Sentenza 15 novembre 2012
Massime • 1
È legittima l'instaurazione della procedura di incidente di esecuzione per la correzione dell'errore materiale della sentenza di condanna contenente l'erronea indicazione delle generalità del condannato, a condizione che sia stato regolarmente citato come imputato nel giudizio di merito, anche se con altro nome.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2012, n. 48349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48349 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/11/2012
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 3255
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 11318/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO AT N. IL 25/12/1970;
avverso l'ordinanza n. 293/2011 TRIBUNALE di NOVARA, del 25/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 25 gennaio 2012 il Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell'esecuzione e su richiesta del P.M., provvedeva con ordinanza, per quanto di interesse nel presente giudizio, alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza 92/11 pronunciata il 25.1.2011 dal Tribunale di Novara, disponendo, per l'effetto, che le generalità complete dell'imputata, in sentenza indicata come NI LA nata a [...] il [...], venissero corrette in quelle di BR LA, nata a [...] il [...].
Spiegava il Tribunale che l'BR, colta in flagranza del reato di furto tentato, in Novara il 17.11.2008, aveva fornito agli operatori di polizia le false generalità oggetto della disposta correzione e che come NI LA era stata regolarmente citata in giudizio con notifica regolarmente eseguita presso il difensore di ufficio, eletto domiciliatario dall'interessata. Precisava ancora il G.E. che al momento dell'arresto in flagranza l'BR, sfornita di documenti ed ancorché sotto il falso nominativo di NI LA, era stata comunque identificata con certezza nella sua fisica identità mediante rilievi fotografici e dattiloscopici.
Su tali premesse ed in applicazione del disposto degli artt. 130 e 668 c.p.p., il Tribunale perveniva all'ordinanza di cui innanzi.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento la AM deducendo e denunciando:
a. la correzione è illegittima dappoiché comporta una modificazione essenziale dell'atto e riguarda un errore che ne determina la nullità giacché attribuisce una condanna a persona fisica diversa da quella citata in giudizio;
b. integra inoltre nullità assoluta ed insanabile l'intervento e l'omessa citazione dell'imputata ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p.;
c. nel caso in esame si è consumata la violazione dell'art. 111 Cost. là dove è stato violato il principio del contraddittorio e la possibilità di difesa dell'imputata.
3. Con requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
4. La proposta impugnazione di legittimità è infondata.
4.1 Ha avuto modo questa Corte di affermare che, qualora della persona condannata con sentenza irrevocabile in essa si lamenti l'erronea indicazione delle generalità, è configurabile un incidente di esecuzione riconducibile alla previsione dell'art. 668 c.p.p. e concernente, appunto, l'errore di nome e di data di nascita del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p., purché ricorra la condizione che la persona contro cui si doveva procedere sia stata citata come imputato, ancorché sotto altro nome, per il giudizio (Cass., Sez. 1, 22/01/2009, n. 13564; Cass., Sez. I, 10/07/2000, n. 4943, Monzer). Ai sensi infatti dell'art. 130 c.p.p. alla correzione dei provvedimenti giudiziali inficiati da errori od omissioni la cui eliminazione non comporta una modifica essenziale dell'atto, provvede il giudice che ha adottato il provvedimento (salva l'ipotesi di intervenuta impugnativa) mentre, ai sensi dell'art. 668 c.p.p., in ipotesi di persona condannata per errore di nome, il giudice provvede alla correzione nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p., purché la persona contro cui si doveva procedere sia stata citata come imputata.
4.2 Nel caso in esame l'BR, nella sua identità di persona fisica, è stata colta in flagranza di reato (tentato furto, commesso in Novara il 17.11.2008); in detta occasione la stessa ha fornito false generalità, dicendo di chiamarsi NI LA e di essere nata a [...] il [...]; sempre in detta occasione l'BR, ancorché sotto falso nome, ha eletto domicilio presso il difensore di ufficio, venendo poi regolarmente citata in giudizio con notificazioni eseguite presso detto domicilio. Ciò premesso ricorrono tutte le condizioni fattuali e procedimentali per l'applicazione dell'art. 668 c.p.p., posto che la ricorrente è stata posta nelle condizioni di difendersi, era a conoscenza del processo a suo carico e contro di essa è stata pronunciata la sentenza di condanna, pur se individuata con generalità errate. Nè può ritenersi l'errore in questione integrante una modificazione essenziale della sentenza di condanna, giacché la persona individuata come colpevole del furto tentato altri non era che la ricorrente stessa, ancorché generalizzata erroneamente. Di qui l'irrilevanza delle ulteriori censure difensive, in quanto la persona condannata non è stata affatto diversa da quella colpevole del reato giudicato e le notificazioni eseguite per la vocatio in ius risultano col ricorso in esame contestate del tutto genericamente.
5. Il ricorso, conclusivamente, va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.T.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012