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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 27 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9668 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Santa Venerina, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Pertini n. 12, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Aldebaran n. 9, presso lo studio dell'avv. Donata
Finocchiaro, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli, per mandato generale alle liti CP_1
Rep. n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Delle Nazioni Unite n. 23, presso lo studio dell'avv. Luigi Marotti, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
16.10.2024, il ricorrente premetteva che in data 11.09.2024 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di
1 pagamento n. 293 2024 90291719 30 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € CP_ 37.075,27, per somme iscritte a ruolo dall' .
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1. cartella di pagamento n. 293/2011/0000905938 (asseritamente notificata in data 02/08/2011), riferita CP_ (tra l'altro) a iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, degli anni 2009
e 2010 di € 6.629,32.
2. cartella di pagamento n. 293/2011/0023535565 (asseritamente notificata in data 02/08/2011), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2010 di €
2.590,16.
3. avviso di addebito n. 593/2016/0000154556 (asseritamente notificata in data 17/03/2016), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2015 di € 725,25.
4. avviso di addebito n. 593/2016/0004100584 (asseritamente notificata in data 22/09/2016), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, degli anni 2015 e 2016 di €
4.899,93.
5. avviso di addebito n. 593/2016/0004292753 (asseritamente notificata in data 26/10/2016), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di €
1.379,89.
6. avviso di addebito n. 593/2016/0007916521 (asseritamente notificata in data 13/12/2016), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di €
1.464,57.
7. avviso di addebito n. 593/2017/0000027571 (asseritamente notificata in data 19/01/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di € 707,99.
8. avviso di addebito n. 593/2017/0000152923 (asseritamente notificata in data 10/02/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di € 674,69.
9. avviso di addebito n. 593/2017/000035210 (asseritamente notificata in data 13/03/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di € 732,31.
10. avviso di addebito n. 593/2017/0000836368 (asseritamente notificata in data 24/03/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di €
1.407,99.
11. avviso di addebito n. 593/2017/0001274579 (asseritamente notificata in data 10/05/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 730,08.
2 12. avviso di addebito n. 593/2017/0001965211 (asseritamente notificata in data 31/08/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di €
2.023,11.
13. avviso di addebito n. 593/2017/0002522706 (asseritamente notificata in data 25/09/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 749,86.
14. avviso di addebito n. 593/2017/0005890215 (asseritamente notificata in data 19/10/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di €
1.404,85.
15. avviso di addebito n. 593/2017/0006767445 (asseritamente notificata in data 22/11/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 683,47.
16. avviso di addebito n. 593/2017/0007265706 (asseritamente notificata in data 13/12/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 746,61.
17. avviso di addebito n. 593/2017/0007916302 (asseritamente notificata in data 17/01/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 690,82.
18. avviso di addebito n. 593/2018/0000051616 (asseritamente notificata in data 07/02/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 721,59.
19. avviso di addebito n. 593/2018/0000147848 (asseritamente notificata in data 21/02/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 747,94.
20. avviso di addebito n. 593/2018/0000652169 (asseritamente notificata in data 10/04/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di €
1.377,23.
21. avviso di addebito n. 593/2018/0000973629 (asseritamente notificata in data 19/04/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2018 di € 568,96.
22. avviso di addebito n. 593/2018/00013166186 (asseritamente notificata in data 22/05/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2018 di € 652,61.
23. avviso di addebito n. 593/2018/0001624629 (asseritamente notificata in data 04/07/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2018 di € 716,33.
24. avviso di addebito n. 593/2018/0005315921 (asseritamente notificata in data 09/08/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2018 di € 554,16.
25. avviso di addebito n. 593/2018/0005837832 (asseritamente notificata in data 05/09/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2018 di €
3.495,55.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito, poiché dalle date di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebiti sino alla notifica dell'atto impugnato (11.09.2024) non erano intervenuti ulteriori atti
3 interruttivi. Pertanto, concludeva chiedendo che venisse dichiarata la prescrizione delle somme, con vittoria di spese, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale contestava il ricorso formulando eccezioni sia in rito che nel merito. Eccepiva la tardività dell'opposizione essendo stati tutti regolarmente notificati gli avvisi di addebito, come da documentazione allegata;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia.
Si costituiva, altresì, l' , la quale contestava il ricorso, anche sotto profili non Controparte_2 contestati (ex plurimus: la notifica postale delle cartelle sottese); deduceva che aveva provveduto ad interrompere il termine prescrizionale avendo notificato ai fini interruttivi l'intimazione di pagamento n. 293
2016 90095523 14 000 e n. 293 2022 90031413 65 000, nonché per avere il ricorrente proposto istanza di rateizzazione, avente effetto interruttivo. Rilevava che comunque la prescrizione era stata anche sospesa dal comma 623 della Legge 147/2013 co. 623 (Legge di Stabilità 2014) e dalla legislazione dettata per la pandemia Covid-19. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi.
Con ordinanza del 05.03.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27.06.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi vengono decise con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione
4 all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
5 Nel caso in esame l'opposizione alla luce del tenore letterale di quanto indicato in ricorso, questo giudicante ritiene che l'opposizione vada qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D. Lgs. n. 46/99 e che la prescrizione eccepita vada riferita a quella eventualmente maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento indicate nell'intimazione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Orbene la regolare delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è cominciato a decorrere ex novo.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, va rilevato che l , Controparte_2 ha dato prova che sono stati successivamente posti in essere atti interruttivi della prescrizione, fino alla data di notificazione dell'intimazione qui opposta (11.09.2024).
6 Con riguardo alle cartelle di pagamento n. 293 2011 00009059 38 000 e n. 293 2011 00235355 65 000, il decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data della loro rispettiva notificazione (entrambe il 02.08.2011) era già maturato alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n.
293 2016 90095523 14 000 (avvenuta l' 11.01.2017, mediante il deposito nella casa comunale e la spedizione della raccomandata a/r informativa n. 21001153582-4, perfezionatesi per compiuta giacenza), quindi senza produrre effetti interruttivi.
Ebbene, l ha rilevato come il termine di prescrizione non sarebbe decorso Controparte_2 stante l'operatività della sospensione prevista dal comma 623, dell'art. 1, della legge 27.12.2013 n. 147, che aveva previsto che la prescrizione restava sospesa fino al 15.03.2014; tale termine - strettamente collegato a quello fissato per poter estinguere i carichi inclusi nei ruoli emessi fino al 31.10.2013 - è stato prorogato dapprima dall'art. 2, comma 1 Lett. c), del D.L 16/2014 (c.d. Decreto Salva Roma - ter) fino al 15.04.2014 e successivamente dalla legge di conversione n. 68/2014, del citato decreto legge, ulteriormente prorogato al
16.06.2014 (essendo il 15.06.2014 di domenica).
Orbene, in merito, va rilevato che la legge di stabilità per il 2014 (Legge 147 del 27 dicembre 2013) invocata dalla resistente contiene, ai commi dal 618 al 623 dell'articolo 1, il riferimento ad una procedura di sanatoria per i debiti verso uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione entro il 31 ottobre 2013. La normativa in questione prevede precise modalità di adesione ed il relativo termine al 28 febbraio 2014 (comma 620).
Il comma 623 prevede poi una sospensione della riscossione dei carichi ammessi alla procedura fino al giorno
15 marzo 2014, per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative. Per le somme oggetto della sanatoria dunque, non potranno essere intraprese azioni esecutive o cautelari, da parte dell'agente della riscossione, e quelle già disposte saranno sospese. Onde evitare l'eventuale maturarsi della prescrizione estintiva per tali crediti per i quali la riscossione è temporaneamente impedita è tuttavia al contempo prevista la sospensione dei relativi termini di prescrizione
(fino al 15 marzo 2014, poi prorogata al maggio 2014).
La lettura testuale della normativa invocata consente dunque di limitare la sfera di operatività della sospensione della prescrizione ai crediti in sanatoria. Infatti, la citata normativa così recita: “618.
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
b) delle
7 somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e successive modificazioni.
