Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06485/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6485 del 2025, proposto da
AN Dell'Erario, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Aucelli, Francesco Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1226/2024 (n. 1442/2024 rg), emessa in data 3.12.2024, depositata in pari data, non impugnata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Benevento dell’8.10.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa MA SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 25 novembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015 per quattro annualità, come meglio indicato nella sentenza ottemperanda, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 2.000,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
Espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da certificazione in atti, ed è stato notificato all’amministrazione intimata in data 18 febbraio 2025 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’ in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Parte ricorrente conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione e fissazione di una penale per l’eventuale ulteriore ritardo.
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso proposto ex adverso con atto di stile in data 3 dicembre 2025.
Con nota depositata in atti unitamente alla richiesta di passaggio in decisione parte ricorrente rinunciava espressamente alla domanda di penale.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 (cfr. allegato 004 e segg. della produzione di parte ricorrente).
La sentenza risulta passata in giudicato (cfr. all. 003 della produzione di parte ricorrente).
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
All’esito l’amministrazione vorrà tempestivamente depositare la prova dell’avvenuto adempimento esclusivamente mediante documentazione conforme alla disposizioni sul p.a.t..
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, direttamente o avvalendosi degli uffici competenti, sotto la sua responsabilità, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta, ove dovuta, avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
L’intervenuta rinuncia alla domanda di penale esonera il Collegio dalla relativa pronuncia.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura reputata congrua (cfr. Cons. di Stato, VII, n 5859/2025), tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino a 2.000 euro) e della riduzione dell’importo del 50% (trattandosi di ricorso di natura seriale, come dimostrato dall’odierno ruolo di udienza, nel quale possono annoverarsi diverse decine di ricorsi analoghi, aventi ad oggetto ottemperanze a sentenze relative a “carta docenti”, di cui molti a patrocinio degli stessi difensori impegnati nel contenzioso all’esame), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei suoi procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA SE, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA SE |
IL SEGRETARIO