Ordinanza cautelare 1 dicembre 2023
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Rolli e Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico approvata con Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. -OMISSIS-;
- della comunicazione di esclusione dal concorso prot. n. -OMISSIS- della Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui; a. i contratti di lavoro stipulati nelle more del giudizio; b. il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”, n. -OMISSIS- ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;
nonché per l'accertamento
dell'illegittimità della clausola del bando nella parte in cui prevede come requisito di ammissione l'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68/1999 presso i Centri per l'Impiego, anche per contrasto con il BURC n. 20 del 31 marzo 2015;
nonché per l'accertamento
del diritto della stessa ad essere collocata in posizione utile nella graduatoria finale di merito;
per la conseguente declaratoria di illegittimità
del modus operandi della P.a. in relazione all'errata valutazione dei requisiti di ammissione posseduti dalla ricorrente con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a rivalutare i requisiti di ammissione della ricorrente; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. TO CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104, IV serie speciale concorsi ed esami, il bando di “ CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 68/1999, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 20 POSTI DI CATEGORIA B 3, POSIZIONE ECONOMICA B3, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, PROFILO PROFESSIONALE “COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO ””.
2. La sig.ra -OMISSIS- ha partecipato al concorso, superando la prova scritta, con un punteggio pari -OMISSIS-, superiore alla soglia di sbarramento di 21/30, prevista dall’art. 8 del bando di concorso.
3. Con nota prot. n. -OMISSIS-, la Regione Calabria ha comunicato alla -OMISSIS- l’esclusione dal concorso, poiché “ dall’istruttoria condotta presso il competente ufficio del Collocamento Mirato del Centro per l’Impiego di Cosenza, è emerso che la S.V, risulta iscritta negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/1999 dell’ambito provinciale di Cosenza dal 25/07/2012 a fino alla data del 10/11/2016, come persona disabile, appartenente alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della medesima legge, categoria invalido civile e che dall’11/11/2016 ha perso l’iscrizione per mancata sottoscrizione del “Patto di Servizio” nei termini previsti dal Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2923 del 17/11/2017 ”.
4. In data -OMISSIS-, è stata pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso, nella quale non figurava.
5. Con il ricorso in esame, la ricorrente ha impugnato gli atti di esclusione dal concorso e la graduatoria finale di merito, lamentando numerosi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
5.1. In primo luogo, la ricorrente afferma di possedere inequivocabilmente il requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1, n. 3, del bando di concorso (“ appartenenza ad una delle categorie di soggetti indicati dall’articolo 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68 ”), in quanto, a seguito dell’accertamento medico effettuato dalla Commissione Medica dell’INPS, in data 17 aprile 2012, le è stata diagnosticata una tiroidite di Hashimoto e LES in trattamento farmacologico e, quindi, è stata riconosciuta invalida (non rivedibile) con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) e decorrenza dal 23 giugno 2010.
5.2. In secondo luogo, contesta la mancanza del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1, n. 4), del bando di concorso (" iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68/19999 presso i Centri per l'Impiego "), essendo iscritta negli appositi elenchi ex art. 8 legge n. 68/1999, a decorrere dall’-OMISSIS-, senza soluzione di continuità, in quanto non si sarebbe avverata alcuna delle ipotesi, previste dalla legge n. 68/1999, di cancellazione dai suddetti elenchi, ossia, perdita dello stato di disoccupazione, perdita percentuale di invalidità minima per l'iscrizione o dichiarazione dello stato di incollocabilità da parte della Commissione medica competente, superamento limiti di età, trasferimento di iscrizione presso altra provincia; richiesta del lavoratore, nonché le altre ipotesi previste dalla normativa vigente.
In particolare, secondo la ricorrente, la mancata sottoscrizione del “Patto di Servizio” non potrebbe determinare la perdita dell’iscrizione nell’elenco, come, invece, dedotto dall’amministrazione, essendo la ratio del Patto di Servizio quella di attestare lo stato di disoccupazione, che, nel caso della ricorrente, sarebbe comprovabile per tabulas , in quanto la -OMISSIS- non ha mai stipulato alcun contratto di lavoro.
Conseguentemente, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la clausola escludente nel più ampio contesto ordinamentale nella quale è posta, eventualmente ricorrendo alla cd. eterointegrazione per ricondurre a ragionevolezza la vicenda.
6. Si è costituita la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
7. Con memoria del 25 novembre 2023, parte ricorrente ha replicato alle deduzioni dell’amministrazione regionale, precisando, inoltre, che quest’ultima non ha fornito la prova della comunicazione del Centro per l’Impiego per la sottoscrizione del Patto di Servizio, per cui sarebbe evidente il vizio di istruttoria che ha determinato l’esclusione della ricorrente.
8. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, non ravvisando sufficienti profili di fumus boni iuris .
9. Con memoria del 19 dicembre 2025, parte ricorrente ha precisato le argomentazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi, richiamando a supporto la nota prot. 2866 del 26 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo la quale “ se il soggetto era iscritto prima del 24/09 senza rapporti di lavoro, mantenendo tale status anche dopo il 24/09 […] il soggetto non deve effettuare una nuova DID ”, e ribadendo, altresì, l’assenza di una formale convocazione per la stipula del Patto di Servizio.
10. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Collegio ritiene, infatti, di dover confermare integralmente le valutazioni già espresse in una precedente pronuncia resa tra le medesime parti e nell'ambito di una analoga procedura concorsuale, le cui motivazioni si richiamano integralmente di seguito:
“ Il Collegio ritiene di evidenziare, in via assorbente, come la correttezza istruttoria e l’adeguatezza motivazionale dell’esclusione contestata risieda nella documentata circostanza per cui alla data del 31 gennaio 2022, cioè alla scadenza del termine ultimo per l’invio della domanda di partecipazione al concorso, la ricorrente non fosse iscritta negli elenchi dell’Ufficio per il Collocamento Mirato di Cosenza.
Tale circostanza, oggettiva e incontestabile (ed infatti incontestata), ha determinato il difetto di un requisito specifico per l’ammissione alla procedura concorsuale per cui l’esclusione appare corretta e doverosa, non rilevando ai fini in esame le ragioni sottese a tale mancata iscrizione (o cancellazione).
Ne discende che il provvedimento impugnato si presenta immune dai vizi di legittimità dedotti nel ricorso, avendo l’amministrazione regionale accertato, presso il Centro per l’Impiego di Cosenza, il fatto che la ricorrente era sprovvista del requisito dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 68 del 1999, di cui aveva dichiarato il possesso in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Né rileva la prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale, nel caso di specie, sarebbero mancati i presupposti per la cancellazione dai suddetti elenchi (ossia, la perdita dello stato di disoccupazione), poiché l’amministrazione, che ha bandito ed espletato la procedura concorsuale in contestazione, in sede di verifica del possesso dei necessari requisiti di partecipazione, non poteva fare altro che tener conto dell’attestazione rilasciata dal competente Ufficio per il Collocamento Mirato di Cosenza.
Era, semmai, onere della ricorrente (avendo l’intenzione di partecipare alla procedura concorsale in esame) verificare, preliminarmente, l’effettivo possesso dei requisiti che poi ha dichiarato nella domanda di partecipazione, eventualmente contestando agli uffici competenti la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999.
Ciò detto, il bando non è equivoco nello stabilire che la procedura selettiva era riservata esclusivamente alla categoria dei soggetti disabili iscritti negli elenchi ex art. 8 L. 68/1999 ed è, quindi, da escludere che sussistano i presupposti per l’eterointegrazione della disciplina ex art. 1339 c.c., trattandosi di principio di stretta applicazione.
L’amministrazione ha, infatti, correttamente escluso la ricorrente sulla base di una attestazione rilasciata dall’Ufficio per il Collocamento Mirato di Cosenza, di cui ha preso atto e la cui correttezza, come detto, non poteva, dalla stessa, essere valutata in sede di verifica del possesso dei necessari requisiti di partecipazione, non avendone la competenza ”.
12. Quanto alle ulteriori precisazioni formulate con la memoria del 19 dicembre 2025, il Collegio ribadisce l'infondatezza delle stesse alla luce delle seguenti considerazioni:
- non rileva in questa sede né la dedotta assenza di convocazione per la sottoscrizione del Patto di Servizio, né il richiamo alla nota ministeriale del 2016;
- infatti, l’amministrazione, nel verificare i requisiti di partecipazione al concorso, ha esercitato un potere di mero accertamento basato sulle risultanze del Centro per l'Impiego; essa non aveva né il potere né il dovere di sindacare in quella sede la legittimità della cancellazione dagli elenchi del collocamento mirato, previsti dall'art. 8 della legge n. 68/1999;
- come detto, era, semmai, onere della ricorrente verificare la propria posizione prima della presentazione della domanda e, se del caso, impugnare tempestivamente dinanzi all'autorità competente il provvedimento di cancellazione (o la mancata iscrizione); in assenza di tale impugnazione, la cancellazione dagli elenchi – pur se ritenuta ingiusta dalla ricorrente – opera come un fatto ostativo oggettivo che l'amministrazione non poteva ignorare senza violare la par condicio tra i concorrenti;
- ne consegue che il possesso “sostanziale” del requisito non può supplire alla mancanza del requisito “formale” richiesto espressamente dal bando (l'iscrizione effettiva), trattandosi di una procedura riservata dove l’iscrizione attiva rappresenta l'elemento costitutivo del diritto alla partecipazione.
13. In conclusione, il ricorso va respinto, mentre le spese del giudizio, in considerazione delle questioni affrontate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TO CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CH | VO EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.