Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 16892
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Sentenza 21 gennaio 2004

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In materia di custodia di sostanze stupefacenti, la disposizione di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 309 del 1990 - relativa alla tenuta del registro di entrata ed uscita dello stupefacente da parte della struttura sanitaria - antecedentemente alla modifica intervenuta con la legge n. 12 del 2001, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo di aggiornamento del registro era previsto solo con riferimento alle ipotesi di acquisto o cessione della sostanza. (Affermando il principio, la Corte ha accolto il ricorso degli imputati - primario e capo sala di una divisione ospedaliera - i quali, pur avendo la disponibilità di sostanze stupefacenti per uso terapeutico e pur avendo omesso di osservare la disciplina circa la tenuta del registro, non avevano tuttavia posto in essere le condotte negoziali - acquisto o cessione - esplicitamente individuate dalla norma anteriormente alla modifica del 2001).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 16892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16892
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

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