Sentenza 20 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15641 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
ᎧᎧ ) . CA TALIANA1564 17 0.3% IN NOME DEL POP O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSA E Oggetto Resf. Gvice SEZIONE TERZA CIVILE Senola pubblica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente - R.G.N. 10378/00 31822 Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere- Cron. 4100 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rep. Dott. IO LIMONGELLI - Consigliere Ud.13/05/03 - -- Consigliere Dott. Michele LO PIANO CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 85344 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro 1 IA EA, IA SA, NO NA in PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che li difende anche disgiuntamente 2003 * 1133 all'avvocato ALESSANDRO BORDA, giusta delega in atti;
-1- A controricorrenti -
contro
SC RI NA, TI MI IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARZIALE 36, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA RI RITA TROVATO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ORNELLA SONCIN, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 1119/99 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione III Civile, emessa il 16/07/99 e depositata il 11/08/99 (R.G. 585/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Rinaldo GEREMIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del I e del II motivo e l'accoglimento del III motivo di ricorso. -2- Svolgimento del processo La controversia ha tratto origine da un fatto accaduto il 1. - 18.1.1986 a Torino nella prima classe di un istituto tecnico industriale di Stato. Lo studente di quindici anni LI TT, cingendolo al collo con una stretta, provocava lesioni, di una notevole gravità, al compagno di classe ND ZI. 2. - I genitori di questi, RE ZI e TA VI, in. rappresentanti legali del figlio, convenivano in proprio e come al tribunale il Ministero della pubblica giudizio davanti istruzione ed i genitori dell'altro ragazzo, LI IO TT e RI LI BI. Il giudizio si chiudeva in primo grado con la condanna solidale del ministero e della BI al risarcimento dei danni a favore degli attori.
3. Impugnata con appello principale dal ministero e con appello incidentale dagli attori e dai convenuti, la sentenza stata in parte riformata. La corte d'appello, con sentenza 11.8.1999, ha escluso la responsabilità della BI, ha confermato quella del ministero ed ha liquidato in diversa misura i danni da risarcire.
4. Il Ministero della pubblica istruzione ha chiesto la cassazione della sentenza. Hanno resistito con controricorso le altre parti. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene tre motivi. 3 2. La cassazione della sentenza, con il primo motivo, viene chiesta per i vizi di violazione di norme di diritto e di insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2048 cod. civ.). Il motivo riguarda la parte della sentenza in cui la corte d'appello ha escluso sia stata data dal ministero la prova di non aver potuto impedire il fatto.
2.1. La corte d'appello ha primo accertato come l'episodio s'era venuto determinando, negli attimi che avevano preceduto in classe la ripresa delle lezioni dopo la ricreazione, ed ha poi valutato f1 comportamento tenuto dall'insegnante di matematica presente in classe. Ha svolto queste considerazioni. Sull'insegnante grava l'obbligo di Osservare con la massima attenzione i comportamenti degli allievi durante il periodo critico dell'intervallo finalizzato alla ricreazione. Era dunque corretto rimproverare all'insegnante di avere interpretato in senso eccessivamente ottimistico il gesto manesco col quale il TT aveva costretto il compagno ad abbassare il collo che egli stava per sottoporre alla stretta. Ci si doveva tuttavia chiedere se avrebbe potuto avere qualche e preventiva rispetto al disgraziato efficacia interruttiva epilogo l'intervento immediato dell'insegnante, che si sarebbe trepotuto risolvere solo in un richiamo verbale, nei due о secondi durante i quali l'azione dannosa s'era consumata, prima che l'altro studente cadesse per terra. 