Art. 4.
L'acquedotto dovra' constare di un canale principale in muratura capace di derivare non meno di quattro metri cubi di acqua al minuto secondo, distribuendoli alle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, mediante diramazioni e canali secondari, atti a fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante, secondo l'importanza dei comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nella legge di cui al precedente art. 3.
Alla costruzione dell'acquedotto sara' provveduto, per cura del Ministero dei Lavori Pubblici, nei modi e con le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'esecuzione delle opere pubbliche di conto dello Stato.
L'acqua dovra' essere portata nell'interno dell'abitato o, eccezionalmente, quando le condizioni altimetriche non lo permettano, nel punto piu' vicino.
Le acque di rifiuto saranno condotte con apposite opere nella localita' piu' vicina all'abitato ove possano defluire senza danno della pubblica igiene.
L'acquedotto dovra' constare di un canale principale in muratura capace di derivare non meno di quattro metri cubi di acqua al minuto secondo, distribuendoli alle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, mediante diramazioni e canali secondari, atti a fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante, secondo l'importanza dei comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nella legge di cui al precedente art. 3.
Alla costruzione dell'acquedotto sara' provveduto, per cura del Ministero dei Lavori Pubblici, nei modi e con le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'esecuzione delle opere pubbliche di conto dello Stato.
L'acqua dovra' essere portata nell'interno dell'abitato o, eccezionalmente, quando le condizioni altimetriche non lo permettano, nel punto piu' vicino.
Le acque di rifiuto saranno condotte con apposite opere nella localita' piu' vicina all'abitato ove possano defluire senza danno della pubblica igiene.