Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, il provvedimento di diniego di concessione dell'autorizzazione ad assentarsi per lo svolgimento di attività lavorativa, risolvendosi in una modalità di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare, deve qualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari" e, conseguentemente, è impugnabile mediante appello ex art. 310 cod. proc. pen.
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- 1. Art. 284 - Arresti domiciliarihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Avvocato agli arresti non può ricevere collaboratore (Cass. 54071/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2016, n. 11406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11406 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
1 1 40 6/ 1 6 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - SENTENZA Dott. - Consigliere - 244/2016 N. PATRIZIA PICCIALLI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. N. 78/2016 - Rel. Consigliere - ANDREA MONTAGNI Dott. - Consigliere - ANTONIO LEONARDO TANGA Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN N. IL 30/10/1990 avverso l'ordinanza n. 1624/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 24.11. 15 lep. 26/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Merimo Geesi 2 chierts l'annullamento che he con sinvio Udit i difensor Avv.;i difensor A Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania, con provvedimento in data 24.11.2015, decidendo : . sull'appello proposto dalla difesa di NI IV avverso l'ordinanza del 2.10.2015 con la quale il Tribunale Monocratico di Catania aveva rigettato la richiesta del prevenuto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, di allontanamento dal . luogo di esecuzione della misura cautelare per lo svolgimento di un tirocinio professionale presso la ditta "Bar Sport", rigettava l'impugnazione. Soffermandosi sul provvedimento di rigetto dell'istanza di allontanamento, il Collegio evidenziava, in primo luogo, che la richiesta era in realtà funzionale alla soddisfazione di indispensabili esigenze di vita del prevenuto;
e che, erroneamente, il Tribunale di Catania, nel provvedimento gravato, aveva di converso fatto riferimento alla mancanza di prova rispetto allo stato di assoluta indigenza del richiedente. Ciò posto, il Tribunale considerava che la valutazione funzionale ad autorizzare il soggetto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare, deve essere improntata a criteri di particolare rigore. Il Collegio osservava che lo svolgimento del piano di tirocinio professionale indicato nella richiesta che occupa era certamente riconducibile alle indispensabili esigenze di vita, richiamate dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.; rilevava, peraltro, che l'attività di tirocinio lavorativo indicata dal NI non appariva riconducibile all'area delle esigenze di vita caratterizzate da assoluta necessità; e che la produzione documentale operata dal richiedente non comprovava lo stato di assoluta indigenza dell'esponente.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NI IV, a mezzo del difensore. L'esponente, dopo aver ripercorso la vicenda procedimentale che occupa, osserva che il Tribunale ha omesso di esaminare il tema di fondo, sotteso all'atto di appello, dato dal rapporto tra le indispensabili esigenze di vita del prevenuto, involgenti anche l'accesso al mercato del lavoro e le esigenze di tutela della collettività, che vengono in rilievo in tema di misure cautelari personali. Sul punto, il deducente osserva che, nel provvedimento impugnato, è mancata l'analisi comparativa tra esigenze di prevenzione sociale ed i diritti individuali di esternazione della personalità dell'indagato. E considera che il Tribunale, contraddittoriamente, dopo aver rilevato che il tirocinio richiesto era riconducibile alle indispensabili esigenze di vita, ha affermato che l'attività oggetto dell'istanza di allontanamento non rientrava nell'area delle esigenze di vita caratterizzate da assoluta necessità. Considerato in diritto 1. Il ricorso in esame impone le considerazioni che seguono. 2 Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale il provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell'autorizzazione ad assentarsi per lo svolgimento di attività lavorativa, sarebbe inoppugnabile e neppure ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto non direttamente incidente sulla libertà. Si osserva, peraltro, che la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo ove si scontano gli arresti domiciliari, prevista dall'art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., risolvendosi in una modalità di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare, deve qualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari"; e che conseguentemente, avverso detto provvedimento deve ritenersi ammissibile l'impugnazione di merito e quindi il ricorso in cassazione (cfr. Sezione 6, sentenza n. 4418 del 18.11.1994, dep. 25.01.2995, Rv. 200858; Sez. 1, Ordinanza n. 44320 del 30/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260810). - per condivise Il Collegio aderisce all'orientamento da ultimo richiamato ragioni di talché devono ritenersi esperibili, avverso i provvedimenti che incidono - in misura apprezzabile sul regime cautelare e, dunque, sulla libertà personale, i mezzi impugnatori previsti in materia di misure cautelari personali, nel Capo VI, Libro IV, del codice di procedura penale.
2. Tanto premesso, si osserva che il ricorso è fondato. Come noto, la valutazione relativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., deve informarsi a criteri di particolare attenzione sulla compatibilità dell'attività lavorativa esterna, con le esigenze cautelari poste a base della applicata misura domiciliare. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che il giudice di merito deve tenere conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta, rispetto alle esigenze cautelari poste specificamente a base della misura coercitiva, giacché la possibilità per l'indagato di restare fuori di casa per considerevoli periodi della giornata potrebbe, in concreto, vanificare ogni possibilità di controllo, a fini cautelari (Cass. Sez. 6, sentenza n. 12337, del 25.2.2008, dep. 10.03.2008, Rv. 239316). E' poi appena il caso di rilevare che, con riferimento alla condizione di assoluta indigenza del richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., la Corte regolatrice ha affermato che la stessa deve essere riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari, ai quali può essere data risposta solo con l'esercizio dell'attività lavorativa;
e che nei bisogni primari bisogna ricomprendere necessità ulteriori rispetto alla sopravvivenza fisica, quali quelle relative alla comunicazione, all'educazione, alla salute ed altro (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 10980 del 29.01.2007, dep. 15.03.2007, Rv. 236194; Cass. Sez. 3, sentenza n. 34253 del 15.07.2010, dep. 22.09.2010, Rv. 248228). 3 3. E bene, la valutazione effettuata dal Tribunale risulta del tutto carente rispetto ai richiamati principi che, secondo diritto vivente, informano la nozione di assoluta indigenza, rilevante ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale, dopo aver considerato che l'istanza di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari era funzionale a garantire all'indagato l'espletamento di indispensabili esigenze di vita e non a superare lo stato di assoluta indigenza, ha apoditticamente affermato che tale attività non ineriva ad esigenze di vita qualificabili come indispensabili, senza offrire alcuna specifica giustificazione all'assunto. Il Collegio - richiamata la generale necessità di adottare criteri di rigore, nella materia di interesse, atteso che l'accoglimento delle istanze di allontanamento comporterebbe necessariamente la parziale neutralizzazione della misura cautelare degli arresti domiciliari si è limitato ad - affermare che il tirocinio lavorativo non poteva essere qualificato come "indispensabile". A margine di tali rilievi, il Tribunale ha poi osservato che l'istanza non poteva trovare accoglimento, neppure rispetto al diverso criterio della assoluta indigenza, in difetto di adeguati elementi di prova la riguardo.
4. Come si vede, il Collegio ha in realtà omesso di effettuare la concreta valutazione comparativa, funzionale a verificare se l'attività di tirocinio lavorativo di cui si tratta fosse compatibile, o meno, rispetto alle esigenze cautelari, poste specificamente a base della misura coercitiva in atto. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Catania, perché proceda a nuovo esame dell'appello proposto nell'interesse di NI IV, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di svolgimento della misura cautelare degli arresti domiciliari, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. SA JON Così deciso in Roma in data 23 febbraio 2016. E S CA Il Consigliere est. Andrea Montagni Il Presidente A Rocco Marco Blaiotta M E * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA MAR 2016 AL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza