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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2025, n. 33810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33810 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di AR TT, nato a [...] il giorno 27/07/1990; rappresentato ed assistito dall'avv. Angelo Formuso - di fiducia;
avverso l'ordinanza in data 04/03/2025 EL Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale EL procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto EL ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 04/03/2025, il Tribunale di Palermo in funzione di giudice EL riesame, ha confermato l'ordinanza EL Giudice per le indagini preliminari EL medesimo Tribunale emessa in data 07/02/2025 con la quale era stata applicata a TT Di AR la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33810 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 09/07/2025 misura cautelare ELla custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lett. a) e c) in relazione ai reati di estorsione - due ipotesi, una consumata e una tentata ai danni di due imprenditori, RÈ SE e AN RA - aggravati dall'essere commessi da più persone riunite facenti parte di associazione a ELinquere di cui all'articolo 416 bis cod. pen., di avere agito con le modalità di cui all'art 416-bis. 1., cod. pen. ed a favore EL sodalizio Cosa Nostra, commessi a Palermo rispettivamente in epoca successiva e prossima al 6 dicembre 2021 e antecedente e prossima al 5 giugno 2024 e in data 5 giugno 2024. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore ELl'indagato, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. b) e c) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. Rappresenta al riguardo il ricorrente che il quadro cautelare si baserebbe su un'unica captazione ambientale, la conversazione avvenuta il 06/06/2024 (progr. 1534 e 1537) tra LF Di AR, SE Di AR, SE RÈ e RA LO AN;
conversazione ELla quale il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza generica, e il Tribunale EL riesame di Palermo, nell'ordinanza di conferma ELla misura cautelare, riportano soltanto brevi stralci dai quali è stato desunto che autore ELle presunte pretese estorsive fosse il ricorrente TT Di AR;
la difesa riporta nel corpo EL ricorso il dialogo intercettato per esteso - richiamando il principio secondo il quale non è consentito al ricorrente frazionare l'atto e sottoporre alla Corte solo le parti che ritiene a sé favorevoli - e rileva come il contenuto ELla conversazione porterebbe ad escludere che, al di là EL medesimo cognome tra il ricorrente TT Di AR e i due Di AR coinvolti nella conversazione intercettata (i germani LF e SE) presunti esponenti ELla consorteria mafiosa di "cosa nostra" operante nel mandamento "Porta Nuova" e "Noce Cruillas", vi fosse alcun tipo di rapporto e tantomeno di cointeressenza mafiosa;
si segnala in particolare in proposito che, a seguito EL narrato EL Manfré, in cui si paventerebbe una presunta richiesta di denaro estorsiva legata all'espletamento di lavori edili a Palermo (in via Papignano), appare singolare il modo di rispondere di LF Di AR al RÈ, laddove usa espressioni EL tipo "lui chi?" (progr. 1534), "Ora io ci passo... e vediamo cosa mi dice..", "..Ora ci vado e vediamo" (progr. 1537); si osserva altresì che le ipotesi contestate nel procedimento in questione risultano ascritte al solo ricorrente e non anche a Di AR LF, inferendone che Di AR TT avrebbe agito senza autorizzazione mafiosa ovvero che il narrato - di cui al dialogo intercettato - EL MA e EL AN non sarebbe affidabile, in assenza di riscontri alla presunta richiesta estorsiva, quali loro denunce o dichiarazioni testimoniali. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge ai sensi ELl'art 606, comma 1, lett. b) e c) e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis. 1., cod. pen.; ribadisce la difesa che, secondo l'ordinanza impugnata, TT Di AR avrebbe agito consapevolmente nell'area EL mandamento mafioso sotto la direzione di LF 2 Di AR, e con la finalità di destinare i proventi EL reato di estorsione ai sodali che si trovano in carcere e alle loro famiglie, in base all'unica citata intercettazione ambientale, che non coinvolge il ricorrente in prima persona;
la difesa osserva che, in precedente indagine, denominata "intero mandamento" (condotta dalla Squadra mobile di Palermo nel 2022), il ricorrente era stato coinvolto, ma non erano emersi collegamenti tra lo stesso ed altri soggetti gravitanti nel mandamento territoriale, pur avendo egli avuto contatti anche con esponenti di rilievo ELla consorteria;
anche in questo caso, rileva la difesa, l'intercettazione EL 6 giugno 2024, singolarmente considerata, non sarebbe in grado di attestare che il ricorrente abbia agito con IM e la finalità di agevolare l'associazione; sul punto, viene citata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini ELla configurabilità ELl'aggravante ELl'agevolazione mafiosa, la finalità perseguita dall'autore EL ELitto, deve essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione ELla prova, sotto il duplice profilo ELla dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività ELl'associazione mafiosa e che vi sia la consapevolezza ELl'ausilio prestato al sodalizio, onde evitare il rischio ELla diluizione ELla circostanza nella semplice contestualità ambientale (Cass. 45536/2022). In ordine alle altre circostanze aggravanti contestate, ed in particolare per quella relativa alle "più persone riunite", il ricorrente, deduce la carenza di motivazione e si richiama il principio sancito dalle S.U. (n.21837 EL 29/03/2012), secondo il quale per la sussistenza ELla circostanza aggravante in questione, prevista per il ELitto di estorsione, è necessaria la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia;
analogamente, si censura l'assenza di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 e comma 3, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma 3 nn.1 e 3 cod. pen., sostenendo che il provvedimento impugnato non avrebbe indicato gli elementi dai quali risulti provato che il ricorrente appartenga all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi ELl'art 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 125, 292 comma 2 lett. c), 275 comma 3, 285 cod. proc. pen.. Rappresenta in proposito la difesa che il Tribunale EL riesame di Palermo ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. in forza ELl'assunto, ritenuto erroneo, secondo cui il ricorrente avrebbe agito quale soggetto a disposizione di LF Di AR ed ha valutato la misura cautelare massima quale unica adeguata a tutelare dette esigenze, poiché la misura degli arresti domiciliari non avrebbe impedito all'indagato di continuare a veicolare, tramite contatti telefonici o telematici, le richieste estorsive decise dal capomafia;
aggiunge la difesa che TT Di AR era già stato attenzionato dagli inquirenti (con l'informativa dei ARbinieri di Palermo EL 3 settembre 2024) e che a suo carico non erano emersi elementi di un suo fattivo coinvolgimento in attività di natura estorsiva, tantomeno a favore di una compagine mafiosa;
aggiunge altresì che, nel presente procedimento, a fronte di plurime contestazioni ai sensi ELl'art. 629 cod. pen., il ricorrente viene in rilievo per un unico episodio;
cosa che consentirebbe di superare la presunzione di 3 adeguatezza ELla misura cautelare massima, quale unica applicabile ai sensi ELl'articolo 275 comma 3 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo aspecifico e quindi generico, oltre che valutativo, in tutte le sue articolazioni. 2. Giova ribadire, in ragione ELla natura ELle doglianze proposte, quali siano i termini EL sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal tribunale EL riesame sulla libertà personale. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione EL provvedimento emesso dal tribunale EL riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e ELle esigenze cautelari, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura EL giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice ELla cautela abbia dato adeguatamente conto ELle ragioni sulle quali si fonda l'affermazione di gravità EL quadro indiziario e ELla permanenza ELle esigenze cautelari a carico ELl'indagato, controllando la congruenza EL relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni ELla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento ELle risultanze investigative, le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova EL reato, essendo sufficiente che siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U. n. 11 EL 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 sulla cui scia si pongono, ex multis, Sez. 4, n. 26992 EL 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 EL 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) e non dovendo, EL resto, essere valutate secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis, che richiama i commi terzo e quarto ELl'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2, che richiede una particolare qualificazione degli indizi, i quali devono essere non solo gravi, ma anche precisi e concordanti (cfr., Sez. 5, n. 36079 EL 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 6660 EL 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179-01; Sez. 4, n. 53369 EL 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683-01; Sez. 4, n. 17247 EL 14/03/2019, Marando, Rv. 276364-01). Pertanto, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione, risultante dal testo EL provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento EL giudice di merito circa l'attendibilità ELle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione ELle circostanze già esaminate dal giudice ELla cautela (cfr., Sez. 2, n. 27866 EL 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 3, n. 40873 EL 21/10/2010, Merja, Rv. 4 248698-01; Sez. 4, n. 26992 EL 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. F, n. 47748 EL 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). In particolare, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione EL giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, l'interpretazione EL linguaggio adoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, anche nei casi in cui esso sia criptico o cifrato, di talché è possibile prospettare una interpretazione EL significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza EL travisamento ELla prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 EL 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 EL 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 EL 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 1, n. 22336 EL 23/03/2021, La Torre, non mass.). E' stato, altresì, affermato che le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di riscontro previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48286 EL 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). 