CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19449 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 28 luglio 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA RD, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta da TO CO cl. '87 avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 13 giugno 2022 che ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata di cui agli artt. 628, terzo comma, e 416.bis.1 cod. pen., commesso in Locri il 23 luglio 2020. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19449 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 27/01/2023 Nell'ordinanza impugnata il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di rapina aggravata per aver posto in essere, unitamente ad altri sei famigliari, una spedizione punitiva in danno di alcuni appartenenti alla famiglia TA, ritenuti rei di aver commesso alcuni furti nella zona dei CO, conclusasi con la sottrazione delle chiavi dell'autovettura di TO Pa n etta . • 2. Gli avvocati TO Mittica e TO Nocera, nell'interesse del CO, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo i difensori censurano la violazione di legge nella qualificazione giuridica del reato contestato al capo 79) dell'imputazione cautelare e il vizio di motivazione quanto alla partecipazione del ricorrente alla commissione del reato contestato. I difensori rilevano come lo iato temporale tra il comportamento violento e la condotta di spossessamento sia troppo ampio, tanto da indurre ad escludere «la concatenazione finalistica della condotta violenta e l'impossessamento». La sottrazione delle chiavi dell'autovettura avrebbe, peraltro, costituito un gesto personale ed estemporaneo posto in essere da CA RA CO ai danni di TO TA solo dopo l'esaurimento della condotta violenta. I difensori censurano, inoltre, la valutazione sul dolo di ingiusto profitto del delitto di rapina, interpretato dal Tribunale del riesame in un'accezione integralmente depatrinnonializzata e, dunque, non consentita dal codice penale. Ad avviso del ricorrente, sarebbe, infatti, presente nel caso di specie non già il dolo del delitto di rapina, quanto l'intento di "ragion fattasi" (come dimostrato anche dal convincimento, anche putativo, del furto in danno della sorella del ricorrente). Parimenti sarebbe insussistente l'aggravante di cui all'art. 416-6/5.1, primo comma, cod. pen., in quanto l'esclusiva finalità di farsi ragione da sé per recuperare il provento di una rapina subita escluderebbe che l'azione fosse sorretta da un intento di affermazione di supremazia sul territorio di tipo mafioso. Da ultimo, ad avviso dei difensori, la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe carente in ordine alla dimostrazione della presenza del ricorrente sul luogo del fatto e sulla consapevolezza da parte del medesimo di rafforzare l'altrui proposito criminoso. 2.2. Con il secondo motivo i difensori deducono l'omessa valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari, delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente;
il Tribunale del riesame, inoltre, nell'esame delle esigenze cautelari avrebbe illegittimamente pretermesso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, 2 che nel 2018 aveva considerato il CO non più pericoloso, e il suo trasferimento a Vigevano dal 2017. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 10 gennaio 2023, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigetto, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo i difensori censurano la violazione di legge nella qualificazione giuridica del reato contestato al capo 79) dell'imputazione cautelare sotto un duplice profilo, oggettivo e soggettivo, il vizio di motivazione sul punto e l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. 3. Il motivo è infondato. 3.1. Inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di un'ipotesi ricostruttiva alternativa, è il tentativo del ricorrente di accreditare il carattere meramente estemporaneo della sottrazione delle chiavi posta in essere da CA RA CO, in quanto intervenuto dopo una significativa cesura temporale dalla condotta violenta. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, del resto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3 xt Nella motivazione dell'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha, peraltro, non incongruamente rilevato che l'impossessamento delle chiavi è avvenuto immediatamente dopo il pestaggio della vittima e che il ricorrente, con la partecipazione alle condotte violente e con la propria presenza sul luogo, all'atto dell'impossessamento, ha rafforzato il proposito criminoso di CA RA CO, che aveva sottratto le chiavi dell'autovettura. 3.2. Infondata è, invece, la censura proposta dalla difesa relativamente alla violazione, di legge, in ragione della non riconducibilità dell'elemento psicologico del reato ritenuto nell'ordinanza impugnata al dolo specifico che connota il delitto di rapina. Il Tribunale di Reggio Calabria ha, infatti, ritenuto che l'ingiusto profitto della rapina fosse ravvisabile nell'intento di rafforzare la supremazia della cosca CO mediante l'intimidazione e il pestaggio dei componenti della famiglia del TA. Occorre sul punto premettere che, essendosi in presenza di una censura di violazione di legge, dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sono irrilevanti gli eventuali vizi del percorso argomentativo del provvedimento impugnato, in quanto rileva solo la correttezza o meno della conclusione cui è giunto il provvedimento impugnato. In tema di ricorso per cassazione, infatti, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29451 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Ad avviso di questa Corte, tuttavia, non è revocabile in dubbio che la chiave di accensione di un'autovettura possiede un intrinseco valore patrimoniale e sono, pertanto, irrilevanti gli ulteriori profili finalistici avuti di mira dall'indagato e le utilità che questi si riprometteva di conseguire dall'acquisito possesso di tale bene. Il Tribunale del riesame non ha, dunque, violato la legge penale nel ritenere sussistente, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, il dolo di rapina alla stregua delle risultanze indiziarie acquisite e descritte nell'ordinanza impugnata. 3.3. Infondata è, inoltre, la censura relativa all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame ha non incongruamente rilevato che la rapina era stata commessa da sei esponenti della famiglia CO al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso e, segnatamente, di riaffermare il predominio della cosca sul territorio. Il Tribunale del riesame ha, infatti, posto a fondamento della ritenuta sussistenza di tale aggravante il ricorso da parte dell'indagato e dei correi al 4 metodo 'ndranghetistico, in quanto le modalità esecutive della condotta — l'irruzione a casa delle vittime, il pestaggio e, più in generale, la finalità di recuperare la refurtiva, sostituendosi ai poteri dell'autorità giudiziaria - sono, in concreto, idonee a evocare, nei confronti dei consociati e delle vittime, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (cfr. Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637). 4. Con il secondo motivo i difensori deducono l'omessa valutazione da parte (L_ del giudice per le indagini preliminari delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente e, comunque, l'omessa considerazione da parte del Tribunale del riesame dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che nel 2018 aveva considerato il CO non pericoloso. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto la censura di violazione di legge è stata proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità. In tema di misure cautelari è, peraltro, preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037). Nella specie, infatti, opera il principio di sistema enunciato dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione rilevabile di ufficio non prospettata nel precedente grado di giudizio e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (ex plurimis: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Nell'ordinanza genetica, peraltro, il Giudice per le indagini preliminari ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente secondo cadenze argomentative che esaminano la sua posizione congiuntamente a quella dei famigliari concorrenti nel reato. Aspecifica è, inoltre, la censura relativa alla asserita carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari, in quanto il Tribunale del riesame ha espressamente considerato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha revocato la misura della libertà vigilata, ma ha anche rilevato come tale elemento 5 non fosse significativo al fine di attenuare la diagnosi formulata in relazione al pericolo di recidiva, in quanto era anteriore di oltre due anni alla condotta contestata nel presente procedimento. I difensori non si sono, peraltro, confrontati con lo specifico regime presentivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. espressamente posto dal Tribunale a fondamento della diagnosi cautelare nei confronti del ricorrente. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/01/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA RD, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta da TO CO cl. '87 avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 13 giugno 2022 che ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata di cui agli artt. 628, terzo comma, e 416.bis.1 cod. pen., commesso in Locri il 23 luglio 2020. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19449 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 27/01/2023 Nell'ordinanza impugnata il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di rapina aggravata per aver posto in essere, unitamente ad altri sei famigliari, una spedizione punitiva in danno di alcuni appartenenti alla famiglia TA, ritenuti rei di aver commesso alcuni furti nella zona dei CO, conclusasi con la sottrazione delle chiavi dell'autovettura di TO Pa n etta . • 2. Gli avvocati TO Mittica e TO Nocera, nell'interesse del CO, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo i difensori censurano la violazione di legge nella qualificazione giuridica del reato contestato al capo 79) dell'imputazione cautelare e il vizio di motivazione quanto alla partecipazione del ricorrente alla commissione del reato contestato. I difensori rilevano come lo iato temporale tra il comportamento violento e la condotta di spossessamento sia troppo ampio, tanto da indurre ad escludere «la concatenazione finalistica della condotta violenta e l'impossessamento». La sottrazione delle chiavi dell'autovettura avrebbe, peraltro, costituito un gesto personale ed estemporaneo posto in essere da CA RA CO ai danni di TO TA solo dopo l'esaurimento della condotta violenta. I difensori censurano, inoltre, la valutazione sul dolo di ingiusto profitto del delitto di rapina, interpretato dal Tribunale del riesame in un'accezione integralmente depatrinnonializzata e, dunque, non consentita dal codice penale. Ad avviso del ricorrente, sarebbe, infatti, presente nel caso di specie non già il dolo del delitto di rapina, quanto l'intento di "ragion fattasi" (come dimostrato anche dal convincimento, anche putativo, del furto in danno della sorella del ricorrente). Parimenti sarebbe insussistente l'aggravante di cui all'art. 416-6/5.1, primo comma, cod. pen., in quanto l'esclusiva finalità di farsi ragione da sé per recuperare il provento di una rapina subita escluderebbe che l'azione fosse sorretta da un intento di affermazione di supremazia sul territorio di tipo mafioso. Da ultimo, ad avviso dei difensori, la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe carente in ordine alla dimostrazione della presenza del ricorrente sul luogo del fatto e sulla consapevolezza da parte del medesimo di rafforzare l'altrui proposito criminoso. 2.2. Con il secondo motivo i difensori deducono l'omessa valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari, delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente;
il Tribunale del riesame, inoltre, nell'esame delle esigenze cautelari avrebbe illegittimamente pretermesso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, 2 che nel 2018 aveva considerato il CO non più pericoloso, e il suo trasferimento a Vigevano dal 2017. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 10 gennaio 2023, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigetto, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo i difensori censurano la violazione di legge nella qualificazione giuridica del reato contestato al capo 79) dell'imputazione cautelare sotto un duplice profilo, oggettivo e soggettivo, il vizio di motivazione sul punto e l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. 3. Il motivo è infondato. 3.1. Inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di un'ipotesi ricostruttiva alternativa, è il tentativo del ricorrente di accreditare il carattere meramente estemporaneo della sottrazione delle chiavi posta in essere da CA RA CO, in quanto intervenuto dopo una significativa cesura temporale dalla condotta violenta. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, del resto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3 xt Nella motivazione dell'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha, peraltro, non incongruamente rilevato che l'impossessamento delle chiavi è avvenuto immediatamente dopo il pestaggio della vittima e che il ricorrente, con la partecipazione alle condotte violente e con la propria presenza sul luogo, all'atto dell'impossessamento, ha rafforzato il proposito criminoso di CA RA CO, che aveva sottratto le chiavi dell'autovettura. 3.2. Infondata è, invece, la censura proposta dalla difesa relativamente alla violazione, di legge, in ragione della non riconducibilità dell'elemento psicologico del reato ritenuto nell'ordinanza impugnata al dolo specifico che connota il delitto di rapina. Il Tribunale di Reggio Calabria ha, infatti, ritenuto che l'ingiusto profitto della rapina fosse ravvisabile nell'intento di rafforzare la supremazia della cosca CO mediante l'intimidazione e il pestaggio dei componenti della famiglia del TA. Occorre sul punto premettere che, essendosi in presenza di una censura di violazione di legge, dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sono irrilevanti gli eventuali vizi del percorso argomentativo del provvedimento impugnato, in quanto rileva solo la correttezza o meno della conclusione cui è giunto il provvedimento impugnato. In tema di ricorso per cassazione, infatti, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29451 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Ad avviso di questa Corte, tuttavia, non è revocabile in dubbio che la chiave di accensione di un'autovettura possiede un intrinseco valore patrimoniale e sono, pertanto, irrilevanti gli ulteriori profili finalistici avuti di mira dall'indagato e le utilità che questi si riprometteva di conseguire dall'acquisito possesso di tale bene. Il Tribunale del riesame non ha, dunque, violato la legge penale nel ritenere sussistente, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, il dolo di rapina alla stregua delle risultanze indiziarie acquisite e descritte nell'ordinanza impugnata. 3.3. Infondata è, inoltre, la censura relativa all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame ha non incongruamente rilevato che la rapina era stata commessa da sei esponenti della famiglia CO al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso e, segnatamente, di riaffermare il predominio della cosca sul territorio. Il Tribunale del riesame ha, infatti, posto a fondamento della ritenuta sussistenza di tale aggravante il ricorso da parte dell'indagato e dei correi al 4 metodo 'ndranghetistico, in quanto le modalità esecutive della condotta — l'irruzione a casa delle vittime, il pestaggio e, più in generale, la finalità di recuperare la refurtiva, sostituendosi ai poteri dell'autorità giudiziaria - sono, in concreto, idonee a evocare, nei confronti dei consociati e delle vittime, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (cfr. Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637). 4. Con il secondo motivo i difensori deducono l'omessa valutazione da parte (L_ del giudice per le indagini preliminari delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente e, comunque, l'omessa considerazione da parte del Tribunale del riesame dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che nel 2018 aveva considerato il CO non pericoloso. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto la censura di violazione di legge è stata proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità. In tema di misure cautelari è, peraltro, preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037). Nella specie, infatti, opera il principio di sistema enunciato dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione rilevabile di ufficio non prospettata nel precedente grado di giudizio e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (ex plurimis: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Nell'ordinanza genetica, peraltro, il Giudice per le indagini preliminari ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente secondo cadenze argomentative che esaminano la sua posizione congiuntamente a quella dei famigliari concorrenti nel reato. Aspecifica è, inoltre, la censura relativa alla asserita carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari, in quanto il Tribunale del riesame ha espressamente considerato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha revocato la misura della libertà vigilata, ma ha anche rilevato come tale elemento 5 non fosse significativo al fine di attenuare la diagnosi formulata in relazione al pericolo di recidiva, in quanto era anteriore di oltre due anni alla condotta contestata nel presente procedimento. I difensori non si sono, peraltro, confrontati con lo specifico regime presentivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. espressamente posto dal Tribunale a fondamento della diagnosi cautelare nei confronti del ricorrente. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/01/2023.