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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4743/2022 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA II Sezione civile Verbale della causa n. 4743/2022 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 16.12.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di (P. Iva ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, dall'avv. Andrea Caristi, già difensore dell'attore
Parte_2
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4743/2022 R.G. TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Caristi
opponente contro
(P. Iva , C.f. ), con sede Parte_1 Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, e per essa, quale procuratore, Controparte_2
(P. Iva , c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione, notificato in data 10.10.2022, ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 905/2022, R.G. n. 1399/2022, del 21/06/2022 emesso dal Tribunale di Messina, notificato il 26/08/2022., con il quale il Tribunale gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 32.866,35 oltre gli interessi al tasso convenzionale indicato in ricorso, nonché le ulteriori
1 spese liquidate per la fase monitoria, in favore di quale cessionaria del credito, a Controparte_3 titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. n. 20045997253523, sottoscritto in data 13.8.2010 con Findomestic S.p.a.. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la mancanza di prova scritta del credito e dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, nonché la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per mancata prova della cessione e la prescrizione quinquennale del credito. Nel merito, ha contestato la dovutezza del credito. Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone Parte_1 il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
Ai fini della decisione, occorre preliminarmente evidenziare, in relazione alla rinuncia alla procura da parte del difensore della parte attrice opponente, c.d. dismissione del mandato, ex art. 85 c.p.c., che ai sensi dell'art. 85 c.p.c., "La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore". Sul punto, deve condividersi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui la "rinuncia" alla procura (c.d. "dismissione del mandato"), così come la sua revoca, privano il procuratore della facoltà di compiere e ricevere atti soltanto se accompagnate dalla sostituzione con altro difensore, mentre, in difetto, consentono il perdurare di quelle funzioni di strumento e collegamento tra la parte difesa e gli altri soggetti del processo, che sono proprie del ministero del difensore (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 04 agosto 2005, n. 16336; Cass. civile, sez. II, 11 aprile 2001, n. 5410; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2000, n. 9294; Cass. civile, Sezioni Unite, 28 ottobre 1995, n. 11303). Poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano de plano il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 04 agosto 2005, n. 16336). Quindi, la citata disposizione dev'essere interpretata nel senso che, fino a quel momento, il difensore conserva le sue funzioni, sia in relazione alla legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nel suo interesse (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 28 ottobre 1995, n. 11303). Inoltre, qualora non sia avvenuta la sostituzione di un nuovo difensore al posto di quello rinunciatario (o revocato), deve escludersi la nullità della sentenza, proprio perché il processo continua regolarmente (cfr. Cass. civile 21 luglio 1972 n. 2499).
Infine, è opportuno precisare che, in mancanza di sostituzione del difensore, restano operanti le conclusioni precedentemente specificate dal difensore rinunciatario (cfr. Cass. civile n. 698 del 1974).
Ciò premesso, deve rilevarsi l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle
2 condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto.
A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e di prova scritta del credito dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono.
In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, sottoscritto dall'opponente, gli estratti conto, il contratto di cessione con l'elenco dei crediti ceduti, su cui si fonda la pretesa monitoria (all. al fascicolo monitorio), sicché non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, avendo l'opponente censurato solo genericamente la veridicità dei documenti allegati, senza operare un formale disconoscimento e senza negare il proprio inadempimento.
3 Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito specificatamente la debenza della somma ingiunta.
Va, infatti, in primo luogo, rigettata l'eccezione di parte opponente di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, infatti, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713), sicchè, nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790).
Deve, quindi ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione dei crediti in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in favore di prima, e di dopo, attraverso Controparte_4 Controparte_3 la produzione documentale del contratto di cessione dei crediti da ad e lista CP_4 Parte_1 crediti ceduti (doc 8 e 9 monitorio) , la pubblicazione in gazzetta ufficiale (doc 1 monitorio), l'allegazione della visura camerale dell'opposta da cui emerge l'iscrizione della cessione stessa nel registro delle imprese, la raccomandata A/r di cessione e la prova della sua regolare notificazione (doc 7 monitorio e 5-6 comparsa). Da ultimo è stata finanche allegata la comunicazione della stessa cedente, che da recente giurisprudenza è di per sé sufficiente a provare la cessione del credito in oggetto.
Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei, unitamente alla raccomandata
4 a/r informativa della cessione recante l'indicazione del numero del contratto originario sottoscritto, trasmessa da unitamente alla medesima dichiarazione da parte della cedente Parte_1 CP_4 non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo al debitore ceduto, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”; conf. Tribunale Napoli Nord, 16.01.2025, n. 173, ha precisato che “quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014)”).
Sotto altro profilo va comunque rigettata la eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale.
Il termine di prescrizione da applicare alla presente fattispecie è semmai quello decennale;
nei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non dalla data di stipula del mutuo.
Ebbene, nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso era stabilità in 84 rate mensile con prima scadenza il 05/10/2010 ed ultima il 05/09/2017, il decreto ingiuntivo in questione è stato notificato in data 26/08/2022 e precedentemente, come provato dalla opposta, è stata inviata stata la lettera racc. del 10/03/2017 al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione.
L'eccezione pertanto è infondata.
L'opposizione proposta da va, pertanto, rigettata e il decreto ingiuntivo opposto Parte_2 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei suoi confronti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore della banca opposta.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4743/2022R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 905/2022, R.G. n. 1399/2022, del 21/06/2022 emesso dal Tribunale di Messina;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della banca opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 16 dicembre 2025.