3. Tanto premesso, per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo di ricorso - trattati congiuntamente per le reciproche interazioni - rileva il collegio che il Tribunale ha motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi EL ELitto di tentata estorsione, in danno degli imprenditori RÈ e AN, in termini non censurabili in sede di legittimità, con un apparato argomentativo con il quale il ricorrente non si confronta, limitandosi genericamente ad affermare che a carico di TT Di AR vi sarebbe un mero dato indiziario privo di consistenza, trattandosi di una conversazione tra terzi, senza alcun riscontro che accomuni il ricorrente con i germani Di AR. Il ricorso proposto, infatti, appare essenzialmente volto ad ottenere in questa sede un'alternativa lettura e valutazione di circostanze già esaminate dal giudice ELla cautela, il quale, senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato una ricostruzione EL fatto aderente alle risultanze di indagine, riconducendo la condotta ELl'indagato allo schema legale ELla tentata estorsione, aggravata anche ai sensi ELl'art. 416- bis.l. cod. pen.. 3.1. L'ordinanza in verifica ha ripercorso la vicenda fattuale, nei limiti strettamente necessari (pp. 3 e 4), dando conto ELl'attività di captazione svolta dagli investigatori, ed in particolare ELl'intercettazione ambientale datata 6 giugno 2024, che ha documentato l'incontro di RÈ e AN con i fratelli Di AR LF e Di AR SE, valorizzando il motivo ELl'incontro, il tenore testuale univoco ELla conversazione avvenuta durante l'incontro stesso (richiamata alle pagg. 3 e 4 ELl'ordinanza) e la caratura ed il prestigio ELinquenziale ELle figure di Di AR LF e Di AR SE, appartenenti a sodalizio mafioso giudizialmente accertato (p. 2), ai quali, non a caso, i due imprenditori si rivolgono, per invocare il loro intervento a fronte ELle pretese estorsive avanzate dall'indagato, qualificabili come vero e proprio "pizzo", connesso all'attività imprenditoriale svolta dalle due vittime, e 5 paventando conseguenze negative in caso di rifiuto a soddisfare le richieste ("...se non me li porti entro sabato di assumi le conseguenze..", come ricordato da RÈ nel corso ELla conversazione citata;
p.4 ordinanza). Il Tribunale EL riesame ha indicato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità ed in piena aderenza ai dati investigativi, gli elementi ritenuti idonei - sul piano cautelare - ad affermare il diretto coinvolgimento ELl'odierno ricorrente, quale soggetto "a disposizione di Di AR LF" (p.2), alle attività estorsive poste in essere dal sodalizio, attraverso la condotta puntualmente raccontata da RÈ e da AN nel corso ELla citata conversazione ambientale intercettata durante l'incontro con i germani Di AR, il cui contenuto, anch'esso scevro da manifesta illogicità, è stato reputato chiaro;
né appaiono ravvisabili motivi per dubitare che gli interlocutori non parlassero seriamente degli affari illeciti trattati ovvero riferissero il falso. Così richiamata la piattaforma indiziaria, il collegio ELla cautela, con autonoma motivazione, ha esaminato e vagliato attentamente, confutandole in concreto, le deduzioni contenute nell'istanza di riesame aventi ad oggetto, sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, la condotta estorsiva di TT Di AR, ritenendo configurabile anche l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.. Il Tribunale di Palermo, infatti, ha altresì indicato gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto configurabile a carico EL ricorrente anche il fine di agevolazione mafiosa e cioè la sua consapevolezza che il tentativo di estorsione da lui messo in atto fosse a vantaggio EL clan mafioso. In tal senso si è valorizzato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, non solo il coinvolgimento EL ricorrente in indagini su mandamenti mafiosi locali (p. 3), ma anche gli esiti ELl'attività captativa stessa nella parte in cui si attesta la destinazione ELle somme riscosse con l'attività estorsiva al sostentamento EL sodalizio, sotto forma di sostentamento alle famiglie dei sodali detenuti. Sul punto, il Tribunale EL riesame richiama l'eloquente passaggio ELla conversazione ambientale citata ove LF Di AR giustifica l'operato e l'atteggiamento (definito da RÈ come "il diavolo", con gli "occhi usciti da fuori"; v. p. 4 ordinanza) di TT Di AR, nei confronti dei due imprenditori, spiegando chiaramente che "i mafiosi carcerati sono tanti e arrivati a fine mese c'era l'esigenza di fare pervenire alle loro famiglie un sostegno economico (p. 4 ordinanza). E' implicito, poi, nell'argomentazione EL Tribunale, il riconoscimento ELl'aggravante oggettiva ELle "più persone riunite", riconosciuta in capo al ricorrente quale esecutore ELla condotta estorsiva nell'interesse EL sodalizio. 