Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03602/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6834 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento con il quale la IV Sottocommissione per gli esami di Avvocato "sessione 2024" istituita presso la Corte d'Appello di Milano, ha reso nota, in data 9 marzo 2024, la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2024;
- del verbale di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione reso noto all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dal preposto ufficio esami Avvocati e della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione per l'elaborato redatto dal candidato il 10 dicembre 2024, nonché
- di ogni atto presupposto, consequenziale e successivo ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente ad accedere alla prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024, per la professione di Avvocato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. BE UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Oggetto del presente giudizio è il provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione per l’accesso alla professione forense - sessione 2024, a seguito del giudizio di insufficienza attribuito alla sua prova scritta, sostenuta presso la Corte di Appello di Roma la prova scritta e poi demandata alla correzione della Corte di Appello di Milano.
2. – Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti della Commissione articolando due motivi di impugnazione.
I) Vizio di violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 3 L. 241/90 e agli artt. 46 co. 5 e 47 L. 247/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e trasparenza dell’attività della P.A .
A mezzo del primo motivo, il ricorrente ha lamentato che il giudizio negativo espresso in relazione al suo elaborato sia consistito solamente in una votazione numerica.
L’unico segno grafico (sottolineatura) apposto dalla Commissione nell’elaborato non consentirebbe di comprendere quali siano stati i fattori e gli errori (giuridici, grammaticali, logici, di coerenza, etc.) legittimanti l’attribuzione del voto poi assegnato.
All’attribuzione del punteggio non avrebbe fatto seguito l’indicazione, anche con formula sintetica, di non conformità dell’elaborato a tutti o a taluno dei parametri di valutazione eventualmente identificati dalla commissione esaminatrice, così da rendere edotto il ricorrente delle specifiche ragioni impeditive dell’ammissione all’ulteriore fase procedimentale, anche ai fini del prevedibile sindacato ex art. 24, 111 e 113 Cost. da parte del G.A. ed ogni successiva tutela nei confronti del giudizio espresso.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 46, co. 5, l. n. 247/2012 avrebbe dovuto, invece, ritenersi sussistente in capo alla commissione esaminatrice uno specifico onere motivazionale rafforzato.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama le recenti pronunce del T.a.r. Lombardia che si sono espresse in tal senso (tra le quali la sentenza n. 1215/2025 e n. 1400/2025).
II) Eccesso di potere per travisamento del fatto, erroneità dei presupposti, insufficiente ed inadeguata attività istruttoria e di verifica. Illogicità e irragionevolezza della valutazione .
Il ricorrente ritiene affetto da illogicità e irragionevolezza il giudizio negativo attribuito al suo compito.
A dimostrazione dell’assunto, deposita anche un parere pro veritate di un Professore Ordinario di Diritto Penale.
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia per chiedere il rigetto del ricorso.
4. – A seguito della camera di consiglio del 9 luglio 2025, il Tribunale ha rigettato l’istanza di tutela cautelare, con ordinanza n. 3776/2025, non impugnata in appello.
5. – La causa è stata discussa nel merito e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
6. – Il ricorso è infondato.
7. – Con riferimento al primo motivo di ricorso, non è anzitutto condivisibile l’assunto secondo cui l’obbligo di motivazione rafforzata degli elaborati dell’esame per l’abilitazione alla professione forense, previsto dall’art. 46 della legge n. 247 del 2012, sia da ritenersi applicabile anche alla sessione di esame del 2024.
Invero, la legge citata (recante “ Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ”) al titolo IV disciplina le modalità di accesso alla professione forense e, in particolare, agli articoli da 46 a 49 detta le disposizioni in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
L’art. 49 della predetta legge del 2012 tuttavia – che è stato a più riprese oggetto di “proroga” sotto il profilo della estensione temporale del regime transitorio (in ultimo a opera dell’art. 10, comma 2- ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con mod., dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15) – dispone che “ per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
Alla luce del chiaro tenore letterale della suindicata disposizione transitoria, deve ritenersi che anche per la sessione oggetto del presente contendere, le modalità di effettuazione dell’esame e la fase di correzione degli elaborati, siano disciplinate dalle disposizioni previgenti di cui al Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e al Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Di conseguenza, l’invocata disciplina di cui all’art. 46 della legge 2012 non trova applicazione in questa sede.
7.1. – A fronte di ciò, questo Collegio non può che richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla disciplina normativa ad oggi vigente, che ritiene il voto numerico idoneo ad esternare una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce rese dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 e dalla Corte Costituzionale n. 175 del 2011.