4 dati processuali non erano sufficienti per dare a questa domanda una risposta sicuramente positiva. Il ragionamento svolto dal tribunale, il quale aveva rimproverato all'insegnante un atteggiamento omissivo dettato da imprudente ottimismo, era compatibile, nel caso concreto, col dubbio circa l'efficacia interruttiva dell'ipotetico intervento esigibile nei confronti di una docente resa particolarmente accorta da consumata esperienza. Peraltro, il ministero, sostituto processuale dell'insegnante, si può esimere dal giudizio di responsabilità per il danno causato dal fatto illecito compiuto dall'allievo il quale si trovi sotto la vigilanza dell'insegnante, soltanto se prova che l'insegnante non è stato in grado di impedire l'evento dannoso, eventualmente attraverso un uncomportamento preventivo, quale può essere divieto verbale perentorio, diretto all'allievo, di proseguire l'azione scherzosamente aggressiva. Il ministero non era riuscito a dare la prova posta a suo carico dalla presunzione normativa di colpa dell'insegnante. 2.2. - La critica svolta nel motivo è incentrata su questi punti. La responsabilità del fatto illecito del proprio allievo può essere imputata all'insegnante, quando questo si è trovato nella condizione di poter impedire la sua condotta. Mano a mano che il grado di maturità degli alunni cresce, diminuisce la necessità che la vigilanza su di loro si attui attraverso una continua presenza. 5 Ora, la corte d'appello aveva accertato che l'episodio s'era svolto in modo tanto repentino da rendere impossibile ed inutile un qualsiasi intervento dell'insegnante, cui per questo non è stata attribuita alcuna colpa. Dunque, l'affermazione della responsabilità del ministero è frutto anche di una duplice contraddizione. 2.3. - Il motivo non è fondato. La corte d'appello ha ritenuto che il ministero non abbia, provato che l'insegnante non avrebbe potuto impedire il fatto. Ha si espresso il dubbio sul se si sarebbe potuto distogliere studente dal proseguire nel suo gesto, scherzoso forse, ma certo pericoloso, però non ha escluso che un perentorio richiamo avrebbe potuto sortire effetto né va trascurato che all'insegnate è stato attribuito un atteggiamento eccessivamente ottimistico nel valutare l'esordio di quel gesto, e questo indica che quel perentorio richiamo avrebbe potuto essere tempestivo. Se questa è stata la valutazione che delle prove ha dato la corte d'appello, il giudizio di merito che ne è risultato non può essere considerato contrario a diritto né contraddittorio. L'esonero da responsabilità, secondo l'art. 2048, terzo comma, cod. civ., richiede la prova di non aver potuto impedire l'evento. Il dubbio quanto alla possibilità che il fatto potesse essere impedito non va a vantaggio della parte rispetto alla quale opera il criterio di imputazione della responsabilità.
3. La cassazione della sentenza, col secondo motivo, viene chiesta per violazione di norme di diritto e difetto di ancora 6 motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2048 cod. civ.). La parte di sentenza impugnata è la pronuncia con cui la corte d'appello ha escluso che del danno cagionato dal proprio figlio dovesse risponderne anche la madre, costei in base al primo comma dell'art. 2048. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Il rigetto della domanda proposta dagli attori contro la madre, dell'altro studente è stata basata sulla seguente considerazione, che al ministero è apparsa assai laconica: Se l'evento dannoso scaturi da un comportamento scherzosamente aggressivo che, sebbene pericoloso, viene tollerato tra studenti di 15-16 anni, allora non merita conferma la imputazione di culpa in educando mossa dal tribunale a LI BI, madre del TT>. Tuttavia, il ministero non ha interesse ad impugnare questo capo della decisione perché, nei confronti degli attori, esso non modifica il contenuto della sua responsabilità: quando un fatto illecito si può imputare alla condotta di più soggetti, tutti sono obbligati per l'intero al risarcimento del danno e ognuno può essere chiesto di risarcirlo (art. 2055, primo comma, cod. civ.). Né la statuizione impedisce il futuro esercizio del diritto di regresso del ministero in confronto della BI, perché il ministero, nel giudizio concluso con la sentenza impugnata tale diritto di regresso non lo ha esercitato e quindi la decisione non può fare stato, nei suoi confronti, quanto alla esistenza о meno anche di una responsabilità della BI, che i giudici hanno 7 negato pronunciando sulla domanda proposta dai danneggiati (Cass. 10 maggio 2001 n. 6502).
4. Il terzo ed ultimo motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 n. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice). Il ricorrente sostiene che anche per ciò che attiene alla quantificazione dei danni, di nuovo integralmente liquidati dalla, corte d'appello all'esito di una nuova indagine tecnica, la sentenza appare gravemente erronea. Questo perché la corte d'appello pervenuta ad una sostanziale maggiorazione di tutte le voci di danno, ad eccezione nonostante la parte appellata si fossedel tasso d'interessi, limitata a proporre appello incidentale, come risultava dalle conclusioni, solo per ottenere una più elevata liquidazione dei danni permanenti alla persona. 4.1. - Il motivo di ricorso si incentra dunque su questo punto, se e rispetto a quali componenti del danno liquidate dal tribunale, la corte d'appello dovesse tornare a decidere in considerazione dell'appello incidentale. Non investe, invece, il modo seguito per compiere tale nuova liquidazione.
4.2. Risulta dalla comparsa di risposta depositata in secondo grado dagli attori, tra i quali era anche ND ZI, divenuto maggiorenne, che essi alla corte d'appello di domandarono 0 0 i liquidare i danni permanenti alla persona dello stesso ND ZI in misura più elevata. Si deve dunque escludere che la corte d'appello sia andata oltre quanto le era stato chiesto, quando ha proceduto a nuova liquidazione sia del danno alla salute provocato dalla invalidità permanente sia del danno patrimoniale dovuto alla perdita della capacità di guadagno prodotta da quella invalidità.
4.2. Lo stesso non si può dire del risarcimento del danno da. invalidità temporanea che ha subito modifiche sia nella durata temporale del parametro giornaliero di sia nel riferimento liquidazione del danno. Come non lo si può dire del risarcimento del danno liquidato ai genitori per le spese mediche e di assistenza sanitaria che è moneta, ma riferita ad un stato bensì espresso nella stessa momento temporale anteriore.
4.3. Il motivo è dunque fondato. 5. - Il ricorso è in parte accolto ed in parte è rigettato. La sentenza impugnata è cassata, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nelle parti che seguono: dove, modificando la pronuncia resa dal tribunale, ha cambiato il capitale, liquidato dallo stesso tribunale a favore di RE ZI e TA VI, a risarcimento del danno costituito dalle spese per cure mediche e di assistenza, da L. 14.390.485 riferite alla data del 10.2.1995 alla stessa somma, ma riferita alla data del 18.1.1986; altresì, dove ha cambiato la somma liquidata a favore di ND ZI, a risarcimento del danno da invalidità temporanea da L. 51.100.000, riferite alla prima data, in L. 62.769.000 diversa durata di riferite alla seconda data, sulla base di una tale invalidità. Per queste parti, resta per estensione cassata anche la liquidazione del danno da ritardo nel pagamento delle somme di cui si è appena detto, con la esclusione del saggio di interesse da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno, che la corte d'appello, in accoglimento di motivo proposto dal ministero, ha ridotto dal 7,50% al 6%. La causa è rimessa davanti al giudice di rinvio perché torni a determinare la somma dovuta per tali voci di danno. Il giudice di rinvio è indicato in diversa sezione della corte d'appello di Torino.
6. La Corte ritiene equo compensare le spese di questo grado del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa in relazione e rinvia la causa ad altra sezione della corte d'appello di Torino;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 13 maggio 2003 in Roma nella camera di civile della corte suprema diconsiglio della terza sezione cassazione. Il relatore ed estensore Il P sidente. Hone pools DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIBRE C1 10 Innocenzo Barista Oggi 20 OTT, 2003 IL CANCELLIERS of CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 3.11.03 al n. 6037 Mod. 9 Art. 6037 Camp. (€ 160,10) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Гаше фонгам 惠 t