Ordinanza cautelare 6 giugno 2024
Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 08/04/2026, n. 6310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6310 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04490/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4490 del 2024, proposto da
Condominio via Torre San Biele n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Coluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato LA Menghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio via Torre San Biele n. 54, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
LA BA, non costituita in giudizio.
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 7 del 05/02/24 con cui il Sindaco del Comune di Viterbo, ai sensi degli artt. 30 del D. Lgs. n. 285/1992 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, ha ordinato al Condominio ricorrente, a LA BA e al Condominio di via Torre San Biele n. 54: “ di effettuare nell’immediatezza tutti gli interventi necessari alla risoluzione della problematica derivante dalla perdita delle tubature fognarie private, al fine di tutelare l’incolumità, l’igiene e salubrità per persone e cose ”;
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non portato a conoscenza del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo;
Vista la nota, notificata all’Amministrazione resistente il 13/13/2026 e depositata in giudizio in pari data, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa NZ OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Condominio ricorrente, con gravame notificato alle controparti il 4/04/2024 e depositato in giudizio il 22/04/2024, ha impugnato gli atti meglio specificati in giudizio.
2. Successivamente, il difensore del ricorrente, con atto notificato alla sola Amministrazione comunale ( medio tempore costituitasi) il 13/03/2026 e depositato presso la Segreteria di questo Tribunale in pari data, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto e chiesto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
3. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2026, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
4.1 Dagli atti e dalle risultanze dell’odierna udienza emerge, infatti, che l’atto di rinuncia al ricorso, depositato dalla parte ricorrente, non risulta conforme ai presupposti normativamente richiesti per la sua valida produzione di effetti.
4.2 In primo luogo, il difensore del Comune di Viterbo ha dichiarato in udienza di non aver ricevuto la notificazione dell’atto di rinuncia, pur non opponendosi alla stessa; tuttavia, la rinuncia non risulta notificata neppure alle altre parti del presente giudizio e, inoltre, è sottoscritta dal solo difensore della parte ricorrente, il quale non ha documentato il possesso dell’apposita procura speciale alla rinuncia richiesta dall’art. 84, comma 1, c.p.a. Non può, infatti, essere considerata quale procura speciale la procura ad litem conferita con l’atto introduttivo del giudizio, anche qualora essa contenga una clausola che attribuisce al difensore la facoltà di rinunciare agli atti. Tale orientamento è costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la rinuncia al ricorso – quando non sia sottoscritta dalla parte personalmente, ma dal difensore - richiede una procura speciale conferita espressamente per tale specifico atto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1846/2017; Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Reggio Calabria, 29 aprile 2021, n. 368; T.A.R. Veneto, n. 116/2019; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 28 dicembre 2018, n. 12588; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15 ottobre 2015, n. 2189).
Deve, quindi, concludersi che il Collegio non può dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia, poiché quella depositata dalla parte ricorrente non rispetta tutte le prescrizioni di cui all’art. 84, cod. proc. amm. e, quindi, è irrituale (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, 11/2/2022, n.1668).
4.3 Da detta “rinuncia irrituale” è, tuttavia, possibile desumere, come da giurisprudenza consolidata, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 4, c.p.a., il quale dispone che: “ anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 febbraio 2011 n. 6484; Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2940 del 2015 e Sezione IV, sentenza n. 1846 del 2017; ex multis T.A.R. Puglia, Lecce, n. 23/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, 27/12/2023, n. 19773).
Quindi, nel caso di specie, dalla (irrituale) dichiarazione di rinuncia resa dal difensore della parte ricorrente, può desumersi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con conseguente declaratoria della sua improcedibilità ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a.
6. Sussistono i presupposti di legge – stante la definizione in rito del processo - per disporre la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL AV, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
NZ OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ OL | EL AV |
IL SEGRETARIO