Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ricorre la condizione della doppia punibilità di cui all'art. 7, comma primo della L. 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento al mandato di arresto emesso dalle autorità rumene per il reato di violazione dell'ordine di non espatriare nello Stato dal quale si è stati espulsi, poiché trova il suo corrispondente nella fattispecie penale prevista dall'art. 650 del cod. pen. italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2008, n. 13461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13461 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE REBERTO Giovanni - Presidente - del 27/03/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 810
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 8753/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO Laurentiu, n. a Craiova (Romania) il 21 novembre 1972;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 21 febbraio 2008;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma dichiarava la sussistenza delle condizioni per la consegna allo Stato Romeno di TO Laurentiu, arrestato in Italia il 21 gennaio 2008, in quanto colpito da ordine di esecuzione n. 577/07, emesso dal Tribunale di Arad (Romania), e da mandato d'arresto europeo in data 3 settembre 2007 per la espiazione della pena di mesi sei di reclusione inflittagli con sentenza del medesimo Tribunale del 19 febbraio 2007 (Autorità giudiziaria che aveva anche emesso il mandato di arresto), irrevocabile il 28 marzo 2007. La sentenza era stata pronunciata perché l'imputato, colpito da ordine dell'autorità romena di non attraversare la frontiera sino al 23 ottobre 2002, aveva disatteso tale ordine, e, nascosto in un TIR, intorno alla fine del 2002, aveva attraversato la frontiera con destinazione verso l'Italia (da dove era stato espulso in data 23 aprile 2002).
La Corte di merito, ai fini della "doppia punibilità", riteneva che nella Repubblica italiana sussistesse analogo reato ai sensi dell'art. 650 c.p., e poiché la pena inflitta superava i quattro mesi di reclusione, pronunciava la sentenza favorevole alla consegna, sussistendo ogni altra condizione.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione lo TO affermando che la Corte di merito aveva erroneamente individuato il corrispondente reato italiano in quello previsto dall'art. 650 c.p.. Osserva che la violazione dell'ordine impartito dalle autorità romene non consisteva nella infrazione di un autonomo precetto penale, ma si trattava "di una restrizione volta esclusivamente al fine di impedire la reiterazione del reato", in quanto era stato raggiunto in Italia da ordine di espulsione. Sostiene che la Corte avrebbe dovuto trovare il corrispondente precetto nelle norme relativa al D.Lgs. n. 286 del 1998. Afferma che, in ogni caso, a seguito dell'ingresso della Repubblica di Romania nella Unione Europea, il precetto di cui all'art. 650 c.p. non potrebbe trovare applicazione se non nei confronti di cittadini extracomunitari. Non sussisterebbe quindi la necessaria "doppia punibilità" (L. n. 69 del 2005, art. 7) per far luogo alla consegna. Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Premesso che il reato per il quale il ricorrente è stato condannato in Romania è punito, in quel Paese, con la pena da sei mesi a due anni di reclusione, e che pertanto ricorre la condizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, va rilevato che i Giudici di merito hanno esattamente affermato, ai fini dell'accertamento del requisito della doppia punibilità, che il reato previsto dalle leggi italiane, corrispondente a quello per il quale è stato condannato lo TO, è quello di cui all'art. 650 c.p.. Come ha osservato lo stesso ricorrente, nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento ad hoc che ne impediva l'espatrio dalla Romania, ciò che, del resto, è confermato da tutti gli atti pervenuti da quella Repubblica e dallo stesso MAE che, richiamando il reato commesso dal ricorrente, fanno riferimento a un provvedimento avente una data finale corrispondente al 23 ottobre 2002. Si tratta quindi di un atto specifico la cui violazione è evidentemente sussidiata da un precetto penale, e non di un reato autonomo equiparabile a una sorta di "Divieto di espatrio" che non troverebbe un corrispondente nel nostro ordinamento.
Del tutto infondate sono le ulteriori argomentazioni contenute nel ricorso. Il reato contestato non potrebbe certamente trovare il suo corrispondente nel D.Lgs. n. 286 del 1998, non tanto perché tale testo riguarda i cittadini extracomunitari, ma anche perché le norme contenute nel testo stesso sono tutte rivolte ad impedire l'ingresso nel territorio italiano di stranieri in posizione non regolare e a disciplinare l'espulsione di coloro che si sono introdotti clandestinamente in Italia o che comunque non hanno titolo per soggiornare in Italia, ma non risulta che nel decreto legislativo siano inserite norme volte a impedire l'espatrio dall'Italia di cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari. Il fatto che lo Stato Romeno sia entrato nella Unione Europea a pieno titolo dall'inizio del 2007 - ciò che è certamente un presupposto per la applicazione della L. n. 69 del 2005 - non ha la minima rilevanza nel caso di specie al fine di decidere se, nei due Paesi, esista lo stesso reato per il quale si chiede la consegna di un condannato per mezzo di un MAE.
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Riserva il deposito della decisione. Manda alla cancelleria per gli adempimento di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2008