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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 571/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6780/2022 depositato il 16/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 - P.Iva
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P Iva 2
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3468/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 18/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2629 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato il 14 dicembre 2022, il Ricorrente_1 Ricorrente_1 di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 3468/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, che aveva annullato l'avviso di accertamento in rettifica e liquidazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi relativo all'anno 2016, emesso ai sensi dell'art. 2 L.R. Sicilia n. 6/1997.
L'appellante deduceva:
erronea interpretazione della normativa in tema di qualificazione dei rifiuti e applicazione dell'aliquota agevolata;
violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova;
necessità di analisi merceologiche e determinazione del potere calorifico per la corretta classificazione dei rifiuti. Si costituiva Resistente_1 S.p.A., eccependo in via preliminare l'improcedibilità del giudizio per effetto delle misure di prevenzione ex D.Lgs. 159/2011 e, nel merito, l'infondatezza dell'appello, ribadendo la legittimità della classificazione dei rifiuti come “speciali” e la corretta applicazione dell'aliquota ridotta, in conformità alla normativa vigente e alle autorizzazioni regionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In rito
L'eccezione di improcedibilità per effetto delle misure di prevenzione non è assorbente ai fini della decisione, atteso che il presente giudizio concerne la legittimità dell'avviso di accertamento e non la fase esecutiva del credito.
2. Nel merito l'appello è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che:
1 - nessuna disposizione normativa impone, ai fini della qualificazione dei rifiuti derivanti da trattamento meccanico-biologico, l'obbligo di analisi merceologiche o di determinazione del potere calorifico inferiore;
2 - la classificazione dei rifiuti con codice CER 19.12.12, derivanti da trattamento meccanico, è prevista dal
D.Lgs. 152/2006 e dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, che li colloca nella categoria dei rifiuti speciali;
3 - la Resistente_1 ha dimostrato, anche mediante documentazione tecnica e perizia, l'effettivo trattamento dei rifiuti urbani in ingresso, comprensivo di triturazione, vagliatura, separazione dei metalli e stabilizzazione della frazione organica, idoneo a mutarne la natura;
l4 - 'Ente impositore non ha fornito prova dell'asserita obbligatorietà degli accertamenti richiamati nell'avviso di rettifica.
Ne consegue che la pretesa impositiva, fondata su presupposti non previsti dalla normativa di settore, è illegittima.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dal Ricorrente_1 Ricorrente_1 di Siracusa;
conferma la sentenza n. 3468/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6780/2022 depositato il 16/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 - P.Iva
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P Iva 2
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3468/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 18/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2629 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato il 14 dicembre 2022, il Ricorrente_1 Ricorrente_1 di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 3468/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, che aveva annullato l'avviso di accertamento in rettifica e liquidazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi relativo all'anno 2016, emesso ai sensi dell'art. 2 L.R. Sicilia n. 6/1997.
L'appellante deduceva:
erronea interpretazione della normativa in tema di qualificazione dei rifiuti e applicazione dell'aliquota agevolata;
violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova;
necessità di analisi merceologiche e determinazione del potere calorifico per la corretta classificazione dei rifiuti. Si costituiva Resistente_1 S.p.A., eccependo in via preliminare l'improcedibilità del giudizio per effetto delle misure di prevenzione ex D.Lgs. 159/2011 e, nel merito, l'infondatezza dell'appello, ribadendo la legittimità della classificazione dei rifiuti come “speciali” e la corretta applicazione dell'aliquota ridotta, in conformità alla normativa vigente e alle autorizzazioni regionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In rito
L'eccezione di improcedibilità per effetto delle misure di prevenzione non è assorbente ai fini della decisione, atteso che il presente giudizio concerne la legittimità dell'avviso di accertamento e non la fase esecutiva del credito.
2. Nel merito l'appello è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che:
1 - nessuna disposizione normativa impone, ai fini della qualificazione dei rifiuti derivanti da trattamento meccanico-biologico, l'obbligo di analisi merceologiche o di determinazione del potere calorifico inferiore;
2 - la classificazione dei rifiuti con codice CER 19.12.12, derivanti da trattamento meccanico, è prevista dal
D.Lgs. 152/2006 e dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, che li colloca nella categoria dei rifiuti speciali;
3 - la Resistente_1 ha dimostrato, anche mediante documentazione tecnica e perizia, l'effettivo trattamento dei rifiuti urbani in ingresso, comprensivo di triturazione, vagliatura, separazione dei metalli e stabilizzazione della frazione organica, idoneo a mutarne la natura;
l4 - 'Ente impositore non ha fornito prova dell'asserita obbligatorietà degli accertamenti richiamati nell'avviso di rettifica.
Ne consegue che la pretesa impositiva, fondata su presupposti non previsti dalla normativa di settore, è illegittima.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dal Ricorrente_1 Ricorrente_1 di Siracusa;
conferma la sentenza n. 3468/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti