Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10273 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
IN 10273/02 REPUBBLICA PO O D ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento somme SEZIONE TERZA CIVILE Contratto locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 23791/99 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 27875 Dott. Michele VARRONE Rep. 2038 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud.18/02/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritu 36 DI GIACOBBE CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA 11 IL CANCELLIERE VIA S CROCE IN GERUSALEMME 104, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LIJOI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI ISTITUTO INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. Ing. Giovanni (Gianni) Billia, elettivamente 2002 domiciliato in 144, presso ROMA VIA IV NOVEMBRE 460 l'avvocato GIUSEPPE LISI che unitamente all'avvocato 1 EMIDIO TEDESCO lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1665/99 della Corte d'Appello di I I I ° sezione civile, emessa il 7 maggio 1999, ROMA, depositata il 27/05/99; R.G. 1691/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato ANDREA LIJOI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 1988, L'INAIL, premesso di avere locato а ET Di AC, con contratto in data 20 aprile 1978, un ap- partamento sito in Roma, via Duccio da Boninsegna 74 e che, successivamente, tra le parti, in data 19 aprile 1982, era stato stipulato un nuovo contratto, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la menziona- ta Di AC, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di lire 7.048.648, per canoni non pagati, oneri accessori, consumo di acqua calda, spese di registrazione, oltre interessi di mora. Costituitasi in giudizio, la convenuta dedusse 2 l'infondatezza della domanda proposta di cui chiese il rigetto, eccependo, in particolare, l'intervenuta pre- scrizione con riguardo ai pretesi interessi accessori. Il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 14 maggio 1996, rigettò la domanda, siccome non prova- ta. Su gravame della parte soccombente, la Corte di Ap- pello di Roma, con sentenza depositata in data 27 mag- gio 1999, accolse l'appello proposto e condannò l'ap- pellata al pagamento della somma richiesta dall'INAIL. Rilevò in parte motiva la corte distrettuale: che, con riguardo ai canoni, la parte appellante aveva prodotto in prime cure un documento contabile riepilo- gativo, dal quale si evincevano gli importi non pagati dalla conduttrice mese per mese;
erano stati, altresì, prodotti il contratto di locazione, le lettere relative agli aggiornamenti del canone sulla base degli indici ISTAT, nonché le copie dei bollettini di pagamento non utilizzati dalla conduttrice;
che analoghe considera- zioni si potevano svolgere con riferimento agli oneri accessori ed alle altre voci integranti il credito azionato;
- che le scritture contabili dell'INAIL erano state confermate dai testi escussi;
- che la stessa Di AC aveva ammesso l'esistenza del credito, né po- teva ritenersi maturata la prescrizione biennale, in 3 quanto periodicamente l'appellante aveva richiesto il pagamento degli oneri accessori e delle spese non paga- te. Per la cassazione della suindicata sentenza Concet- ta Di AC ha proposto ricorso, sulla base di quat- tro motivi, cui ha resistito con controricorso l'INAIL. Motivi della decisione Deve essere respinta, siccome manifestamente in- 1) l'eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata, sotto il profiloproposta dall'ente controricorrente, che la ricorrente avrebbe prestato acquiescenza alla decisione impugnata. Al riguardo, è noto che l'acquie- C.,scenza, prevista dall'art. 329, comma primo, C. p. quale comportamento idoneo ad escludere la proponi- bilità dell'impugnazione, configura un negozio giuri- dico processuale, che presuppone un'univoca volontà abdicativa della parte, non ravvisabile, come nella specie, nel solo adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva. 2) Con il primo e il quarto motivo, la ricorrente deduce insufficiente motivazione, circa un punto deci- sivo della controversia, e cioè l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione. Evidenzia come il giu- dice di primo grado aveva così testualmente motivato in ordine alla somma pretesa dall'INAIL a saldo e congua- 4 glio per gli oneri accessori della locazione abitativa de qua: "Per gran parte gli importi pretesi a tale ti- tolo sarebbero prescritti come eccepito da controparte, risultando dagli atti prodotti essere stato richiesto il pagamento degli oneri accessori soltanto con lettera in data 9 maggio 1988 ed applicandosi al riguardo il termine breve di due anni previsto dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n.841 (vedi Cass.22 maggio 1993 n° 5795), sicché, sotto tale profilo, la mancata speci- ficazione anno per anno delle somme non consente neppu- re di rilevare il residuo credito in favore dell'isti- tuto locatore". Al contrario la Corte di appello di Ro- ma, con l'impugnata sentenza, riteneva che non potesse considerarsi maturata la prescrizione biennale, "in quanto periodicamente l'INAIL aveva richiesto il paga- mento degli oneri accessori e delle spese non pagate, come risulta dalla documentazione in atti". La corte di appello di Roma aveva, pertanto, solo genericamente di- chiarata non maturata la prescrizione biennale. La censura è infondata. Al riguardo, si osserva, in una con una giurispru- denza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il -ricorso per cassazione in ragione del princi- pio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costi- 5 tuire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valuta- zione