Art. 5.
Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia piu' concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di aver vigore le disposizioni della presente legge. Nei loro confronti trovano applicazione le norme di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026 .
Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia piu' concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di aver vigore le disposizioni della presente legge. Nei loro confronti trovano applicazione le norme di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026 .