Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2014, n. 17015
CASS
Sentenza 12 dicembre 2014

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In materia di misure di prevenzione, il giudice, adito in sede di esecuzione dal creditore che, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento del credito garantito da ipoteca su bene sottoposto a confisca, può legittimamente utilizzare, ai fini della decisione, gli atti dell'indicata procedura cognitiva senza necessità di adottare un formale provvedimento ammissivo degli stessi poiché il creditore, essendo gravato dell'onere di dimostrare l'assenza di illiceità dell'acquisto del bene da parte del proposto o la sussistenza della sua buona fede, ha anche l'onere di "confrontarsi" con le risultanze del procedimento che ha dato luogo al provvedimento ablatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2014, n. 17015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17015
    Data del deposito : 12 dicembre 2014

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