Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 39428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39428 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da IC ROMANO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
PA RR
IC CO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39428/2025 Roma, li, 05/12/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1417/2025 UP 19/11/2025 R.G.N. 29373/2025
IO AN
RO IO
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Claudia Guerriero, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato in quanto, al fine di trarne profitto, si era impossessato di una collana in oro giallo a maglia grossa e di due ciondoli raffiguranti un corno ed un crocefisso, strappandoli dal collo di Vincenza Tudisco, con violenza sulle cose consistita nel rompere la collana, profittando dell'età avanzata della vittima che impediva la privata difesa.
Firmato Da: IC ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b7e1e8000fc6214 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: RO IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. Vincenzo Desiderio, denunciando vizio di motivazione e contestuale violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. A fondamento della censura sottolinea l'irragionevolezza del ragionamento operato dalla decisione impugnata poiché, considerato che all'esito della perizia disposta per valutare la capacità a testimoniare della vittima nell'anno 2016 era emerso che la stessa era affetta da decadimento cognitivo sin dall'anno 2012, non si comprendeva come potesse essere affermata la sua responsabilità penale in forza delle dichiarazioni e del riconoscimento operato dalla persona offesa nell'anno 2014, al momento della presentazione della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate. Al riguardo, occorre considerare che, come evidenziato dalla decisione impugnata, per gli anni antecedenti alla perizia espletata nel 2016 il perito nominato dal Tribunale si era potuto basare, nel valutare le condizioni psichiche della persona offesa, solo sulla documentazione medica a disposizione e, in particolare, su un documento della ASL attestante l'insorgere di una demenza degenerativa già nell'anno 2012 e aveva dunque dichiarato, esaminato in dibattimento sul punto, che le sue valutazioni sulla possibilità della donna di compiere, anche per le modalità di progressione della patologia, riconoscimento nell'anno 2014 non potevano essere compiute con certezza.
un
Di qui sono state valorizzate, piuttosto, ai fini della decisione in entrambi i gradi merito, le propalazioni del teste (indifferente) di polizia giudiziaria De LE che ha raccolto le dichiarazioni della querelante. Ciò in quanto, come congruamente evidenziato anche dalla pronuncia impugnata, egli ha riferito che non aveva notato alcuna riduzione delle funzioni cognitive della persona offesa, la quale, nel denunciare i fatti, li aveva descritti in modo dettagliato riconoscendo con certezza l'imputato nella documentazione fotografica. Con tali argomentazioni, tuttavia, il motivo di ricorso - ponendosi, così, ai limiti dell'inammissibilità omette di confrontarsi, limitandosi a lamentare la contraddittorietà tra la patologia insorta già al momento dei fatti e l'affermazione della sua responsabilità penale, disvelando l'intento di voler ottenere un'inammissibile rivalutazione da questa Corte del compendio istruttorio pur a fronte di un'adeguata motivazione della pronuncia impugnata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944).
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2b7e1e8000fc6214 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae
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2. In definitiva il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
3. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, considerate le notizie sullo stato di salute della persona offesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 19/11/2025. Il Consigliere Estensore Rosaria Giordano
Il Presidente
LE RO
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Firmato Da: IC ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b7e1e8000fc6214- Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd17884999b2ae Firmato Da: RO IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d