Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, il giudice, adito in sede di esecuzione dal creditore che, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento del credito garantito da ipoteca su bene sottoposto a confisca, può legittimamente utilizzare, ai fini della decisione, gli atti dell'indicata procedura cognitiva senza necessità di adottare un formale provvedimento ammissivo degli stessi poiché il creditore, essendo gravato dell'onere di dimostrare l'assenza di illiceità dell'acquisto del bene da parte del proposto o la sussistenza della sua buona fede, ha anche l'onere di "confrontarsi" con le risultanze del procedimento che ha dato luogo al provvedimento ablatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2014, n. 17015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17015 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/12/2014
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3573
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 7706/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA DELLE MARCHE SPA;
avverso l'ordinanza n. 54/2013 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del 18/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Aniello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 18 ottobre 2013 il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l'istanza proposta in sede esecutiva (ai sensi dell'art. 1 comma 199 legge n. 228 del 2012) da Banca delle Marche s.p.a. tesa ad ottenere il riconoscimento del credito garantito da ipoteca su bene sottoposto a confisca in sede di prevenzione ed in danno di PU IO. In fatto, nei confronti di PU IO risulta emesso decreto di sottoposizione a misura di prevenzione personale e confisca dei beni in data 11 novembre 1998 (irrevocabile nel 2001). Tra i beni confiscati vi è l'immobile sito in Grottammare posto a garanzia del credito vantato da Banca delle Marche con ipoteca iscritta in data antecedente al sequestro (11 settembre 1995).
Il mutuo era stato concesso da Mediocredito Fondiario Centroitalia s.p.a. (ora Banca delle Marche per fusione) ed effettivamente erogato - in parte - per l'importo di Euro 91.671,10.
Il Tribunale nel valutare i presupposti indicati dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, ritiene non fornita la prova della "buona fede" e dunque dell'affidamento incolpevole all'atto della conclusione del contratto da parte del creditore istante.
Ciò perché dagli atti della procedura di prevenzione, oltre all'inquadramento della pericolosità soggettiva del PU (partecipe di una organizzazione di stampo mafioso operante nel settore del gioco d'azzardo) emergeva che:
- dall'anno 1986 in poi PU non presentava dichiarazioni dei redditi ne' denunziava utili dall'attività della società di cui era amministratore, la LM SR (di cui peraltro deteneva le intere quote unitamente alla convivente Castello Maria, la quale non svolgeva alcuna attività lavorativa);
- a suo carico, all'epoca della concessione del mutuo vi erano già due precedenti penali;
- la LM SR, società che aveva ottenuto il mutuo per la costruzione dell'immobile, non aveva ancora svolto alcuna attività di impresa;
- al contempo il PU risultava intestatario di varie autovetture di grossa cilindrata e intratteneva numerosi rapporti bancari con movimentazioni consistenti.
Era del tutto chiara, pertanto, ad avviso del Tribunale la provenienza illecita delle disponibilità economiche vantate dal PU e ciò denotava il difetto di istruttoria dell'ente in sede di erogazione del mutuo.
Tali valutazioni venivano confermate dall'esame della produzione dell'istante (atti della istruttoria compiuta dalla banca) da cui si desumeva che la società LM non aveva dipendenti ne' possedeva attrezzature ne' aveva cantieri aperti essendo rimasta inattiva per tre anni.
In buona sostanza la totale assenza di redditi leciti - non dichiarati dal PU negli anni antecedenti - in una con altri indicatori era chiaramente un dato che avrebbe dovuto determinare - con l'ordinaria diligenza - la consapevolezza in capo all'ente erogante dell'illiceità della intera operazione di investimento.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Banca delle Marche s.p.a. a mezzo del difensore e procuratore speciale, nominato dal legale rappresentante.