619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della
Corte dei conti.
620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote 30/12/13 discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il pagamento.
622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito. 623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013”
Non può, quindi, essere invocata la sospensione del termine di prescrizione disposta dall'art. 1, comma 623 della L 147/2013, trattandosi di un istituto che trova applicazione, per espressa previsione di legge, per la sola riscossione dei crediti iscritti a ruolo “da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni” oggetto della definizione concordata di cui ai commi 618 e ss. dell'art. 1 della suddetta legge e non per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, laddove per "uffici statali" vanno intesi gli "uffici dell'amministrazione statale in senso stretto", nell'ambito dei quali non possono farsi rientrare gli istituti previdenziali ed assistenziali quali CP_ l' e l'INAIL, per come è stato anche chiarito dalla circolare n. 37/2014 dell'Equitalia.
Tale orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza di merito (Cfr.: Trib. Torino – Sez. Lav., sentenza n.
1629/2017 del29/08/2017), anche di questo Tribunale (Cfr. Trib Catania Sez. Lav., sentenza n. 3632/2017 del
22/09/2017, dott.ssa ; sentenza n. 2368/2018 del 28/05/2018, dott.ssa Per_2 Per_3
Ne consegue che il credito portato dalle suindicate cartelle di pagamento – pur rientrando tra i ruoli emessi fino al 31.10.2013 – non subiva la predetta sospensione della prescrizione ed alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento (11.01.2017), quindi, il termine prescrizionale quinquennale era nuovamente decorso, essendo scaduto il 02.06.2016.
Conseguentemente, non poteva produrre effetti su un termine già scaduto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90031413 65 000, notificata mediante p.e.c. in data 06.05.2022 e quella qui opposta.
8 Con riferimento, invece, agli avvisi di addebito n. 593 2016 00001545 56 000 (notificato in data 17/03/2016), n.
593 2016 00041005 84 000 (notificato in data 22/09/2016), n. 593 2016 00042927 53 000 (notificato in data
26/10/2016), n. 593 2016 00079165 21 000 (notificato in data 13/12/2016) e n. 593 2017 00000275 71 000
(notificato in data 19/01/2017), il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90031413 65 000, notificata mediante p.e.c. in data 06.05.2022, poiché sulla scadenza del termine quinquennale ha inciso la sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla legislazione emergenziale per Covid-19, che ha fato slittare i predetti termini prescrizionali al 24.08.2022,
17.03.2023, 18.04.2023, 05.06.2023 e 12. 07.2024, per come meglio si dirà infra, oltre ad essere quest'ultimo ulteriormente interrotto dall'intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione.
Inoltre, il termine di prescrizione – sempre in applicazione della predetta legislazione emergenziale per Covid-
19 – non era decorso alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90291719 30 000, oggetto di opposizione, per gli avvisi di addebito n. 593 2018 00006521 69 000, n. 593 2018 00009736 29
000, n. 593 2018 00013166 18 000, n. 593 2018 00016246 29 000, n. 593 2018 00053159 21 000 e n.593
2018 00058378 32 000, i cui termini andavano a scadere rispettivamente il 03.10.2024, 1210.2024,
14.11.2024, 27.12.2024, 01.02.2025 e 28.02.2025.
Con riguardo alla sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla legislazione emergenziale per Covid-19, occorre considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il 25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
9 sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, nessuna prescrizione
è maturata nel caso di specie per gli avvisi di addebito sopra indicati.
Viceversa, per gli avvisi di addebito n. 593 2017 00001529 23 000, n. 593 2017 00006352 10 000, n. 593
2017 00008363 68 000, n. 593 2017 00012745 79 000, n. 593 2017 00019652 11 000, n. 593 2017 00025227
06 000, n. 593 2017 00058902 15 000, n. 593 2017 00067674 45 000, n. 593 2017 00072657 06 000, n. 593
10 2017 00079163 02 000, n. 593 2018 00000516 16 000 e n. 593 2018 00001478 48 000, anche tenuto conto della sospensione dei termini per Covid-19, nei termini sopra specificati, l'intimazione di pagamento n. 293
2024 90291719 30 000, oggetto di opposizione, è stata notificata quando il termine prescrizionale era già decorso, essendo venuto a scadere rispettivamente il 03.07.2023, 05.09.2023, 16.09.2023, 02.11.2023,
23.02.2024, 20.03.2024, 11.04.2024, 15.05.2024, 05.06.2024, 10.07.2024, 30.07.2024 e 13.08.2024.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse stante la reciproca soccombenza possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.10.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione all'esecuzione relativamente alle somme portate dalle cartelle di pagamento n.
293 2011 00009059 38 000 e n. 293 2011 00235355 65 000, nonché dagli avvisi di addebito n. 593 2017
00001529 23 000, n. 593 2017 00006352 10 000, n. 593 2017 00008363 68 000, n. 593 2017 00012745 79
000, n. 593 2017 00019652 11 000, n. 593 2017 00025227 06 000, n. 593 2017 00058902 15 000, n. 593
2017 00067674 45 000, n. 593 2017 00072657 06 000, n. 593 2017 00079163 02 000, n. 593 2018 00000516
16 000 e n. 593 2018 00001478 48 000, per intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del credito vantato dall'ente previdenziale ed assicurativo resistente incorporato nelle intimazioni di pagamento in atti.
2. Rigetta nel resto l'opposizione e dichiara dovute le restanti somme dovute a titolo di contributi previdenziali portate dagli avvisi di addebito n. 593 2016 00001545 56 000, n. 593 2016 00041005 84 000, n.
593 2016 00042927 53 000, n. 593 2016 00079165 21 000, n. 593 2017 00000275 71 000, n. 593 2018
00006521 69 000, n. 593 2018 00009736 29 000, n. 593 2018 00013166 18 000, n. 593 2018 00016246 29
000, n. 593 2018 00053159 21 000 e n.593 2018 00058378 32 000, perché non prescritti.
3. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 09.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 27 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9668 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Santa Venerina, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Pertini n. 12, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Aldebaran n. 9, presso lo studio dell'avv. Donata
Finocchiaro, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli, per mandato generale alle liti CP_1
Rep. n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Delle Nazioni Unite n. 23, presso lo studio dell'avv. Luigi Marotti, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
16.10.2024, il ricorrente premetteva che in data 11.09.2024 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di
1 pagamento n. 293 2024 90291719 30 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € CP_ 37.075,27, per somme iscritte a ruolo dall' .
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1. cartella di pagamento n. 293/2011/0000905938 (asseritamente notificata in data 02/08/2011), riferita CP_ (tra l'altro) a iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, degli anni 2009
e 2010 di € 6.629,32.
2. cartella di pagamento n. 293/2011/0023535565 (asseritamente notificata in data 02/08/2011), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2010 di €
2.590,16.
3. avviso di addebito n. 593/2016/0000154556 (asseritamente notificata in data 17/03/2016), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2015 di € 725,25.
4. avviso di addebito n. 593/2016/0004100584 (asseritamente notificata in data 22/09/2016), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, degli anni 2015 e 2016 di €
4.899,93.
5. avviso di addebito n. 593/2016/0004292753 (asseritamente notificata in data 26/10/2016), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di €
1.379,89.
6. avviso di addebito n. 593/2016/0007916521 (asseritamente notificata in data 13/12/2016), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di €
1.464,57.
7. avviso di addebito n. 593/2017/0000027571 (asseritamente notificata in data 19/01/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di € 707,99.
8. avviso di addebito n. 593/2017/0000152923 (asseritamente notificata in data 10/02/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di € 674,69.
9. avviso di addebito n. 593/2017/000035210 (asseritamente notificata in data 13/03/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di € 732,31.
10. avviso di addebito n. 593/2017/0000836368 (asseritamente notificata in data 24/03/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2016 di €
1.407,99.
11. avviso di addebito n. 593/2017/0001274579 (asseritamente notificata in data 10/05/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 730,08.
2 12. avviso di addebito n. 593/2017/0001965211 (asseritamente notificata in data 31/08/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di €
2.023,11.
13. avviso di addebito n. 593/2017/0002522706 (asseritamente notificata in data 25/09/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 749,86.
14. avviso di addebito n. 593/2017/0005890215 (asseritamente notificata in data 19/10/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di €
1.404,85.
15. avviso di addebito n. 593/2017/0006767445 (asseritamente notificata in data 22/11/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 683,47.
16. avviso di addebito n. 593/2017/0007265706 (asseritamente notificata in data 13/12/2017), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 746,61.
17. avviso di addebito n. 593/2017/0007916302 (asseritamente notificata in data 17/01/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 690,82.
18. avviso di addebito n. 593/2018/0000051616 (asseritamente notificata in data 07/02/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 721,59.
19. avviso di addebito n. 593/2018/0000147848 (asseritamente notificata in data 21/02/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di € 747,94.
20. avviso di addebito n. 593/2018/0000652169 (asseritamente notificata in data 10/04/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2017 di €
1.377,23.
21. avviso di addebito n. 593/2018/0000973629 (asseritamente notificata in data 19/04/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2018 di € 568,96.
22. avviso di addebito n. 593/2018/00013166186 (asseritamente notificata in data 22/05/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2018 di € 652,61.
23. avviso di addebito n. 593/2018/0001624629 (asseritamente notificata in data 04/07/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2018 di € 716,33.
24. avviso di addebito n. 593/2018/0005315921 (asseritamente notificata in data 09/08/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2018 di € 554,16.
25. avviso di addebito n. 593/2018/0005837832 (asseritamente notificata in data 05/09/2018), riferita a CP_ iscrizione a ruolo effettuata dall' sede di Catania, per contributi previdenziali, dell'anno 2018 di €
3.495,55.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito, poiché dalle date di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebiti sino alla notifica dell'atto impugnato (11.09.2024) non erano intervenuti ulteriori atti
3 interruttivi. Pertanto, concludeva chiedendo che venisse dichiarata la prescrizione delle somme, con vittoria di spese, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale contestava il ricorso formulando eccezioni sia in rito che nel merito. Eccepiva la tardività dell'opposizione essendo stati tutti regolarmente notificati gli avvisi di addebito, come da documentazione allegata;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia.
Si costituiva, altresì, l' , la quale contestava il ricorso, anche sotto profili non Controparte_2 contestati (ex plurimus: la notifica postale delle cartelle sottese); deduceva che aveva provveduto ad interrompere il termine prescrizionale avendo notificato ai fini interruttivi l'intimazione di pagamento n. 293
2016 90095523 14 000 e n. 293 2022 90031413 65 000, nonché per avere il ricorrente proposto istanza di rateizzazione, avente effetto interruttivo. Rilevava che comunque la prescrizione era stata anche sospesa dal comma 623 della Legge 147/2013 co. 623 (Legge di Stabilità 2014) e dalla legislazione dettata per la pandemia Covid-19. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi.
Con ordinanza del 05.03.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27.06.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi vengono decise con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione
4 all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
5 Nel caso in esame l'opposizione alla luce del tenore letterale di quanto indicato in ricorso, questo giudicante ritiene che l'opposizione vada qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D. Lgs. n. 46/99 e che la prescrizione eccepita vada riferita a quella eventualmente maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento indicate nell'intimazione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Orbene la regolare delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è cominciato a decorrere ex novo.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, va rilevato che l , Controparte_2 ha dato prova che sono stati successivamente posti in essere atti interruttivi della prescrizione, fino alla data di notificazione dell'intimazione qui opposta (11.09.2024).
6 Con riguardo alle cartelle di pagamento n. 293 2011 00009059 38 000 e n. 293 2011 00235355 65 000, il decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data della loro rispettiva notificazione (entrambe il 02.08.2011) era già maturato alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n.
293 2016 90095523 14 000 (avvenuta l' 11.01.2017, mediante il deposito nella casa comunale e la spedizione della raccomandata a/r informativa n. 21001153582-4, perfezionatesi per compiuta giacenza), quindi senza produrre effetti interruttivi.
Ebbene, l ha rilevato come il termine di prescrizione non sarebbe decorso Controparte_2 stante l'operatività della sospensione prevista dal comma 623, dell'art. 1, della legge 27.12.2013 n. 147, che aveva previsto che la prescrizione restava sospesa fino al 15.03.2014; tale termine - strettamente collegato a quello fissato per poter estinguere i carichi inclusi nei ruoli emessi fino al 31.10.2013 - è stato prorogato dapprima dall'art. 2, comma 1 Lett. c), del D.L 16/2014 (c.d. Decreto Salva Roma - ter) fino al 15.04.2014 e successivamente dalla legge di conversione n. 68/2014, del citato decreto legge, ulteriormente prorogato al
16.06.2014 (essendo il 15.06.2014 di domenica).
Orbene, in merito, va rilevato che la legge di stabilità per il 2014 (Legge 147 del 27 dicembre 2013) invocata dalla resistente contiene, ai commi dal 618 al 623 dell'articolo 1, il riferimento ad una procedura di sanatoria per i debiti verso uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione entro il 31 ottobre 2013. La normativa in questione prevede precise modalità di adesione ed il relativo termine al 28 febbraio 2014 (comma 620).
Il comma 623 prevede poi una sospensione della riscossione dei carichi ammessi alla procedura fino al giorno
15 marzo 2014, per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative. Per le somme oggetto della sanatoria dunque, non potranno essere intraprese azioni esecutive o cautelari, da parte dell'agente della riscossione, e quelle già disposte saranno sospese. Onde evitare l'eventuale maturarsi della prescrizione estintiva per tali crediti per i quali la riscossione è temporaneamente impedita è tuttavia al contempo prevista la sospensione dei relativi termini di prescrizione
(fino al 15 marzo 2014, poi prorogata al maggio 2014).
La lettura testuale della normativa invocata consente dunque di limitare la sfera di operatività della sospensione della prescrizione ai crediti in sanatoria. Infatti, la citata normativa così recita: “618.
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
b) delle
7 somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e successive modificazioni.
619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della
Corte dei conti.
620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote 30/12/13 discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il pagamento.
622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito. 623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013”
Non può, quindi, essere invocata la sospensione del termine di prescrizione disposta dall'art. 1, comma 623 della L 147/2013, trattandosi di un istituto che trova applicazione, per espressa previsione di legge, per la sola riscossione dei crediti iscritti a ruolo “da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni” oggetto della definizione concordata di cui ai commi 618 e ss. dell'art. 1 della suddetta legge e non per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, laddove per "uffici statali" vanno intesi gli "uffici dell'amministrazione statale in senso stretto", nell'ambito dei quali non possono farsi rientrare gli istituti previdenziali ed assistenziali quali CP_ l' e l'INAIL, per come è stato anche chiarito dalla circolare n. 37/2014 dell'Equitalia.
Tale orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza di merito (Cfr.: Trib. Torino – Sez. Lav., sentenza n.
1629/2017 del29/08/2017), anche di questo Tribunale (Cfr. Trib Catania Sez. Lav., sentenza n. 3632/2017 del
22/09/2017, dott.ssa ; sentenza n. 2368/2018 del 28/05/2018, dott.ssa Per_2 Per_3
Ne consegue che il credito portato dalle suindicate cartelle di pagamento – pur rientrando tra i ruoli emessi fino al 31.10.2013 – non subiva la predetta sospensione della prescrizione ed alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento (11.01.2017), quindi, il termine prescrizionale quinquennale era nuovamente decorso, essendo scaduto il 02.06.2016.
Conseguentemente, non poteva produrre effetti su un termine già scaduto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90031413 65 000, notificata mediante p.e.c. in data 06.05.2022 e quella qui opposta.
8 Con riferimento, invece, agli avvisi di addebito n. 593 2016 00001545 56 000 (notificato in data 17/03/2016), n.
593 2016 00041005 84 000 (notificato in data 22/09/2016), n. 593 2016 00042927 53 000 (notificato in data
26/10/2016), n. 593 2016 00079165 21 000 (notificato in data 13/12/2016) e n. 593 2017 00000275 71 000
(notificato in data 19/01/2017), il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90031413 65 000, notificata mediante p.e.c. in data 06.05.2022, poiché sulla scadenza del termine quinquennale ha inciso la sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla legislazione emergenziale per Covid-19, che ha fato slittare i predetti termini prescrizionali al 24.08.2022,
17.03.2023, 18.04.2023, 05.06.2023 e 12. 07.2024, per come meglio si dirà infra, oltre ad essere quest'ultimo ulteriormente interrotto dall'intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione.
Inoltre, il termine di prescrizione – sempre in applicazione della predetta legislazione emergenziale per Covid-
19 – non era decorso alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90291719 30 000, oggetto di opposizione, per gli avvisi di addebito n. 593 2018 00006521 69 000, n. 593 2018 00009736 29
000, n. 593 2018 00013166 18 000, n. 593 2018 00016246 29 000, n. 593 2018 00053159 21 000 e n.593
2018 00058378 32 000, i cui termini andavano a scadere rispettivamente il 03.10.2024, 1210.2024,
14.11.2024, 27.12.2024, 01.02.2025 e 28.02.2025.
Con riguardo alla sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla legislazione emergenziale per Covid-19, occorre considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il 25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
9 sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, nessuna prescrizione
è maturata nel caso di specie per gli avvisi di addebito sopra indicati.
Viceversa, per gli avvisi di addebito n. 593 2017 00001529 23 000, n. 593 2017 00006352 10 000, n. 593
2017 00008363 68 000, n. 593 2017 00012745 79 000, n. 593 2017 00019652 11 000, n. 593 2017 00025227
06 000, n. 593 2017 00058902 15 000, n. 593 2017 00067674 45 000, n. 593 2017 00072657 06 000, n. 593
10 2017 00079163 02 000, n. 593 2018 00000516 16 000 e n. 593 2018 00001478 48 000, anche tenuto conto della sospensione dei termini per Covid-19, nei termini sopra specificati, l'intimazione di pagamento n. 293
2024 90291719 30 000, oggetto di opposizione, è stata notificata quando il termine prescrizionale era già decorso, essendo venuto a scadere rispettivamente il 03.07.2023, 05.09.2023, 16.09.2023, 02.11.2023,
23.02.2024, 20.03.2024, 11.04.2024, 15.05.2024, 05.06.2024, 10.07.2024, 30.07.2024 e 13.08.2024.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse stante la reciproca soccombenza possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.10.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione all'esecuzione relativamente alle somme portate dalle cartelle di pagamento n.
293 2011 00009059 38 000 e n. 293 2011 00235355 65 000, nonché dagli avvisi di addebito n. 593 2017
00001529 23 000, n. 593 2017 00006352 10 000, n. 593 2017 00008363 68 000, n. 593 2017 00012745 79
000, n. 593 2017 00019652 11 000, n. 593 2017 00025227 06 000, n. 593 2017 00058902 15 000, n. 593
2017 00067674 45 000, n. 593 2017 00072657 06 000, n. 593 2017 00079163 02 000, n. 593 2018 00000516
16 000 e n. 593 2018 00001478 48 000, per intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del credito vantato dall'ente previdenziale ed assicurativo resistente incorporato nelle intimazioni di pagamento in atti.
2. Rigetta nel resto l'opposizione e dichiara dovute le restanti somme dovute a titolo di contributi previdenziali portate dagli avvisi di addebito n. 593 2016 00001545 56 000, n. 593 2016 00041005 84 000, n.
593 2016 00042927 53 000, n. 593 2016 00079165 21 000, n. 593 2017 00000275 71 000, n. 593 2018
00006521 69 000, n. 593 2018 00009736 29 000, n. 593 2018 00013166 18 000, n. 593 2018 00016246 29
000, n. 593 2018 00053159 21 000 e n.593 2018 00058378 32 000, perché non prescritti.
3. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 09.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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