7.2. – La persistente validità, anche con riferimento alla sessione di esami in analisi, dei principi espressi dal predetto orientamento giurisprudenziale è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, n. 9734, la quale, proprio in riforma delle sentenze del T.a.r. Lombardia citate dal ricorrente in atti, ha osservato che:
- “ da una piana lettura delle decisioni dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale dianzi richiamate emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l’assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali; al contrario, in entrambi i casi tale argomento era svolto in maniera accessoria e ad adiuvandum con richiamo al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. (che era uno dei parametri costituzionali evocati dai giudici rimettenti nel giudizio di costituzionalità), dopo aver previamente riaffermato l’adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in modo da soddisfare l’obbligo di motivazione oggi imposto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai superiori parametri di costituzionalità: “Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato ” (Corte cost., n. 175/2011, cit.) ”;
- “ i voti numerici – come anche affermato in dottrina – possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l’altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l’utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici ”;
- “ non può in alcun modo trovare condivisione l’impostazione del T.A.R. incentrata su una sorta di superamento “in via di fatto” dei principi affermati dall’Adunanza plenaria e dalla Corte costituzionale, sulla scorta di parametri empirici ed opinabili quali possono essere quello del numero dei partecipanti alla prova d’esame o quello delle modalità con cui questa si svolge nei singoli casi: a un’eventuale revisione degli indirizzi sopra richiamati dovrebbe pervenirsi, a fronte di un contrario dato normativo insuperabile sul piano testuale e sul piano precettivo, sollecitando un nuovo intervento sul punto della Corte costituzionale ”.
7.3. – Il medesimo orientamento interpretativo è stato avallato, sempre con riferimento alla sessione del 2024, anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 856, con la quale è stato ribadito il “ consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal giudice di prime cure, in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense è stato avallato dall'Adunanza Plenaria, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017, sul presupposto che, de jure condito, “numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell'indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto ”.
7.4. – Le motivazioni articolate nelle due sentenze citate svelano la manifesta infondatezza delle argomentazioni del ricorrente volte a sostenere che il richiamato indirizzo giurisprudenziale possa essere messo in discussione alla luce del presunto, mutato quadro fattuale e giuridico.
8. – Non è fondata, inoltre, la doglianza con cui si deduce l’irragionevolezza del voto attribuito dalla Commissione all’elaborato di diritto penale redatto dal ricorrente.
8.1. – Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che il merito della valutazione operata dalla commissione di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di palese erroneità o irragionevolezza.
8.2. – Nel caso di specie, tali vizi di eccesso di potere non paiono sussistere nella valutazione espressa dalla Commissione, considerato che:
- nel secondo motivo dell’atto, oggetto dell’elaborato del candidato, viene chiesta la riqualificazione del fatto in omicidio colposo in via subordinata;
- in ogni caso, l’elaborato non affronta tutte le problematiche inerenti alla traccia (es. è omesso l’esame della questione relativa alla condotta volontaria qualificabile come percosse o lesioni).
Il che, ad avviso del Collegio, depone per la non manifesta irragionevolezza del giudizio di insufficienza espresso dalla commissione esaminatrice, atteso che tra i criteri di correzione (elaborati nella riunione del 5 dicembre 2024), vi sono, per quanto riguarda gli aspetti deficitari sopra indicati:
- “ 2) […] rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche ”;
- “ 4) Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere ”.
8.3. – Per inciso, si osserva che – contrariamente a quanto criticamente evidenziato dal ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a. – le deduzioni sopra svolte in merito alle carenze riscontrabili nell’elaborato del ricorrente non comportano affatto un’indebita sostituzione del Collegio all’opinamento riservato dell’Amministrazione, bensì rappresentano l’indice attraverso il quale viene verificato l’uso non scorretto del potere tecnico-discrezionale da parte della Commissione, nei limiti di un sindacato (non sostitutivo ma) forte del giudice amministrativo.
8.4. – Quanto alla rilevanza in questo giudizio del parere pro veritate , depositato in atti dal ricorrente, giova richiamare il granitico indirizzo giurisprudenziale secondo cui si tratta di pareri sostanzialmente irrilevanti e inidonei a confutare il giudizio delle Commissioni esaminatrici, posto che spetta in via esclusiva a queste ultime di valutare gli elaborati degli esaminandi e che, di là dall’ipotesi di macroscopici errori logici, non è possibile sovrapporre il parere reso da un soggetto terzo al giudizio coerente reso dalla Commissione, posto che così facendo si reintrodurrebbe surrettiziamente proprio quel divieto di sindacato sostitutivo che già è precluso all’organo giudicante ( cfr . Tar Lazio, Roma, Sez. I, 4 dicembre 2024, n. 21916).
9. – Non accoglibile risulta, infine, la censura di disparità di trattamento rispetto ad altri specifici elaborati – esplicitata nella memoria ex art. 73 c.p.a. – alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui in questi casi non può invocarsi una disparità di trattamento, poiché si deve considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto.
Ad ogni modo, a fronte della ritenuta assenza di elementi che possano confutare in modo attendibile il giudizio di insufficienza attribuito dalla commissione esaminatrice in coerenza con i preventivi parametri di vaglio tecnico-giuridico, nella specie pienamente applicati, il giudizio favorevole reso sulle prove degli altri due candidati non potrebbe costituire una circostanza idonea a sanare gli errori e le carenze in cui è incorso il ricorrente (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. I, 21 luglio 2025, n. 14389).
10. – In conclusione, i motivi di ricorso sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
11. – Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IP RI IA, Presidente FF
Matthias Viggiano, Primo Referendario
BE UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE UG | IP RI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.