Nel ricorso, dopo aver genericamente prospettato la necessità di sollevare incidente di costituzionalità della disciplina introdotta dalla legge di stabilità dell'anno 2012, si articolano più motivi. Con il primo si deduce nullità dell'ordinanza per mancata partecipazione del Pubblico Ministero all'udienza camerale del 18 ottobre 2013.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente rappresenta che il certificato penale del PU sarebbe stato acquisito dopo la trattazione dell'udienza camerale ed in violazione del contraddittorio.
Analoga doglianza viene articolata con il terzo motivo. Il ricorrente si duole dell'avvenuto utilizzo degli atti relativi alla procedura di prevenzione personale trattata e decisa nei confronti del PU, procedura cui il creditore non ha preso parte.
Inoltre tale acquisizione non è stata formalizzata in udienza e non è stato consentito al difensore del creditore istante di prendere visione degli atti, poi utilizzati dal Tribunale per argomentare il rigetto dell'istanza.
Si contesta pertanto sia la utilizzabilità di dette informazioni che la loro rilevanza, posto che la Banca non poteva essere - nel 1995 - a conoscenza dei fatti poi riversati nella successiva procedura di prevenzione.
Al quarto motivo si deduce erronea applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, e vizio di motivazione.
Il mutuo era stato erogato nei confronti della SR Siimi di cui PU IO era solo il legale rappresentante. Dunque non era necessaria la verifica della affidabilità del PU ma di quella della società destinataria dei fondi.
I lavori di edificazione erano già iniziati alla data di concessione del mutuo e pertanto non poteva dirsi inattiva la società costruttrice.
L'istruttoria compiuta all'atto della erogazione del mutuo aveva pertanto fornito informazioni positive sulla affidabilità commerciale della società ed il valore dell'immobile garantiva l'importo richiesto. Altri istituti avevano fornito notizie positive sulla affidabilità dell'amministratore sig. PU. Da ciò deriva la considerazione dell'impiego della dovuta diligenza da parte dell'ente che ebbe ad erogare il mutuo, con piena sottovalutazione della valenza di detti indicatori da parte del Tribunale.
Al quinto motivo si deduce ulteriore vizio motivazionale lì dove il Tribunale rimprovera alla Banca di aver sostanzialmente violato le norme in tema di antiriciclaggio, posto che le informazioni fornite da altri due istituti di credito sulla persona del PU erano positive.
Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria con cui ribadisce la validità delle argomentazioni proposte.
3. L'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa della Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ha depositato memoria in data 5 dicembre 2014, chiedendo il rigetto del ricorso.
In tale memoria si osserva, tra l'altro, che fa società LM ha dichiarato perdite di esercizio sia nell'anno 1994 che nell'anno 1995 e nell'anno 1994 aveva già contratto un mutuo con diverso istituto bancario.
Ciò aggrava la constatata assenza di diligenza al momento della concessione del mutuo da parte dell'attuale ricorrente, in una con le considerazioni già espresse dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono.
1.1 Va compiuta una breve premessa circa il rapporto esistente tra la "formalizzazione normativa" dei criteri di riconoscimento giuridico della tutetabilità del credito in ipotesi di confisca di beni già oggetto di ipoteca volontaria (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 52) e gli orientamenti giurisprudenziali maturati in costanza della L. n. 575 del 1965 (e successive modificazioni).
Sul punto, va notato che sul tema in questione vi è stata - nel corso del tempo -ampia stratificazione giurisprudenziale, stante la necessità di contemperare due posizioni teoriche tra loro apparentemente inconciliabili: da un lato la natura della confisca "speciale" prevista dalla normativa antimafia (ritenuta, in prevalenza, come modo di acquisto della proprietà a titolo originario in capo allo Stato) dall'altro la tutela del diritto di credito assistito da garanzia reale sulla res confiscata, con sacrificio della condizione di un terzo potenzialmente estraneo alla attività illecita.
L'evoluzione giurisprudenziale ha portato, nel corso del tempo, a ritenere che la devoluzione del bene alla mano pubblica non comporta di per sè la totale "cancellazione" della storia del bene medesimo e non comporta la automatica estinzione dei diritti dei terzi gravanti sull'oggetto, a condizione che il terzo, pur se creditore garantito da ipoteca, dimostri in concreto la sua posizione di "buona fede" e di "affidamento incolpevole" nei momenti essenziali della intervenuta contrattazione civilistica.
Sin dalla nota decisione Sez. U. n. 9 del 28.4.1999 ric. Bacherotti, si è affermato infatti che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi "estraneo" alla condotta illecita altrui (l'orientamento è ribadito, tra le molte, da Sez. 1^ n. 32648 del 16.6.2009, rv 244816, nonché di recente Sez. 1^ n. 34039 del 27.2.2014, rv 261192). Si è altresì precisato che l'essere la confisca un modo "autoritativo" di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti - non estinti - di terzi estranei. Ciò che rileva è pertanto l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi - per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita - in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dall'attività illecita commessa dal soggetto poi espropriato dei beni a seguito della procedura di prevenzione. Il Collegio condivide - in proposito - l'orientamento espresso - tra le molte - da Sez. 1^, 29.4.2011, n. 30326, circa l'identificazione delle condizioni che portano al riconoscimento del diritto del terzo "estraneo ali1 illecito", nel senso che va di certo esclusa una accezione della buona fede che, facendo leva sulla necessità di un atteggiamento doloso del terzo, finisca per attribuire alla relativa nozione un ambito estremamente restrittivo, al punto da configurare la posizione soggettiva del detto terzo come necessaria adesione consapevole e volontaria alla altrui attività illecita. Per rendersi conto della insostenibilità di una simile tesi basta considerare che rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento, che trascende la ripartizione tra diritto civile e diritto penale, quello per cui la nozione di colpevolezza o di volontà colpevole abbraccia sia il dolo che la colpa e che, conseguentemente, un comportamento non può classificarsi come incolpevole non soltanto quando esso sia qualificato dal dolo (vale a dire, dalla consapevolezza e dalla volontà della condotta e dell'evento), ma anche quando tale consapevolezza e tale volontà siano mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia:
sicché non può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con fuso della "ordinaria diligenza e prudenza". In buona sostanza, deve ritenersi esistente un nesso di alternatività e di reciproca esclusione tra buona fede e affidamento incolpevole, da un canto, e addebitabilità della mancata conoscenza dovuta a colpa, dall'altro, di guisa che l'esistenza dell'un requisito deve reputarsi incompatibile con l'altro: con l'ulteriore conseguenza che non può certamente ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole allorquando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto ma risultasse pur sempre "conoscibile", se non avesse spiegato incidenza sulla rappresentazione del reale uno stato soggettivo addebitabile a condotta colposa.
In altre parole, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato ad un bene confiscato in via definitiva, è da ritenersi che il soggetto terzo debba allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua estraneità all'illecito pregresso (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell'attività illecita realizzata all'epoca dal contraente poi sottoposto ad ablazione) ma anche l'affidamento incolpevole inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza - da rapportarsi al caso in esame - teso ad escludere rimproverabilità di tipo colposo.
Tale assetto risulta sostanzialmente recepito nella articolata disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2011, ove si è formalizzato un vero e proprio sub-procedimento (D.Lgs. n. 159, art. 52 e ss.) teso a regolamentare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai terzi creditori di buona fede, a determinare le condizioni di accesso al riconoscimento di detti crediti, con soddisfazione concessa nei limiti del 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati (risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita, art. 53), a tutelare la par condicio creditorum (art. 57 e ss.), ad estinguere il contenzioso civilistico eventualmente in atto con affidamento esclusivo al giudice della prevenzione del compito di verificare la posizione creditoria sottostante (D.Lgs. n. 159, art. 55), solo per segnalarne alcuni punti qualificanti. Si tratta di una disciplina particolarmente articolata, mossa dalla esigenza primaria di qualificare in diritto le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati in via definitiva (a titolo originario, come viene espresso nel D.Lgs. n. 159, art. 45) al contempo fornendo tutela ai creditori antesequestro di accertata buona fede (siano essi assistiti o meno da diritti reali di garanzia) e ciò allo scopo di ridurre le incertezze manifestatesi in passato sul tema e rendere omogenei e prevedibili nei loro esiti i contenziosi, di notevole impatto economico.
L'opzione legislativa di fondo è del tutto chiara: l'estinzione di diritto delle garanzie reali (all'atto della confisca) in tanto è possibile in quanto venga contestualmente fornita al titolare del diritto di credito una adeguata tutela delle sue ragioni. Si tratta di due facce della stessa medaglia, che portano a compimento la lunga elaborazione concettuale di dottrina e giurisprudenza sul tema. Tale disciplina risulta - in modo incontroverso - applicabile al caso in esame in virtù dell'espresso rinvio operato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 200, al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52.
Quanto alla descrizione del contenuto normativo può affermarsi che la formalizzazione dei criteri di riconoscibilità della buona fede del creditore (al di là della costituzione del diritto reale di garanzia in epoca anteriore al sequestro, si richiede che il credito non sia strumentale all'attività illecita - o a quella che ne costituisce frutto o reimpiego, a meno che il creditore dimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentante) realizza una sostanziale continuità con l'elaborazione giurisprudenziale antecedente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, come si è detto espressa da Sez. U. n. 9 del 28.4.1999 in poi, come è stato ben precisato da Sez. U. civili n. 10532 del 7.5.2013, rv 626570. Nessun rilievo - in particolare - può darsi al fatto che il presupposto della "buona fede" (o l'affidamento incolpevole all'atto della conclusione del contratto) sia stato sino alla emanazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, ritenuto quale condizione di "mantenimento" del diritto di credito originario e della correlata garanzia reale, in una visione che, nel più avveduto approccio sul tema, tendeva a privilegiare la natura derivativa dell'acquisto del bene da parte dello Stato (tra le altre, Sez. 1^ civile n. 5988 del 3.7.1997, rv 505701) mentre in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 45, l'acquisizione al patrimonio dello Stato del bene oggetto di confisca è oggi espressamente qualificata come a titolo originario, posto che è la stessa normativa sopravvenuta a recepire la necessità di contestuale tutela dei diritti dei terzi in buona fede assegnando agli stessi lo strumento risarcitorio - in tal caso - della ammissione del credito al pagamento nei confronti dell'erario. Il riconoscimento della "estraneità del credito" a nessi funzionali di strumentalità con l'attività illecita - cui è equiparata la prova della ignoranza "in buona fede" di tale strumentalità (ex art. 52, comma 1, lett. b) - altro non rappresenta, pertanto, che la formalizzazione normativa della pregressa elaborazione giurisprudenziale per cui la "estraneità" del terzo alla condotta illecita altrui segna il limite al potere statuale di soppressione delle ragioni creditorie, con contestuale riconoscimento di azionabilità della pretesa nei confronti dello Stato, qui con il limite di "capienza" di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 53. E fa successiva norma di cui all'art. 52, comma 3, (nella vantazione della buona fede il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché in caso di enti alle dimensioni degli stessi) non fa altro che esporre le opportune linee guida in punto di modalità della verifica (norma che orienta il giudice nell'esercizio dei poteri ricostruttivi) riprendendo ancora una volta i contenuti del fondamentale insegnamento rappresentato da Sez. U. n. 9 del 28.4.1999, nel cui ambito si era ampiamente evidenziata la necessità di evitare approcci generalizzanti, affermandosi che al giudice spetta il compito di valutare l'uso della diligenza richiesta dalla "situazione concreta" in riferimento a quanto allegato dall'istante. Da tali considerazioni deriva la totale insussistenza di alcun dubbio di costituzionalità relativo a tale articolata disciplina, conforme agli indirizzi giurisprudenziali maturati già nella vigenza della L. n. 575 del 1965, e succ.mod., proprio allo scopo di fornire piena tutela alle posizioni creditorie incolpevoli.
2. Ciò posto, venendo al contenuto specifico dei motivi di ricorso, va affermato quanto segue.
2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Vero è che dal verbale dell'udienza camerale non risulta la presenza del Pubblico Ministero ma ciò non determina la nullità dell'ordinanza per più ordini di ragioni. La prima sta nel fatto che detta nullità non risulta rilevabile in sede di legittimità, data la natura del procedimento esecutivo che non prevede il doppio grado di giudizio di merito. Da ciò deriva che l'assenza del pubblico ministero all'udienza camerale prevista dall'art. 666 c.p.p., non è causa di nullità assoluta ed insanabile e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte privata che intenda dolersene e che sia presente, entro il termine fissato dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. I n. 1142 del 1997). La seconda sta nel fatto che, a ben vedere, la parte privata non è in quanto tale interessata all'osservanza della norma violata, data la natura non vincolante del parere del Pubblico Ministero, non raccolto.
2.2 Negli ulteriori motivi di ricorso vengono poste questioni diverse in tema di utilizzabilità degli atti posti a fondamento della decisione ed in tema di contenuto della motivazione. Quanto al primo aspetto la prospettiva coltivata dal ricorrente è del tutto erronea. Va premesso che la natura di "incidente di esecuzione" del procedimento introdotto dalla legge di stabilità anche in rapporto alla materia della tutela del credito in sede di misure di prevenzione rende applicabili (in deroga alla ordinaria conformazione delle procedure esecutive di prevenzione personale, modellate in riferimento alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, attuale D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11) le norme del codice di procedura penale e segnatamente l'art. 666.
La natura "esecutiva" del procedimento in parola implica che gli atti del procedimento di cognizione (che ha dato luogo al titolo messo in discussione dall'istanza di parte) siano sempre "disponibili" per le valutazioni di spettanza del giudice della esecuzione, senza necessità di emissione di un formale provvedimento ammissivo (in tal senso Sez. 1^ n. 1396 del 30.11.2005, rv 233102). Si potrebbe obiettare che tali atti non sono stati previamente "messi a disposizione" della parte istante, terza rispetto alla procedura cognitiva, con violazione della facoltà di controdeduzione sui contenuti (tale è l'autorevole parere del rappresentante della Procura Generale presso questa Corte).
Ma tale obiezione non coglie nel segno, per le ragioni che seguono. La procedura che la parte privata va ad instaurare per ottenere il riconoscimento della opponibilità del credito alla confisca è di natura essenzialmente civilistica, pur inserendosi in un contesto che "a monte" ha dato luogo alla applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale.
Da ciò deriva che la parte istante ha un onere dimostrativo della fondatezza della sua pretesa, come ribadito da questa Corte in numerose e recenti decisioni.
Il legislatore, in virtù della accertata (nel procedimento che ha dato luogo alla confisca) pericolosità soggettiva del soggetto cui è "riferibile" il bene confiscato, realizza infatti una presunzione relativa di strumentante del credito ricevuto da tale soggetto, credito che lì dove abbia consentito come nel caso in esame, l'acquisto di un immobile ha reso possibile - di fatto - una operazione di tendenziale reimmissione nel circuito economico (attraverso il pagamento del mutuo) di capitali di provenienza illecita (con ciò assicurando il frutto di tate attività o comunque il rempiego di detti capitali, caratteri evidenziati dal legislatore nel D.Lgs. n.159 del 2011, art. 52). Si tratta di una conseguenza legale del procedimento che ha dato luogo alla confisca (come del resto si è ritenuto in costanza delle norme previgenti ed in virtù della richiamata elaborazione giurisprudenziale sul tema, di recente ribadita da Sez. Un. Civili n. 10532 del 7.5.2013, che conferma la lettura della nuova norma nel senso di permanenza dell'onere probatorio in capo al creditore delle condizioni per l'ammissione al passivo del suo credito) e determina ex lege il trasferimento sul creditore di un onere dimostrativo, teso ad invertire la presunzione di cui sopra, che verte o sulla dimostrazione di assenza di tale condizione di strumentante (dimostrazione resa obiettivamente difficile dall'intervenuto accertamento di pericolosità soggettiva del debitore, pur se possono rilevare i tempi della contrattazione rispetto alla insorgenza di tale condizione) o sulla condizione soggettiva di "ignoranza scusabile" di tale nesso.
Ciò posto, nella selezione e articolazione dei dati conoscitivi da porre a sostegno della propria pretesa, la parte privata ha il preciso onere di "confrontarsi" con le risultanze della procedura di prevenzione che ha dato luogo alla confisca, a lei nota proprio in virtù della avvenuta estinzione del diritto di credito. Con ciò si intende dire che prima del deposito dell'istanza di riconoscimento della "buona fede" la parte privata ha il potere/dovere di accedere alle risultanze istruttorie contenute nel fascicolo della procedura di confisca - di cui può ottenere copia ai sensi dell'art. 116 c.p.p., comma 1 - al fine di realizzare il necessario confronto tra la propria prospettiva ricostruttiva e ciò che emerge dal fascicolo in questione.
Ove tale potere non venga esercitato - come nel caso in esame - la parte privata non può pertanto dolersi del fatto che in sede valutativa della domanda il giudice dell'esecuzione faccia riferimento alla valenza dimostrativa degli atti contenuti nel fascicolo (definito) della misura di prevenzione.
Ciò impone di superare ogni questione posta nel ricorso in tema di utilizzabilità degli atti (anche in riferimento alle risultanze del certificato penale del PU, ovviamente riferito a quanto già annotato nell'anno 1995) posti a fondamento della decisione impugnata.
2.3 Le ulteriori critiche ai profili motivazionali sono parimenti infondate.
Trattandosi di provvedimento - quello impugnato - emesso a seguito di una procedura assimilabile all'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p. (ciò ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 199) può essere ritenuta ammissibile la denunzia di vizio di motivazione, così come operata (ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 6, norma che non riproduce la limitazione tipica del settore della prevenzione in tema di ricorso per cassazione per le sole violazioni di legge).
Ciò tuttavia non consente a questa Corte di operare una diversa ricostruzione in fatto, dati i limiti ontologici del giudizio di legittimità, dovendosi limitare la verifica alla sola illogicità manifesta o contraddittorietà, per come prospettata nel ricorso. E, sul punto la valutazione complessivamente operata dal Tribunale, trattandosi di valutazione in fatto, risulta immune dalle denunziate censure.
Ciò che il Tribunale evidenzia è, infatti, un evidente difetto di "adeguatezza dell'istruttoria" compiuta dall'ente all'atto della erogazione del mutuo, che determina l'assenza del presupposto dell'affidamento incolpevole, per come in precedenza illustrato. Gli indici rivelatori utilizzati, ed in particolare la evidente sproporzione tra il tenore di vita del PU e la totale assenza di redditività lecita negli anni antecedenti alla richiesta di mutuo, sono pienamente confermativi di un macroscopico abbandono del mimino di diligenza richiesta all'ente operante nel settore creditizio, ai confini con la piena consapevolezza della strumentalità della operazione a forme di reinvestimento. Nè vale affermare - allo scopo di ridimensionare la gravità della condotta dell'ente - che destinataria del mutuo fu la società, posto che trattasi in modo evidente di una società schermo della persona fisica (il PU ne era quotista insieme alla compagna) priva di reali strutture aziendali e peraltro in perdita di esercizio nei due anni antecedenti.
Si tratta, dunque, di indicatori che in modo niente affatto illogico sono stati ritenuti espressivi di quell'ampio "difetto di verifica" legittimante il diniego di tutela, secondo le linee ricostruttive dell'istituto ampiamente esposte in precedenza.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015