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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/09/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6308/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BUSSO FRANCESCA, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Marco Polo n. 22, presso lo studio del difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: 11397210011) Controparte_1
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: orario di lavoro – differenze retributive
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/7/2024, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato, quale dipendente, per la dal 23/7/2023 al 19/1/2024, Controparte_1
in qualità di cuoco di cucina non organizzata in partite, presso il ristorante sito in Torino, via
Buniva n. 13/M;
- di avere lavorato in alcuni periodi, in assenza di regolarizzazione;
in particolare, dal 23 al
28/7/2023, per poi essere regolarizzato, quale cuoco di livello IV CCNL Pubblici Esercizi, con contratto a tempo determinato e parziale (25 ore settimanali), dal 29/7/2023 al 20/8/2023, per continuare a lavorare dal 21/8/2023 all'8/9/2023 in assenza di regolarizzazione, per poi avere nuovo regolare contratto, a tempo determinato e parziale (20 ore settimanali) dal 9/9/2023 al
31/12/2023, e proseguire in assenza di regolarizzazione dall'1/1/2024 al 19/1/2024;
- che, nonostante le indicazioni contenute nei due contratti di lavoro, l'orario consisteva di 35
ore settimanali, svolte dal martedì al sabato, dalle ore 16.00 alle 23.00; e che tale orario di lavoro era osservato anche nei periodi privi di regolarizzazione;
- di non avere percepito la 13sima e la 14sima mensilità, nonché l'indennità sostituiva dei permessi ed il TFR;
- di non avere comunque percepito retribuzione adeguata all'effettivo orario di lavoro svolto.
Il ha quindi chiesto la condanna della al pagamento di Pt_1 Controparte_1
complessivi euro 6.084,17, differenze retributive dovute in forza dei titoli indicati, nonché la condanna di tale società alla consegna di tutti i cedolini paga e dei contratti di lavoro (non consegnati integralmente in corso di rapporto) e delle Certificazioni Uniche del sostituto di imposta.
La società convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante regolare notifica, ed è stata quindi dichiarata contumace. In corso di causa è stata svolta istruttoria orale (audizione di 4
2 testi di parte ricorrente ed interrogatorio formale, tentato all'odierna udienza).
***
2. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Si deve precisare che costituiscono prove parziali della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, con inquadramento nel livello 4° del CCNL Pubblici
Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, le due buste paga emesse dalla convenuta in costanza di rapporto di lavoro e consegnate al (doc. 3 ricorrente), che Pt_1
indicano, come allegato in ricorso, sussistenza di rapporto regolarizzato dal 29/7/2023 al
20/8/2023 e dal 9/9/2023 al 31/12/2023. Non può essere utilizzato quale prova, invece, il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, relativo al periodo 9/9-31/12/2023 (doc. 2
ricorrente), in quanto privo della sottoscrizione della società convenuta (oltre che di quella dello stesso ricorrente).
Ciò premesso, deve osservarsi che il ricorrente era onerato della prova: dei periodi effettivamente lavorati alle dipendenze della periodi eccedenti rispetto Controparte_1
a quanto risulta dalle buste paga sopra citate (dal 23/7/2023 al 19/1/2024, senza interruzioni);
del monte ore settimanale effettivamente oggetto delle sue prestazioni lavorative. Tali prove sono state pienamente raggiunte mediante l'istruttoria per testi.
Il teste che ha lavorato anch'egli come cuoco per la convenuta, dal gennaio Testimone_1
del 2022 al gennaio del 2024, ha confermato che il ha prestato attività quale cuoco dal Pt_1
luglio del 2023 al gennaio del 2024, senza soluzioni di continuità. Per il il Tes_1 Pt_1
seguiva il suo stesso orario di lavoro, dalle 15.30/16.00 alle 23.00/23.30, per 5 giorni alla settimana, “perché la domenica e il lunedì il locale era chiuso”.
La teste anch'ella impiegata come cuoca presso il ristorante della Testimone_2
convenuta, ha confermato, oltre al fatto di avere lavorato con il di avere lavorato con Tes_1
il ricorrente;
in particolare, la teste, dipendente di nel periodo giugno – Controparte_1
3 31 agosto 2023, ha confermato che il ha iniziato la sua attività nel luglio di quell'anno, Pt_1
seguendo l'orario 16.00-23.00 per 5 giorni alla settimana, e che il ricorrente ha proseguito la sua attività quantomeno sino al dicembre del 2023.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla teste , la quale ha riferito di Testimone_3
essere stata responsabile di sala presso il ristorante della convenuta. La ha riferito di Tes_3
avere iniziato la propria attività lavorativa nell'ottobre del 2023 e che in quel periodo il Pt_1
già lavorava presso la cucina del locale, seguendo l'orario 16.00-23.00, per 5 giorni alla settimana, proseguendo poi a lavorare sino al 20/1/2024. La ha infine dichiarato (unica Tes_3
divergenza rispetto alle dichiarazioni degli altri testi) che dall'inizio della sua attività lavorativa
(ottobre 2023, quindi) il ristorante non ha tenuto aperto solo 5 giorni alla settimana ma 7 giorni su 7.
Infine, il teste che ha svolto attività di aiuto cuoco dalla fine di settembre del Testimone_4
2023 all'inizio di gennaio del 2024 (l'attività di aiuto cuoco è stata confermata dal teste
, ha dichiarato che il , all'inizio della sua esperienza lavorativa, era già in forze Tes_1 Pt_1
presso il ristorante, e che, secondo quanto a lui noto, ha proseguito almeno per due settimane a gennaio del 2024; nonché che l'orario di lavoro del si estendeva dalle 15.30/16.00 alle Pt_1
23.00/23.30 (talvolta sino alle 24.00).
Si deve osservare che quasi tutti i testi hanno dichiarato di avere ancora delle pendenze creditorie nei confronti della società convenuta (solo la non ha riferito tanto), ed in Tes_3
particolare il ha dichiarato di avere instaurato una vertenza in sede sindacale, mentre Tes_1
l'Haseny di avere addirittura formulato una denuncia all'Ispettorato del Lavoro.
Ora, se tali circostanze minano in minima parte l'attendibilità delle loro dichiarazioni, deve altresì osservarsi che: le loro vicende comunque non creano un interesse neppure indiretto nell'esito della presente causa, non potendo i testi trarre benefici dall'accoglimento delle domande del;
la concordanza delle dichiarazioni rese in sede istruttoria è comunque Pt_1
4 sufficiente per superare eventuali, teoriche, perplessità sulla genuinità delle deposizioni.
Deve infine osservarsi che vi è una lieve discrasia tra quanto riferito dalla in merito ai Tes_3
giorni di apertura del ristorante (7 giorni su 7 dall'ottobre del 2023) e quanto dichiarato dal ovvero che la domenica ed il lunedì il ristorante era chiuso. Trattasi però di discrasia Tes_1
in concreto irrilevante, posto che l'estensione dei giorni di apertura sarebbe avvenuta solo durante 4 mesi circa del periodo oggetto di indagine istruttoria, elemento che il ha Tes_1
evidentemente dimenticato di precisare, parlando degli orari del . Anche tale elemento, Pt_1
pertanto, non è idoneo a revocare in dubbio quanto accertato mediante l'istruttoria orale.
Può quindi ritenersi provato già per testi quanto dedotto dal ricorrente.
Deve infine rilevarsi che il legale rappresentante della benchè vi sia stata Controparte_1
regolare notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale (in data 1/7/2025, ai sensi degli artt. 145 e 143 cpc), non ha presenziato alla relativa udienza, non rispondendo alle domande ammesse.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 232
co 1 cpc (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio,
valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), che:
- “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega
automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto
della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con
tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di
prova” (Cass. ord. n. 41643/2021);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto
ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come
5 ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare
ogni altro elemento di prova” (Cass. ord. n. 9436/2018);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a
differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato
art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una
presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi
processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà,
rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure
in sede di legittimità” (Cass. ord. n. 4837/2018);
- “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata
risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma
riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo
istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. n. 17719/2014);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc.
civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda
dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della
parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore
della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti
dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale
facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di
censure in sede di legittimità” (Cass. n. 20740/2009);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
6 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per
quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere
come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di
valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della
corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perchè la
mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva
prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione
sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione
degli assegni in favore del convenuto medesimo)” (Cass. n. 3258/2007).
Pertanto, dando per assodato che la mancata presentazione a rendere l'interrogatorio non è
sufficiente a costituire da sola prova auto-sufficiente dei fatti allegati in ricorso, deve osservarsi che essa deve essere valutata unitamente al restante materiale probatorio. Materiale che, come si è già osservato, è sufficiente ex se a far ritenere provate le domande del . In buona Pt_1
sostanza, il risultato derivante dall'applicazione dell'art. 232 cpc non fa altro che confermare i risultati già raggiunti in sede di prova per testi.
Ritenuti provati i fatti posti a fondamento delle domande, deve osservarsi che i conteggi del dovuto, contenuti nel corpo del ricorso introduttivo, non sono stati contestati dalla parte convenuta, contumace;
ne consegue la loro piena utilizzabilità per la presente decisione.
Da ultimo, la società convenuta non ha ovviamente provato, essendo rimasta contumace, di avere adempiuto anche solo in parte all'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante.
La parte convenuta non ha poi provato di avere consegnato al ricorrente tutte le buste paga emesse in corso di rapporto, la copia di ambedue i contratti di lavoro stipulati (come si è già
osservato, in atti ve ne è solo uno, non firmato) nonché le copie delle due Certificazioni Uniche
che dovrebbero essere state emesse nel 2024. La domanda di condanna alla consegna deve essere parimenti accolta.
7 Il ricorso deve essere pertanto accolto integralmente, con emissione di condanna, nei confronti di al pagamento di complessivi euro 6.084,17, di cui euro 713,88 a titolo Controparte_1
di TFR, oltre che di condanna alla consegna dei documenti sopra indicati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo.
5. Stante l'emersione di periodi di lavoro non regolarizzati, copia della presente sentenza e degli altri atti del procedimento devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate, all' , CP_2
all'INAIL e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
a) condanna al pagamento, in favore di , di complessivi Controparte_1 Parte_1
6.084,17, di cui euro 713,88 a titolo di TFR;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
b) condanna alla consegna a delle buste paga relative Controparte_1 Parte_1
al rapporto di lavoro, dei contratti di lavoro con lo stesso stipulati e delle Certificazioni Uniche
relative al rapporto di lavoro intercorso;
c) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite; spese liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa,
contributo unificato se versato.
Si dispone che copia della presente sentenza e degli altri atti del procedimento siano trasmessi all'Agenzia delle Entrate, all' , all'INAIL e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. CP_2
Torino, 9/9/2025
8 Il Giudice
dott. Simone Romito
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6308/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BUSSO FRANCESCA, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Marco Polo n. 22, presso lo studio del difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: 11397210011) Controparte_1
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: orario di lavoro – differenze retributive
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/7/2024, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato, quale dipendente, per la dal 23/7/2023 al 19/1/2024, Controparte_1
in qualità di cuoco di cucina non organizzata in partite, presso il ristorante sito in Torino, via
Buniva n. 13/M;
- di avere lavorato in alcuni periodi, in assenza di regolarizzazione;
in particolare, dal 23 al
28/7/2023, per poi essere regolarizzato, quale cuoco di livello IV CCNL Pubblici Esercizi, con contratto a tempo determinato e parziale (25 ore settimanali), dal 29/7/2023 al 20/8/2023, per continuare a lavorare dal 21/8/2023 all'8/9/2023 in assenza di regolarizzazione, per poi avere nuovo regolare contratto, a tempo determinato e parziale (20 ore settimanali) dal 9/9/2023 al
31/12/2023, e proseguire in assenza di regolarizzazione dall'1/1/2024 al 19/1/2024;
- che, nonostante le indicazioni contenute nei due contratti di lavoro, l'orario consisteva di 35
ore settimanali, svolte dal martedì al sabato, dalle ore 16.00 alle 23.00; e che tale orario di lavoro era osservato anche nei periodi privi di regolarizzazione;
- di non avere percepito la 13sima e la 14sima mensilità, nonché l'indennità sostituiva dei permessi ed il TFR;
- di non avere comunque percepito retribuzione adeguata all'effettivo orario di lavoro svolto.
Il ha quindi chiesto la condanna della al pagamento di Pt_1 Controparte_1
complessivi euro 6.084,17, differenze retributive dovute in forza dei titoli indicati, nonché la condanna di tale società alla consegna di tutti i cedolini paga e dei contratti di lavoro (non consegnati integralmente in corso di rapporto) e delle Certificazioni Uniche del sostituto di imposta.
La società convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante regolare notifica, ed è stata quindi dichiarata contumace. In corso di causa è stata svolta istruttoria orale (audizione di 4
2 testi di parte ricorrente ed interrogatorio formale, tentato all'odierna udienza).
***
2. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Si deve precisare che costituiscono prove parziali della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, con inquadramento nel livello 4° del CCNL Pubblici
Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, le due buste paga emesse dalla convenuta in costanza di rapporto di lavoro e consegnate al (doc. 3 ricorrente), che Pt_1
indicano, come allegato in ricorso, sussistenza di rapporto regolarizzato dal 29/7/2023 al
20/8/2023 e dal 9/9/2023 al 31/12/2023. Non può essere utilizzato quale prova, invece, il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, relativo al periodo 9/9-31/12/2023 (doc. 2
ricorrente), in quanto privo della sottoscrizione della società convenuta (oltre che di quella dello stesso ricorrente).
Ciò premesso, deve osservarsi che il ricorrente era onerato della prova: dei periodi effettivamente lavorati alle dipendenze della periodi eccedenti rispetto Controparte_1
a quanto risulta dalle buste paga sopra citate (dal 23/7/2023 al 19/1/2024, senza interruzioni);
del monte ore settimanale effettivamente oggetto delle sue prestazioni lavorative. Tali prove sono state pienamente raggiunte mediante l'istruttoria per testi.
Il teste che ha lavorato anch'egli come cuoco per la convenuta, dal gennaio Testimone_1
del 2022 al gennaio del 2024, ha confermato che il ha prestato attività quale cuoco dal Pt_1
luglio del 2023 al gennaio del 2024, senza soluzioni di continuità. Per il il Tes_1 Pt_1
seguiva il suo stesso orario di lavoro, dalle 15.30/16.00 alle 23.00/23.30, per 5 giorni alla settimana, “perché la domenica e il lunedì il locale era chiuso”.
La teste anch'ella impiegata come cuoca presso il ristorante della Testimone_2
convenuta, ha confermato, oltre al fatto di avere lavorato con il di avere lavorato con Tes_1
il ricorrente;
in particolare, la teste, dipendente di nel periodo giugno – Controparte_1
3 31 agosto 2023, ha confermato che il ha iniziato la sua attività nel luglio di quell'anno, Pt_1
seguendo l'orario 16.00-23.00 per 5 giorni alla settimana, e che il ricorrente ha proseguito la sua attività quantomeno sino al dicembre del 2023.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla teste , la quale ha riferito di Testimone_3
essere stata responsabile di sala presso il ristorante della convenuta. La ha riferito di Tes_3
avere iniziato la propria attività lavorativa nell'ottobre del 2023 e che in quel periodo il Pt_1
già lavorava presso la cucina del locale, seguendo l'orario 16.00-23.00, per 5 giorni alla settimana, proseguendo poi a lavorare sino al 20/1/2024. La ha infine dichiarato (unica Tes_3
divergenza rispetto alle dichiarazioni degli altri testi) che dall'inizio della sua attività lavorativa
(ottobre 2023, quindi) il ristorante non ha tenuto aperto solo 5 giorni alla settimana ma 7 giorni su 7.
Infine, il teste che ha svolto attività di aiuto cuoco dalla fine di settembre del Testimone_4
2023 all'inizio di gennaio del 2024 (l'attività di aiuto cuoco è stata confermata dal teste
, ha dichiarato che il , all'inizio della sua esperienza lavorativa, era già in forze Tes_1 Pt_1
presso il ristorante, e che, secondo quanto a lui noto, ha proseguito almeno per due settimane a gennaio del 2024; nonché che l'orario di lavoro del si estendeva dalle 15.30/16.00 alle Pt_1
23.00/23.30 (talvolta sino alle 24.00).
Si deve osservare che quasi tutti i testi hanno dichiarato di avere ancora delle pendenze creditorie nei confronti della società convenuta (solo la non ha riferito tanto), ed in Tes_3
particolare il ha dichiarato di avere instaurato una vertenza in sede sindacale, mentre Tes_1
l'Haseny di avere addirittura formulato una denuncia all'Ispettorato del Lavoro.
Ora, se tali circostanze minano in minima parte l'attendibilità delle loro dichiarazioni, deve altresì osservarsi che: le loro vicende comunque non creano un interesse neppure indiretto nell'esito della presente causa, non potendo i testi trarre benefici dall'accoglimento delle domande del;
la concordanza delle dichiarazioni rese in sede istruttoria è comunque Pt_1
4 sufficiente per superare eventuali, teoriche, perplessità sulla genuinità delle deposizioni.
Deve infine osservarsi che vi è una lieve discrasia tra quanto riferito dalla in merito ai Tes_3
giorni di apertura del ristorante (7 giorni su 7 dall'ottobre del 2023) e quanto dichiarato dal ovvero che la domenica ed il lunedì il ristorante era chiuso. Trattasi però di discrasia Tes_1
in concreto irrilevante, posto che l'estensione dei giorni di apertura sarebbe avvenuta solo durante 4 mesi circa del periodo oggetto di indagine istruttoria, elemento che il ha Tes_1
evidentemente dimenticato di precisare, parlando degli orari del . Anche tale elemento, Pt_1
pertanto, non è idoneo a revocare in dubbio quanto accertato mediante l'istruttoria orale.
Può quindi ritenersi provato già per testi quanto dedotto dal ricorrente.
Deve infine rilevarsi che il legale rappresentante della benchè vi sia stata Controparte_1
regolare notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale (in data 1/7/2025, ai sensi degli artt. 145 e 143 cpc), non ha presenziato alla relativa udienza, non rispondendo alle domande ammesse.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 232
co 1 cpc (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio,
valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), che:
- “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega
automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto
della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con
tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di
prova” (Cass. ord. n. 41643/2021);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto
ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come
5 ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare
ogni altro elemento di prova” (Cass. ord. n. 9436/2018);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a
differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato
art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una
presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi
processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà,
rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure
in sede di legittimità” (Cass. ord. n. 4837/2018);
- “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata
risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma
riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo
istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. n. 17719/2014);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc.
civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda
dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della
parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore
della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti
dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale
facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di
censure in sede di legittimità” (Cass. n. 20740/2009);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
6 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per
quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere
come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di
valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della
corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perchè la
mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva
prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione
sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione
degli assegni in favore del convenuto medesimo)” (Cass. n. 3258/2007).
Pertanto, dando per assodato che la mancata presentazione a rendere l'interrogatorio non è
sufficiente a costituire da sola prova auto-sufficiente dei fatti allegati in ricorso, deve osservarsi che essa deve essere valutata unitamente al restante materiale probatorio. Materiale che, come si è già osservato, è sufficiente ex se a far ritenere provate le domande del . In buona Pt_1
sostanza, il risultato derivante dall'applicazione dell'art. 232 cpc non fa altro che confermare i risultati già raggiunti in sede di prova per testi.
Ritenuti provati i fatti posti a fondamento delle domande, deve osservarsi che i conteggi del dovuto, contenuti nel corpo del ricorso introduttivo, non sono stati contestati dalla parte convenuta, contumace;
ne consegue la loro piena utilizzabilità per la presente decisione.
Da ultimo, la società convenuta non ha ovviamente provato, essendo rimasta contumace, di avere adempiuto anche solo in parte all'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante.
La parte convenuta non ha poi provato di avere consegnato al ricorrente tutte le buste paga emesse in corso di rapporto, la copia di ambedue i contratti di lavoro stipulati (come si è già
osservato, in atti ve ne è solo uno, non firmato) nonché le copie delle due Certificazioni Uniche
che dovrebbero essere state emesse nel 2024. La domanda di condanna alla consegna deve essere parimenti accolta.
7 Il ricorso deve essere pertanto accolto integralmente, con emissione di condanna, nei confronti di al pagamento di complessivi euro 6.084,17, di cui euro 713,88 a titolo Controparte_1
di TFR, oltre che di condanna alla consegna dei documenti sopra indicati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo.
5. Stante l'emersione di periodi di lavoro non regolarizzati, copia della presente sentenza e degli altri atti del procedimento devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate, all' , CP_2
all'INAIL e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
a) condanna al pagamento, in favore di , di complessivi Controparte_1 Parte_1
6.084,17, di cui euro 713,88 a titolo di TFR;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
b) condanna alla consegna a delle buste paga relative Controparte_1 Parte_1
al rapporto di lavoro, dei contratti di lavoro con lo stesso stipulati e delle Certificazioni Uniche
relative al rapporto di lavoro intercorso;
c) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite; spese liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa,
contributo unificato se versato.
Si dispone che copia della presente sentenza e degli altri atti del procedimento siano trasmessi all'Agenzia delle Entrate, all' , all'INAIL e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. CP_2
Torino, 9/9/2025
8 Il Giudice
dott. Simone Romito
9