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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8026 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in 05/11/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n.
149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19000/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall' avv. Pasquale Biondi e con Parte_1
lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
E
Contr (nel prosieguo denominato anche ), in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti Pasquale Allocca e dall'avv. Imperia Tagliafierro e con i medesimi elettivamente domiciliato in Napoli al Corso
Garibaldi, 387
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno da eccessivo straordinario.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 06.09.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di avere svolto un numero elevato di ore straordinarie esorbitante i limiti contrattuali, nei periodi specificamente indicati nel ricorso introduttivo, tale da determinare un danno da usura psicofisica. In diritto, ha richiamato gli artt. 2087 c.c., 5 del D.lgs. n.66/2003 e 28 del CCNL autoferrotranvieri
27.11.2000 e ha concluso chiedendo di “1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal
01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al
31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €110.612,96 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme”; il tutto con vittoria di spese di lite.
L'ente resistente si è costituito tempestivamente in giudizio deducendo con articolate considerazioni, in fatto ed in diritto, l'infondatezza della domanda attorea;
in via concessiva ed eventuale, ha rideterminato gli importi eventualmente spettanti al ricorrente.
In data odierna, la causa è stata decisa con separata sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Le questioni controverse tra le parti riguardano la possibilità di considerare eccessiva la prestazione lavorativa resa dal ricorrente oltre i limiti contrattuali di espletamento del lavoro in orario straordinario al punto da integrare un danno da usura psico fisica, la necessità di allegazione e prova del danno assertivamente patito e la corretta quantificazione di tale danno.
In punto di diritto, trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere
e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore. 2.
In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. Il limite è dunque stato fissato in 300 ore annuali suddivise in due semestri di 26 settimane da 150 ore.
L'art. 27 del CCNL prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
Alla luce della disciplina applicabile al caso di specie, il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili (300 ore annuali).
Tanto esposto in punto di diritto, va osservato che le buste paga allegate da parte ricorrente sono idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario –
l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Ciò posto, come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass.
14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”.
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi”.
Pertanto, come precisato dalla Cassazione, “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante” (Cass. n. 12539/19).
Quanto all'evento dannoso risarcibile, il danno da stress, o usura psicofisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Nel caso in esame, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha infatti distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
In base ai principi enunciati dalla Suprema Corte, da cui è possibile trarre la conclusione che si tratta di un danno da usura psicofisica in re ipsa, è richiesta la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni.
Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 150 ore nelle 26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva, per cui è possibile ritenere che parte ricorrente ha svolto lavoro straordinario per un numero di ore di gran lunga superiore al limite annuo di 300 ore, consentito in maniera sistematica e protratta per più anni.
La società assume che non dovrebbero computarsi a norma dell'art. 5 del dlgs citato, i “casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”, nonché “casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Invero, tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro. Sono state prodotte da ciascun ricorrente le buste paga per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati i relativi conteggi sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario eccedenti rispetto alla norma contrattuale.
Sono, quindi, ravvisabili nella fattispecie in esame lo svolgimento di un numero ingente di ore (in alcuni casi anche pari al doppio) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto, (art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale e l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
La Corte di Cassazione con le pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore.
Parte resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Esso inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Va richiamato quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 34377/22 laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore
[…] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente”. Avuto riguardo al caso in esame, l'eccezione è infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione è iniziato a decorrere a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea.
In ordine al quantum, va detto che il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che
“tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”. Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole, deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio.
Orbene, come condivisibilmente ritenuto da altro Giudice del Tribunale di Napoli “nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non
l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione… orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente (
11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata
è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.” (cfr. sentenza n. 1787/2025 dott. Bonfiglio).
Orbene, considerando il periodo di protrazione dell'eccedenza straordinaria e il numero di ore prestate oltre il limite contrattuale, il credito spettante a parte ricorrente va rideterminato, considerando che esso risulta quantificato sulla base dell'intera retribuzione maggiorata.
L'importo va calcolato sulla base del numero complessivo di ore di lavoro straordinario espletate in eccesso nel periodo intercorso dall'01/01/2013 e fino al 31/12/2023 - così come indicate nel prospetto allegato al ricorso - nonché della percentuale uniforme del 20% applicata dal Giudicante (in luogo
Contr anche di quella del 10% e del 30% proposta da ).
L' va, pertanto, condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_1 dell'importo di € 18.472,7 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda giudiziale al soddisfo ( in mancanza di atti di costituzione in mora antecedenti).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore del decisum.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 18.472,7 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla
[...] domanda giudiziale al soddisfo;
condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.503,50 per compenso professionale già compresa la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto oltre oneri accessori come per legge ed € 379,50 a titolo di CU se versato con attribuzione.
Napoli, 05.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in 05/11/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n.
149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19000/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall' avv. Pasquale Biondi e con Parte_1
lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
E
Contr (nel prosieguo denominato anche ), in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti Pasquale Allocca e dall'avv. Imperia Tagliafierro e con i medesimi elettivamente domiciliato in Napoli al Corso
Garibaldi, 387
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno da eccessivo straordinario.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 06.09.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di avere svolto un numero elevato di ore straordinarie esorbitante i limiti contrattuali, nei periodi specificamente indicati nel ricorso introduttivo, tale da determinare un danno da usura psicofisica. In diritto, ha richiamato gli artt. 2087 c.c., 5 del D.lgs. n.66/2003 e 28 del CCNL autoferrotranvieri
27.11.2000 e ha concluso chiedendo di “1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal
01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al
31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €110.612,96 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme”; il tutto con vittoria di spese di lite.
L'ente resistente si è costituito tempestivamente in giudizio deducendo con articolate considerazioni, in fatto ed in diritto, l'infondatezza della domanda attorea;
in via concessiva ed eventuale, ha rideterminato gli importi eventualmente spettanti al ricorrente.
In data odierna, la causa è stata decisa con separata sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Le questioni controverse tra le parti riguardano la possibilità di considerare eccessiva la prestazione lavorativa resa dal ricorrente oltre i limiti contrattuali di espletamento del lavoro in orario straordinario al punto da integrare un danno da usura psico fisica, la necessità di allegazione e prova del danno assertivamente patito e la corretta quantificazione di tale danno.
In punto di diritto, trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere
e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore. 2.
In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. Il limite è dunque stato fissato in 300 ore annuali suddivise in due semestri di 26 settimane da 150 ore.
L'art. 27 del CCNL prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
Alla luce della disciplina applicabile al caso di specie, il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili (300 ore annuali).
Tanto esposto in punto di diritto, va osservato che le buste paga allegate da parte ricorrente sono idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario –
l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Ciò posto, come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass.
14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”.
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi”.
Pertanto, come precisato dalla Cassazione, “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante” (Cass. n. 12539/19).
Quanto all'evento dannoso risarcibile, il danno da stress, o usura psicofisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Nel caso in esame, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha infatti distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
In base ai principi enunciati dalla Suprema Corte, da cui è possibile trarre la conclusione che si tratta di un danno da usura psicofisica in re ipsa, è richiesta la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni.
Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 150 ore nelle 26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva, per cui è possibile ritenere che parte ricorrente ha svolto lavoro straordinario per un numero di ore di gran lunga superiore al limite annuo di 300 ore, consentito in maniera sistematica e protratta per più anni.
La società assume che non dovrebbero computarsi a norma dell'art. 5 del dlgs citato, i “casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”, nonché “casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Invero, tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro. Sono state prodotte da ciascun ricorrente le buste paga per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati i relativi conteggi sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario eccedenti rispetto alla norma contrattuale.
Sono, quindi, ravvisabili nella fattispecie in esame lo svolgimento di un numero ingente di ore (in alcuni casi anche pari al doppio) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto, (art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale e l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
La Corte di Cassazione con le pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore.
Parte resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Esso inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Va richiamato quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 34377/22 laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore
[…] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente”. Avuto riguardo al caso in esame, l'eccezione è infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione è iniziato a decorrere a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea.
In ordine al quantum, va detto che il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che
“tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”. Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole, deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio.
Orbene, come condivisibilmente ritenuto da altro Giudice del Tribunale di Napoli “nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non
l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione… orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente (
11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata
è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.” (cfr. sentenza n. 1787/2025 dott. Bonfiglio).
Orbene, considerando il periodo di protrazione dell'eccedenza straordinaria e il numero di ore prestate oltre il limite contrattuale, il credito spettante a parte ricorrente va rideterminato, considerando che esso risulta quantificato sulla base dell'intera retribuzione maggiorata.
L'importo va calcolato sulla base del numero complessivo di ore di lavoro straordinario espletate in eccesso nel periodo intercorso dall'01/01/2013 e fino al 31/12/2023 - così come indicate nel prospetto allegato al ricorso - nonché della percentuale uniforme del 20% applicata dal Giudicante (in luogo
Contr anche di quella del 10% e del 30% proposta da ).
L' va, pertanto, condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_1 dell'importo di € 18.472,7 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda giudiziale al soddisfo ( in mancanza di atti di costituzione in mora antecedenti).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore del decisum.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 18.472,7 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla
[...] domanda giudiziale al soddisfo;
condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.503,50 per compenso professionale già compresa la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto oltre oneri accessori come per legge ed € 379,50 a titolo di CU se versato con attribuzione.
Napoli, 05.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario