Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 17 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 22012/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA PIERO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. D'ANTONIO GELSOMINA
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva che: aveva lavorato e lavorava Parte_1
dal 16/04/1991 per conto e alle dipendenze della che risultava Controparte_1
inquadrato nel livello D6 del C.C.N.L. del personale delle del 07/04/1999 Parte_2
con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario tecnico radiologo presso l'Ospedale
Vecchio Pellegrini;
che svolgeva un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle
14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo;
che svolgeva un turno di lavoro articolato su cinque giorni (mattina, pomeriggio, notte e riposo) e che, in ragione di tale articolazione oraria, era stata tenuta a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali specificamente indicate in ricorso, ricadenti negli anni 2021 e 2022.
Sosteneva che, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018 (che aveva sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001), l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dava titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo ovvero alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo. Lamentava che, contrariamente a tale previsione, non le era stato concesso il riposo compensativo né corrisposta la retribuzione per lavoro straordinario con la relativa maggiorazione per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali indicati.
Aveva quantificato il proprio credito in € 1.157,34, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 7-8, del C.C.N.L. 2016-2018.
Ciò premesso concludeva per: accertare e dichiarare il diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del
20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-
2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali con la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 1.157,34, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo con vittoria delle spese con distrazione.
Si costituiva che rilevava: Controparte_1
in via preliminare, la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. per asserita carenza nell'esposizione dei fatti, specificamente per non aver allegato il superamento dell'orario ordinario;
l'intervenuta decadenza dal diritto ai sensi dell'art. 29, comma 6, C.C.N.L. 2016-
2018, per mancata richiesta nel termine di trenta giorni;
il difetto di prova e allegazione, contestando la documentazione prodotta e la quantificazione;
la prescrizione parziale.
Nel merito, l deduceva l'infondatezza della domanda, Parte_3
argomentando che la norma invocata (art. 9 CCNL 2001, ora art. 29 CCNL 2016-18) non potesse trovare automatica applicazione al personale turnista, per il quale la prestazione in giorno festivo infrasettimanale rientrava nell'ordinaria articolazione dei turni.
Sosteneva che il diritto al compenso straordinario festivo sorgesse solo qualora l'attività fosse stata prestata "straordinariamente", ovvero al di fuori del turno programmato o in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, circostanze non provate dalla ricorrente.
Affermava che il disagio del lavoro festivo ordinario per i turnisti fosse già compensato dall'indennità specifica prevista dall'art. 44 CCNL 1995 (ora art. 86, comma 13, CCNL
2016-2018). Evidenziava che, grazie all'articolazione dei turni e alla sottrazione a monte delle ore relative alle festività infrasettimanali dal debito orario mensile, la ricorrente non aveva effettuato un orario superiore a quello dei non turnisti e aveva di fatto goduto di riposi 3
compensativi adeguati. Contestava, infine, il quantum, sostenendo che le ore relative alla giornata del 15 agosto 2022 fossero state già retribuite e proponendo un conteggio alternativo di € 1000,74.
Concludeva per la declaratoria di nullità del ricorso perché è inammissibile per genericità manifesta, per decadenza dal diritto e nel merito il rigetto con vittoria di spese.
L'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. è infondata. L'atto introduttivo del giudizio espone in modo sufficientemente chiaro l'oggetto della domanda e le ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento, individuando il rapporto di lavoro, la qualifica, l'articolazione oraria, le specifiche giornate festive infrasettimanali lavorate, la norma contrattuale invocata (art. 29, c. 6 CCNL 2016-18) e quantificando le somme richieste sulla base dei criteri contrattuali (art. 31 CCNL 2016-18). Infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente, secondo cui il ricorrente sarebbe decaduto dal diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario festivo per non aver formulato, nei termini di cui all'art. 9 del C.C.N.L. 20.09.2001 (ora art. 29, comma 6, CCNL 2016-2018), la richiesta di riposo compensativo o di compenso per lavoro straordinario. Tale eccezione non è fondata. La norma contrattuale invocata, infatti, non prevede un termine di decadenza per l'esercizio del diritto al compenso per lavoro straordinario, bensì un termine entro il quale il dipendente deve comunicare la sua scelta tra riposo compensativo e compenso per lavoro straordinario festivo.
La disposizione recita: "l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La conseguenza del mancato esercizio di tale facoltà di scelta nel termine previsto è il trasferimento della stessa al datore di lavoro, in applicazione analogica dell'art. 1287 c.c. in tema di obbligazioni alternative. Non può, invece, ritenersi che il mancato esercizio della facoltà di scelta comporti la perdita del diritto al compenso o al riposo previsti dalla norma contrattuale. Come correttamente sostenuto dal ricorrente, l'art. 9 del C.C.N.L. 20.09.2001
(e l'analogo art. 29 CCNL 2016-18) configura un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli artt. 1284 c.c. e seguenti, ed in particolare dell'art. 1287 c.c., secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore. Inoltre, ai sensi dell'art. 1289 c.c., la 4
liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
L'eccezione di decadenza va, dunque, rigettata. L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto parte ricorrente ha richiesto compensi relativi agli anni 2021 e 2022, con ricorso notificato nel dicembre 2024, ampiamente entro il termine di prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro ex art. 2948 n. 4 c.c.. Nel merito, la domanda è fondata.
La questione centrale attiene al diritto della lavoratrice turnista a percepire, per l'attività lavorativa svolta in giornate festive infrasettimanali secondo il turno programmato, il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione festiva previsto dall'art. 29, comma
6, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 (già art. 9 CCNL 20.09.2001), in alternativa al riposo compensativo, e se tale diritto sia cumulabile con l'indennità di turno festivo prevista dall'art. 86, comma 13, del medesimo CCNL (già art. 44, comma 12, CCNL 1.9.1995). La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949
(poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva”. In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che, agli artt. 18-19 e
20 del capo III (struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi, e all'art. 44, inserito nella parte del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni pari all'importo di lire 5
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui: “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi [...] ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al
15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”. Infine, con il CCNL 20.9.2001 (integrativo del
CCNL 7.4.1999), le parti collettive hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo, all'art. 9, che: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. A seguito di tale integrazione, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività [...] pari al 30% della retribuzione oraria [...]. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata 6
pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”). Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, la tesi della resistente secondo cui Contr
l'indennità prevista dall'art. 44 (ora art. 86) non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001 (ora art. 29) non appare rispettosa dei canoni di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c. In effetti, il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). Va aggiunto, poi, che la clausola contrattuale della quale è chiesta l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 (ora 86) si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo;
sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 (ora
86) va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che aumenta allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9 (ora 29), che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di quest'ultimi a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Tale interpretazione è stata definitivamente avallata dalla Corte di Cassazione, la quale ha ripetutamente affermato il principio della cumulabilità tra l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL 1995 (ora art. 86, comma 13, CCNL 2016-18) e il compenso per lavoro straordinario festivo (o il riposo compensativo alternativo) previsto 7
dall'art. 9 CCNL 2001 (ora art. 29, comma 6, CCNL 2016-18) per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali (cfr. ex plurimis, Cass. n. 1505/2021; Cass. n. 6716/2021; Cass. n.
33126/2021; Cass. n. 2006/2022; Cass. n. 20743/2023). La Suprema Corte ha chiarito che i due istituti hanno finalità diverse e compensano disagi distinti: l'indennità di turno compensa la maggiore gravosità del lavoro prestato in turni disagiati (notturni o festivi) nell'ambito dell'orario ordinario, mentre il compenso ex art. 9/29 (o il riposo) compensa il sacrificio di lavorare in un giorno destinato per legge al riposo civile, diritto spettante a tutti i lavoratori, turnisti inclusi. La tesi della resistente, secondo cui il diritto ex art. 9/29 spetterebbe solo in caso di superamento dell'orario ordinario settimanale o mensile, non trova fondamento né nella lettera né nella ratio della norma contrattuale, né nella giurisprudenza di legittimità consolidata. A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, richiamato implicitamente dalla difesa della perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica Contr
della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo [...] e, pertanto, [...] non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass. n. 4878/2015). Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali indicate in ricorso ( 1° maggio 2021, 1° novembre 2021, 8 dicembre 2021, 25 dicembre
2021, 1° gennaio 2022, 6 gennaio 2022, 18 aprile 2022, 25 aprile 2022, 2 giugno 2022, 15 agosto 2022 ) sono chiaramente documentati dai fogli di servizio prodotti in atti, documenti che non sono oggetto di specifica contestazione da parte della resistente quanto all'effettivo svolgimento della prestazione nelle date e negli orari indicati. Ne consegue che il sig.
ha diritto a vedersi riconosciuto il compenso per lavoro straordinario con Parte_1
la maggiorazione festiva per le ore prestate nelle suddette festività infrasettimanali, non avendo optato per il riposo compensativo né avendolo ricevuto. Quanto alla quantificazione del credito, il ricorrente ha elaborato conteggi analitici basati sui criteri dettati dall'art. 31, commi 7 e 8, CCNL 2016-2018, pervenendo alla somma di € 1.157,34.
La resistente ha contestato il quantum, sostenendo che "il dipendente Contr Pt_1
chiede anche giornate infrasettimanali festive già retribuite con la dovuta
[...]
maggiorazione, precisamente il 15 agosto 2022 le cui ore di reperibilità sono state retribuite sul cedolino di settembre 2022" e proponendo un conteggio alternativo di € 1.000,74. 8
Tuttavia, la resistente non ha fornito prova documentale specifica e sufficiente che tale pagamento si riferisse proprio al compenso richiesto ai sensi dell'art. 9/29 per le ore lavorate in tale festività, e non ad altre causali (come l'indennità di turno ex art. 44/86, lo straordinario per superamento dell'orario giornaliero/settimanale ordinario, o l'indennità di reperibilità menzionata).
L'onere di provare l'avvenuto pagamento specifico del credito vantato dal lavoratore grava sul datore di lavoro. In assenza di una prova contraria specifica e documentata da parte della resistente, i conteggi elaborati dal ricorrente, fondati sui corretti parametri contrattuali Contr
e dettagliati per ciascuna festività, devono ritenersi attendibili. Pertanto, l CP_1
deve essere condannata al pagamento della somma richiesta di € 1.157,34.
[...]
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ai sensi dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 e dell'art. 29, comma 6, del CCNL Comparto Sanità 2016-
2018, per le prestazioni rese nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso;
2. Per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma complessiva di € 1.157,34, oltre interessi legali dalle singole scadenze dei ratei al saldo effettivo;
3. Condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi € 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 16 aprile 2025 Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio