CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22620 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZO ME nato il [...] BA NI LE nato il [...] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, LUCIA ODELLO, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 19 maggio 2022 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata in composizione monocratica del 27 settembre 2019 nei confronti di UA ME e NU IC RA, li ha assolti dal reato loro ascritto relativo alle violazioni di cui all'art. 76 terzo comma d. Igs. n.159/11; ha concesso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con riferimento al furto di cui al capo B); ha riqualificato le originarie ipotesi di furto aggravato di cui agli artt. 624 bis, 625 n.2 cod. pen (capo 7) e di cui agli art.624 bis, 625 n.4 cod. pen. (capo 8), nelle meno gravi ipotesi di cui all'art. 624 cod pen. ferme le contestate aggravanti;
ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22620 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 15/03/2023 n.7 cod. pen. del furto di cui al capo 10), rideterminando la pena e confermando nel resto. L'accusa nei confronti dei ricorrenti è relativa ad una serie di furti commessi in concorso in diversi esercizi commerciali ed aventi ad oggetto generi alimentari, capi di abbigliamento e un telefono cellulare. 2.Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati con due distinti atti sottoscritti dal comune difensore di fiducia e contenenti i seguenti motivi. 2.1. Con riferimento all'imputato UA ME, con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 comma primo n.4 cod. pen. (furto commesso con destrezza) con riferimento al capo 8). La commessa HI ha dichiarato di avere notato e seguito l'azione furtiva. Siffatta circostanza è incompatibile con la "particolare abilità e rapidità di esecuzione tali da sorprendere e vincere ogni eventuale azione difensiva della persona offesa", come sostenuto in sentenza. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nel motivare la mancata concessione delle circostanze attenuante generiche, la sentenza impugnata ha richiamato la assenza di resipiscenza dell'imputato e la sussistenza di precedenti penali senza approfondirne la natura, la data di commissione, il numero. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha operato un unico aumento pari a mesi otto di reclusione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ascritti senza motivare in relazione ai singoli aumenti per i reati satellite di cui ai capi 7,10 e B). 3. Con riferimento all'imputata NU IC RA, con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancanza di condizione di procedibilità in relazione al capo B). A fronte di una specifica doglianza avanzata per difetto di una condizione di procedibilità la Corte ha omesso di motivare sul punto. 3.1. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. La sentenza impugnata, accomunando le posizioni dei due imputati ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con un generico richiamo alla non occasionalità delle condotte e al mero richiamo ai precedenti penali senza 2 specificarne l'indole e il numero, requisiti necessari questi per valutare l'applicabilità dell'invocato istituto. Né la sussistenza del reato continuato è ostativa all'applicazione del richiesto beneficio. 3.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. con riferimento al capo 8), motivo comune al coimputato. La commessa HI ha dichiarato di avere notato e seguito l'azione furtiva. Siffatta circostanza è incompatibile con la "particolare abilità e rapidità di esecuzione tali da sorprendere e vincere ogni eventuale azione difensiva della persona offesa" come sostenuto in sentenza 3.3. Con il quarto motivo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza della ipotesi di concorso della ricorrente nel furto di cui al capo 10). A fronte di uno specifico motivo di appello, la sentenza impugnata si è limitata a ricavare l'ipotesi di concorso dalla circostanza che nei momenti precedenti ed antecedenti l'azione furtiva la ricorrente era insieme al coimputato. 3.4. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivazione comune al coimputato. Nel motivare la mancata concessione delle circostanze attenuante generiche, la sentenza impugnata ha richiamato la assenza di resipiscenza dell'imputata e la sussistenza di precedenti penali senza approfondirne la natura, la data di commissione, il numero. 3.5 Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, motivo comune al coimputato. La sentenza impugnata ha operato un unico aumento pari a mesi otto di reclusione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ascritti senza motivare in relazione ai singoli aumenti per i reati satellite di cui ai capi 7,10 e B). CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. In relazione al ricorrente UA ME: 1.11 primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte relativa al furto con destrezza. 3 La giurisprudenza di questa Corte con specifico riferimento alla circostanza aggravante contestata ha chiarito che: "Ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.) non è richiesto l'uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio" (Sez.5, n. 16276 del 16/03/2010, Rv. 247262). Le Sezioni unite hanno affermato che "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez. U, n.34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). 1.1.La sentenza impugnata ha operato buon governo del richiamato orientamento dal momento che, dopo avere diversamente qualificato l'ipotesi contestata (art.624 cod. pen. piuttosto che art.624 bis cod. pen), ha confermato la sussistenza della circostanza aggravante rinviando alle motivazioni della sentenza di primo grado che ha condiviso valutandole "[..]congrue, logiche e aderenti al materiale istruttorio raccolto[..]" (ipotesi di cd. doppia conforme). La sentenza del giudice di primo grado sullo specifico punto (p.8), dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte a sezioni Unite "Quarticelli", ha evidenziato che i due capi di abbigliamento successivamente sottratti erano posti in esposizione all'interno della vetrina del negozio e sono stati asportati dallo UA dopo avere finto -facendosi notare- di trovarsi a passeggiare davanti alla vetrina del negozio insieme ad una ragazza (la coimputata) e se ne è poi impossessato con un gesto velocissimo ed improvviso nonostante la presenza della commessa. Sul rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado e alla ipotesi di cd. doppia conforme può richiamarsi al riguardo la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). 4 1.2 n secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato, nonché generico in quanto reiterativo di censure già proposte e disattese puntualmente dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale ha logicamente motivato sul punto esercitando correttamente il proprio potere discrezionale richiamando, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, non solo "il significativo pregresso penale", ma anche la dimostrata propensione a delinquere, la pluralità degli episodi commessi, l'assenza di qualsivoglia condizione rivelatrice di resipiscenza sopravvenuta, la gravità delle condotte, essendosi il ricorrente impossessato non solo di generi di necessità, ma anche di beni superflui quali costosi capi di abbigliamento. La motivazione appare quindi perfettamente rispondente alle indicazioni di questa Corte: "In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, (2022), Rv. 282693); nonché: "In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati." (Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020 Ud. Rv. 279838). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il giudice nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, ha identificato l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Le Sezioni unite sullo specifico punto hanno chiarito che: "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (S.U. n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone, Rv. 282269). 5 La sentenza impugnata non ha disatteso le indicazioni della pronunzia a Sezioni unite la quale, come riportato, chiarisce che l'impegno motivazionale è correlato all'entità degli aumenti e al rapporto di proporzionalità tra le pene. Nel caso di specie appare evidente come gli aumenti di pena per gli ulteriori reati contestati risultano molto contenuti e differenti tra loro, graduati in relazione alla gravità dei diversi reati riconosciuti in continuazione;
dal che si ricava chiaramente il percorso motivazionale seguito del giudice nella determinazione degli aumenti e aderenti ad una valutazione di congruità e proporzionalità. 2.Con riferimento alla ricorrente NU IC RA: 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, agli atti è presente la denunzia querela presentata ai carabinieri di Porto Recanati in data 24 luglio 2016 da IA OL, responsabile del supermercato "Sì con te". 2.2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte e con i contenuti della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha chiarito che: -dal casellario giudiziale risultano commesse analoghe condotte;
- nel caso in esame la ricorrente ha commesso plurimi reati di furto Con la conseguenza che sussiste una evidente abitualità della ricorrente alla commissione di reati contro il patrimonio. La Corte ha considerato i principi costantemente affermati da questa Corte secondo i quali : Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044) 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Consistendo nella medesima doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso del coimputato ricorrente, si rinvia alle motivazioni contenute al par.1 della presente sentenza. 2.4. Il quarto motivo relativo al capo 10 (furto in concorso del telefono cellulare) è generico in quanto reiterativo di una doglianza già proposta (peraltro genericamente) nell'atto di appello e disattesa dalla sentenza impugnata;
è volto altresì al fornire una valutazione alternativa dei fatti come risultanti del compendio probatorio. Risulta altresì manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata. 6 Il Co siglie e e en ore Il Presidente La Corte territoriale con motivazione logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede ha chiarito che (p.4): I due coniugi sono entrati in azione insieme e sorpresi insieme all'uscita dell'esercizio commerciale della persona offesa Queretti, non risultando rilevante o decisiva la circostanza che il telefono cellulare sia stato rinvenuto nelle mani dello UA. 2.5. Il quinto e il sesto motivo sono manifestamente infondati. Consistendo nelle medesime doglianze contenute rispettivamente nel secondo e terzo motivo di ricorso del coimputato ricorrente, si rinvia alle motivazioni contenute ai relativi paragrafi della presente sentenza. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, LUCIA ODELLO, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 19 maggio 2022 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata in composizione monocratica del 27 settembre 2019 nei confronti di UA ME e NU IC RA, li ha assolti dal reato loro ascritto relativo alle violazioni di cui all'art. 76 terzo comma d. Igs. n.159/11; ha concesso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con riferimento al furto di cui al capo B); ha riqualificato le originarie ipotesi di furto aggravato di cui agli artt. 624 bis, 625 n.2 cod. pen (capo 7) e di cui agli art.624 bis, 625 n.4 cod. pen. (capo 8), nelle meno gravi ipotesi di cui all'art. 624 cod pen. ferme le contestate aggravanti;
ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22620 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 15/03/2023 n.7 cod. pen. del furto di cui al capo 10), rideterminando la pena e confermando nel resto. L'accusa nei confronti dei ricorrenti è relativa ad una serie di furti commessi in concorso in diversi esercizi commerciali ed aventi ad oggetto generi alimentari, capi di abbigliamento e un telefono cellulare. 2.Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati con due distinti atti sottoscritti dal comune difensore di fiducia e contenenti i seguenti motivi. 2.1. Con riferimento all'imputato UA ME, con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 comma primo n.4 cod. pen. (furto commesso con destrezza) con riferimento al capo 8). La commessa HI ha dichiarato di avere notato e seguito l'azione furtiva. Siffatta circostanza è incompatibile con la "particolare abilità e rapidità di esecuzione tali da sorprendere e vincere ogni eventuale azione difensiva della persona offesa", come sostenuto in sentenza. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nel motivare la mancata concessione delle circostanze attenuante generiche, la sentenza impugnata ha richiamato la assenza di resipiscenza dell'imputato e la sussistenza di precedenti penali senza approfondirne la natura, la data di commissione, il numero. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha operato un unico aumento pari a mesi otto di reclusione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ascritti senza motivare in relazione ai singoli aumenti per i reati satellite di cui ai capi 7,10 e B). 3. Con riferimento all'imputata NU IC RA, con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancanza di condizione di procedibilità in relazione al capo B). A fronte di una specifica doglianza avanzata per difetto di una condizione di procedibilità la Corte ha omesso di motivare sul punto. 3.1. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. La sentenza impugnata, accomunando le posizioni dei due imputati ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con un generico richiamo alla non occasionalità delle condotte e al mero richiamo ai precedenti penali senza 2 specificarne l'indole e il numero, requisiti necessari questi per valutare l'applicabilità dell'invocato istituto. Né la sussistenza del reato continuato è ostativa all'applicazione del richiesto beneficio. 3.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. con riferimento al capo 8), motivo comune al coimputato. La commessa HI ha dichiarato di avere notato e seguito l'azione furtiva. Siffatta circostanza è incompatibile con la "particolare abilità e rapidità di esecuzione tali da sorprendere e vincere ogni eventuale azione difensiva della persona offesa" come sostenuto in sentenza 3.3. Con il quarto motivo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza della ipotesi di concorso della ricorrente nel furto di cui al capo 10). A fronte di uno specifico motivo di appello, la sentenza impugnata si è limitata a ricavare l'ipotesi di concorso dalla circostanza che nei momenti precedenti ed antecedenti l'azione furtiva la ricorrente era insieme al coimputato. 3.4. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivazione comune al coimputato. Nel motivare la mancata concessione delle circostanze attenuante generiche, la sentenza impugnata ha richiamato la assenza di resipiscenza dell'imputata e la sussistenza di precedenti penali senza approfondirne la natura, la data di commissione, il numero. 3.5 Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, motivo comune al coimputato. La sentenza impugnata ha operato un unico aumento pari a mesi otto di reclusione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ascritti senza motivare in relazione ai singoli aumenti per i reati satellite di cui ai capi 7,10 e B). CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. In relazione al ricorrente UA ME: 1.11 primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte relativa al furto con destrezza. 3 La giurisprudenza di questa Corte con specifico riferimento alla circostanza aggravante contestata ha chiarito che: "Ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.) non è richiesto l'uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio" (Sez.5, n. 16276 del 16/03/2010, Rv. 247262). Le Sezioni unite hanno affermato che "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez. U, n.34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). 