della fondatezza di tali ragioni, senza la neces- sità di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pre- gresso giudizio di merito (Cass.13 settembre 1999, n. 9734). Il ricorrente per cassazione, pertanto, il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sen- tenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che, per il principio dell'autosufficienza del ri- corso per cassazione, il controllo deve essere consen- tito alla Corte sulla base delle sole deduzioni conte- nute nell'atto, alle cui lacune non è possibile soppe- rire con indagini integrative. Pacifico quanto precede, si osserva che nella spe- cie la ricorrente denuncia, sostanzialmente, la solo generica indicazione, da parte del giudice del merito, delle periodiche richieste delle locatrice, considerate idonee ad interrompere la prescrizione biennale, rela- tiva agli oneri accessori non pagati, deducendo che, in realtà, le richieste dei conguagli dei predetti one- 6 ri, da parte dell'INAIL, si riferissero a tutto il pe- riodo pregresso, invece che, come era in realtà, agli esercizi in corso al momento di ciascuna delle richie- ste stesse. È palese, quindi, alla luce delle considerazioni svolte sopra, che parte ricorrente non poteva limitarsi a fare riferimento ai menzionati documenti (e cioè le richieste dei conguagli relativi al periodo pregresso da parte del resistente), non valutati 0 malamente va- lutate dal giudice a quo, ma doveva, necessariamente, trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere. Ciò non avendo fatto, ne consegue, come detto in precedenza, la reiezione del motivo. 3) Con il secondo motivo, la ricorrente deduce in- sufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, lamentando che con la sentenza im- pugnata erano state erroneamente ritenute come legitti- mamente dovute le differenze pretese a titolo di cano- ne, ai sensi delle inderogabili disposizioni di cui al- la legge 392/1978, senza che fosse mai stata chiesta la determinazione dell'importo dovuto, in ottemperanza al- la menzionata normativa;
al contrario, le maggiorazioni di canone richieste dall'INAIL erano illegittime e, 7 quindi, non dovute. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Sotto il primo profilo, si rileva che, giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ra- gioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è ne- cessario - per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa al- la cassazione della sentenza in toto, o in un suo sin- golo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente sorreggano l'una o l'altro. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avversO le altre ragioni. Pacifico quanto precede si Osserva che il giudice del merito ha posto, a fondamento della raggiunta con- 8 clusione, quanto alla richiesta di canoni da parte del- la locatrice, oggetto di controversia, un'affermazione, di per sé sufficiente а sorreggere il suo dictum, e cioè la circostanza che la Di AC aveva ammessO l'esistenza del credito dell'INAIL. Al riguardo, nella sentenza impugnata, si trova testualmente affermato:" Del resto la stessa Di AC ha ammesso l'esistenza del credito dell'INAIL e ha giustificato la riduzione del canone complessivo in relazione alle mancate rispo- ste alle sue lamentale concernenti l'insufficienza dei servizi erogati, di cui peraltro non ha fornito alcuna prova" (pag.4 sentenza gravata). Accertato, quanto so- pra, è palese che è inammissibile, per carenza di inte- resse, il secondo motivo di ricorso, ora in esame, at- teso che, anche nella ipotesi dovesse ritenersi la fon- datezza degli argomenti ivi svolti non per questo po- trebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata nella parte de qua. Inoltre, la questione relativa alla mancata deter- minazione dell'equo canone è, in questa sede, inammis- sibile, posto che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del decidere nel giudi- zio di secondo grado, quale fissato e delimitato dal- l'impugnazione delle parti, né potendo essere modi- 9 ficato ed ampliato l'ambito del giudizio d'appello, così come circoscritto e delimitato nell'atto di appel- lo: dalla sentenza impugnata, invero, non vi è nessun accenno alla problematica relativa alla determinazione dell'equo canone. la corte distret-A ciò aggiungasi che, comunque, tuale ha ritenuto raggiunta la prova del credito del- 1'INAIL attraverso le scritture contabili prodotte dal predetto ente, debitamente confermate dai testi escus- si. Trattasi di valutazione di merito, insindacabile in questa sede di legittimità, in quanto congruamente e logicamente motivata. 4) Del pari inammissibile è il terzo motivo del ri- corso, in quanto con lo stesso viene sollevata dalla ricorrente, con riferimento agli oneri accessori, una relativa alle richieste da parte della con- questione - concernente la specificazione delle singole duttrice voci di tali oneri che risulta nuova, rispetto al giudizio di merito. Non senza considerare che era onere della ricorrente riportare in ricorso il testo della documentazione invocata e ritenuta decisiva ai fini della decisione. 5) In conclusione, il ricorso va respinto, con con- seguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese del giudizio di cassazione, in EURO 57, 62#, oltre onorari liquidati in Euro 500,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- la il 18 febbraio 2002. ne, Il Consnsigliere relatore edConsigliere atgreece estensore Il Presidente 109T 129,11 456T 30,99 2016-07-09 тот. 160, ле RE C GAND ria Alen. хора Onta AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Regsturo in NON 2007 46789 'Serie 4. 160.10versate €. CENTOSESSANTA/10, p. Dirigente Area (Dettoso Maria Greta Di F NuV NI Responsabile Servizio Alp Cidiz 002. (Dr. M/RACCI 11