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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/07/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7789/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7789/2022 promossa da:
(c.f. con l'avv. GABRIELE COPPI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. con l'avv. ELISA Controparte_1 C.F._2
ZICCARDI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note sostitutive LLudienza di precisazione delle conclusioni: condannare il convenuto a pagare al sig. , titolare LLomonima impresa Parte_1 individuale, l'importo di euro 12.350,00 oltre IVA (cioè euro 24.850,00 oltre IVA detratta la fattura già saldata di euro 12.500,00 oltre IVA), a titolo di corrispettivo o a qualsiasi altro titolo, per i lavori edili svolti nell'appartamento di via Rua Muro n. 57 a Modena, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge, questi ultimi calcolati nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda a quella effettiva del saldo;
condannare il convenuto a pagare al sig. , titolare LLomonima impresa Parte_1 individuale, l'importo di euro 1.610,50 a titolo di indennità per il recesso unilaterale dal contratto, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre alla svalutazione monetaria e agli interessi di legge, questi ultimi calcolati nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda a quella effettiva del saldo;
respingere la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta in quanto infondata in fatto
e in diritto;
in ogni caso, condannare il medesimo convenuto al pagamento di spese e compensi del presente giudizio (compresa l'attività stragiudiziale svolta nel procedimento di negoziazione assistita e il compenso per il CTP di parte attrice), oltre IVA, spese generali e CPA come per legge.
Oltre a ciò, si chiede la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, cpc ovvero art. 96, comma 3, cpc in quanto come accertato dal
CTU la domanda riconvenzionale per vizi, difetti e omissioni è priva di ogni fondamento, si è inutilmente aggravata l'attività processuale LLattore, del CTU e del CTP, e si è paventato un controcredito con l'unico scopo di paralizzare le richieste LLattore e procrastinare il pagamento del dovuto.
In via istruttoria:
- si reitera la richiesta di ammissione della prova per interrogatorio formale del sig. CP_1
sui capitoli indicati nell'atto di citazione, nella seconda memoria ex art. 183, comma
[...]
VI, c.p.c. e per prova contraria nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.;
- si reitera la richiesta di ammissione della prova per testi sui capitoli da A) a D) indicati nell'atto di citazione e nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. e sui capitoli da
E) a H) per prova contraria nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.;
L'attore insiste inoltre perché vengano accettate le istanze contenute nelle osservazioni tecniche alla bozza della CTU presentate dal CTP geom. e non accolte dal geom. Persona_1 [...]
Per_2
La parte convenuta come da note sostitutive LLudienza di precisazione delle conclusioni:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito:
2 di 12 - respingersi le domande tutte formulate da Parte Attrice e, conseguentemente, rigettarsi le domande di condanna del convenuto al pagamento di somme, sia a titolo di corrispettivo che
a titolo di indennità, siccome assolutamente infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato che le lavorazioni di cui Parte Attrice assume l'esecuzione a favore del committente, di cui ai punti 18, 18a, 18b, 18c, 28, 30 e 31 del computo metrico iniziale, non sono state realizzate dall'RE Benedetto, bensì da altre Imprese;
- accertato e dichiarato che l'RE non ha eseguito a regola d'arte e, comunque, Parte_1 non ha completato le opere specificate a pagina 7 della comparsa di costituzione, come comprovato dalla documentazione fotografica in atti e accertato e dichiarato che il convenuto ha sostenuto costi per il ripristino delle opere medesime, eseguito a propria cura e spese, dopo il rilascio del cantiere da parte del Sig. anche in cattivo stato di Parte_1 manutenzione;
- dirsi tenuta e condannare Parte Attrice, in persona del titolare Sig. , al Parte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal convenuto, danni che si quantificano nella misura di Euro 5.100,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria, operando compensazione nella denegata e inammessa ipotesi in cui avessero ad essere riconosciute somme ancora dovute dal Sig. a favore Controparte_1 LLRE , a titolo di corrispettivo e/o indennità. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria, si reiterano le istanze di cui alla memoria ex art.183 n.2 c.p.c. in data
9/6/2023, che si trascrivono di seguito:
- ammissione di prova per interrogatorio e per testimoni sul seguente capitolato: 1) Vero che il giorno 2 Aprile 2022, presso l'appartamento di proprietà del Sig. in Controparte_1
Modena, Rua Muro n.57, il Sig. comunicava al Sig. Parte_1 Controparte_1 di aver assunto incarichi per la ristrutturazione di immobili nella zona circostante, di dover procedere all'apertura di altri cantieri e di essere impossibilitato a proseguire i lavori nell'appartamento di proprietà del committente;
2) Vero che, dopo la liberazione del cantiere di Rua Muro n.57 da parte LL il giorno 11 Aprile 2022, erano presenti in Controparte_2 loco secchi di macerie e detriti e cumuli di materiali inutilizzabili, come da documenti nn.10-
12-13 che si rammostrano al teste;
3) Vero che il teste, nell'Aprile 2022, constatava che,
3 di 12 nell'appartamento di proprietà del Sig. , difettavano la fornitura e posa in Controparte_1 opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso e la fornitura e posa in opera di controsoffitto nel disimpegno delle camere e nel disimpegno bagno-lavanderia, lavori elencati nei punti 18, 18a, 18b, 18c di cui al computo metrico in atti, stipulato fra e Controparte_2
Sig. (doc.n.3 che si rammostra al teste); 4) Vero che il teste, nell'Aprile 2022, CP_1 constatava che nell'appartamento di proprietà del Sig. , difettavano la Controparte_1 fornitura e posa in opera della caldana alleggerita e la fornitura e posa in opera della caldana per il pavimento, lavori elencati nei punti 30 e 31 di cui al computo metrico in atti, stipulato fra e Sig. (doc.n.3 che si rammostra al teste); 5) Vero Controparte_2 CP_1 che il teste, nell'Aprile 2022, constatava che nell'appartamento di proprietà del Sig.
:- gli interventi di demolizione degli intonaci erano stati eseguiti Controparte_1 parzialmente e senza rispettare le regole LLarte;
-mancava il riempimento delle spallette delle finestre e in alcuni punti le spallette erano state eseguite senza rispettare le regole LLarte;
- erano stati lasciati numerosi buchi nei muri e nel pavimento;
- difettava la copertura dei tubi corrugati idraulici ed elettrici, come da documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc.ti nn.10-11).
