Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di custodia di sostanze stupefacenti, la disposizione di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 309 del 1990 - relativa alla tenuta del registro di entrata ed uscita dello stupefacente da parte della struttura sanitaria - antecedentemente alla modifica intervenuta con la legge n. 12 del 2001, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo di aggiornamento del registro era previsto solo con riferimento alle ipotesi di acquisto o cessione della sostanza. (Affermando il principio, la Corte ha accolto il ricorso degli imputati - primario e capo sala di una divisione ospedaliera - i quali, pur avendo la disponibilità di sostanze stupefacenti per uso terapeutico e pur avendo omesso di osservare la disciplina circa la tenuta del registro, non avevano tuttavia posto in essere le condotte negoziali - acquisto o cessione - esplicitamente individuate dalla norma anteriormente alla modifica del 2001).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 16892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16892 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 21/01/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 77
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 041624/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BU ES N. IL 19/02/1942;
2) SI IN N. IL 25/02/1957;
avverso SENTENZA del 03/05/2002 TRIB. SEZ. DIST. di CASTELVETRANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Celestino CARDINALE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
BU ES e SI IN hanno proposto ricorso avverso la sentenza 3 maggio 2002 del Tribunale di Marsala, sez. dist. di Castelvetrano, che li ha dichiarati responsabili della contravvenzione (erroneamente indicata come delitto nel capo d'imputazione) di cui agli artt. 60, 62 e 68 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e li ha condannati alla pena di Euro 800,00 ciascuno di ammenda.
Il giudice di merito ha accertato che gli imputati - nelle loro rispettive qualità di primario e capo sala della divisione chirurgica dell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Castelvetrano - non avevano ottemperato alle norme sui registri di entrata ed uscita, nonché di carico e scarico, delle sostanze stupefacenti previste dall'art. 60 del medesimo d.p.r. In particolare il Tribunale ha rilevato che il registro in uso presso l'indicato reparto, utilizzato per le annotazioni relative alla movimentazione delle sostanze stupefacenti, non era stato aggiornato per cui non vi era corrispondenza tra la giacenza in esso documentata e quella che avrebbe dovuto risultare a seguito delle forniture. Secondo il giudice di merito, anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 12/2001 che ha modificato l'art. 60 citato, esisteva un obbligo per i responsabili di reparto di aggiornare il registro di carico e scarico delle sostanze in questione. A fondamento del ricorso si deduce invece che tale obbligo esisteva, anteriormente all'entrata in vigore della modifica ricordata, solo per i responsabili della farmacia ospedaliera ma non per i responsabili di reparto.
Ciò premesso ritiene la Corte che il ricorso sia fondato anche se per ragioni in parte diverse da quelle prospettate. Il testo previgente dell'art. 60 d.p.r. 309/1990 - nel cui vigore è stata posta in essere la condotta contestata - non poneva limitazioni soggettive all'obbligo della tenuta e aggiornamento del registro in questione perché non indicava i soggetti titolari dell'obbligo ma si limitava a prescrivere che "ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope... deve essere iscritto in un registro speciale...".
La lettera della legge non autorizza a limitare al responsabile della farmacia ospedaliera l'obbligo in questione. Allo stesso tempo non consente però di ritenere sanzionate condotte diverse da quelle specificamente indicate nella norma: l'acquisto o la cessione, anche a titolo gratuito.
Insomma, fino all'entrata in vigore della novella normativa l'obbligo in questione non poteva che essere limitato a chi tali negozi (acquisto o cessione), poneva in essere;
e ciò indipendentemente dalla circostanza che di essi fosse autore il responsabile della farmacia. Ma questa limitazione agli autori degli acquisti o cessioni non consentiva che potesse essere chiamato a rispondere della violazione anche chi legittimamente, all'interno della struttura sanitaria, aveva la disponibilità delle sostanze stupefacenti o psicotrope per uso terapeutico ma non aveva compiuto gli atti negoziali indicati.
Naturalmente era consentito istituire i registri in questione presso i reparti e la violazione dell'obbligo dell'aggiornamento ben poteva essere fonte di responsabilità amministrativa o disciplinare ma la condotta sanzionata penalmente non poteva che essere quella descritta nell'art. 60.
Appare evidente l'incongruità di questa limitazione ma la norma sanzionatoria, soprattutto se di natura penale, non può che essere di stretta interpretazione. Del resto di questa anomalia si è reso conto il legislatore che, con l'approvazione dell'art. 1 l. 8 febbraio 2001 n. 12, ha introdotto i commi 2 bis, ter, quater e quinquies all'art. 60 prevedendo espressamente l'istituzione dei registri presso le singole unità operative, la conservazione presso le medesime unità, la responsabilità del dirigente medico per la corrispondenza delle annotazioni, la vigilanza del direttore responsabile del servizio farmaceutico sulla correttezza della tenuta dei registri in questione. Modifica legislativa che trova la sua ragione nella lacunosità della norma previgente e conferma implicitamente l'interpretazione in precedenza data alla medesima normativa.
In conseguenza di quanto premesso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la conseguente assoluzione dei ricorrenti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste per l'inesistenza della condotta descritta nella norma sanzionatoria.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2004