Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2002, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
E 6 6 N 9 O 1 5 ee I A / I Z 4 . / R A N 6 R 2 - A T . T 5 S R I . U . REPUBBLICA ITALIANA P L G . B L I E D A R R L E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B A D A D I T S A N E 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E 3 T S R 1 Oggetto N I E E A S T N SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria A MPUSTA M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGISTRO Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 20984/99 1 Consigliere Cron. 2801 Dott. Enrico PAPA Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 10/05/01 Dott. Achille MELONCELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Pichiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti SO FR, AN IA, TRADEMA SRL ora in IL CANCELLIERE liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO GAITO, che li difende, giuste procure Notarili: per SO FR procura Notaio BERTANI di RIVAROLO CANAVESE rep. 71985 del 8.10.1999; per AN procura Notaio BERTANI di RIVAROLO CANAVESE, rep. 71986 del 8.10.1999; per TRADEMA. SRL procura Notaio COCCHIA coadiutrice Notaio LEBANO di MILANO, rep. 207416 del 2001 20.10.1999; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ricorrente 1169 N. 78309 -1-
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 180/98 della Commissione tributaria regionale di 'TORINO depositata il 19/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GAITO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. My -2- Svolgimento del processo 1.1. I signori PI CO RO e RI LA e la RA RL ri- corrono per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di RI 28 ottobre 1998, n. 180/17/98, depositata il 19 novembre 1998, con la quale sono stati respinti gli appelli da essi proposti contro tre identiche decisioni della Commissione tributaria provinciale di RI (sentenze n. 122/04/96, n. 123/04/96, n. 124/04/96), che avevano respinto i ricorsi dei tre suddetti contri- buenti avverso altrettanti avvisi di rettifica, con ognuno dei quali l'Ufficio del registro di RI aveva rettificato in lire 184.000.000 il valore complessivo di- chiarato da ciascuno degli appellanti in lire 40.000.000 per i beni e diritti og- getto dell'atto di compravendita del 30 giugno 1993, registrato il 3 luglio 1993. 1.2. Si tratta, in particolare, di terreni ex agricoli di mq 10.447, siti in Limone Piemonte, località Maneggio, che il piano regolatore, approvato dalla Giunta regionale con delibera del 21 giugno 1993 pubblicata sul Bollettino uffi- ciale della Regione il 21 luglio 1993, destina ad insediamento "Produttivo turi- stico ricettivo di nuovi impianti". La valutazione è basata sulla relazione di stima dell'UTE di Cuneo n. 5607/94 del 9 giugno 1995, effettuata con riferimento al 30 giugno 1993, tenendo conto - si legge nella perizia - "oltre che dei prezzi di mercato ordinariamente e notoriamente correnti in zona, di numerose perizie 1 precedentemente evase da questo ufficio trattanti immobili analoghi...". Segue la determinazione analitica in base alla superficie coperta e realizzabile e alla vo- lumetria consentita, per un valore medio unitario realizzabile di lire 2.000.000 per metro quadrato commerciale (negozio) e di lire 1.700.000 per metro qua- drato per albergo. L'incidenza del valore dell'area - si legge in calce alla perizia - è stata contenuta "ad appena il 6%, considerando la discreta ampiezza dell'area, la bassa volumetria realizzabile... e l'obbligo di redazione di Piano esecutivo convenzionale". La perizia comprende anche l'analitica descrizione dei terreni e la descrizione della destinazione degli stessi contenuta nello strumento urbani- stico approvato con delibera di Giunta regionale n. 22/25863 del 21 giugno 1993. 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di RI è così motivata: l'UTE di Cuneo non ha commesso alcun errore nella propria perizia di valore, poi presa a base dall'Ufficio del registro, ma ha esattamente e compiuta- mente applicato le norme di legge contenute nell'art. 51.2 e 51.3 DPR 26 aprile 1986, n. 131; nella terza pagina della Relazione di stima dell'UTE di Cuneo si legge: "Valutazione: si valuta il bene oggetto di stima con metodo sintetico comparativo;
oltre che dei prezzi di mercato ordinariamente e notoriamente cor- renti in zona, si tiene conto di numerose perizie precedentemente evase da que- 2 sto ufficio, trattanti immobili analoghi per caratteristiche intrinseche ed estrinse- che a quello oggetto della presente stima". Di conseguenza, il fatto che il terreno in oggetto ricadesse in area prevista come edificabile da un piano urbanistico non è di per sé elemento di diretta determinazione del valore del terreno mede- simo, ma è solo uno, anche se importante, degli innumerevoli elementi, oggettivi e soggettivi, che concorrono a formare "il valore venale in comune commercio" di cui alla disposizione di legge e, comunque, come qualsiasi elemento, parteci- pa indirettamente al processo formativo del valore venale in comune commer- cio. Affermare, come fa l'appellante, che un aspetto puramente formalistico, quale la pubblicazione della delibera regionale del piano regolatore, possa da un giorno all'altro fare esplodere il valore di un terreno, significa ignorare le pre- dette disposizioni legislative, propedeutiche e fondamentali rispetto a qualsiasi processo di valutazione di un bene immobile ai fini dell'imposta di registro. Co- me ben si legge nel testo dell'impugnata decisione, la destinazione del terreno ad area edificabile nasce sin dal 29 maggio 1986, data della delibera consiliare del Comune di Limone Piemonte, che ha deciso il progetto preliminare del piano, poi adottato in via definitiva con deliberazione consiliare n. 150 del 30 novem- bre 1989 e portata a conoscenza di tutti con regolare pubblicazione del piano re- golatore stesso: "dal momento stesso" - continua la decisione di primo grado तार 3 pienamente condivisa dalla Commissione tributaria regionale - "che un terreno a destinazione agricola ricade in un'area prevista edificabile, il suo valore com- merciale aumenta di moltissimo". Nella formazione del "valore venale in comu- ne commercio" l'approvazione del piano regolatore generale da parte della Re- gione interviene come condizione nell'atto di promessa compravendita fatta "non certo a prezzo di terreno agricolo": è la delibera di approvazione, e non la sua successiva pubblicazione, il momento finale di ultima determinazione del valore venale commerciale. La pubblicazione è un atto burocraticamente dovuto e co- me tale non ha a che vedere con tale valore;
infatti, l'atto definitivo - il rogito notarile di compravendita - è stato stipulato il 30 giugno 1993, nove giorni dopo la delibera regionale di approvazione del piano regolatore. Il riferimento e la determinazione del valore del terreno alla data del 30 giugno 1993, adottata dal- l'UTE di Cuneo, sono pertanto corretti e legittimi e, non avendo le parti mai contestato nel merito il valore di lire 184.000.000, di cui agli atti di rettifica im- pugnati, la Commissione conferma integralmente la decisione di primo grado e quindi il merito e la legittimità dei tre avvisi di rettifica medesimi.
2.1. I signori PI CO RO e RI LA e la RA RL pro- pongono ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di RI 28 ottobre 1998, n. 180/17/98, adducendo come motivi la violazione e la falsa applicazione dell'art. 51 DPR 26 aprile 1986, n. 131, in re- lazione alla legge della Regione Piemonte 1977, n. 56, art. 15 e 18 (art. 360, n. 3, cpc), l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto de- cisivo della controversia prospettato da parti (art. 360, n. 5, cpc).
2.2. I ricorrenti concludono chiedendo che sia cassata la sentenza impu- gnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese dei vari gradi di giudizio.
3. Il Ministero delle finanze, non essendosi costituito nei termini di leg- ge mediante controricorso, si costituisce al solo fine dell'eventuale partecipazio- ne all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370.1 cpc. Motivi della decisione 1.1. I ricorrenti sostengono il loro ricorso per cassazione con un unico, articolato motivo, con il quale denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 51 DPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione alla legge della Regione Piemonte Piemonte 1977, n. 56, art. 15 e 18 (art. 360, n. 3, cpc), l'omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia dallikd prospettato da parti (art. 360, n. 5, cpc). J 1.2.I ricorrenti lameramentando lala contraddittorietà della motivazione della Le [ff verso, afermerebbesentenza di appello, la quale, per un veso, afermerebbe che l'edificabilità di un सुंदर 5 terreno non è un elemento di diretta determinazione del suo valore e, per alro verso, determinerebbe il valore del bene in base alla sua edificabilità. In secondo luogo i ricorrenti contestano che alla data della registrazione dell'atto di com- pravendita si possa tener conto dell'edificabilità di un terreno attribuita da un الله ) piano urbanistico già approdato, anche dalla Regione, ma non ancora pubblicato.
1.3. Il motivo è infondato. In via preliminare si deve osservare che il secondo dei rilievi formulati dai ricorrenti è privo di fondamento. Essi intenderebbero, infatti, avvalersi della disposizione contenuta nell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, secondo il quale il criteriodel calcolo automatico per la rettifica del valore degli immobili e delle aziende non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Si tratta di suggerimento non accoglibile, perché, come è ben evidenziato dalla narrazione che delle vicende della causa è effettuata dalla sentenza impu- gnata, l'applicazione dei criteri automatici di calcolo al fine di determinare il valore del terreno non è mai stata oggetto di discussione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, che hanno sempre dibattuto intorno alla determina- zione del valore venale del bene. In altri termini, poiché non si controverte in- torno all'applicazione dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, è irrilevante ogni 6 considerazione relativa al procedimento di formazione degli “strumenti urbani- stici", di cui all'art. 52.4., ultimo periodo, alla loro natura complessa, alla deter- minazione del momento della loro perfezione e di quello della loro entrata in vi- gore. L'attenzione dev'essere, invece, concentrata tutta sulla corretta applica- zione dell'art. 51 DPR 26 aprile 1986, n. 131, al quale è dedicata la prima parte delle articolate argomentazioni con le quali i ricorrenti hanno sostenuto il loro All motivo di ricoroso per cassazione. Al riguardo si deve tener presente che, dal momento che, ai sensi del se- condo comma dell'art. 51, il valore del bene rilevante ai fini dell'imposta di re- gistro di atti aventi per oggetto beni immobili è il valore venale in comune commercio, è corretta quella parte della motivazione della sentenza d'appello nella quale si ritiene che l'aspettativa di edificabilità influisca, insieme ad altri fattori, sulla determinazione del valore venale. Quanto agli altri fattori, che siano ricondotti ai notori prezzi di mercato correnti nella zona, la loro effettiva sussi- stenza e la loro valenza attengono al merito e avrebbero dovuto essere contrad- detti nei precedenti gradi di giudizio.
1.4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. राम 7 2. Poiché il Ministero delle finanze si è costituito al solo fine di parteci- e yon vi he pouteapt √x pare all'udienza di discussione, non v'è ragione perché ci si pronunci sulle spe- se relativamente al giudizio di cassazione.
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VEX La Corte rigetta il ricorso. Nulla perte spese Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2001. Il Presidente From the Il relatore ed estensore Incloncellt TERE C1 Innocenzo TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi NN TA E 6 N 8 S 9 O I 1 . / Z A N 4 A I / 6 R R B 2 T A . S I R L T . L G P U . A E D B R . I B L R E A A D T A T D I I 1 S R E 3 N E 1 T E T S . N I E N A S A E M 8