Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 571
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea interpretazione normativa e onere della prova

    La Corte ha ritenuto che nessuna disposizione normativa impone l'obbligo di analisi merceologiche o di determinazione del potere calorifico per la qualificazione dei rifiuti derivanti da trattamento meccanico-biologico. La classificazione con codice CER 19.12.12 è corretta secondo il D.Lgs. 152/2006 e il Catalogo Europeo dei Rifiuti. La Resistente_1 ha dimostrato il trattamento dei rifiuti urbani in ingresso, idoneo a mutarne la natura. L'Ente impositore non ha fornito prova dell'obbligatorietà degli accertamenti richiamati nell'avviso di rettifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 571
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 571
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo