Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPO042 1 6/0 1 EM AZ ONE LA Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE responsabilità professionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FIDUCCIA Presidente R.G.N. 12531/98 Dott. Gaetano 15368/98 Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere SALLUZZO Rel. Consigliere Cron.9056 Dott. Vincenzo Consigliere Rep. 1425 Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud. 18/09/00 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO AN, in proprio e nella qualità di procuratrice generale di LI TR elettivamente 37 presso lo studio CORTE SUPREMA DI AZIONE domiciliata in ROMA VIA TIGRE' dell'avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che la difende Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE unitamente all'avvocato PANTANO DANTE, giusta delega in per diritti 6000 2.3.MAR. 2001-... atti;
IL CANCELLIBRE ricorrente 155 13000 CANCELLERIA
contro
PADERNI GIOVANNI;
intimato 00663333 e sul 2° ricorso n° 15368/98 proposto da:2000 elettivamente domiciliato in ROMA 00663340 1410 PADERNI GIOVANNI, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio CORTE SUPREMA DI AZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che lo difende, giusta Richiesta copia studio dal Sig. CAFFARELL delega in atti;
per diritti ✓ 600. controricorrente e ricorrente incidentale - IL CANCELLIERE
contro
MO AN, in proprio e nella qualità di procuratrice generale di LI TR, elettivamente 37, presso lo studio domiciliati in ROMA VIA TIGRE' dell'avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che la difende unitamente all'avvocato PANTANO DANTE, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avversO la sentenza n. 98/98 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 23/3/1998, depositata il 30/03/98; -RG. 119/96; LIRE 1500 CANCELLER udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
0408476 udito l'Avvocato GIOVANNI GIACOBBE;
0408477 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 1500 CANCELLERIA Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimen to del I motivo del ricorso incidentale e l'assorbimento del II motivo;
rigetto del ricorso 0408478 principale. LIRE 1500 LAN MO AN, in proprio e nella qualità di 2 0408479 procuratrice generale di LI TR elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIGRE' 37, presso lo studio dell'avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che la difende unitamente all'avvocato PANTANO DANTE, giusta delega in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 18.12.1987 OV LI, in proprio e quale procuratrice generale di LI TR, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina il notaio Giovanni PA. Esponeva che il 9.11.1981 questi aveva rogato un atto pubblico di trasferimento con il quale essa istan- te -per la nuda proprietà ed il suo rappresentato -per l'usufrutto- avevano inteso vendere ai coniugi Cusoli- to-BI un appartamento di due vani, con accessori e belvedere, ubicato al piano attico dell'isolato 223 del P.R.G. di Messina;
che, successivamente, l'Ufficio del Registro A.C. di Messina aveva rettificato il valore indicato nel contratto sul presupposto che risultava venduto anche l'appartamento sottostante;
che in effet- ti, a causa di un errore da parte del notaio, nell'atto di vendita, pur risultando correttamente riportati gli estremi catastali dell'appartamento al piano attico, la descrizione del bene alienato includeva quello sotto- stante perché pedissequamente copiata dal titolo di 3 provenienza con il quale i LI avevano acquistato entrambe le unità immobiliari;
che per ovviare era stato necessario promuovere un all'inconveniente giudizio civile nei confronti degli acquirenti e dell'amministrazione finanziaria definito con sentenza del 12.5.1987 del Tribunale di Messina che aveva accer- tato il trasferimento del solo appartamento al piano attico e riconosciuto che l'erronea individuazione dell'oggetto contrattuale era dipesa da errore del ro- gante. Tutto ciò premesso chiedeva che, dichiaratane la responsabilità per violazione dei doveri professionali, ne venisse pronunciata la condanna al risarcimento dei danni consistenti nelle spese di detta causa e dei giu- dizi tributari che si era reso necessario instaurare. Con sentenza 16.12.1996 il Tribunale di Messina, accogliendo la domanda, riconosceva la responsabilità del PA e lo condannava al pagamento di L.11.956.059, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio. Avverso tale sentenza proponeva gravame il PA al quale resisteva la LI. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 23/30.marzo.1998, affermava che al notaio doveva attri- buirsi una responsabilità nella misura del 75% e che in 4 tali limiti andasse contenuta la sua obbligazione ri- sarcitoria;
escludeva alcune voci attribuite dal primo giudice riducendo la somma al cui pagamento il PA compensava tra le parti, era condannato a L.600.000; nella misura di tre quarti, le spese di entrambi i gra- di, onerando il PA del restante quarto. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la LI, in proprio e nella qualità, affidandone l'accoglimento ad una unico motivo illustrato anche da memoria difensiva. Resiste con controricorso il PA che propone ricorso incidentale articolato in due motivi e produce a sua volta memoria. Al ricorso incidentale del PA resiste con con- troricorso la LI. MOTIVI DELLA DECISIONE Va pregiudizialmente disposta, a norma dell'art.335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi avverso la stessa sentenza. I. Con l'unico mezzo, deducendo "violazione e applicazione degli artt. 1223,1226,1227, e 2729 falsa C.C. omessa e insufficiente motivazione travisamen- to dei fatti in ordine all'imputazione della responsa- bilità per danni, alla valutazione degli stessi ed ai relativi oneri probatori", la ricorrente principale 5 formula tutta una serie di censure all'impugnata deci- sione. Si duole in primo luogo dell'affermazione nella contenuta secondo cui i costi legali correlati stessa ai giudizi da lei promossi le fossero parzialmente im- putabili a titolo di concorso di colpa. Rileva che l'attribuzione di un concorso di colpa per altro apoditticamente determinato nella misura del 25% - era sicuramente erronea perché non teneva con- to: a) del fatto che le parti non hanno l'onere di con trollare l'operato del notaio;
b) che l'errore compiuto dal notaio non era prevedibile per una persona dotata di ordinaria diligenza;
c) che la diligenza allo stesso richiesta è di gran lunga maggiore di quella che si im- pone alle parti;
d) che l'immobile alienato era già sta- to identificato dalle parti in sede di trattativa pre- liminare;
e) che il riscontro dei dati catastali inseri- ti nell'atto pubblico confermava l'identificazione dell'immobile realmente alienato;
nonché di tutte le altre documentate controdeduzioni da lei svolte. Lamenta inoltre che sia stata negata in massima parte la sussistenza di costi per spese legali in base al rilievo che su lei gravava l'onere di comprovare l'avvenuto pagamento delle relative parcelle il quale solo garantirebbe l'effettività del danno subito e la 6 sua conseguente risarcibilità. L'effettivo pagamento dei compensi ai propri legali da parte sua, assume, non poteva costituire imprescin- dibile presupposto per qualificare il relativo onere economico come danno risarcibile chè, diversamente, do- vrebbe escludersi che la liquidazione delle spese lega- li spetti pure all'avvocato che si rappresenta e difen- de in proprio ex art.86 c.p.c. A ciò andrebbe aggiunto che il pagamento di tutti o di parte di tali compensi poteva ben essere posteriore alla loro refusione da parte del notaio responsabile e, più in generale, che il danno patrimoniale risarcibile può ben configurarsi come pregiudizio economico corre- lato all'assunzione di un'obbligazione oggettivamente valutata o valutabile, indipendentemente dal momento in cui si verifica il suo adempimento o dalle pattuizioni interne che lo regolano. Ed andrebbe inoltre sottolineato che l'instaurazione dei giudizi in sede civile e tributaria aveva costituito un onere assolto nel rispetto della previsione dell'art.1227 C.C. e cioè al precipuo fine di limitare o escludere le conseguenze economiche pena- lizzanti derivate dalla violazione degli obblighi pro- fessionali da parte del notaio. Ed infine sostiene che assolutamente legittima e 7 meritevole di accoglimento era la sua richiesta degli interessi maturati nel grado di appello ulteriori sull'intero credito risarcitorio (comprensivo di inte- ressi legali) formulata con l'appello incidentale e re- iterata nella comparsa conclusionale. Onde anche sotto tale profilo, la sentenza della Corte di merito andrebbe cassata. suoi espo- La censura della ricorrente, in tutti i sti profili, è priva di fondamento. I. I. Avuto riguardo al primo rilievo deve osservar- si che assolutamente non condivisibile è l'assunto del- la LI - nel quale si sostanzia la principale delle critiche mosse alla decisione della Corte di merito secondo cui le parti non avrebbero l'onere do control- lare l'operato del notaio e di accertarsi della corri- spondenza del contenuto dell'atto da questo redatto al- la volontà da loro manifestata. Una simile conclusione, come esattamente evidenzia- to dalla Corte territoriale, ridurrebbe ad un'inutile formalità l'obbligo di lettura imposto dall'art.51 del- la legge notarile e che invece trova una sua logica e naturale giustificazione nel preciso fine di garantire il sicuro e definitivo riscontro della puntuale e fede- le trasposizione del consenso nel rogito. Le parti non assolvono ad una funzione di mera pre- 8 senza, di semplici spettatori alla redazione dell'atto, limitandosi а manifestare la loro volontà e delegando ogni altra attività al notaio. Esse invece partecipano attivamente a tale redazio- ne, hanno il preciso dovere di una presenza vigile, so- no tenute a seguire attentamente in sede di stesura e soprattutto a controllare nella successiva lettura dell'atto (esigendo, ove necessario, una o più rilettu- re dello stesso) la perfetta corrispondenza del suo contenuto alla volontà manifestata. Correttamente pertanto e con motivazione che, ri- sultando adeguata, coerente ed immune da vizi logici e/o giuridici, è insuscettibile di riesame in questa sede, la Corte d'Appello ha ravvisato nella disatten- zione delle parti un comportamento colposo ed attribui- to allo stesso un'incidenza causale nella produzione del fatto lesivo nella misura del 25%. I.
2. In ordine all'accertamento del danno Occorre rilevare che la Corte del merito, con accertamento "di fatto" che deve ritenersi assistito da motivazione ade- guata, coerente e priva di vizi, e perciò insuscettibi- le di sindacato da questo Giudice di Legittimità, ha correttamente riconosciuto solo una parte del pregiudi- zio asseritamente subito dalla ricorrente escludendo quello che non risultava minimamente provato. E a ben vedere tali conclusioni non risultano contraddette dal- le osservazioni della ricorrente che, senza fornire al- cuna indicazione dei principi di diritto che sarebbero stati violati, si limita a svolgere, in termini estre- mamente generici, delle deduzioni in merito alle dimen- sioni del pregiudizio che intenderebbe svincolare da qualsiasi prova di un esborso di somme per spese legali sostanzierebbe che sa- -nel quale tale pregiudizio si rebbero state da lei sostenute. Assolutamente corretta appare al riguardo la deci- два sione della Corte territoriale che ancora il riconosci- mento del pregiudizio alla prova dell'esborso ed incon- ferenti risultano i rilievi della LI che intende- rebbe collegarlo unicamente allo svolgimento di attivi- tà difensiva in suo favore. Ed è appena il caso di rilevare che del tutto al di fuori della presente fattispecie -che attiene, come si è detto, alla sicura prova di un pregiudizio subito- sono tutte le altre considerazioni che afferiscono ai rapporti tra procuratore e cliente o all'incontestabile in via di mera ipotesi- diritto -richiamato che si rappresenti e difenda in proprio dell'avvocato ex art. 86 c.p.c. di ottenere la liquidazione dei pro- pri commensi. I.