Si indicano a testimoni i Sigg.ri:
- Arch. domiciliata presso TE Studio di Architettura e Ingegneria, Testimone_1 con sede in Modena, Via Guicciardini nn.91-95;
- Ing. domiciliato presso TE , con sede Persona_3 Controparte_3 in Modena, Via Guicciardini nn.91-95;
- domiciliato presso Artcolor2006, corrente in Modena, Via San Faustino CP_4
n.49;
- , titolare LLomonima impresa individuale, con sede in Castelfranco Emilia CP_5
(MO), Via LLAmicizia n.6;
- , domiciliato in Modena;
Controparte_6
- legale rappresentante della con sede in Modena, Via Lussemburgo n.13 Controparte_7
- e, siccome la relazione del CTU si appalesa affetta da macroscopici vizi logico-giuridici e da incongruità dei conteggi e delle conclusioni rispetto agli allegati, il sottoscritto difensore, riportandosi integralmente alle osservazioni alla CTU svolte dal CTP Arch. e alle Tes_1 deduzioni a verbale di udienza 30/10/2024, insta per la rinnovazione del predetto mezzo
4 di 12 istruttorio e/o affinché venga disposto un supplemento di accertamento, per i motivi già esposti, con ogni conseguente provvedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29.11.2022 , esercente l'impresa edile Parte_1
Costruzioni Edili, conviene in giudizio chiedendone la condanna ex Controparte_1 art. 1671 c.c. al pagamento del compenso LLopera realizzata (€ 24.850,00), delle spese sostenute in esecuzione LLappalto del 2.12.2021, da cui il convenuto è receduto il 7.4.2022 ritenendo eccessivamente onerose le varianti concordate, e del lucro cessante (€ 1.610,50 inclusivi degli esborsi).
Costituitosi in giudizio, contesta l'accettazione delle varianti e la Controparte_1 loro esecuzione, eccependo che: a. l'appalto non consente la revisione del compenso e l'impresa ha già ricevuto € 12.500,00 in data 27.2.2022 (doc. 10 att.: fattura 27.2.2022 n.
4-A); b. eventuali modifiche avrebbero dovuto essere approvate per iscritto (art. 3); c. parte delle opere (€ 7.573,00)
è stata realizzata da imprese diverse;
d. l'appaltatore ha immotivatamente dismesso il cantiere;
e.
l'opera presenta vizi delle cui spese di eliminazione chiede il pagamento in riconvenzionale.
La causa, istruita con documenti e consulenza tecnica d'ufficio, è posta in decisione con ordinanza del 9.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il titolo del rapporto è incontroverso e documentato (docc.
1-2 att.; doc. 3 conv.) ed è riconducibile alla tipologia LLappalto, conformemente al testo del contratto (art. 13621 c.c.) e al suo oggetto, ossia la realizzazione di un secondo servizio igienico e la redistribuzione dei vani di un immobile per civile abitazione in Modena di cui alle segnalazioni certificate 16.8.2021 nn.
3509/2021 e 3510/2021 (all. h-h 1 rel. c.t.u.).
Il convenuto non chiede la risoluzione del contratto per inadempimento;
quindi, l'appaltatore ha diritto al compenso LLopera eseguita (cfr. CC II 8.1.2024 n. 421; CC II 16.3.2023 n. 7663).
Del pari, il recesso dal contratto (art. 1671 c.c.) non preclude al committente la tutela risarcitoria ex artt. 1453 e 1668 c.c. (cfr. CC II 8.1.2024 n. 421).
Ipotizzata la conferma istruttoria della comunicazione di a Parte_1 [...] in data 2.4.2022 di non poter proseguire l'opera per la contestuale apertura di Controparte_1
5 di 12 ulteriori cantieri (capo 1 della richiesta di prova orale di «1) Vero Controparte_1 che il giorno 2 Aprile 2022, presso l'appartamento di proprietà del Sig. in Controparte_1
Modena, Rua Muro n.57, il Sig. comunicava al Sig. di Parte_1 Controparte_1 aver assunto incarichi per la ristrutturazione di immobili nella zona circostante, di dover procedere all'apertura di altri cantieri e di essere impossibilitato a proseguire i lavori nell'appartamento di proprietà del committente?»), la condotta LLappaltatore avrebbe reso superfluo il recesso del committente. Questi, invece, non lo intima di adempiere né lo diffida
(artt. 1453, 1454 o 1662 c.c.), ma recede dal contratto in data 7.4.2022 ringraziando la controparte LLopera realizzata e richiamando solo in calce la volontà LLimpresa di sospendere l'adempimento unita all'eccessiva onerosità LLopera (doc. 12 att.: «Con la presente sono a comunicarvi la risoluzione del contratto d'appalto tra il sottoscritto e Parte_1
il quale ringrazio per i lavori svolti e che invito a consegnare le chiavi del cantiere e
[...]
a ritirare le proprie cose. Come si evince dall'ultimo computo metrico che allego l'importo dei lavori secondo l'impresa sarebbe di € 33994, in luogo del 21882€ relativi al computo metrico allegato al contratto di appalto sottoscritto dalle parti nel 2021. Nel computo metrico sotto allegato, fatto controllare voce per voce da imprenditore e tecnico del settore edile, fatto fare sopralluogo del cantiere per verifica dei lavori eseguiti, è emerso per i punti
2,4,15,17,18,20,21,24,25,26,27,29 (mancano tutte le finiture degli intonaci),32, un costo applicato superiore di almeno il 25% rispetto ai prezzi mediamente chiesti per tali lavorazioni.
Ne consegue che anche l'asseverazione di tali importi da parte di non potrebbe aver Tes_1 luogo correttamente. L'eccessiva onerosità, ovvero un computo metrico con un importo superiore del 55% rispetto a quanto inizialmente preventivato, probabilmente generato da una errata analisi del progetto e del cantiere da parte LLimpresa, è giusta causa giuridica per la risoluzione contrattuale. Altra causa giuridica è l'inadempimento che si ravvisa quando
l'impresa decide per suoi motivi, di non portare a termine i lavori previsti. Invito pertanto
a farmi un conteggio preventivo dei lavori fatti ed eseguiti che non rientrano nella Parte_1 fattura da me pagata pari a 13750€, tenendo in considerazione nella formazione dei prezzi di quanto detto sopra. Dopodiché gli stessi verranno controllati per verificarne la congruità ed essere asseverati. Grazie»).
Come conferma la successiva interlocuzione LL11.4.2022 (doc. 13 att.: « , la mia Parte_1 intenzione di interrompere i rapporti nasce dal fatto che evidentemente non ci troviamo sui conti, dal fatto che tu mi hai dichiarato che non mi avresti finito il cantiere perché non ha più tempo
6 di 12 perché hai preso altri lavori. Come da mia ultima mail l'eccessiva onerosità e l'inadempienza da parte LLappaltatore (dopo l'incontro fatto sabato mattina 2 aprile, congedandoti hai dichiarato che non mi avresti finito i lavori), sono cause risolutive del contratto»), l'estinzione del rapporto è ascrivibile, perciò, alla sola volontà del committente fondata su una pluralità di ragioni che impediscono di ritenere la natura impugnatoria (cfr. art. 1385 c.c.) anziché penitenziale (cfr. art. 1373 c.c.) del recesso e che non fonderebbero l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.). In particolare: a. le variazioni necessarie e non concordate attribuiscono al committente il diritto di recesso (art. 1660 c.c.); b. la manifestazione una tantum della volontà di rifiutare l'adempimento non si connota LLimportanza necessaria alla risoluzione del contratto (art. 1455 c.c.), apparendo priva di incidenza obiettiva sull'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni (cfr. CC II 16.6.2015 n. 12417).
2.
Si esaminano le ragioni di credito oggetto della domanda muovendo dalla consulenza tecnica d'ufficio, che è ampia, coerente e completa nelle repliche ai rilievi di parte.
2.1.
La prima voce di credito pertiene ai lavori eseguiti.
L'esecuzione delle opere contabilizzate è incontroversa ad esclusione dello sgombero del cantiere (voce 1), che il committente assume essere stato parziale con abbandono di residui non smaltiti, della demolizione LLintonaco dei locali destinati a servizi igienici (voce 28) e della caldana per il pavimento (voce 31), realizzata da diversa appaltatrice.
Lo stato del cantiere alla data del recesso, quale documentato dalle fotografie in atti (all. l-n rel. c.t.u.; doc. 13 conv.), è al grezzo.
Il suo raffronto con lo stato LLimmobile ispezionato visivamente ha consentito al consulente tecnico d'ufficio, seguendo l'ordine del capitolato e il normale cronoprogramma di un cantiere consimile di:
a. individuare le opere realizzate dall'impresa (rel. c.t.u., p. 36-38; all. o), distinguendo le opere indicate nel capitolato, le opere extra-capitolato (voci 2, 5, 10e, 10f, 11, 13, 18, 21) e le opere diverse dal capitolato per entità e valore, in maius e in minus (voci 24 e 29);
b. escludere che le opere non realizzate (voci 18, 18a, 18b, 18c e 30 del computo metrico) siano state contabilizzate dall'impresa nel consuntivo.
Le opere extra capitolato o in variante erano necessarie per la realizzazione del progetto allo stato grezzo convenuta (art. 2) e, salvo una (voce 18: realizzazione della controparete nel servizio
7 di 12 igienico necessaria per il tamponamento delle dotazioni impiantistiche), sono oggetto delle interlocuzioni scritte delle parti, segnatamente:
a. le comunicazioni LLappaltatore in data 9.1.2022 (doc. 4 att.: voci 2, 5, 10f e 11 della contabilità), 30.1.2022 e 1.2.2022 (doc. 7 att.: voce 10e);
b. i messaggi del committente in data 10.1.2022, 2.2.2022 (doc. 5 e 8 att.: «Giovedì mattina vengono quelli delle finestre, ci saranno anche nel pomeriggio»; «Donini viene a montare le finestre lunedì 7 e martedì 8»), 8.2.2022 e 11.2.2022 (doc. 9 att.: «Ricordati buco cappa grazie»: voce 18; «Elettricista viene giovedì mattina ore 9»: voce 21);
c. la missiva del 18.1.2022 (doc. 6 att.: «Ti chiedo di mettere a calendario l'installazione delle finestre … A tal proposito, ci legge in copia l'impresa, si da definire le modalità»: voce 13).
Lo scambio continuativo di informazioni, oltre a suffragare l'approvazione delle modifiche, di per sé, necessarie, denota l'incessante supervisione da parte del committente nel corso dei lavori, agevolata dall'adiacenza della sua abitazione all'immobile.
Il rilievo del committente per cui le modifiche contrattuali avrebbero dovuto essere convenute per iscritto è assorbito dalla loro necessità e dalla rinunciabilità della forma convenzionale (art. 1352 c.c.) per comportamenti concludenti (ex multis CC II 22.7.2024 n. 20052), quali rinvenibili nelle interlocuzioni delle parti. Inoltre, la corrispondenza per posta elettronica o messaggi istantanei soddisfa la forma scritta, dovendosi distinguere la manifestazione espressa della volontà, non richiesta per l'appalto (diff. artt. 12302 e 1937 c.c.), dalla forma in cui questa può essere implicitamente espressa (cfr., in tema di ratifica, CC II 4.2.2021 n. 2617).
Infine, il conteggio del committente di € 18.605,80 (doc. 13 att.), pur non costituendo una ricognizione di debito (art. 1988 c.c.), ma una mera proposta per la determinazione dei rapporti di dare e avere delle parti, restituisce la conferma LLaccettazione di tutte le opere realizzate.
Va ugualmente disatteso il richiamo all'art. 6 del contratto («i prezzi si intendono fissi ed invariabili sino alla fine del cantiere, eventuali aumenti di prezzo per manodopera, materiali e/o aggravi fiscali non attribuiranno il diritto all'appaltatore di modificare i prezzi pattuiti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile»), poiché il compenso dovuto non corrisponde a una rideterminazione incrementativa dei valori pattuiti, ma al valore delle opere in variante o ulteriori, cui è applicabile l'art. 5 lett. b («ulteriori nuovi prezzi per altre opere che fossero richieste dal Committente (non implicite a quelle considerate) si determineranno utilizzando i prezzi indicati nel computo metrico, adeguandoli alla eventuale diversa natura LLopera richiesta»).
8 di 12 Si ritiene, quindi, che l'appaltatore debba essere tenuto indenne per tutte le opere realizzate.
2.1.1.
