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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/10/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa GI JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 33/2023 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Parte_1
AS e NI AS ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo in Via Giacomo Cusmano n. 28, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
[...]
[...]
, in Controparte_1
persona dell'Assessore pro-tempore;
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore.
- resistenti contumaci -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.01.2023, Parte_1
esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negatogli il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001, nonché il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità di cui agli artt. 39 e 41 del C.C.N.L. lavoratori forestali allegato.
Evidenziava che l'apposizione del termine non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i rinnovi contrattuali si ponevano in contrasto con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70. Asseriva, pertanto, di aver diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della
Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi e, conseguentemente, condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Accertare e dichiarare che
l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE
1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così dagli art.
39 e 41 del CCNL ALLEGATO vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi riconoscere tale diritto anche per l'avvenire, anche in relazione alle risultanze contabili della CTU richiesta.
3. Riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072” (cfr. conclusioni del ricorso).
Con ultime note di trattazione scritta del 25.09.2025 chiedeva anche
“la condanna delle PA resistenti al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da intendersi quale ristoro per il danno comunitario subito per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine in suo danno come dal D. Legge n.
131 del 16.09.2024 all'art. 12 convertito nella legge 166/2024 del
14.11.2024”.
Le Amministrazioni resistenti, sebbene regolarmente citate, non si costituivano in giudizio, sicché va dichiarata la loro contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine dell' 01.10.2025 per il deposito di note scritte. *** ** ***
Quanto al merito della controversia, va anzitutto scrutinata la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a
£.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La domanda va accolta.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza del ricorrente (cfr. alleg.
7 - certificato storico di servizio in atti).
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del
1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale
(cfr. doc. n. 1, produzione ricorrente).
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio agricolo dal 1992 spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento
(non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Va, invece, respinta la domanda attorea volta all'accertamento del diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del C.C.N.L. vigente, atteso che tali disposizioni prevedono l'attribuzione di benefici economici solo per i dipendenti appartenenti alla carriera impiegatizia e non anche per gli operai.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna discriminazione lesiva del principio enunciato dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70 in quanto, nella specie, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma un differente trattamento economico tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, ossia tra gli operai, cui appartiene la ricorrente, e gli impiegati.
Va, da ultimo, scrutinata, la domanda volta alla condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni per violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70.
Sul punto, occorre premettere un breve inquadramento del contesto normativo nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto le sue prestazioni di lavoro subordinato in favore dell'amministrazione regionale siciliana.
Con l'art. 43 della legge regionale n. 14 del 2006, che introdusse l'art. 45-ter nella legge regionale n. 16 del 1996, la Regione Sicilia istituì
"l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali".
L'iscrizione nell'elenco è "condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali". Il successivo art. 46 della legge regionale n. 16 del 1996 prevede che, "per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta,
l'Amministrazione forestale si avvale ... dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali".
A prescindere dai requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale e dai criteri per lo scorrimento degli iscritti nelle relative graduatorie (che qui non rilevano), il sistema è chiaramente diretto alla progressiva stabilizzazione degli operai non assunti a tempo indeterminato
(centocinquantunisti e centounisti), che nel frattempo lavorano di volta in volta a chiamata, con garanzia di un numero minimo annuale di
"giornate lavorative ai fini previdenziali".
Non può mettersi in discussione che i lavoratori inseriti nei contingenti
"di operai con garanzia di fascia occupazionale" limitata ad un certo numero di giornate lavorative siano lavoratori a tempo determinato, come del resto emerge dal testo della legge regionale, per la contrapposizione tra gli operai inseriti in tali contingenti e quelli inseriti nel "contingente di operai a tempo indeterminato".
Ne deriva che nei confronti dei suddetti lavoratori debbano trovare applicazione le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel D.Lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva
1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel D.Lgs. 81 del 2015) che, come noto, si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale.
Ed invero, il fatto che un contratto di lavoro non sia stato stipulato "ai sensi del D.Lgs. 368/2001" nulla toglie alla necessità di applicare le norme di legge imperative che disciplinano quel rapporto.
Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dell'obiettivo perseguito dalla citata direttiva
1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori (CGUE, sentenza
CGUE 26 novembre 2014, e a., nelle cause riunite C-22/13, Per_1
da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72).
Più volte la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE
e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (si v. ex aliis, decisioni causa C177/10, Persona_2
sentenza 7 settembre 2006, in causa C53/04, e;
Per_3 Per_4
causa C-212/04, . Per_5
Nella specie, per come emerge dalla documentazione in atti, il ricorrente dal 1989 svolge le mansioni di operaio forestale, alle dipendenze delle Amministrazioni resistenti, sulla scorta di contratti a tempo determinato che vengono rinnovati di anno in anno (cfr. certificato di servizio in atti), la cui abusiva reiterazione e il conseguente sforamento dei limiti di durata complessiva del rapporto a tempo determinato integrano pienamente l'ipotesi di violazione sanzionata dall'art. 5, comma 4 bis D. Lgs. n. 368.
Né può ritenersi che la nullità dei singoli contratti, per la mancanza della forma scritta, precluda la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183 del 2010.
Sul punto, infatti, si è pronunciata di recente la Suprema Corte che, mutando avviso rispetto a propri precedenti in casi analoghi (Cass. Sez.
Lav. 2 dicembre 2016 n. 24666, Cass. Sez. Lav. 1° marzo 2018 n. 4897), ha ritenuto applicabile l'art. 36 D.Lgs. n. 165/01 anche in caso di nullità del contratto (cfr. Cass. n. 4075/24).
Quanto alla misura del danno risarcibile, non può trovare accoglimento, sulla scorta del noto principio d'irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle preleggi, la richiesta formulata dalla parte ricorrente, nelle note scritte del 25.09.2025, di condanna “delle PA resistenti al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da intendersi quale ristoro per il danno comunitario subito per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine in suo danno come dal D. Legge n. 131 del 16.09.2024 all'art. 12 convertito nella legge 166/2024 del 14.11.2024”.
La nuova disposizione, infatti, non avendo natura di norma di interpretazione autentica, non può applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore.
Sicché, escludendo come sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
5072/2016, che la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lg.vo. n. 165/2001 possa essere liquidata con criteri analoghi a quelli previsti per il licenziamento illegittimo e che debba, invece, farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, e precisato che qui non è stata fornita prova di maggior pregiudizio sofferto, il giudicante reputa che sia conforme a legge la determinazione del risarcimento che occupa in misura corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che appare rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” del rapporto oggetto di causa illegittimamente protrattosi per oltre 20 anni.
In merito, va precisato che vista la cadenza annuale dei contratti a termine e la loro durata complessiva di alcuni mesi (variabili in funzione della fascia di garanzia occupazionale di appartenenza dell'OTD), e non trattandosi, invece, di una serie temporalmente ininterrotta di contratti a termine successivi, il lavoratore forestale a tempo determinato ha un'ampia parte dell'anno libera nel corso della quale può senz'altro dedicarsi ad altre attività.
In definitiva, quindi, le Amministrazioni resistenti vanno condannate al ristoro del danno liquidato, in favore del ricorrente, nella misura di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi nella misura e con decorrenza di legge.
Le spese, tenuto conto dei recenti mutamenti giurisprudenziali e della parziale soccombenza del ricorrente, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda rigettata e disattesa:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennità Parte_1
professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
- per l'effetto, condanna le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
- condanna le amministrazioni resistenti a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 30.10.2025
IL GIUDICE
GI JO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa GI JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 33/2023 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Parte_1
AS e NI AS ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo in Via Giacomo Cusmano n. 28, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
[...]
[...]
, in Controparte_1
persona dell'Assessore pro-tempore;
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore.
- resistenti contumaci -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.01.2023, Parte_1
esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negatogli il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001, nonché il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità di cui agli artt. 39 e 41 del C.C.N.L. lavoratori forestali allegato.
Evidenziava che l'apposizione del termine non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i rinnovi contrattuali si ponevano in contrasto con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70. Asseriva, pertanto, di aver diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della
Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi e, conseguentemente, condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Accertare e dichiarare che
l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE
1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così dagli art.
39 e 41 del CCNL ALLEGATO vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi riconoscere tale diritto anche per l'avvenire, anche in relazione alle risultanze contabili della CTU richiesta.
3. Riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072” (cfr. conclusioni del ricorso).
Con ultime note di trattazione scritta del 25.09.2025 chiedeva anche
“la condanna delle PA resistenti al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da intendersi quale ristoro per il danno comunitario subito per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine in suo danno come dal D. Legge n.
131 del 16.09.2024 all'art. 12 convertito nella legge 166/2024 del
14.11.2024”.
Le Amministrazioni resistenti, sebbene regolarmente citate, non si costituivano in giudizio, sicché va dichiarata la loro contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine dell' 01.10.2025 per il deposito di note scritte. *** ** ***
Quanto al merito della controversia, va anzitutto scrutinata la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a
£.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La domanda va accolta.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza del ricorrente (cfr. alleg.
7 - certificato storico di servizio in atti).
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del
1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale
(cfr. doc. n. 1, produzione ricorrente).
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio agricolo dal 1992 spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento
(non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Va, invece, respinta la domanda attorea volta all'accertamento del diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del C.C.N.L. vigente, atteso che tali disposizioni prevedono l'attribuzione di benefici economici solo per i dipendenti appartenenti alla carriera impiegatizia e non anche per gli operai.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna discriminazione lesiva del principio enunciato dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70 in quanto, nella specie, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma un differente trattamento economico tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, ossia tra gli operai, cui appartiene la ricorrente, e gli impiegati.
Va, da ultimo, scrutinata, la domanda volta alla condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni per violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70.
Sul punto, occorre premettere un breve inquadramento del contesto normativo nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto le sue prestazioni di lavoro subordinato in favore dell'amministrazione regionale siciliana.
Con l'art. 43 della legge regionale n. 14 del 2006, che introdusse l'art. 45-ter nella legge regionale n. 16 del 1996, la Regione Sicilia istituì
"l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali".
L'iscrizione nell'elenco è "condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali". Il successivo art. 46 della legge regionale n. 16 del 1996 prevede che, "per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta,
l'Amministrazione forestale si avvale ... dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali".
A prescindere dai requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale e dai criteri per lo scorrimento degli iscritti nelle relative graduatorie (che qui non rilevano), il sistema è chiaramente diretto alla progressiva stabilizzazione degli operai non assunti a tempo indeterminato
(centocinquantunisti e centounisti), che nel frattempo lavorano di volta in volta a chiamata, con garanzia di un numero minimo annuale di
"giornate lavorative ai fini previdenziali".
Non può mettersi in discussione che i lavoratori inseriti nei contingenti
"di operai con garanzia di fascia occupazionale" limitata ad un certo numero di giornate lavorative siano lavoratori a tempo determinato, come del resto emerge dal testo della legge regionale, per la contrapposizione tra gli operai inseriti in tali contingenti e quelli inseriti nel "contingente di operai a tempo indeterminato".
Ne deriva che nei confronti dei suddetti lavoratori debbano trovare applicazione le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel D.Lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva
1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel D.Lgs. 81 del 2015) che, come noto, si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale.
Ed invero, il fatto che un contratto di lavoro non sia stato stipulato "ai sensi del D.Lgs. 368/2001" nulla toglie alla necessità di applicare le norme di legge imperative che disciplinano quel rapporto.
Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dell'obiettivo perseguito dalla citata direttiva
1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori (CGUE, sentenza
CGUE 26 novembre 2014, e a., nelle cause riunite C-22/13, Per_1
da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72).
Più volte la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE
e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (si v. ex aliis, decisioni causa C177/10, Persona_2
sentenza 7 settembre 2006, in causa C53/04, e;
Per_3 Per_4
causa C-212/04, . Per_5
Nella specie, per come emerge dalla documentazione in atti, il ricorrente dal 1989 svolge le mansioni di operaio forestale, alle dipendenze delle Amministrazioni resistenti, sulla scorta di contratti a tempo determinato che vengono rinnovati di anno in anno (cfr. certificato di servizio in atti), la cui abusiva reiterazione e il conseguente sforamento dei limiti di durata complessiva del rapporto a tempo determinato integrano pienamente l'ipotesi di violazione sanzionata dall'art. 5, comma 4 bis D. Lgs. n. 368.
Né può ritenersi che la nullità dei singoli contratti, per la mancanza della forma scritta, precluda la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183 del 2010.
Sul punto, infatti, si è pronunciata di recente la Suprema Corte che, mutando avviso rispetto a propri precedenti in casi analoghi (Cass. Sez.
Lav. 2 dicembre 2016 n. 24666, Cass. Sez. Lav. 1° marzo 2018 n. 4897), ha ritenuto applicabile l'art. 36 D.Lgs. n. 165/01 anche in caso di nullità del contratto (cfr. Cass. n. 4075/24).
Quanto alla misura del danno risarcibile, non può trovare accoglimento, sulla scorta del noto principio d'irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle preleggi, la richiesta formulata dalla parte ricorrente, nelle note scritte del 25.09.2025, di condanna “delle PA resistenti al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da intendersi quale ristoro per il danno comunitario subito per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine in suo danno come dal D. Legge n. 131 del 16.09.2024 all'art. 12 convertito nella legge 166/2024 del 14.11.2024”.
La nuova disposizione, infatti, non avendo natura di norma di interpretazione autentica, non può applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore.
Sicché, escludendo come sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
5072/2016, che la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lg.vo. n. 165/2001 possa essere liquidata con criteri analoghi a quelli previsti per il licenziamento illegittimo e che debba, invece, farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, e precisato che qui non è stata fornita prova di maggior pregiudizio sofferto, il giudicante reputa che sia conforme a legge la determinazione del risarcimento che occupa in misura corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che appare rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” del rapporto oggetto di causa illegittimamente protrattosi per oltre 20 anni.
In merito, va precisato che vista la cadenza annuale dei contratti a termine e la loro durata complessiva di alcuni mesi (variabili in funzione della fascia di garanzia occupazionale di appartenenza dell'OTD), e non trattandosi, invece, di una serie temporalmente ininterrotta di contratti a termine successivi, il lavoratore forestale a tempo determinato ha un'ampia parte dell'anno libera nel corso della quale può senz'altro dedicarsi ad altre attività.
In definitiva, quindi, le Amministrazioni resistenti vanno condannate al ristoro del danno liquidato, in favore del ricorrente, nella misura di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi nella misura e con decorrenza di legge.
Le spese, tenuto conto dei recenti mutamenti giurisprudenziali e della parziale soccombenza del ricorrente, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda rigettata e disattesa:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennità Parte_1
professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
- per l'effetto, condanna le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
- condanna le amministrazioni resistenti a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 30.10.2025
IL GIUDICE
GI JO