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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. Dire “fai schifo” sui social è diffamazione?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2023, n. 10289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10289 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO IC NS OT nato a [...] il [...] LA IN IB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso questa Corte di cassazione AT SO che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato PATRIZIA NO che, nell'interesse degli imputati, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dei 22 novembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa il 12 marzo 2019 dal Tribunale di Biella, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MI FO OT VA e IO La TT - che avevano interposto gravame - per i reati di diffamazione aggravata commessa a mezzo della stampa (contestato al capo a. della rubrica al VA) nonché di omesso controllo (quale direttore 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10289 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2022 responsabile del quotidiano La Nuova Voce) e diffamazione aggravata (contestati ai capi b. e c. della rubrica al La TT) perché estinti per prescrizione;
ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che aveva condannato gli imputati in solido al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili IO LI e ER SA, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza. Più in particolare, nei termini predetti, agli imputati è stato ascritto di aver offeso (con articoli pubblicati su La nuova voce e - quanto al La TT - direttore responsabile dello stesso settimanale - anche per non aver esercitato il prescritto controllo in ordine agli scritti a firma del VA) la reputazione di IO LI (a sua volta autore di un articolo pubblicato da La nuova periferia, di cui ER SA era direttore responsabile). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) e, nella qualità di loro procuratore speciale, ha rinunciato alla prescrizione. 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al ritenuto difetto dei presupposti dell'esercizio del diritto di critica, assumendo che esso sarebbe stato erroneamente escluso, in particolare dovendosi tenere conto del più ampio significato delle espressioni in seno alle pubblicazioni, del contesto nel quale sono stati pubblicati gli articoli in imputazione, della finalità di denuncia di essi (alla luce pure delle spiegazioni offerte dal VA). 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento e alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Anzitutto deve rilevarsi l'inefficacia della rinuncia alla prescrizione, che è stata compiuta nel corpo del ricorso dopo che la Corte di merito aveva già dichiarato l'estinzione - per l'appunto per prescrizione - dei reati in imputazione: difatti, «la prescrizione dichiarata con sentenza non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia» (Sez. 5, n. 40499 del 06/07/2017, Giuliana, Rv. 271423 - 01; cfr. Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983 - 02: «è tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata»; cfr. pure Sez. 1, n. 32623 del 23/06/2009, Grotta, Rv. 244742). 2 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato» (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019 - dep. 2020, Cascio Rv. 279084 - 01; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 - 01); - difatti, «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito» - per quel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); - al riguardo, «occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573). Inoltre, «in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica» (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01). Difatti, «la critica postula [...] fatti che la giustifichino e cioé, normalmente, un contenuto 3 di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che ha richiamato Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
cfr. Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534, e osservato che «come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale", richiamando Corte EdU, 27/10/2005, Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags BH c. Austria, e 29/11/2005, caso ES c. Portogallo, ric. n 75088/01)»). Deve, infine, ribadirsi che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato» (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). 2.2. Ciò posto, nel caso di specie correttamente la Corte territoriale, pur tenendo conto del contesto in cui le condotte in imputazione hanno avuto luogo, non le ha ritenute scriminate. Invero, negli articoli in imputazione in effetti si rinvengono espressioni che non possono farsi rientrare nell'esercizio del diritto di critica: - poiché del tutto gratuitamente scurrili verso IO LI (definito «un giornalista professionalmente appeso a tutte le scorregge che fa il primo», ossia NI IL, indugiando pure oltre sul punto); - e poiché negli scritti si è assunto che nella specie, per il tramite di un articolo del LI (che veicolava quanto esposto dal IL) sarebbe stata posta in essere una «estorsione politica», «un invito a trattare» (cfr. le espressioni di cui al capo a. della rubrica, in relazione alle quali il La TT è stato chiamato a rispondere di omesso controllo;
cfr. capo b.) e si è fatto riferimento ad una «estorsione travestita dal solito scoop» e a dossier utilizzati, tramite il giornalismo, come «arma di ricatto politico» (cfr. capo c.), senza che constino (né essendo stati addotti) elementi di verità che possano sostenere tali assedi. Il che non consente di ravvisare il corretto esercizio del diritto di critica, anche a ritenere che nella specie con gli articoli in imputazione si volesse rappresentare la falsità o l'infondatezza di una notizia pubblicata in precedenza dal LI e censurare tramite esse egli si sarebbe prestato strumentalmente a dare voce ad altri. 4 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, in tema di risarcimento del danno, «la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere», al fine di assolvere l'obbligo motivazionale ad esso devoluto, «di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento» (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229 - 01); e, se sorretta da congrua motivazione, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170 - 01). La Corte distrettuale ha confermato In parte qua la prima decisione, che ha determinato in euro 2.000 per ciascuna parte civile il risarcimento, facendo riferimento al contenuto pesantemente offensivo degli scritti, sia rispetto al giornalista (dipinto come soggetto in posizione servile ed acritica) sia rispetto al giornale che ne ha pubblicato gli scritti (a sua volta rappresentato come incapace di curare gli interessi dei lettori), entrambi prestati ad essere strumento di ricatto politico;
ed ha pure evidenziato come il danno sia stato cagionato con più scritti diffamatori che hanno occupato spazi significativi della testata de qua. Si tratta di una motivazione con evidenza congrua e logica. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso questa Corte di cassazione AT SO che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato PATRIZIA NO che, nell'interesse degli imputati, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dei 22 novembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa il 12 marzo 2019 dal Tribunale di Biella, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MI FO OT VA e IO La TT - che avevano interposto gravame - per i reati di diffamazione aggravata commessa a mezzo della stampa (contestato al capo a. della rubrica al VA) nonché di omesso controllo (quale direttore 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10289 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2022 responsabile del quotidiano La Nuova Voce) e diffamazione aggravata (contestati ai capi b. e c. della rubrica al La TT) perché estinti per prescrizione;
ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che aveva condannato gli imputati in solido al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili IO LI e ER SA, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza. Più in particolare, nei termini predetti, agli imputati è stato ascritto di aver offeso (con articoli pubblicati su La nuova voce e - quanto al La TT - direttore responsabile dello stesso settimanale - anche per non aver esercitato il prescritto controllo in ordine agli scritti a firma del VA) la reputazione di IO LI (a sua volta autore di un articolo pubblicato da La nuova periferia, di cui ER SA era direttore responsabile). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) e, nella qualità di loro procuratore speciale, ha rinunciato alla prescrizione. 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al ritenuto difetto dei presupposti dell'esercizio del diritto di critica, assumendo che esso sarebbe stato erroneamente escluso, in particolare dovendosi tenere conto del più ampio significato delle espressioni in seno alle pubblicazioni, del contesto nel quale sono stati pubblicati gli articoli in imputazione, della finalità di denuncia di essi (alla luce pure delle spiegazioni offerte dal VA). 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento e alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Anzitutto deve rilevarsi l'inefficacia della rinuncia alla prescrizione, che è stata compiuta nel corpo del ricorso dopo che la Corte di merito aveva già dichiarato l'estinzione - per l'appunto per prescrizione - dei reati in imputazione: difatti, «la prescrizione dichiarata con sentenza non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia» (Sez. 5, n. 40499 del 06/07/2017, Giuliana, Rv. 271423 - 01; cfr. Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983 - 02: «è tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata»; cfr. pure Sez. 1, n. 32623 del 23/06/2009, Grotta, Rv. 244742). 2 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato» (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019 - dep. 2020, Cascio Rv. 279084 - 01; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 - 01); - difatti, «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito» - per quel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); - al riguardo, «occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573). Inoltre, «in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica» (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01). Difatti, «la critica postula [...] fatti che la giustifichino e cioé, normalmente, un contenuto 3 di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che ha richiamato Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
cfr. Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534, e osservato che «come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale", richiamando Corte EdU, 27/10/2005, Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags BH c. Austria, e 29/11/2005, caso ES c. Portogallo, ric. n 75088/01)»). Deve, infine, ribadirsi che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato» (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). 2.2. Ciò posto, nel caso di specie correttamente la Corte territoriale, pur tenendo conto del contesto in cui le condotte in imputazione hanno avuto luogo, non le ha ritenute scriminate. Invero, negli articoli in imputazione in effetti si rinvengono espressioni che non possono farsi rientrare nell'esercizio del diritto di critica: - poiché del tutto gratuitamente scurrili verso IO LI (definito «un giornalista professionalmente appeso a tutte le scorregge che fa il primo», ossia NI IL, indugiando pure oltre sul punto); - e poiché negli scritti si è assunto che nella specie, per il tramite di un articolo del LI (che veicolava quanto esposto dal IL) sarebbe stata posta in essere una «estorsione politica», «un invito a trattare» (cfr. le espressioni di cui al capo a. della rubrica, in relazione alle quali il La TT è stato chiamato a rispondere di omesso controllo;
cfr. capo b.) e si è fatto riferimento ad una «estorsione travestita dal solito scoop» e a dossier utilizzati, tramite il giornalismo, come «arma di ricatto politico» (cfr. capo c.), senza che constino (né essendo stati addotti) elementi di verità che possano sostenere tali assedi. Il che non consente di ravvisare il corretto esercizio del diritto di critica, anche a ritenere che nella specie con gli articoli in imputazione si volesse rappresentare la falsità o l'infondatezza di una notizia pubblicata in precedenza dal LI e censurare tramite esse egli si sarebbe prestato strumentalmente a dare voce ad altri. 4 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, in tema di risarcimento del danno, «la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere», al fine di assolvere l'obbligo motivazionale ad esso devoluto, «di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento» (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229 - 01); e, se sorretta da congrua motivazione, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170 - 01). La Corte distrettuale ha confermato In parte qua la prima decisione, che ha determinato in euro 2.000 per ciascuna parte civile il risarcimento, facendo riferimento al contenuto pesantemente offensivo degli scritti, sia rispetto al giornalista (dipinto come soggetto in posizione servile ed acritica) sia rispetto al giornale che ne ha pubblicato gli scritti (a sua volta rappresentato come incapace di curare gli interessi dei lettori), entrambi prestati ad essere strumento di ricatto politico;
ed ha pure evidenziato come il danno sia stato cagionato con più scritti diffamatori che hanno occupato spazi significativi della testata de qua. Si tratta di una motivazione con evidenza congrua e logica. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/11/2022.