Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2016, n. 9731
CASS
Sentenza 25 novembre 2016

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L'imputato, che non abbia appellato la sentenza di primo grado o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile può ricorrere contro la sentenza di secondo grado solo se con quest'ultima vengono accolti i motivi di gravame del coimputato che siano a lui estensibili senza che sia stato pronunciato l'effetto estensivo nei suoi confronti, mentre non può dolersi del mancato accoglimento dei motivi dedotti dal coimputato nei confronti della sentenza di primo grado.

L'estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. si produce soltanto nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti e non anche quando, invece, essa sia maturata in epoca successiva a tale passaggio in giudicato.

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  • 1Processo penale, impugnazione, prescrizione, coimputato non impugnante, effetto estensivo, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2016, n. 9731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9731
Data del deposito : 25 novembre 2016

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