Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza breve 27 febbraio 2026
Decreto collegiale 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 27/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2025, proposto da:
OU AM, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gallina-Fiorini, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona – Area IV – Tutela dei Diritti Civili – Cittadinanza – Immigrazione, in data 13.09.2025, a firma del Dirigente Area IV Capo Ufficio di Staff, Viceprefetto dr.ssa Patrizia Savarese, notificato in data 07.11.2025 all’odierno ricorrente, con il quale sono state revocate le misure di accoglienza, per superamento delle soglie di reddito ex art. 14 del D. Lgs. n. 142/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa Renata MA IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con " sentenza in forma semplificata ”, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
DATO avviso alle parti come da verbale della camera di consiglio odierna;
PREMESSO
che con ordinanza cautelare n.287 del 5.12.205 è stata accolta l’istanza cautelare sul rilievo che “i motivi dedotti nel ricorso appaiono sorretti dal prescritto fumus boni iuris e che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare la istanza anche alla luce delle censure formulate in specie quanto alle modalità di calcolo del reddito prodotto rispetto all’importo annuo dell’assegno sociale”;
che in ottemperanza al disposto riesame l’Ufficio Territoriale del Governo con decreto del 23.12.2025 confermava il provvedimento di revoca impugnato del 13.09.2025;
CONSIDERATO:
che il ricorrente, con dichiarazione resa in udienza, ha affermato di non aver più interesse a coltivare il presente ricorso, che per tale ragione, va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett.c) c.p.a.;
che, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IG, Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata MA IG |
IL SEGRETARIO