4. Infine, i giudici ELla cautela hanno congruamente motivato anche in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza ELla misura applicata. Va premesso che, correttamente il Tribunale ha evidenziato che si procede per un reato per il quale sussiste la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze 6 Il Consigliere estensore La Presidente cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La presunzione è relativa, ma, come evidenziato dal Tribunale EL riesame, non risulta contrastata, nel caso in esame, da alcun elemento introdotto nel procedimento da cui potere escludere l'attualità ELle esigenze cautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva. Alla luce ELla citata doppia presunzione, il Tribunale EL riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari EL pericolo di sia di reiterazione sia di inquinamento probatorio, suscettibili di essere salvaguardate soltanto con la misura cautelare massima, indicando a tal fine precisi elementi positivi, quali la gravità dei fatti ed il contesto associativo nel quale sono maturati, valorizzando la circostanza che "TT Di AR si sia messo a disposizione di Di AR LF, reggente ELla famiglia EL mandamento di Porta Nuova nell'ambito ELl'attività estorsiva da quest'ultimo diretta" (p. 5). A fronte di tali elementi concreti, il ricorrente ha contrapposto argomenti generici inidonei a fare ritenere insussistente la citata doppia presunzione. Infine, non decisivo, in merito alla valutazione ELla sussistenza ELle esigenze cautelari e ELla scelta ELla misura, è il riferimento al dato costituito da un altro e distinto procedimento, relativo a diversa vicenda. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità EL ricorso consegue la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese EL procedimento nonché, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione ELla causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento ELla somma ritenuta equa di euro tremila in favore ELla Cassa ELle Ammende. 6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà EL ricorrente, deve disporsi - ai sensi ELl'articolo 94, comma 1-ter, ELle disposizioni di attuazione EL codice di procedura penale - che copia ELla stessa sia trasmessa al direttore ELl'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis EL citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 9 luglio 2025
avverso l'ordinanza in data 04/03/2025 EL Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale EL procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto EL ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 04/03/2025, il Tribunale di Palermo in funzione di giudice EL riesame, ha confermato l'ordinanza EL Giudice per le indagini preliminari EL medesimo Tribunale emessa in data 07/02/2025 con la quale era stata applicata a TT Di AR la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33810 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 09/07/2025 misura cautelare ELla custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lett. a) e c) in relazione ai reati di estorsione - due ipotesi, una consumata e una tentata ai danni di due imprenditori, RÈ SE e AN RA - aggravati dall'essere commessi da più persone riunite facenti parte di associazione a ELinquere di cui all'articolo 416 bis cod. pen., di avere agito con le modalità di cui all'art 416-bis. 1., cod. pen. ed a favore EL sodalizio Cosa Nostra, commessi a Palermo rispettivamente in epoca successiva e prossima al 6 dicembre 2021 e antecedente e prossima al 5 giugno 2024 e in data 5 giugno 2024. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore ELl'indagato, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. b) e c) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. Rappresenta al riguardo il ricorrente che il quadro cautelare si baserebbe su un'unica captazione ambientale, la conversazione avvenuta il 06/06/2024 (progr. 1534 e 1537) tra LF Di AR, SE Di AR, SE RÈ e RA LO AN;
conversazione ELla quale il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza generica, e il Tribunale EL riesame di Palermo, nell'ordinanza di conferma ELla misura cautelare, riportano soltanto brevi stralci dai quali è stato desunto che autore ELle presunte pretese estorsive fosse il ricorrente TT Di AR;
la difesa riporta nel corpo EL ricorso il dialogo intercettato per esteso - richiamando il principio secondo il quale non è consentito al ricorrente frazionare l'atto e sottoporre alla Corte solo le parti che ritiene a sé favorevoli - e rileva come il contenuto ELla conversazione porterebbe ad escludere che, al di là EL medesimo cognome tra il ricorrente TT Di AR e i due Di AR coinvolti nella conversazione intercettata (i germani LF e SE) presunti esponenti ELla consorteria mafiosa di "cosa nostra" operante nel mandamento "Porta Nuova" e "Noce Cruillas", vi fosse alcun tipo di rapporto e tantomeno di cointeressenza mafiosa;
si segnala in particolare in proposito che, a seguito EL narrato EL Manfré, in cui si paventerebbe una presunta richiesta di denaro estorsiva legata all'espletamento di lavori edili a Palermo (in via Papignano), appare singolare il modo di rispondere di LF Di AR al RÈ, laddove usa espressioni EL tipo "lui chi?" (progr. 1534), "Ora io ci passo... e vediamo cosa mi dice..", "..Ora ci vado e vediamo" (progr. 1537); si osserva altresì che le ipotesi contestate nel procedimento in questione risultano ascritte al solo ricorrente e non anche a Di AR LF, inferendone che Di AR TT avrebbe agito senza autorizzazione mafiosa ovvero che il narrato - di cui al dialogo intercettato - EL MA e EL AN non sarebbe affidabile, in assenza di riscontri alla presunta richiesta estorsiva, quali loro denunce o dichiarazioni testimoniali. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge ai sensi ELl'art 606, comma 1, lett. b) e c) e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis. 1., cod. pen.; ribadisce la difesa che, secondo l'ordinanza impugnata, TT Di AR avrebbe agito consapevolmente nell'area EL mandamento mafioso sotto la direzione di LF 2 Di AR, e con la finalità di destinare i proventi EL reato di estorsione ai sodali che si trovano in carcere e alle loro famiglie, in base all'unica citata intercettazione ambientale, che non coinvolge il ricorrente in prima persona;
la difesa osserva che, in precedente indagine, denominata "intero mandamento" (condotta dalla Squadra mobile di Palermo nel 2022), il ricorrente era stato coinvolto, ma non erano emersi collegamenti tra lo stesso ed altri soggetti gravitanti nel mandamento territoriale, pur avendo egli avuto contatti anche con esponenti di rilievo ELla consorteria;
anche in questo caso, rileva la difesa, l'intercettazione EL 6 giugno 2024, singolarmente considerata, non sarebbe in grado di attestare che il ricorrente abbia agito con IM e la finalità di agevolare l'associazione; sul punto, viene citata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini ELla configurabilità ELl'aggravante ELl'agevolazione mafiosa, la finalità perseguita dall'autore EL ELitto, deve essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione ELla prova, sotto il duplice profilo ELla dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività ELl'associazione mafiosa e che vi sia la consapevolezza ELl'ausilio prestato al sodalizio, onde evitare il rischio ELla diluizione ELla circostanza nella semplice contestualità ambientale (Cass. 45536/2022). In ordine alle altre circostanze aggravanti contestate, ed in particolare per quella relativa alle "più persone riunite", il ricorrente, deduce la carenza di motivazione e si richiama il principio sancito dalle S.U. (n.21837 EL 29/03/2012), secondo il quale per la sussistenza ELla circostanza aggravante in questione, prevista per il ELitto di estorsione, è necessaria la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia;
analogamente, si censura l'assenza di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 e comma 3, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma 3 nn.1 e 3 cod. pen., sostenendo che il provvedimento impugnato non avrebbe indicato gli elementi dai quali risulti provato che il ricorrente appartenga all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi ELl'art 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 125, 292 comma 2 lett. c), 275 comma 3, 285 cod. proc. pen.. Rappresenta in proposito la difesa che il Tribunale EL riesame di Palermo ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. in forza ELl'assunto, ritenuto erroneo, secondo cui il ricorrente avrebbe agito quale soggetto a disposizione di LF Di AR ed ha valutato la misura cautelare massima quale unica adeguata a tutelare dette esigenze, poiché la misura degli arresti domiciliari non avrebbe impedito all'indagato di continuare a veicolare, tramite contatti telefonici o telematici, le richieste estorsive decise dal capomafia;
aggiunge la difesa che TT Di AR era già stato attenzionato dagli inquirenti (con l'informativa dei ARbinieri di Palermo EL 3 settembre 2024) e che a suo carico non erano emersi elementi di un suo fattivo coinvolgimento in attività di natura estorsiva, tantomeno a favore di una compagine mafiosa;
aggiunge altresì che, nel presente procedimento, a fronte di plurime contestazioni ai sensi ELl'art. 629 cod. pen., il ricorrente viene in rilievo per un unico episodio;
cosa che consentirebbe di superare la presunzione di 3 adeguatezza ELla misura cautelare massima, quale unica applicabile ai sensi ELl'articolo 275 comma 3 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo aspecifico e quindi generico, oltre che valutativo, in tutte le sue articolazioni. 2. Giova ribadire, in ragione ELla natura ELle doglianze proposte, quali siano i termini EL sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal tribunale EL riesame sulla libertà personale. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione EL provvedimento emesso dal tribunale EL riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e ELle esigenze cautelari, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura EL giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice ELla cautela abbia dato adeguatamente conto ELle ragioni sulle quali si fonda l'affermazione di gravità EL quadro indiziario e ELla permanenza ELle esigenze cautelari a carico ELl'indagato, controllando la congruenza EL relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni ELla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento ELle risultanze investigative, le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova EL reato, essendo sufficiente che siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U. n. 11 EL 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 sulla cui scia si pongono, ex multis, Sez. 4, n. 26992 EL 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 EL 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) e non dovendo, EL resto, essere valutate secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis, che richiama i commi terzo e quarto ELl'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2, che richiede una particolare qualificazione degli indizi, i quali devono essere non solo gravi, ma anche precisi e concordanti (cfr., Sez. 5, n. 36079 EL 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 6660 EL 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179-01; Sez. 4, n. 53369 EL 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683-01; Sez. 4, n. 17247 EL 14/03/2019, Marando, Rv. 276364-01). Pertanto, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione, risultante dal testo EL provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento EL giudice di merito circa l'attendibilità ELle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione ELle circostanze già esaminate dal giudice ELla cautela (cfr., Sez. 2, n. 27866 EL 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 3, n. 40873 EL 21/10/2010, Merja, Rv. 4 248698-01; Sez. 4, n. 26992 EL 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. F, n. 47748 EL 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). In particolare, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione EL giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, l'interpretazione EL linguaggio adoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, anche nei casi in cui esso sia criptico o cifrato, di talché è possibile prospettare una interpretazione EL significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza EL travisamento ELla prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 EL 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 EL 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 EL 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 1, n. 22336 EL 23/03/2021, La Torre, non mass.). E' stato, altresì, affermato che le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di riscontro previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48286 EL 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). 3. Tanto premesso, per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo di ricorso - trattati congiuntamente per le reciproche interazioni - rileva il collegio che il Tribunale ha motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi EL ELitto di tentata estorsione, in danno degli imprenditori RÈ e AN, in termini non censurabili in sede di legittimità, con un apparato argomentativo con il quale il ricorrente non si confronta, limitandosi genericamente ad affermare che a carico di TT Di AR vi sarebbe un mero dato indiziario privo di consistenza, trattandosi di una conversazione tra terzi, senza alcun riscontro che accomuni il ricorrente con i germani Di AR. Il ricorso proposto, infatti, appare essenzialmente volto ad ottenere in questa sede un'alternativa lettura e valutazione di circostanze già esaminate dal giudice ELla cautela, il quale, senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato una ricostruzione EL fatto aderente alle risultanze di indagine, riconducendo la condotta ELl'indagato allo schema legale ELla tentata estorsione, aggravata anche ai sensi ELl'art. 416- bis.l. cod. pen.. 3.1. L'ordinanza in verifica ha ripercorso la vicenda fattuale, nei limiti strettamente necessari (pp. 3 e 4), dando conto ELl'attività di captazione svolta dagli investigatori, ed in particolare ELl'intercettazione ambientale datata 6 giugno 2024, che ha documentato l'incontro di RÈ e AN con i fratelli Di AR LF e Di AR SE, valorizzando il motivo ELl'incontro, il tenore testuale univoco ELla conversazione avvenuta durante l'incontro stesso (richiamata alle pagg. 3 e 4 ELl'ordinanza) e la caratura ed il prestigio ELinquenziale ELle figure di Di AR LF e Di AR SE, appartenenti a sodalizio mafioso giudizialmente accertato (p. 2), ai quali, non a caso, i due imprenditori si rivolgono, per invocare il loro intervento a fronte ELle pretese estorsive avanzate dall'indagato, qualificabili come vero e proprio "pizzo", connesso all'attività imprenditoriale svolta dalle due vittime, e 5 paventando conseguenze negative in caso di rifiuto a soddisfare le richieste ("...se non me li porti entro sabato di assumi le conseguenze..", come ricordato da RÈ nel corso ELla conversazione citata;
p.4 ordinanza). Il Tribunale EL riesame ha indicato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità ed in piena aderenza ai dati investigativi, gli elementi ritenuti idonei - sul piano cautelare - ad affermare il diretto coinvolgimento ELl'odierno ricorrente, quale soggetto "a disposizione di Di AR LF" (p.2), alle attività estorsive poste in essere dal sodalizio, attraverso la condotta puntualmente raccontata da RÈ e da AN nel corso ELla citata conversazione ambientale intercettata durante l'incontro con i germani Di AR, il cui contenuto, anch'esso scevro da manifesta illogicità, è stato reputato chiaro;
né appaiono ravvisabili motivi per dubitare che gli interlocutori non parlassero seriamente degli affari illeciti trattati ovvero riferissero il falso. Così richiamata la piattaforma indiziaria, il collegio ELla cautela, con autonoma motivazione, ha esaminato e vagliato attentamente, confutandole in concreto, le deduzioni contenute nell'istanza di riesame aventi ad oggetto, sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, la condotta estorsiva di TT Di AR, ritenendo configurabile anche l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.. Il Tribunale di Palermo, infatti, ha altresì indicato gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto configurabile a carico EL ricorrente anche il fine di agevolazione mafiosa e cioè la sua consapevolezza che il tentativo di estorsione da lui messo in atto fosse a vantaggio EL clan mafioso. In tal senso si è valorizzato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, non solo il coinvolgimento EL ricorrente in indagini su mandamenti mafiosi locali (p. 3), ma anche gli esiti ELl'attività captativa stessa nella parte in cui si attesta la destinazione ELle somme riscosse con l'attività estorsiva al sostentamento EL sodalizio, sotto forma di sostentamento alle famiglie dei sodali detenuti. Sul punto, il Tribunale EL riesame richiama l'eloquente passaggio ELla conversazione ambientale citata ove LF Di AR giustifica l'operato e l'atteggiamento (definito da RÈ come "il diavolo", con gli "occhi usciti da fuori"; v. p. 4 ordinanza) di TT Di AR, nei confronti dei due imprenditori, spiegando chiaramente che "i mafiosi carcerati sono tanti e arrivati a fine mese c'era l'esigenza di fare pervenire alle loro famiglie un sostegno economico (p. 4 ordinanza). E' implicito, poi, nell'argomentazione EL Tribunale, il riconoscimento ELl'aggravante oggettiva ELle "più persone riunite", riconosciuta in capo al ricorrente quale esecutore ELla condotta estorsiva nell'interesse EL sodalizio. 4. Infine, i giudici ELla cautela hanno congruamente motivato anche in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza ELla misura applicata. Va premesso che, correttamente il Tribunale ha evidenziato che si procede per un reato per il quale sussiste la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze 6 Il Consigliere estensore La Presidente cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La presunzione è relativa, ma, come evidenziato dal Tribunale EL riesame, non risulta contrastata, nel caso in esame, da alcun elemento introdotto nel procedimento da cui potere escludere l'attualità ELle esigenze cautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva. Alla luce ELla citata doppia presunzione, il Tribunale EL riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari EL pericolo di sia di reiterazione sia di inquinamento probatorio, suscettibili di essere salvaguardate soltanto con la misura cautelare massima, indicando a tal fine precisi elementi positivi, quali la gravità dei fatti ed il contesto associativo nel quale sono maturati, valorizzando la circostanza che "TT Di AR si sia messo a disposizione di Di AR LF, reggente ELla famiglia EL mandamento di Porta Nuova nell'ambito ELl'attività estorsiva da quest'ultimo diretta" (p. 5). A fronte di tali elementi concreti, il ricorrente ha contrapposto argomenti generici inidonei a fare ritenere insussistente la citata doppia presunzione. Infine, non decisivo, in merito alla valutazione ELla sussistenza ELle esigenze cautelari e ELla scelta ELla misura, è il riferimento al dato costituito da un altro e distinto procedimento, relativo a diversa vicenda. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità EL ricorso consegue la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese EL procedimento nonché, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione ELla causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento ELla somma ritenuta equa di euro tremila in favore ELla Cassa ELle Ammende. 6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà EL ricorrente, deve disporsi - ai sensi ELl'articolo 94, comma 1-ter, ELle disposizioni di attuazione EL codice di procedura penale - che copia ELla stessa sia trasmessa al direttore ELl'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis EL citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 9 luglio 2025