TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 377
TAR
Ordinanza cautelare 1 dicembre 2023
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TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza del requisito di ammissione (iscrizione negli elenchi ex art. 8 L. 68/1999)

    Il Collegio ritiene che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la ricorrente non fosse iscritta negli elenchi del Collocamento Mirato di Cosenza. Tale circostanza, oggettiva e incontestata, ha determinato il difetto di un requisito specifico per l'ammissione. L'amministrazione non aveva il potere né il dovere di sindacare la legittimità della cancellazione dagli elenchi. Era onere della ricorrente verificare la propria posizione prima della presentazione della domanda e, se del caso, impugnare tempestivamente il provvedimento di cancellazione.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito di ammissione (iscrizione negli elenchi ex art. 8 L. 68/1999)

    Il Collegio ritiene che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la ricorrente non fosse iscritta negli elenchi del Collocamento Mirato di Cosenza. Tale circostanza, oggettiva e incontestata, ha determinato il difetto di un requisito specifico per l'ammissione. L'amministrazione non aveva il potere né il dovere di sindacare la legittimità della cancellazione dagli elenchi. Era onere della ricorrente verificare la propria posizione prima della presentazione della domanda e, se del caso, impugnare tempestivamente il provvedimento di cancellazione.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa vigente e principio di ragionevolezza

    Il Collegio ritiene che il bando fosse chiaro nello stabilire la riserva e che l'iscrizione attiva rappresenti l'elemento costitutivo del diritto alla partecipazione. Non sussistono i presupposti per l'eterointegrazione della disciplina. L'amministrazione ha correttamente escluso la ricorrente basandosi sull'attestazione del Centro per l'Impiego.

  • Rigettato
    Possesso dei requisiti di ammissione

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non possedesse il requisito formale dell'iscrizione attiva negli elenchi al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, portando alla sua esclusione.

  • Rigettato
    Errata valutazione dei requisiti di ammissione

    Il ricorso è stato respinto nel suo complesso, non essendovi fondamento per le doglianze relative alla errata valutazione dei requisiti e alla conseguente richiesta di rivalutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 377
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 377
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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