CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24457 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to Giacchino Annalisa in sostituzione dell'avv.to Viggiano che si riporta ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 11 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 23/11/2016 riduceva la pena inflitta a NC BR a mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa in ordine al delitto di ricettazione avente ad oggetto un telefono cellulare. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato il quale, mediante atto dell'avv.to Viggiano Luca, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al 648 cod.pen; Penale Sent. Sez. 2 Num. 24457 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 14/03/2023 violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui all'imputazione in quello di cui all'art. 712 cod.pen.; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per omessa motivazione circa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso essi appaiono manifestamente infondati oltre che reiterativi di doglianze già avanzate in fase di appello e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ed invero, rispetto alla doglianza relativa all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod.pen. la giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte dei soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01). Inoltre, in ordine allo specifico tema del bene oggetto della presente imputazione si è affermato che risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01). Quanto al secondo motivo, relativo alla derubricazione della fattispecie di ricettazione in quella di cui all'art. 712 cod.pen., corretta appare la decisione di conferma della corte di appello in relazione alla contestata ricettazione basata sul fatto che le modalità di acquisto avrebbero dovuto indurre l'imputato a sospettare della liceità dell'operazione commerciale, avendo invece questi accettato il rischio della provenienza furtiva nell'acquistare il bene da soggetto sconosciuto. 2.2 Fondato è invece il terzo motivo di ricorso inerentetl'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. poiché pur a fronte di un motivo di appello specifico la corte di merito non risulta avere fornito alcuna motivazione in ordine al rigetto della richiesta. Orbene in relazione all'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., le Sezioni Unite hanno affermato che l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett. I), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266594 - 01). Quanto all'ipotesi di cui all'art. 648 cod.pen. va ricordato come nel caso di specie i giudici di merito con valutazione conforme abbiano applicato la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, oggi disciplinata dal quarto comma dell'art. 648 cod.pen., che essendo punita con pena minima pari a 15 giorni rientra certamente nel parametro operativo della norma di cui all'art. 131 bis cod.pen. come modificato dalla recente riforma introdotta dal D.Lvo 150/2022; 2 Roma, 14 marzo 2023 IL CONSIGLI rfar i 9 l PRESIDENTE Gio ri Piotallevi r 73 X. -411 ed al proposito va anzi precisato che secondo la predetta riforma essendo l'istituto applicabile a tutti i reati puniti con pena minima detentiva non superiore ad anni 2 anche la ricettazione prevista e punita dal primo comma dell'art. 648 cod.pen. rientra nel campo operativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto così che l'istituto può in astratto applicarsi a tutte le ipotesi di ricettazione. Tali essendo i principi di riferimento ritiene la corte che, avuto riguardo alla modesta entità del fatto relativo ad un apparecchio di non rilevante valore, alla giovane età del ricorrente al momento di commissione del fatto (19 anni) ed allo stato di incensuratezza dell'imputato risultante dalle stesse sentenze di merito possa essere concessa la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen.. Deve così essere affermato che in caso di ricettazione di telefono cellulare di non rilevante valore qualora dalle sentenze di merito risulti l'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato ed altre situazioni di fatto indicative della scarsa rilevanza penale della condotta o comunque della positiva personalità del reo, quali la giovane età dell'imputato ed il limitato valore del bene ricettato, la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. può essere dichiarata anche dalla Corte di cassazione chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso avanzato sullo specifico punto. Conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché in applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. va dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per particolare tenuità del fatto.
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to Giacchino Annalisa in sostituzione dell'avv.to Viggiano che si riporta ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 11 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 23/11/2016 riduceva la pena inflitta a NC BR a mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa in ordine al delitto di ricettazione avente ad oggetto un telefono cellulare. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato il quale, mediante atto dell'avv.to Viggiano Luca, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al 648 cod.pen; Penale Sent. Sez. 2 Num. 24457 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 14/03/2023 violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui all'imputazione in quello di cui all'art. 712 cod.pen.; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per omessa motivazione circa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso essi appaiono manifestamente infondati oltre che reiterativi di doglianze già avanzate in fase di appello e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ed invero, rispetto alla doglianza relativa all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod.pen. la giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte dei soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01). Inoltre, in ordine allo specifico tema del bene oggetto della presente imputazione si è affermato che risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01). Quanto al secondo motivo, relativo alla derubricazione della fattispecie di ricettazione in quella di cui all'art. 712 cod.pen., corretta appare la decisione di conferma della corte di appello in relazione alla contestata ricettazione basata sul fatto che le modalità di acquisto avrebbero dovuto indurre l'imputato a sospettare della liceità dell'operazione commerciale, avendo invece questi accettato il rischio della provenienza furtiva nell'acquistare il bene da soggetto sconosciuto. 2.2 Fondato è invece il terzo motivo di ricorso inerentetl'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. poiché pur a fronte di un motivo di appello specifico la corte di merito non risulta avere fornito alcuna motivazione in ordine al rigetto della richiesta. Orbene in relazione all'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., le Sezioni Unite hanno affermato che l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett. I), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266594 - 01). Quanto all'ipotesi di cui all'art. 648 cod.pen. va ricordato come nel caso di specie i giudici di merito con valutazione conforme abbiano applicato la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, oggi disciplinata dal quarto comma dell'art. 648 cod.pen., che essendo punita con pena minima pari a 15 giorni rientra certamente nel parametro operativo della norma di cui all'art. 131 bis cod.pen. come modificato dalla recente riforma introdotta dal D.Lvo 150/2022; 2 Roma, 14 marzo 2023 IL CONSIGLI rfar i 9 l PRESIDENTE Gio ri Piotallevi r 73 X. -411 ed al proposito va anzi precisato che secondo la predetta riforma essendo l'istituto applicabile a tutti i reati puniti con pena minima detentiva non superiore ad anni 2 anche la ricettazione prevista e punita dal primo comma dell'art. 648 cod.pen. rientra nel campo operativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto così che l'istituto può in astratto applicarsi a tutte le ipotesi di ricettazione. Tali essendo i principi di riferimento ritiene la corte che, avuto riguardo alla modesta entità del fatto relativo ad un apparecchio di non rilevante valore, alla giovane età del ricorrente al momento di commissione del fatto (19 anni) ed allo stato di incensuratezza dell'imputato risultante dalle stesse sentenze di merito possa essere concessa la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen.. Deve così essere affermato che in caso di ricettazione di telefono cellulare di non rilevante valore qualora dalle sentenze di merito risulti l'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato ed altre situazioni di fatto indicative della scarsa rilevanza penale della condotta o comunque della positiva personalità del reo, quali la giovane età dell'imputato ed il limitato valore del bene ricettato, la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. può essere dichiarata anche dalla Corte di cassazione chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso avanzato sullo specifico punto. Conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché in applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. va dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per particolare tenuità del fatto.