CASS
Sentenza 2 marzo 2021
Sentenza 2 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2021, n. 8240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8240 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE DO IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 29/11/2019 dalla CORTE DI APPELLO DI BARI. Rilevato che il ricorso è trattato con le forme previste dall'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8240 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 04/12/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO IA DE DO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna per il reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza delittuosa alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato (ritenere la sussistenza del dolo di ricettazione si porrebbe, secondo la difesa, in contrasto con la già deliberata assoluzione per carenza di dolo dal reato di cui all'art. 367 c.p.). Il ricorso è integralmente inammissibile, perché il motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), c.p.p., nonché manifestamente infondato. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando a fondamento dell'affermazione di responsabilità gli elementi riepilogati dalla sentenza impugnata, ed in particolare l'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del ciclomotore di provenienza delittuosa in oggetto, all'evidenza consapevolmente acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione, se è vero che - come osserva la Corte di appello - l'imputato, pur avendo il possesso del ciclomotore, non aveva la disponibilità dei documenti di circolazione. D'altro canto, egli non risulta avere fornito convincenti giustificazioni quando alle circostanze nelle quali aveva acquisito disponibilità del mezzo ed al suo dante causa. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in male fede;
d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di dimostrare la provenienza del possesso delle cose che si assume abbia ricettato, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso di esse, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 4 dicembre 2020 Il Con igliere estensore Il • esid nte GI RA EL DO rao.Z
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8240 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 04/12/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO IA DE DO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna per il reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza delittuosa alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato (ritenere la sussistenza del dolo di ricettazione si porrebbe, secondo la difesa, in contrasto con la già deliberata assoluzione per carenza di dolo dal reato di cui all'art. 367 c.p.). Il ricorso è integralmente inammissibile, perché il motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), c.p.p., nonché manifestamente infondato. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando a fondamento dell'affermazione di responsabilità gli elementi riepilogati dalla sentenza impugnata, ed in particolare l'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del ciclomotore di provenienza delittuosa in oggetto, all'evidenza consapevolmente acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione, se è vero che - come osserva la Corte di appello - l'imputato, pur avendo il possesso del ciclomotore, non aveva la disponibilità dei documenti di circolazione. D'altro canto, egli non risulta avere fornito convincenti giustificazioni quando alle circostanze nelle quali aveva acquisito disponibilità del mezzo ed al suo dante causa. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in male fede;
d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di dimostrare la provenienza del possesso delle cose che si assume abbia ricettato, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso di esse, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 4 dicembre 2020 Il Con igliere estensore Il • esid nte GI RA EL DO rao.Z