Il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato il valore delle opere realizzate in imponibili €
20.189,68, di cui € 14.053,03 per le opere pattuite in origine ed € 6.136,65 per le opere extra capitolato o in variante applicando, per le prime, i valori a corpo o a misuri riportati nel computo metrico allegato all'appalto, per le seconde, i valori pubblicati dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Modena nell'anno del contratto («Prezzi medi informativi delle opere edili in Modena», 2021) e, per opere specifiche extra capitolato, non indicizzate secondo i mercuriali di imprese artigiane. Ha, escluso, quindi un incremento sopravvenuto del valore LLopera, maggiore di soli € 424,40 oltre imposta del totale stimato nel computo metrico
(€ 19.765,28), scarto dovuto alla realizzazione parziale delle opere pattuite, alle varianti e alle opere extra capitolato e che non legittimava il committente a recedere dal contratto (art. 16603
c.c.).
Nel ricostruire la contabilità ha specificato che:
a. né il computo estimativo né il consuntivo indicano la rimozione delle piastrelle ceramiche, normalmente contestuale alla demolizione LLintonaco (voce 28), quindi, è presumibile che l'intonaco fosse stato già demolito (voce 28);
b. il rifacimento degli intonaci (voce 29) è contabilizzato per le sole superfici di pareti ritratte dalle fotografie in atti;
c. la rimozione e lo smaltimento degli elementi radianti è evincibile dal confronto delle fotografie antecedenti e susseguenti all'insediamento del cantiere (all. i, l-n).
Le osservazioni reiterate dal convenuto in comparsa conclusionale si esauriscono in un'apodittica asserzione di incongruità fondata sulla comparazione di poste disomogenee di cui non propone una quantificazione alternativa, mentre il consulente d'ufficio ha specificato voce per voce il parametro seguito (all. p) contabilizzando le sole opere suscettive di riscontro visivo, diretto e indiretto, il che rende inconferente il rilievo di inattendibilità del conteggio della manodopera. In merito, inoltre, si osserva che è proprio il convenuto ad affermare come parte LLopera sia stata realizzata con l'interposizione di ulteriori imprese ingaggiate direttamente dal committente assumendo, ma non provando, di aver sostenuto esborsi di ulteriori € 7.573,00 oltre imposte, mentre appare verosimile e concorde che le conclusioni LLesperto, ma – lo si ripete –
è superfluo, che le parti fossero d'accordo per la fatturazione a credito LLappaltatore del
9 di 12 compenso delle prestazioni rese dal suo preposto e dall'ausiliaria Nuova A.M. di CP_8
[...]
Conclusivamente, il credito è pari ad € 7.689,68, esclusa l'imposta in ragione della natura indennitaria (cfr. CC VI 18.11.2015 n. 23577) del credito di valore (cfr. CC II 8.1.2024 n. 421;
CC II 16.3.2023 n. 7663), poiché il recesso ad nutum comporta lo scioglimento del contratto con conseguente diritto LLappaltatore di essere indennizzato per i lavori eseguiti (cfr. CC II
7.3.2018 n. 5368; CC VI-2 6.6.2012 n. 9132; CC II 1.4.2008 n. 8448).
2.2.
La seconda voce di credito è costituita dalle spese, identificate da in Parte_1 un'aliquota forfettaria del compenso residuo (quindici per cento) per costi ipotetici di sgombero del cantiere (citazione, p. 16).
L'art. 1671 c.c. tiene indenne l'appaltatore degli esborsi sostenuti, non delle spese che avrebbe sopportato se il committente non fosse receduto dal contratto. D'altronde, i costi evitati sono una posta negativa del lucro cessante, che è rapportato all'utile LLaffare (cfr. rel. c.t.u., p. 43).
Nessun importo, quindi, può essere rifuso all'impresa in assenza di comprovato esborso necessario all'esecuzione del contratto.
2.3.
Il consulente tecnico d'ufficio ha individuato le prestazioni necessarie al completamento LLopera (sgombero dei residui, finiture di parti di intonaco e di tubazioni idriche o elettriche) determinandone analiticamente il controvalore in imponibili € 778,83.
Il lucro cessante è quantificabile (arg. ex art. 1231 d. lgs. 31.3.2023 n. 36) nel suo dieci per cento, ossia € 77,88.
2.4.
Il credito di valore di € 7.767,56 (€ 7.689,68 ed € 77,88), devalutato dalla data della consulenza (27.9.2024) alla domanda (29.11.2022: € 7.630,22) e maggiorato da quel momento alla data odierna dei richiesti interessi sul capitale annualmente rivalutato (art. 12841 c.c.), è pari ad € 8.496,83 oltre interessi (art. 12841 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
L'applicabilità LLart. 12841 c.c. consegue, per gli interessi compensativi, alla scelta del saggio secondo equità (CC SU 7.2.1995 n. 1712) in assenza di allegazione e prova di un maggior lucro cessante da ritardo nell'adempimento (cfr. CC III 5.7.2023 n. 19063; CC III 29.5.2025 n.
8873), e, per gli interessi di mora, all'originaria natura di valore del credito (come si evince dalla
10 di 12 motivazione di CC SU 7.5.2024 n. 12499), ostando ragioni testuali, logiche e sistematiche all'applicazione LLart. 12844 c.c. dalla data della decisione (cfr. A Bologna II 2.4.2023 n. 907), atteso che: a. l'art. 12844 c.c. opera de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC
II 7.11.2018 n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I
14.12.2022 n. 36595 in tema di indebito oggettivo); b. la ratio della riforma (art. 17 d.l.
12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti», ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844
c.c. rinvia, i crediti risarcitori, ivi inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr.
CC III 20.4.2020 n. 7966).
3.
La domanda riconvenzionale è infondata.
Il consulente tecnico d'ufficio ha univocamente escluso vizi LLopera e ne ha riscontrando solo l'incompletezza, imputandola al recesso del committente e tenendola in considerazione ai fini della monetizzazione delle opere realizzate. È, perciò, irrilevante l'asserita incongruità della stima LLequivalente nummario del suo completamento (comparsa conclusionale del convenuto,
p. 14).
4.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore reale della controversia, le fasi svolte, inclusa la negoziazione assistita, e le prestazioni rese.
A prescindere dall'ammissibilità della richiesta, l'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato (CC III 27.10.2015 n. 21798;). L'art. 963
c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, sottende la consapevolezza LLinfondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. di . Parte_1
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
11 di 12 1- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
di € 8.496,83 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente
[...]
sentenza al soddisfo;
2- rigetta la domanda riconvenzionale di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
3- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. di;
Parte_1
4- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 274,90 per esborsi, € 5.739,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
5- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a Controparte_1
[...]
