una condotta criminosa (sez.U, n.29541 del 16/07/2020, DO Nicola, Rv.280027), tenuto altresì conto della intensità della violenza e della gravità della minaccia, nella specie arrecata da numerosi aggressori con il volto travisato e con l'impiego di armi e motociclette, con minaccia di morte rivolta ai prossimi congiunti dell'aggredito (sez.2, n.56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv.274256); ovvero quale ipotesi di violenza privata aggravata, rilevando che, nella specie, l'azione era diretta a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. A tal riguardo deve ribadirsi (v. Sez. 6, n. 53429 del 5/11/2014, Rv.261800; Sez. 5, n. 32011 del 19/4/2006, Rv. 235195) che il discrimen fra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.) va individuato nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto, che non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, come nel caso in esame ove l'azione era rivolta a rientrare in possesso di una somma di denaro acquisita illecitamente. 5. Manifestamente infondato è infine il motivo di ricorso concernente la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'adozione della misura cautelare in carcere. Del tutto corretto è infatti l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Il Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell'attualità, lungi dall'aver 6 posto alla base della valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità dei reati per cui si procede, ha sul punto argomentato non solo in ragione della doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, ultima parte, operante con riferimento al capo d'incolpazione relativo al delitto associativo e esplicitamente ritenuta non vinta dalla difesa, ma anche in considerazione del ritenuto attuale inserimento del NO in circuiti criminali legati non solo al traffico di stupefacenti, ma anche all'impiego di metodi violenti e gravemente intimidatori al pari di quelli mafiosi, e dal pericolo di recidiva desunto dalla gravità e dalla reiterazione delle azioni delittuose per cui ricorre la evidenza indiziaria a nzidetta. 5.1 II giudice del riesame ha infatti rispettato i principi formulati dalla decisione della Corte Costituzionale in relazione all'operatività della presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen., evidenziando le ragioni da cui ha desunto una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (contesto criminoso associativo, collegamenti con realtà criminali che utilizzano un metodo di intimidazione assimilabile a quello mafioso aggravato dall'uso di armi), ma nel contempo non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, evidenziando come la misura sia stata emessa dopo circa un anno e mezzo dall'epoca in cui la struttura associativa era ancora operante (maggio-luglio 2022) e dalla commissione del grave episodio estorsivo. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01; sez.5, n.12869 del 20/01/2022, Iorfachescu, Rv.282991). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa, che sono 7 caratterizzate da una manifestazione di inaudita violenza e minaccia e i profili afferenti alla personalità del prevenuto, che si é avvalso di numerosi complici e di un metodo fortemente trasgressivo per rientrare in possesso del denaro sottratto, costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari. connesse al pericolo di recidivazione criminosa. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, che si indica come in dispositivo. 6.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi — ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. — che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38479 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 25/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame avverso la ordinanza emessa dal GIP di Salerno che aveva disposto nei confronti di NO LE la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a ipotesi di partecipazione alla organizzazione criminale con sede in Scafati promossa da DI PA AL e da OR NI dedita al traffico di sostanze stupefacenti, in qualità di intermediario e finanziatore del sodalizio (capo 26 della contestazione provvisoria), nonché in relazione ad una specifico episodio di cessione di sostanza stupefacente in concorso con altri indagati tra cui il fratello NO TT e OR NI (capo 29 della contestazione provvisoria), nonché in relazione a una tentata estorsione aggravata dall'impiego di armi, dal numero delle persone e dall'avere utilizzato un metodo mafioso sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo ai danni di OR NI il quale aveva sottratto al NO, con l'inganno rappresentato dalla falsa prospettiva di reinvestimento in affari illeciti ovvero di assicurargli protezione da eventuali azioni ritorsive, una cospicua somma di denaro che il NO si era procurato mediante la realizzazione di una truffa in GA. Confermava la gravità indiziaria in relazione alla prospettazione accusatoria sulla base di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche mediante le quali era stato possibile ricostruire il susseguirsi degli avvenimenti che, a cavallo tra i mesi di maggio e di giugno 2022, avevano disvelato da un lato la cointeressenza del NO con l'organizzazione criminosa gestita dal OR e, al contempo le manovre da questi attuate per appropriarsi della cospicua somma di denaro che il NO custodiva all'interno di una abitazione e che proveniva da un'azione truffaldina ai danni di una donna di GA, per la quale lo stesso era ricercato da esponenti di un clan camorristico di quel territorio. Quanto alle esigenze cautelari richiamava i principi giurisprudenziali che coniugavano la doppia presunzione prevista dall'art.275 comma 3 cod.proc.pen., con la esclusione di elementi che potessero contrastare la sussistenza di esigenze cautelari o che giustificassero una misura più gradata, soprattutto in relazione al decorso del tempo dalla realizzazione delle condotte illecite e, nella specie, escludeva che ricorressero tali eventualità, tenuto conto che, da un lato, il tempo decorso dai fatti non era considerevole e, dall'altro, che le modalità esecutive della condotta criminosa di cui al capo 10 (tentata estorsione pluriaggravata), ponevano in luce la rilevante pericolosità del prevenuto, soprattutto con riferimento alla realizzazione di condotte violente e con l'uso di armi e di gravi minacce alla persona. Al contempo escludeva che la suddetta fattispecie potesse essere riqualificata quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non potendo il NO confidare nella legittimità della pretesa vantata in quanto i beni di cui invocava la restituzione erano stati illegittimamente acquisiti, né di potere fare ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni, in ragione della origine illecita della somma di denaro, poi sottratta dal OR. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NO LE attraverso l'articolazione di quattro motivi di ricorso. 3.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale laddove veniva affermata la gravità indiziaria in relazione alla ipotesi associativa, peraltro circostanziata dalle aggravanti di cui all'art.416 bis.1 cod.pen. Assume la assoluta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria sul punto in ragione della evidente occasionalità del coinvolgimento del ricorrente in attività funzionali al traffico di sostanze stupefacenti, tenuto altresì conto della fumosità dell'episodio descritto al capo 29 della contestazione provvisoria e della incompatibilità storica e logica tra la ritenuta partecipazione al sodalizio diretto da OR NI e la condotta estorsiva contestata al NO al capo 10 della contestazione provvisoria, la quale pone in luce relazioni tese e contrapposte tra i due indagati, che traevano origine dall'appropriazione, da parte del OR, di una somma di denaro che era nella disponibilità del NO da cui erano conseguite le condotte descritte nella suddetta contestazione. Nessun elemento indiziario deponeva a sostegno della prospettazione accusatoria di cui al capo 26 della contestazione provvisoria, secondo cui il NO avrebbe inteso finanziare, attraverso il conferimento di una rilevante somma di denaro, le intraprese criminali di cui il OR si faceva promotore e nessuno specifico elemento indiziario era stato indicato a sostegno di un attivo contributo fornito dal NO nel settore degli stupefacenti ai fini del perseguimento delle illecite finalità dell'organizzazione diretta da OR NI. 3.2 Con una seconda articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla partecipazione del NO ad uno dei reati fine, trattandosi di ipotesi di droga parlata che si fondava su captazioni ambientali del tutto prive di riscontro oggettivo (sequestro di stupefacente) e dal significato non univoco e che, comunque, in ragione della occasionalità 2 della negoziazione, avrebbe dovuto comportare una ben diversa valutazione in ordine al giudizio di adeguatezza e di proporzionalità delle misure cautelari da adottare. 3.3 Con una terza articolazione si duole di violazione di legge e di vizio motivazionale laddove l'ipotesi originariamente contestata come tentata estorsione pluriaggravata non era stata riqualificata quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ovvero quale violenza privata in quanto, conformemente ai principi enunciati dalle S.U. secondo cui devono essere valorizzate esclusivamente le finalità perseguite dall'agente, lo scopo della condotta del ricorrente era quella di ottenere la restituzione della somma di denaro che il OR gli aveva sottratto, senza alcuna ulteriore utilità o vantaggio, se non quello di essere reintegrato nella situazione quo ante. 3.4 Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al giudizio di adeguatezza della misura della custodia in carcere in quanto, una volta esclusa la gravità indiziaria in relazione al delitto associativo, non ricorrevano ragioni per mantenere la più afflittiva misura cautelare e comunque il giudizio di adeguatezza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere condotto in assenza di presunzioni di alcun tipo, ma parametrata a criteri di concretezza e di attualità con riferimento ai fatti per cui ricorreva una effettiva gravità indiziaria e alla personalità dell'indagato che non risultava orientata al crimine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano 3 l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460). 2. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sub 1 e 2 del ricorso del Marigliano sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, con riferimento alla riconosciuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del NO all'associazione criminosa, capeggiata da OR NI e da DI PA AL, risulta coerente con le risultanze investigative e, in particolare, con il materiale captativo, dal contenuto univoco, che portano a indicare il NO LE, proveniente da Scafati, quale soggetto in affari con OR NI con il quale, tra il maggio e il giugno 2022, erano in essere trattative affinché il NO finanziasse le illecite intraprese dell'organizzazione mediante la corresponsione di una rilevante somma di denaro di cui questi aveva la disponibilità, nonché in rapporto con altri esponenti del sodalizio (quali DI DA PP, OR AF, RO MI), con i quali aveva condiviso la cessione di stupefacente di cui al capo di incolpazione sub 29), in relazione alla quale il fratello del .ricorrente, NO TT, aveva svolto una utile attività di procacciamento di affari per conto dell'organizzazione, mentre gli altri indagati erano intercettati a dividersi il ricavato sulla base del contributo da ciascuno offerto alla negoziazione. A sostegno della gravità indiziaria relativa alla partecipazione del NO all'associazione criminale il giudice del riesame ha correttamente evidenziato che non si era trattato di un contributo occasionale e isolato, ma di un'attività che si inseriva in un contesto più ampio, nel quale veniva utilizzata la capacità di approvvigionamento della sostanza stupefacente da parte dell'organizzazione, nonché la capillare attività distributiva degli altri sodali, per procedere a future e più remunerative iniziative di commercializzazione dello stupefacente presso mercati dell'avellinese (Montoro), nei quali il NO vantava di possedere contatti e possibilità di espansione. 4 2.1 Pertanto il giudice del riesame ha riconosciuto con motivazione priva di illogicità evidente la gravità indiziaria relativa alla partecipazione del NO al sodalizio criminoso, in ragione della poliedrica attività del ricorrente, funzionale al perseguimento delle finalità illecite dell'ente, quale proposto finanziatore del sodalizio (salvo quanto oltre verrà detto in relazione alla contestazione sub 10 del capo di incolpazione), intermediario e partecipe delle singole intraprese criminose (capo 29) e soggetto che si proponeva di estendere la commercializzazione dello stupefacente oltre i confini della provincia di Salerno in ragione dei propri collegamenti con il mercato dell'avellinese, in tale modo agevolando lo svolgimento della intera attività criminale e assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso, in ragione della volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692; sez.3, n.20003 del 10/01/2020, Rv.279505, Di Maggio Paolo). D'altro canto, il Tribunale del riesame ha evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica che al riconoscimento della suddetta partecipazione non costituisce ostacolo la vicenda della sottrazione della somma di denaro di cui al capo di incolpazione sub 10), in quanto le dinamiche associative che avevano ricevuto il contributo del NO e la vicenda della sottrazione della somma di denaro si sono intersecate su piani diversi e sulla base di scansioni temporali non coincidenti, laddove la sottrazione della somma da parte del OR era intervenuta allorquando il NO, dopo avere inizialmente accondisceso a metterla a disposizione delle illecite finalità dell'ente, ne aveva richiesto la restituzione e quindi il OR l'aveva sottratta con l'inganno simulando che l'acquisto di una rilevante partita d stupefacente, che il denaro ricevuto era diretto a finanziare, non era andato a buon fine e la somma era stata perduta. D'altro canto, la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità la quale esclude che sia di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale" (Sez. 6, Sentenza n. 3509 del 10/1/2012, Ambrosio, Rv. 251574; sez.4, n.4497 del 16/12/2015, Addio e altri, Rv.269545). 3. Manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, è il terzo motivo di ricorso con il 5 quale NO LE assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla qualificazione dei fatti di cui alla contestazione sub.10) quale estorsione tentata pluriaggravata dal numero di persone dall'impiego di armi e dal metodo mafioso, avendo il giudice del riesame escluso che i fatti possano essere sussunti nell'ambito dell'esercizio arbitrario c1911e proprie ragioni, stante l'assenza di qualsiasi base legale sulla quale il NO potesse ragionevolmente fondare la propria pretesa restitutoria, trattandosi di somma di denaro acquisita attraverso una condotta criminosa (sez.U, n.29541 del 16/07/2020, DO Nicola, Rv.280027), tenuto altresì conto della intensità della violenza e della gravità della minaccia, nella specie arrecata da numerosi aggressori con il volto travisato e con l'impiego di armi e motociclette, con minaccia di morte rivolta ai prossimi congiunti dell'aggredito (sez.2, n.56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv.274256); ovvero quale ipotesi di violenza privata aggravata, rilevando che, nella specie, l'azione era diretta a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. A tal riguardo deve ribadirsi (v. Sez. 6, n. 53429 del 5/11/2014, Rv.261800; Sez. 5, n. 32011 del 19/4/2006, Rv. 235195) che il discrimen fra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.) va individuato nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto, che non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, come nel caso in esame ove l'azione era rivolta a rientrare in possesso di una somma di denaro acquisita illecitamente. 5. Manifestamente infondato è infine il motivo di ricorso concernente la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'adozione della misura cautelare in carcere. Del tutto corretto è infatti l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Il Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell'attualità, lungi dall'aver 6 posto alla base della valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità dei reati per cui si procede, ha sul punto argomentato non solo in ragione della doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, ultima parte, operante con riferimento al capo d'incolpazione relativo al delitto associativo e esplicitamente ritenuta non vinta dalla difesa, ma anche in considerazione del ritenuto attuale inserimento del NO in circuiti criminali legati non solo al traffico di stupefacenti, ma anche all'impiego di metodi violenti e gravemente intimidatori al pari di quelli mafiosi, e dal pericolo di recidiva desunto dalla gravità e dalla reiterazione delle azioni delittuose per cui ricorre la evidenza indiziaria a nzidetta. 5.1 II giudice del riesame ha infatti rispettato i principi formulati dalla decisione della Corte Costituzionale in relazione all'operatività della presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen., evidenziando le ragioni da cui ha desunto una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (contesto criminoso associativo, collegamenti con realtà criminali che utilizzano un metodo di intimidazione assimilabile a quello mafioso aggravato dall'uso di armi), ma nel contempo non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, evidenziando come la misura sia stata emessa dopo circa un anno e mezzo dall'epoca in cui la struttura associativa era ancora operante (maggio-luglio 2022) e dalla commissione del grave episodio estorsivo. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01; sez.5, n.12869 del 20/01/2022, Iorfachescu, Rv.282991). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa, che sono 7 caratterizzate da una manifestazione di inaudita violenza e minaccia e i profili afferenti alla personalità del prevenuto, che si é avvalso di numerosi complici e di un metodo fortemente trasgressivo per rientrare in possesso del denaro sottratto, costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari. connesse al pericolo di recidivazione criminosa. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, che si indica come in dispositivo. 6.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi — ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. — che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente