Art. 11.
I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici Ufficiali a cio' delegati, e colle norme che verranno stabilite nel Regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti Ufficiali avranno forza di titolo autentico.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici Ufficiali a cio' delegati, e colle norme che verranno stabilite nel Regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti Ufficiali avranno forza di titolo autentico.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".