3. Ma anche il terzo rilievo con il quale si la- 10 menta ib mancato accoglimento della richiesta di inte- formulata con l'appello incidentale ressi anatocistici è privo di pregio. Come questa Corte ha ripetutamente e chiaramente affermato (v. Cass. 29.7.1994 n. 7082 e Cass. SS.UU. 11065/92) la previsione di interessi anatocistici con- tenuta nell'art. 1283 c.c. ha carattere eccezionale ed è quindi applicabile ai soli debiti di valuta e non an- che a quelli di valore quali indubbiamente sono quelli derivanti -come nel caso che ci occupa da responsabi- lità per danni.
2. Col primo motivo del ricorso incidentale il Pa- derni, deducendo "violazione e falsa applicazione di legge: artt. 1176, 1227, 2236, 2700, 2909 c.c., 47 Leg- ge Notarile in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in- motivazione su puntosufficiente e/o contraddittoria decisivo della controversia: art. 360 n. 5 c.p.c." si duole: a) del fatto che la Corte territoriale abbia disat- l'eccezione di inopponibilità nei suoi confronti teso del giudicato costituito dalla decisione resa il 12 maggio 1997: dietro l'assunto, costituente una apodit- tica affermazione, che era stata effettuata un'autonoma ricostruzione della vicenda ed incorrendo in un'evidente contraddizione, oltre che in una chiara 11 violazione degli artt. 2909 e 2700 c.C., laddove aveva sostenuto la utilizzabilità di accertamenti eseguiti nel diverso giudizio;
b) che abbia affermato la responsabilità di esso notaio senza tener conto delle ampie ed approfondite argomentazioni di segno contrario svolte e del fatto che, come rilevato in tutti i suoi scritti difensivi, non spettava a lui di procedere ad una analitica inda- gine in ordine alla rispondenza delle dichiarazioni delle parti alla verità obiettiva;
c) che abbia ritenuto a lui ascrivibile una respon- sabilità di tipo contrattuale e perciò disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata sul- la base del presupposto che si trattasse invece di re- sponsabilità extracontrattuale.
2.1. Quanto al primo inciso ritiene il Collegio che debba escludersi che nell'impugnata decisione possano ravvisarsi i denunciati vizi e le pretese contraddizio- ni. Contrariamente all'assunto del PA la Corte di- strettuale non ha operato una illegittima ed erronea estensione del giudicato a soggetto estraneo al rappor- processuale. Muovendo infatti dal preciso rilievoto che, come per altro affermato anche da questa Suprema Corte (Cass. 13.1.1996 n. 350), il giudicato, oltre al- 12 l'efficacia diretta tra le parti può spiegare effetti riflessi nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale quando si tratti di un'affermazione obiet- tiva di verità che non ammette la possibilità di un di- verso accertamento, essa ha infatti esattamente osser- vato che il primo dei due accertamenti contenuti nella decisione in parola -e precisamente quello afferente alla individuazione dell'esatto oggetto del contratto fr di vendita concluso dai LI con i coniugi SO BI aveva un'efficacia non limitata alle parti di quel giudizio, configurandosi come affermazione ogget- tiva di verità che si impone anche ai terzi (ivi com- preso il notaio che non era titolare di un autonomo di- ritto inerente al rapporto sostanziale regolato dal contratto e sottoposto a verifica giudiziale). E per l'effetto si è limitata ad utilizzare -e per altro solo parzialmente in quanto è pervenuta allo stesso risultato anche per altra via (v. al riguardo le argomentazioni svolte a pag. 8 della impugnata senten- za) solo tale affermazione di verità per procedere ad un' autonoma ricostruzione dell'intera vicenda. E che si sia trattato di un'autonoma ricostruzione, oltre che dai precisi rilievi svolti è confermato dalla diversità della conclusione alla quale è giunta (la sussistenza di un concorso di colpa anziché una colpa esclusiva del 13 notaio).