Il Giudice Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
6
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA II Sezione civile Verbale della causa n. 4743/2022 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 16.12.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di (P. Iva ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, dall'avv. Andrea Caristi, già difensore dell'attore
Parte_2
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4743/2022 R.G. TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Caristi
opponente contro
(P. Iva , C.f. ), con sede Parte_1 Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, e per essa, quale procuratore, Controparte_2
(P. Iva , c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione, notificato in data 10.10.2022, ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 905/2022, R.G. n. 1399/2022, del 21/06/2022 emesso dal Tribunale di Messina, notificato il 26/08/2022., con il quale il Tribunale gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 32.866,35 oltre gli interessi al tasso convenzionale indicato in ricorso, nonché le ulteriori
1 spese liquidate per la fase monitoria, in favore di quale cessionaria del credito, a Controparte_3 titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. n. 20045997253523, sottoscritto in data 13.8.2010 con Findomestic S.p.a.. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la mancanza di prova scritta del credito e dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, nonché la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per mancata prova della cessione e la prescrizione quinquennale del credito. Nel merito, ha contestato la dovutezza del credito. Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone Parte_1 il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
Ai fini della decisione, occorre preliminarmente evidenziare, in relazione alla rinuncia alla procura da parte del difensore della parte attrice opponente, c.d. dismissione del mandato, ex art. 85 c.p.c., che ai sensi dell'art. 85 c.p.c., "La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore". Sul punto, deve condividersi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui la "rinuncia" alla procura (c.d. "dismissione del mandato"), così come la sua revoca, privano il procuratore della facoltà di compiere e ricevere atti soltanto se accompagnate dalla sostituzione con altro difensore, mentre, in difetto, consentono il perdurare di quelle funzioni di strumento e collegamento tra la parte difesa e gli altri soggetti del processo, che sono proprie del ministero del difensore (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 04 agosto 2005, n. 16336; Cass. civile, sez. II, 11 aprile 2001, n. 5410; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2000, n. 9294; Cass. civile, Sezioni Unite, 28 ottobre 1995, n. 11303). Poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano de plano il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 04 agosto 2005, n. 16336). Quindi, la citata disposizione dev'essere interpretata nel senso che, fino a quel momento, il difensore conserva le sue funzioni, sia in relazione alla legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nel suo interesse (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 28 ottobre 1995, n. 11303). Inoltre, qualora non sia avvenuta la sostituzione di un nuovo difensore al posto di quello rinunciatario (o revocato), deve escludersi la nullità della sentenza, proprio perché il processo continua regolarmente (cfr. Cass. civile 21 luglio 1972 n. 2499).
Infine, è opportuno precisare che, in mancanza di sostituzione del difensore, restano operanti le conclusioni precedentemente specificate dal difensore rinunciatario (cfr. Cass. civile n. 698 del 1974).
Ciò premesso, deve rilevarsi l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle
2 condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto.
A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e di prova scritta del credito dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono.
In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, sottoscritto dall'opponente, gli estratti conto, il contratto di cessione con l'elenco dei crediti ceduti, su cui si fonda la pretesa monitoria (all. al fascicolo monitorio), sicché non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, avendo l'opponente censurato solo genericamente la veridicità dei documenti allegati, senza operare un formale disconoscimento e senza negare il proprio inadempimento.
3 Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito specificatamente la debenza della somma ingiunta.
Va, infatti, in primo luogo, rigettata l'eccezione di parte opponente di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, infatti, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713), sicchè, nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790).
Deve, quindi ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione dei crediti in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in favore di prima, e di dopo, attraverso Controparte_4 Controparte_3 la produzione documentale del contratto di cessione dei crediti da ad e lista CP_4 Parte_1 crediti ceduti (doc 8 e 9 monitorio) , la pubblicazione in gazzetta ufficiale (doc 1 monitorio), l'allegazione della visura camerale dell'opposta da cui emerge l'iscrizione della cessione stessa nel registro delle imprese, la raccomandata A/r di cessione e la prova della sua regolare notificazione (doc 7 monitorio e 5-6 comparsa). Da ultimo è stata finanche allegata la comunicazione della stessa cedente, che da recente giurisprudenza è di per sé sufficiente a provare la cessione del credito in oggetto.
Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei, unitamente alla raccomandata
4 a/r informativa della cessione recante l'indicazione del numero del contratto originario sottoscritto, trasmessa da unitamente alla medesima dichiarazione da parte della cedente Parte_1 CP_4 non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo al debitore ceduto, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”; conf. Tribunale Napoli Nord, 16.01.2025, n. 173, ha precisato che “quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014)”).
Sotto altro profilo va comunque rigettata la eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale.
Il termine di prescrizione da applicare alla presente fattispecie è semmai quello decennale;
nei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non dalla data di stipula del mutuo.
Ebbene, nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso era stabilità in 84 rate mensile con prima scadenza il 05/10/2010 ed ultima il 05/09/2017, il decreto ingiuntivo in questione è stato notificato in data 26/08/2022 e precedentemente, come provato dalla opposta, è stata inviata stata la lettera racc. del 10/03/2017 al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione.
L'eccezione pertanto è infondata.
L'opposizione proposta da va, pertanto, rigettata e il decreto ingiuntivo opposto Parte_2 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei suoi confronti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore della banca opposta.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4743/2022R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 905/2022, R.G. n. 1399/2022, del 21/06/2022 emesso dal Tribunale di Messina;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della banca opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 16 dicembre 2025.
Il Giudice Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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