1.1.La sentenza impugnata ha operato buon governo del richiamato orientamento dal momento che, dopo avere diversamente qualificato l'ipotesi contestata (art.624 cod. pen. piuttosto che art.624 bis cod. pen), ha confermato la sussistenza della circostanza aggravante rinviando alle motivazioni della sentenza di primo grado che ha condiviso valutandole "[..]congrue, logiche e aderenti al materiale istruttorio raccolto[..]" (ipotesi di cd. doppia conforme). La sentenza del giudice di primo grado sullo specifico punto (p.8), dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte a sezioni Unite "Quarticelli", ha evidenziato che i due capi di abbigliamento successivamente sottratti erano posti in esposizione all'interno della vetrina del negozio e sono stati asportati dallo UA dopo avere finto -facendosi notare- di trovarsi a passeggiare davanti alla vetrina del negozio insieme ad una ragazza (la coimputata) e se ne è poi impossessato con un gesto velocissimo ed improvviso nonostante la presenza della commessa. Sul rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado e alla ipotesi di cd. doppia conforme può richiamarsi al riguardo la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). 4 1.2 n secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato, nonché generico in quanto reiterativo di censure già proposte e disattese puntualmente dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale ha logicamente motivato sul punto esercitando correttamente il proprio potere discrezionale richiamando, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, non solo "il significativo pregresso penale", ma anche la dimostrata propensione a delinquere, la pluralità degli episodi commessi, l'assenza di qualsivoglia condizione rivelatrice di resipiscenza sopravvenuta, la gravità delle condotte, essendosi il ricorrente impossessato non solo di generi di necessità, ma anche di beni superflui quali costosi capi di abbigliamento. La motivazione appare quindi perfettamente rispondente alle indicazioni di questa Corte: "In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, (2022), Rv. 282693); nonché: "In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati." (Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020 Ud. Rv. 279838). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il giudice nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, ha identificato l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Le Sezioni unite sullo specifico punto hanno chiarito che: "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (S.U. n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone, Rv. 282269). 5 La sentenza impugnata non ha disatteso le indicazioni della pronunzia a Sezioni unite la quale, come riportato, chiarisce che l'impegno motivazionale è correlato all'entità degli aumenti e al rapporto di proporzionalità tra le pene. Nel caso di specie appare evidente come gli aumenti di pena per gli ulteriori reati contestati risultano molto contenuti e differenti tra loro, graduati in relazione alla gravità dei diversi reati riconosciuti in continuazione;
dal che si ricava chiaramente il percorso motivazionale seguito del giudice nella determinazione degli aumenti e aderenti ad una valutazione di congruità e proporzionalità. 2.Con riferimento alla ricorrente NU IC RA: 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, agli atti è presente la denunzia querela presentata ai carabinieri di Porto Recanati in data 24 luglio 2016 da IA OL, responsabile del supermercato "Sì con te". 2.2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte e con i contenuti della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha chiarito che: -dal casellario giudiziale risultano commesse analoghe condotte;
- nel caso in esame la ricorrente ha commesso plurimi reati di furto Con la conseguenza che sussiste una evidente abitualità della ricorrente alla commissione di reati contro il patrimonio. La Corte ha considerato i principi costantemente affermati da questa Corte secondo i quali : Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044) 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Consistendo nella medesima doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso del coimputato ricorrente, si rinvia alle motivazioni contenute al par.1 della presente sentenza. 2.4. Il quarto motivo relativo al capo 10 (furto in concorso del telefono cellulare) è generico in quanto reiterativo di una doglianza già proposta (peraltro genericamente) nell'atto di appello e disattesa dalla sentenza impugnata;
è volto altresì al fornire una valutazione alternativa dei fatti come risultanti del compendio probatorio. Risulta altresì manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata. 6 Il Co siglie e e en ore Il Presidente La Corte territoriale con motivazione logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede ha chiarito che (p.4): I due coniugi sono entrati in azione insieme e sorpresi insieme all'uscita dell'esercizio commerciale della persona offesa Queretti, non risultando rilevante o decisiva la circostanza che il telefono cellulare sia stato rinvenuto nelle mani dello UA. 2.5. Il quinto e il sesto motivo sono manifestamente infondati. Consistendo nelle medesime doglianze contenute rispettivamente nel secondo e terzo motivo di ricorso del coimputato ricorrente, si rinvia alle motivazioni contenute ai relativi paragrafi della presente sentenza. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2023