Sentenza 25 novembre 2016
Massime • 2
L'imputato, che non abbia appellato la sentenza di primo grado o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile può ricorrere contro la sentenza di secondo grado solo se con quest'ultima vengono accolti i motivi di gravame del coimputato che siano a lui estensibili senza che sia stato pronunciato l'effetto estensivo nei suoi confronti, mentre non può dolersi del mancato accoglimento dei motivi dedotti dal coimputato nei confronti della sentenza di primo grado.
L'estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. si produce soltanto nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti e non anche quando, invece, essa sia maturata in epoca successiva a tale passaggio in giudicato.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, impugnazione, prescrizione, coimputato non impugnante, effetto estensivo, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2016, n. 9731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9731 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2016 |
Testo completo
0973 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA GIOVANNI DIOTALLEVI Dott. - Presidente - N. 3143 Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 27282 2016 Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI AN N. IL 15/12/1979 avverso l'ordinanza n. 209/2016 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 31/03/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Dott. ne to dazani, che ha concluso per l' annullamento sente ziuvio be imfuguste for che il resto è estriuts for frescrizione;
rilevate le regolarità stegli avvisi di rito;
ये Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da AN FI, generalizzato ed imputato come in atti, contro la sentenza emessa in data 13 febbraio 2014 dal Tribunale di Chieti, sez. Ortona, che lo aveva dichiarato colpevole di concorso nel reato di cui all'art. 707 c.p., commesso in data 17 novembre 2010. Contro tale provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I erronea applicazione della legge penale, per non essere stato riconosciuto in favore dell'imputato l'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato, che aveva comportato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, a nulla rilevando in contrario la riconosciuta e non contestata tardività dell'appello, che ne aveva comportato la declaratoria di inammissibilità. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come riportato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché presentato per un motivo non consentito, e comunque manifestamente infondato. Deve premettersi che, secondo l'orientamento di questa Corte (Sez. VI, n. 8247 del 17/05/1993, Rv. 194962), che il collegio condivide e ribadisce, l'imputato che non abbia appellato la sentenza di primo grado (o la cui impugnazione sia dichiarata come nel casi di specie - inammissibile) può - ricorrere contro la sentenza di secondo grado solo se con quest'ultima vengono accolti i motivi di gravame del coimputato che siano a lui estensibili senza che sia stato pronunciato l'effetto estensivo nei suoi confronti, mentre non può dolersi del mancato accoglimento dei motivi dedotti dal coimputato nei confronti della sentenza di primo grado.
1. Ciò premesso, deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 19054 del 20/12/2012, dep. 02/05/2013, Rv. 255297), con affermazione in diritto che il collegio condivide e ribadisce, hanno già chiarito che la declaratoria di estinzione del reato (nel caso di specie per prescrizione), spettante al coimputato, non può essere estesa, in forza della regola di estensione sancita dall'art. 587 cod. proc. pen., anche in favore del coimputato non impugnante (oppure, come nel caso di specie, tardivamente impugnante), nei casi in cui il giudicato di colpevolezza si sia consolidato nei confronti di quest'ultimo prima del verificarsi dell'effetto estintivo maturato in ragione dell'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla presentazione dell'appello. Nel medesimo senso si è successivamente pronunziata Sez. V, n. 15623 del 27/01/2016, Rv. 266551. Il precedente citato dal ricorrente (Sez. III, n. 10223 del 24/01/2013, dep. 05/03/2013, Rv. 254639) è superato dalla citata decisione delle Sezioni Unite, la cui motivazione fu depositata in data successiva;
altro precedente pronunciatosi nel medesimo senso (Sez. II, n. 33429 del 12/05/2015, Rv. 264139) non appare condivisibile, perché si pone in immotivato contrasto con le argomentazioni poste dalle Sezioni Unite a fondamento dell'enunciato principio. Nel caso di specie, il giudicato di colpevolezza si è consolidato nei confronti dell'odierno ricorrente allo scadere del termine per la presentazione dell'appello, ovvero in data 28/02/2014 (l'appello fu successivamente, ma tardivamente, presentato); l'estinzione del reato per prescrizione in favore del coimputato appellante è maturata dopo l'emissione della sentenza di primo grado, e dopo a scadenza del termine per proporre l'impugnazione, ovvero in data 17/11/2015. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della non rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 2
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica 25 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 28 FEB. 2017 CANCELLERE AU AN 3