2.2. Relativamente al secondo, integrante esclusi- vamente una censura "in fatto", ritiene questa Corte che la conclusione a cui è giunto il giudice del meri- to, risultando assistita da motivazione adeguata, coe- rente ed immune da vizi logici e/o giuridici, non sia sindacabile in sede di legittimità.
2.3. A identica conclusione deve pervenirsi in or- dine al terzo avendo la Corte d'Appello fornito adegua- te ed esaurienti indicazioni sul rapporto di causalità esistente tra la condotta colposa ascritta al notaio ed i danni (consistenti nelle spese affrontate dalla odierna ricorrente nei vari giudizi che si era vista costretta conseguentemente ad instaurare) che ne erano derivati. E va per altro sottolineato che il PA si limi- al riguardo ad una generica censura e non precisa ta minimamente come e per quale motivo andasse escluso il rapporto di causalità tra la sua condotta ed i danni subiti dai LI.
2.4. Infine, avuto riguardo al quarto inciso, OS- serva il Collegio che non può seriamente dubitarsi del carattere contrattuale della responsabilità ascrivibile a notaio (v. ex plurimis Cass. 23.6.1979 n. 3520, 20.2.1987 n. 1840, 95/10482 e 97/2996). 14 Ancorchè la legge attribuisce, in considerazione della particolare importanza della funzione affidatagli una fede privilegiata ai suoi atti ciò non significa che l'attività da lui svolta non possa e non debba pa- rificarsi а quella di qualsiasi professionista che svolga un'opera intellettuale. La sua opera non si esaurisce nella mera registra- zione delle dichiarazioni delle parti ma bensì compren- de anche un attento e laborioso lavoro preparatorio - che, oltre all'accertamento della effettiva volontà delle parti deve essere diretto alla esatta individuazione del bene, all'accertamento della sua provenienza, alla verifica della sua libertà ecc.- si sostanzia nella redazione dell'atto (cioè nella trasposizione in termini giuridici della volontà delle parti) e si completa con la sua trascrizione, venendo ad integrare una complessa attività che si svolge nell'ambito di un preciso rapporto contrattuale (disciplinato, anche sul piano economico, da una tariffa professionale legislativamente fissata). (puscrizion Correttamente è stata pertanto disattesa l'eccezione di 3. prescriziame secondo mezzo il ricorrente incidentale denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. -omessa mo- tivazione su un punto decisivo della controversia in 15 relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. "lamentando che la sentenza impugnata, non aveva ridotto la condanna al risarcimento da L. 11.956.859 а L. 600.000 e lo aveva onerato del pagamento di un quarto delle spese di lite liquidate in primo grado;
che, proprio in relazione a tale ridotto valore, aveva esorbitato, nella determina- zione degli onorari, dai massimi di tariffa;
che aveva два operato tale liquidazione senza fare ricorso ad alcuna motivazione. Il motivo è parimenti infondato. La Corte territoriale, facendo uso di un potere di- screzionale che istituzionalmente le compete e correda- ndo le sue determinazioni con motivazione corretta ed adeguata, ha effettuato una liquidazione delle spese reciprocadel giudizio che teneva conto della parziale, soccombenza delle parti e del valore della causa (de- terminato in base alla domanda). Ed è d'uopo sottoli- neare, per altro, che la censura del PA è caratte- rizzata da assoluta genericità mentre avrebbe dovuto contenere una precisa indicazione delle voci tariffarie che sarebbero state violate. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati ma sus- sistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spe- se del giudizio di cassazione. 16
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta e compen sa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 18.9.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE АШ Плисей Mww (L CANCELLIERE 01 Giovanni Giambatistaени Depositata in Cancelleria 100000 2.3 MAR. 2001 Oggi, lì 350000 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 21600 Z O I E A N IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Regigiglo in da 6 GIU 2001 4 an. 27013 verscia 9.350.00 (the EN .. ..... P. Dirigente Area Servial (D.ssa Maria Grazia D PRO) Il Responsabile Servizio Attighudiziari (Dr. M. RACCICANT MA 2 17