Modena, 3 luglio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7789/2022 promossa da:
(c.f. con l'avv. GABRIELE COPPI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. con l'avv. ELISA Controparte_1 C.F._2
ZICCARDI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note sostitutive LLudienza di precisazione delle conclusioni: condannare il convenuto a pagare al sig. , titolare LLomonima impresa Parte_1 individuale, l'importo di euro 12.350,00 oltre IVA (cioè euro 24.850,00 oltre IVA detratta la fattura già saldata di euro 12.500,00 oltre IVA), a titolo di corrispettivo o a qualsiasi altro titolo, per i lavori edili svolti nell'appartamento di via Rua Muro n. 57 a Modena, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge, questi ultimi calcolati nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda a quella effettiva del saldo;
condannare il convenuto a pagare al sig. , titolare LLomonima impresa Parte_1 individuale, l'importo di euro 1.610,50 a titolo di indennità per il recesso unilaterale dal contratto, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre alla svalutazione monetaria e agli interessi di legge, questi ultimi calcolati nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda a quella effettiva del saldo;
respingere la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta in quanto infondata in fatto
e in diritto;
in ogni caso, condannare il medesimo convenuto al pagamento di spese e compensi del presente giudizio (compresa l'attività stragiudiziale svolta nel procedimento di negoziazione assistita e il compenso per il CTP di parte attrice), oltre IVA, spese generali e CPA come per legge.
Oltre a ciò, si chiede la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, cpc ovvero art. 96, comma 3, cpc in quanto come accertato dal
CTU la domanda riconvenzionale per vizi, difetti e omissioni è priva di ogni fondamento, si è inutilmente aggravata l'attività processuale LLattore, del CTU e del CTP, e si è paventato un controcredito con l'unico scopo di paralizzare le richieste LLattore e procrastinare il pagamento del dovuto.
In via istruttoria:
- si reitera la richiesta di ammissione della prova per interrogatorio formale del sig. CP_1
sui capitoli indicati nell'atto di citazione, nella seconda memoria ex art. 183, comma
[...]
VI, c.p.c. e per prova contraria nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.;
- si reitera la richiesta di ammissione della prova per testi sui capitoli da A) a D) indicati nell'atto di citazione e nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. e sui capitoli da
E) a H) per prova contraria nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.;
L'attore insiste inoltre perché vengano accettate le istanze contenute nelle osservazioni tecniche alla bozza della CTU presentate dal CTP geom. e non accolte dal geom. Persona_1 [...]
Per_2
La parte convenuta come da note sostitutive LLudienza di precisazione delle conclusioni:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito:
2 di 12 - respingersi le domande tutte formulate da Parte Attrice e, conseguentemente, rigettarsi le domande di condanna del convenuto al pagamento di somme, sia a titolo di corrispettivo che
a titolo di indennità, siccome assolutamente infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato che le lavorazioni di cui Parte Attrice assume l'esecuzione a favore del committente, di cui ai punti 18, 18a, 18b, 18c, 28, 30 e 31 del computo metrico iniziale, non sono state realizzate dall'RE Benedetto, bensì da altre Imprese;
- accertato e dichiarato che l'RE non ha eseguito a regola d'arte e, comunque, Parte_1 non ha completato le opere specificate a pagina 7 della comparsa di costituzione, come comprovato dalla documentazione fotografica in atti e accertato e dichiarato che il convenuto ha sostenuto costi per il ripristino delle opere medesime, eseguito a propria cura e spese, dopo il rilascio del cantiere da parte del Sig. anche in cattivo stato di Parte_1 manutenzione;
- dirsi tenuta e condannare Parte Attrice, in persona del titolare Sig. , al Parte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal convenuto, danni che si quantificano nella misura di Euro 5.100,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria, operando compensazione nella denegata e inammessa ipotesi in cui avessero ad essere riconosciute somme ancora dovute dal Sig. a favore Controparte_1 LLRE , a titolo di corrispettivo e/o indennità. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria, si reiterano le istanze di cui alla memoria ex art.183 n.2 c.p.c. in data
9/6/2023, che si trascrivono di seguito:
- ammissione di prova per interrogatorio e per testimoni sul seguente capitolato: 1) Vero che il giorno 2 Aprile 2022, presso l'appartamento di proprietà del Sig. in Controparte_1
Modena, Rua Muro n.57, il Sig. comunicava al Sig. Parte_1 Controparte_1 di aver assunto incarichi per la ristrutturazione di immobili nella zona circostante, di dover procedere all'apertura di altri cantieri e di essere impossibilitato a proseguire i lavori nell'appartamento di proprietà del committente;
2) Vero che, dopo la liberazione del cantiere di Rua Muro n.57 da parte LL il giorno 11 Aprile 2022, erano presenti in Controparte_2 loco secchi di macerie e detriti e cumuli di materiali inutilizzabili, come da documenti nn.10-
12-13 che si rammostrano al teste;
3) Vero che il teste, nell'Aprile 2022, constatava che,
3 di 12 nell'appartamento di proprietà del Sig. , difettavano la fornitura e posa in Controparte_1 opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso e la fornitura e posa in opera di controsoffitto nel disimpegno delle camere e nel disimpegno bagno-lavanderia, lavori elencati nei punti 18, 18a, 18b, 18c di cui al computo metrico in atti, stipulato fra e Controparte_2
Sig. (doc.n.3 che si rammostra al teste); 4) Vero che il teste, nell'Aprile 2022, CP_1 constatava che nell'appartamento di proprietà del Sig. , difettavano la Controparte_1 fornitura e posa in opera della caldana alleggerita e la fornitura e posa in opera della caldana per il pavimento, lavori elencati nei punti 30 e 31 di cui al computo metrico in atti, stipulato fra e Sig. (doc.n.3 che si rammostra al teste); 5) Vero Controparte_2 CP_1 che il teste, nell'Aprile 2022, constatava che nell'appartamento di proprietà del Sig.
:- gli interventi di demolizione degli intonaci erano stati eseguiti Controparte_1 parzialmente e senza rispettare le regole LLarte;
-mancava il riempimento delle spallette delle finestre e in alcuni punti le spallette erano state eseguite senza rispettare le regole LLarte;
- erano stati lasciati numerosi buchi nei muri e nel pavimento;
- difettava la copertura dei tubi corrugati idraulici ed elettrici, come da documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc.ti nn.10-11).
Si indicano a testimoni i Sigg.ri:
- Arch. domiciliata presso TE Studio di Architettura e Ingegneria, Testimone_1 con sede in Modena, Via Guicciardini nn.91-95;
- Ing. domiciliato presso TE , con sede Persona_3 Controparte_3 in Modena, Via Guicciardini nn.91-95;
- domiciliato presso Artcolor2006, corrente in Modena, Via San Faustino CP_4
n.49;
- , titolare LLomonima impresa individuale, con sede in Castelfranco Emilia CP_5
(MO), Via LLAmicizia n.6;
- , domiciliato in Modena;
Controparte_6
- legale rappresentante della con sede in Modena, Via Lussemburgo n.13 Controparte_7
- e, siccome la relazione del CTU si appalesa affetta da macroscopici vizi logico-giuridici e da incongruità dei conteggi e delle conclusioni rispetto agli allegati, il sottoscritto difensore, riportandosi integralmente alle osservazioni alla CTU svolte dal CTP Arch. e alle Tes_1 deduzioni a verbale di udienza 30/10/2024, insta per la rinnovazione del predetto mezzo
4 di 12 istruttorio e/o affinché venga disposto un supplemento di accertamento, per i motivi già esposti, con ogni conseguente provvedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29.11.2022 , esercente l'impresa edile Parte_1
Costruzioni Edili, conviene in giudizio chiedendone la condanna ex Controparte_1 art. 1671 c.c. al pagamento del compenso LLopera realizzata (€ 24.850,00), delle spese sostenute in esecuzione LLappalto del 2.12.2021, da cui il convenuto è receduto il 7.4.2022 ritenendo eccessivamente onerose le varianti concordate, e del lucro cessante (€ 1.610,50 inclusivi degli esborsi).
Costituitosi in giudizio, contesta l'accettazione delle varianti e la Controparte_1 loro esecuzione, eccependo che: a. l'appalto non consente la revisione del compenso e l'impresa ha già ricevuto € 12.500,00 in data 27.2.2022 (doc. 10 att.: fattura 27.2.2022 n.
4-A); b. eventuali modifiche avrebbero dovuto essere approvate per iscritto (art. 3); c. parte delle opere (€ 7.573,00)
è stata realizzata da imprese diverse;
d. l'appaltatore ha immotivatamente dismesso il cantiere;
e.
l'opera presenta vizi delle cui spese di eliminazione chiede il pagamento in riconvenzionale.
La causa, istruita con documenti e consulenza tecnica d'ufficio, è posta in decisione con ordinanza del 9.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il titolo del rapporto è incontroverso e documentato (docc.
1-2 att.; doc. 3 conv.) ed è riconducibile alla tipologia LLappalto, conformemente al testo del contratto (art. 13621 c.c.) e al suo oggetto, ossia la realizzazione di un secondo servizio igienico e la redistribuzione dei vani di un immobile per civile abitazione in Modena di cui alle segnalazioni certificate 16.8.2021 nn.
3509/2021 e 3510/2021 (all. h-h 1 rel. c.t.u.).
Il convenuto non chiede la risoluzione del contratto per inadempimento;
quindi, l'appaltatore ha diritto al compenso LLopera eseguita (cfr. CC II 8.1.2024 n. 421; CC II 16.3.2023 n. 7663).
Del pari, il recesso dal contratto (art. 1671 c.c.) non preclude al committente la tutela risarcitoria ex artt. 1453 e 1668 c.c. (cfr. CC II 8.1.2024 n. 421).
Ipotizzata la conferma istruttoria della comunicazione di a Parte_1 [...] in data 2.4.2022 di non poter proseguire l'opera per la contestuale apertura di Controparte_1
5 di 12 ulteriori cantieri (capo 1 della richiesta di prova orale di «1) Vero Controparte_1 che il giorno 2 Aprile 2022, presso l'appartamento di proprietà del Sig. in Controparte_1
Modena, Rua Muro n.57, il Sig. comunicava al Sig. di Parte_1 Controparte_1 aver assunto incarichi per la ristrutturazione di immobili nella zona circostante, di dover procedere all'apertura di altri cantieri e di essere impossibilitato a proseguire i lavori nell'appartamento di proprietà del committente?»), la condotta LLappaltatore avrebbe reso superfluo il recesso del committente. Questi, invece, non lo intima di adempiere né lo diffida
(artt. 1453, 1454 o 1662 c.c.), ma recede dal contratto in data 7.4.2022 ringraziando la controparte LLopera realizzata e richiamando solo in calce la volontà LLimpresa di sospendere l'adempimento unita all'eccessiva onerosità LLopera (doc. 12 att.: «Con la presente sono a comunicarvi la risoluzione del contratto d'appalto tra il sottoscritto e Parte_1
il quale ringrazio per i lavori svolti e che invito a consegnare le chiavi del cantiere e
[...]
a ritirare le proprie cose. Come si evince dall'ultimo computo metrico che allego l'importo dei lavori secondo l'impresa sarebbe di € 33994, in luogo del 21882€ relativi al computo metrico allegato al contratto di appalto sottoscritto dalle parti nel 2021. Nel computo metrico sotto allegato, fatto controllare voce per voce da imprenditore e tecnico del settore edile, fatto fare sopralluogo del cantiere per verifica dei lavori eseguiti, è emerso per i punti
2,4,15,17,18,20,21,24,25,26,27,29 (mancano tutte le finiture degli intonaci),32, un costo applicato superiore di almeno il 25% rispetto ai prezzi mediamente chiesti per tali lavorazioni.
Ne consegue che anche l'asseverazione di tali importi da parte di non potrebbe aver Tes_1 luogo correttamente. L'eccessiva onerosità, ovvero un computo metrico con un importo superiore del 55% rispetto a quanto inizialmente preventivato, probabilmente generato da una errata analisi del progetto e del cantiere da parte LLimpresa, è giusta causa giuridica per la risoluzione contrattuale. Altra causa giuridica è l'inadempimento che si ravvisa quando
l'impresa decide per suoi motivi, di non portare a termine i lavori previsti. Invito pertanto
a farmi un conteggio preventivo dei lavori fatti ed eseguiti che non rientrano nella Parte_1 fattura da me pagata pari a 13750€, tenendo in considerazione nella formazione dei prezzi di quanto detto sopra. Dopodiché gli stessi verranno controllati per verificarne la congruità ed essere asseverati. Grazie»).
Come conferma la successiva interlocuzione LL11.4.2022 (doc. 13 att.: « , la mia Parte_1 intenzione di interrompere i rapporti nasce dal fatto che evidentemente non ci troviamo sui conti, dal fatto che tu mi hai dichiarato che non mi avresti finito il cantiere perché non ha più tempo
6 di 12 perché hai preso altri lavori. Come da mia ultima mail l'eccessiva onerosità e l'inadempienza da parte LLappaltatore (dopo l'incontro fatto sabato mattina 2 aprile, congedandoti hai dichiarato che non mi avresti finito i lavori), sono cause risolutive del contratto»), l'estinzione del rapporto è ascrivibile, perciò, alla sola volontà del committente fondata su una pluralità di ragioni che impediscono di ritenere la natura impugnatoria (cfr. art. 1385 c.c.) anziché penitenziale (cfr. art. 1373 c.c.) del recesso e che non fonderebbero l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.). In particolare: a. le variazioni necessarie e non concordate attribuiscono al committente il diritto di recesso (art. 1660 c.c.); b. la manifestazione una tantum della volontà di rifiutare l'adempimento non si connota LLimportanza necessaria alla risoluzione del contratto (art. 1455 c.c.), apparendo priva di incidenza obiettiva sull'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni (cfr. CC II 16.6.2015 n. 12417).
2.
Si esaminano le ragioni di credito oggetto della domanda muovendo dalla consulenza tecnica d'ufficio, che è ampia, coerente e completa nelle repliche ai rilievi di parte.
2.1.
La prima voce di credito pertiene ai lavori eseguiti.
L'esecuzione delle opere contabilizzate è incontroversa ad esclusione dello sgombero del cantiere (voce 1), che il committente assume essere stato parziale con abbandono di residui non smaltiti, della demolizione LLintonaco dei locali destinati a servizi igienici (voce 28) e della caldana per il pavimento (voce 31), realizzata da diversa appaltatrice.
Lo stato del cantiere alla data del recesso, quale documentato dalle fotografie in atti (all. l-n rel. c.t.u.; doc. 13 conv.), è al grezzo.
Il suo raffronto con lo stato LLimmobile ispezionato visivamente ha consentito al consulente tecnico d'ufficio, seguendo l'ordine del capitolato e il normale cronoprogramma di un cantiere consimile di:
a. individuare le opere realizzate dall'impresa (rel. c.t.u., p. 36-38; all. o), distinguendo le opere indicate nel capitolato, le opere extra-capitolato (voci 2, 5, 10e, 10f, 11, 13, 18, 21) e le opere diverse dal capitolato per entità e valore, in maius e in minus (voci 24 e 29);
b. escludere che le opere non realizzate (voci 18, 18a, 18b, 18c e 30 del computo metrico) siano state contabilizzate dall'impresa nel consuntivo.
Le opere extra capitolato o in variante erano necessarie per la realizzazione del progetto allo stato grezzo convenuta (art. 2) e, salvo una (voce 18: realizzazione della controparete nel servizio
7 di 12 igienico necessaria per il tamponamento delle dotazioni impiantistiche), sono oggetto delle interlocuzioni scritte delle parti, segnatamente:
a. le comunicazioni LLappaltatore in data 9.1.2022 (doc. 4 att.: voci 2, 5, 10f e 11 della contabilità), 30.1.2022 e 1.2.2022 (doc. 7 att.: voce 10e);
b. i messaggi del committente in data 10.1.2022, 2.2.2022 (doc. 5 e 8 att.: «Giovedì mattina vengono quelli delle finestre, ci saranno anche nel pomeriggio»; «Donini viene a montare le finestre lunedì 7 e martedì 8»), 8.2.2022 e 11.2.2022 (doc. 9 att.: «Ricordati buco cappa grazie»: voce 18; «Elettricista viene giovedì mattina ore 9»: voce 21);
c. la missiva del 18.1.2022 (doc. 6 att.: «Ti chiedo di mettere a calendario l'installazione delle finestre … A tal proposito, ci legge in copia l'impresa, si da definire le modalità»: voce 13).
Lo scambio continuativo di informazioni, oltre a suffragare l'approvazione delle modifiche, di per sé, necessarie, denota l'incessante supervisione da parte del committente nel corso dei lavori, agevolata dall'adiacenza della sua abitazione all'immobile.
Il rilievo del committente per cui le modifiche contrattuali avrebbero dovuto essere convenute per iscritto è assorbito dalla loro necessità e dalla rinunciabilità della forma convenzionale (art. 1352 c.c.) per comportamenti concludenti (ex multis CC II 22.7.2024 n. 20052), quali rinvenibili nelle interlocuzioni delle parti. Inoltre, la corrispondenza per posta elettronica o messaggi istantanei soddisfa la forma scritta, dovendosi distinguere la manifestazione espressa della volontà, non richiesta per l'appalto (diff. artt. 12302 e 1937 c.c.), dalla forma in cui questa può essere implicitamente espressa (cfr., in tema di ratifica, CC II 4.2.2021 n. 2617).
Infine, il conteggio del committente di € 18.605,80 (doc. 13 att.), pur non costituendo una ricognizione di debito (art. 1988 c.c.), ma una mera proposta per la determinazione dei rapporti di dare e avere delle parti, restituisce la conferma LLaccettazione di tutte le opere realizzate.
Va ugualmente disatteso il richiamo all'art. 6 del contratto («i prezzi si intendono fissi ed invariabili sino alla fine del cantiere, eventuali aumenti di prezzo per manodopera, materiali e/o aggravi fiscali non attribuiranno il diritto all'appaltatore di modificare i prezzi pattuiti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile»), poiché il compenso dovuto non corrisponde a una rideterminazione incrementativa dei valori pattuiti, ma al valore delle opere in variante o ulteriori, cui è applicabile l'art. 5 lett. b («ulteriori nuovi prezzi per altre opere che fossero richieste dal Committente (non implicite a quelle considerate) si determineranno utilizzando i prezzi indicati nel computo metrico, adeguandoli alla eventuale diversa natura LLopera richiesta»).
8 di 12 Si ritiene, quindi, che l'appaltatore debba essere tenuto indenne per tutte le opere realizzate.
2.1.1.
Il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato il valore delle opere realizzate in imponibili €
20.189,68, di cui € 14.053,03 per le opere pattuite in origine ed € 6.136,65 per le opere extra capitolato o in variante applicando, per le prime, i valori a corpo o a misuri riportati nel computo metrico allegato all'appalto, per le seconde, i valori pubblicati dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Modena nell'anno del contratto («Prezzi medi informativi delle opere edili in Modena», 2021) e, per opere specifiche extra capitolato, non indicizzate secondo i mercuriali di imprese artigiane. Ha, escluso, quindi un incremento sopravvenuto del valore LLopera, maggiore di soli € 424,40 oltre imposta del totale stimato nel computo metrico
(€ 19.765,28), scarto dovuto alla realizzazione parziale delle opere pattuite, alle varianti e alle opere extra capitolato e che non legittimava il committente a recedere dal contratto (art. 16603
c.c.).
Nel ricostruire la contabilità ha specificato che:
a. né il computo estimativo né il consuntivo indicano la rimozione delle piastrelle ceramiche, normalmente contestuale alla demolizione LLintonaco (voce 28), quindi, è presumibile che l'intonaco fosse stato già demolito (voce 28);
b. il rifacimento degli intonaci (voce 29) è contabilizzato per le sole superfici di pareti ritratte dalle fotografie in atti;
c. la rimozione e lo smaltimento degli elementi radianti è evincibile dal confronto delle fotografie antecedenti e susseguenti all'insediamento del cantiere (all. i, l-n).
Le osservazioni reiterate dal convenuto in comparsa conclusionale si esauriscono in un'apodittica asserzione di incongruità fondata sulla comparazione di poste disomogenee di cui non propone una quantificazione alternativa, mentre il consulente d'ufficio ha specificato voce per voce il parametro seguito (all. p) contabilizzando le sole opere suscettive di riscontro visivo, diretto e indiretto, il che rende inconferente il rilievo di inattendibilità del conteggio della manodopera. In merito, inoltre, si osserva che è proprio il convenuto ad affermare come parte LLopera sia stata realizzata con l'interposizione di ulteriori imprese ingaggiate direttamente dal committente assumendo, ma non provando, di aver sostenuto esborsi di ulteriori € 7.573,00 oltre imposte, mentre appare verosimile e concorde che le conclusioni LLesperto, ma – lo si ripete –
è superfluo, che le parti fossero d'accordo per la fatturazione a credito LLappaltatore del
9 di 12 compenso delle prestazioni rese dal suo preposto e dall'ausiliaria Nuova A.M. di CP_8
[...]
Conclusivamente, il credito è pari ad € 7.689,68, esclusa l'imposta in ragione della natura indennitaria (cfr. CC VI 18.11.2015 n. 23577) del credito di valore (cfr. CC II 8.1.2024 n. 421;
CC II 16.3.2023 n. 7663), poiché il recesso ad nutum comporta lo scioglimento del contratto con conseguente diritto LLappaltatore di essere indennizzato per i lavori eseguiti (cfr. CC II
7.3.2018 n. 5368; CC VI-2 6.6.2012 n. 9132; CC II 1.4.2008 n. 8448).
2.2.
La seconda voce di credito è costituita dalle spese, identificate da in Parte_1 un'aliquota forfettaria del compenso residuo (quindici per cento) per costi ipotetici di sgombero del cantiere (citazione, p. 16).
L'art. 1671 c.c. tiene indenne l'appaltatore degli esborsi sostenuti, non delle spese che avrebbe sopportato se il committente non fosse receduto dal contratto. D'altronde, i costi evitati sono una posta negativa del lucro cessante, che è rapportato all'utile LLaffare (cfr. rel. c.t.u., p. 43).
Nessun importo, quindi, può essere rifuso all'impresa in assenza di comprovato esborso necessario all'esecuzione del contratto.
2.3.
Il consulente tecnico d'ufficio ha individuato le prestazioni necessarie al completamento LLopera (sgombero dei residui, finiture di parti di intonaco e di tubazioni idriche o elettriche) determinandone analiticamente il controvalore in imponibili € 778,83.
Il lucro cessante è quantificabile (arg. ex art. 1231 d. lgs. 31.3.2023 n. 36) nel suo dieci per cento, ossia € 77,88.
2.4.
Il credito di valore di € 7.767,56 (€ 7.689,68 ed € 77,88), devalutato dalla data della consulenza (27.9.2024) alla domanda (29.11.2022: € 7.630,22) e maggiorato da quel momento alla data odierna dei richiesti interessi sul capitale annualmente rivalutato (art. 12841 c.c.), è pari ad € 8.496,83 oltre interessi (art. 12841 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
L'applicabilità LLart. 12841 c.c. consegue, per gli interessi compensativi, alla scelta del saggio secondo equità (CC SU 7.2.1995 n. 1712) in assenza di allegazione e prova di un maggior lucro cessante da ritardo nell'adempimento (cfr. CC III 5.7.2023 n. 19063; CC III 29.5.2025 n.
8873), e, per gli interessi di mora, all'originaria natura di valore del credito (come si evince dalla
10 di 12 motivazione di CC SU 7.5.2024 n. 12499), ostando ragioni testuali, logiche e sistematiche all'applicazione LLart. 12844 c.c. dalla data della decisione (cfr. A Bologna II 2.4.2023 n. 907), atteso che: a. l'art. 12844 c.c. opera de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC
II 7.11.2018 n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I
14.12.2022 n. 36595 in tema di indebito oggettivo); b. la ratio della riforma (art. 17 d.l.
12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti», ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844
c.c. rinvia, i crediti risarcitori, ivi inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr.
CC III 20.4.2020 n. 7966).
3.
La domanda riconvenzionale è infondata.
Il consulente tecnico d'ufficio ha univocamente escluso vizi LLopera e ne ha riscontrando solo l'incompletezza, imputandola al recesso del committente e tenendola in considerazione ai fini della monetizzazione delle opere realizzate. È, perciò, irrilevante l'asserita incongruità della stima LLequivalente nummario del suo completamento (comparsa conclusionale del convenuto,
p. 14).
4.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore reale della controversia, le fasi svolte, inclusa la negoziazione assistita, e le prestazioni rese.
A prescindere dall'ammissibilità della richiesta, l'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato (CC III 27.10.2015 n. 21798;). L'art. 963
c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, sottende la consapevolezza LLinfondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. di . Parte_1
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
11 di 12 1- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
di € 8.496,83 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente
[...]
sentenza al soddisfo;
2- rigetta la domanda riconvenzionale di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
3- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. di;
Parte_1
4- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 274,90 per esborsi, € 5.739,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
5- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a Controparte_1
[...]
Modena, 3 luglio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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