Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7868 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
I A 1 3 E O 1 N I . O T I N A Z 6 R A T -8 R IS -4 T IN S 6 I 2 M G A CORTE SUP7868 0 1 . UBBLICA ITALIANA M E .R A R .P O A D T D IN NOME DEL POPOLO IT IAN T L A E E T : D A N I I E S R A SAZION S N E Oggetto E T E S A M SEZION UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA Primo Presidente f.f. R.G.N. 5892/00 - Cron. 18110 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente di sezione Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - Rep. Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA - Ud. 22/03/01 Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Ernesto LUPO -Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OTTAVIO, domiciliato in ROMA, presso LA SPANU DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORICA RENATA SERCI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
EDILIZIA A R.L. RAMONA, in 2001 SOCIETA' COOPERATIVA rappresentante pro-tempore, 135 persona del legale -1- domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA, rappresentata e difensa dall'avvocato MICHELE SCHIRO' giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 209/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 04/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del giurisdizione ricorso con la dichiarazione della esclusiva del giudice amministrativo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OT PA, con atto di citazione notificato il 27 aprile 1995 alla società cooperativa edilizia ON, propose opposizione al Tribunale di Cagliari per lo annullamento della deliberazione, in data 27 gennaio 1995, dell'assemblea dei soci relativa all'approvazione del bilancio e all'elezione dei sindaci e del collegio dei probiviri. A sostegno della pretesa affermò di non essere stato convocato per partecipare a detta assemblea, pur avendo proposto opposizione contro la sua esclusione da socio della cooperativa, disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ma sospesa con provvedimento del Giudice istruttore. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò il fondamento della pretesa eccependo che lo PA non era stato convocato all'assemblea del 27 gennaio 1995, perché risultava escluso dalla cooperativa, in base a una delibera del Consiglio di amministrazione del 6 novembre 1994, che era stata sospesa dal Giudice istruttore, • ma con provvedimento emesso in data successiva (13.4.1995). Con sentenza del 29 settembre 1997 il Tribunale annullò la deliberazione impugnata con la motivazione che lo PA avrebbe dovuto essere convocato all'assemblea che l'aveva adottata, perché la precedente delibera di esclusione della sua persona dalla società, era inefficace non essendo stata annotata nel libro dei soci. La soccombente propose impugnazione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'appellata resistette al gravame deducendone l'infondatezza. Con sentenza del 4 giugno 1999 la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato il difetto 1. di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, avendo ritenuto competente il Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 131 del rd.n. 1165 del 1938, il quale devolve -• alla sua giurisdizione esclusiva le controversie concernenti i rapporti sociali tra soci o tra socio e cooperativa- tra le quali rientrava anche quella in esame, perché l'oggetto della causa riguardava il rapporto sociale tra la cooperativa ON, beneficiaria di contributo dello Stato, e lo PA, prenotatario di un alloggio, essendo esso costituito dalla richiesta di quest'ultimo di esercitare il diritto di voto nel periodo anteriore all'annotazione nel libro dei soci della delibera di sua esclusione dalla cooperativa. Per la Corte alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire anche se si ritenesse la controversia tra lo PA e la cooperativa relativa "al contenuto della deliberazione impugnata sull'esistenza o non del diritto dello PA a ricevere lo 'avviso per partecipare all'assemblea, in quanto rientrano tra i rapporti sociali il rinnovo delle cariche sociali e l'approvazione dei bilanci"; e nessuna influenza aveva avuto sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l'art.53 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, perché si era limitato a sopprimere le funzioni delle commissioni di vigilanza. La Corte ha poi condannato il soccombente al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio e ha compensato, invece, l'altra metà con l'argomento che "la prova della qualità di prenotatario dello PA e delle altre circostanze di fatto determinanti la applicazione dell'art. 131 del rd.n.1165 del 1938, era stata pienamente fornita dalla società soltanto nel giudizio d'impugnazione".
2. Lo PA ricorre per cassazione con tre motivi. La società Cooperativa ON resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due connessi motivi del ricorso si censura la sentenza impugnata, adducendosi che la Corte d'appello è incorsa in errore, sia per avere interpretato estensivamente l'art. 131 del rd.n.1165 del 1938, nel senso che abbia attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie concernenti la formazione dei bilanci delle società, pur non essendo esse comprese tra quelle . indicate in modo tassativo dalla norma, sia per avere ritenuto che tali controversie . - anche dopo la soppressione delle Commissioni di vigilanza, disposta dall'art.53 del dlgs.n.112, "che ha eliminato l'effetto devolutivo a giurisdizioni diverse da quella dell'Autorità giudiziaria ordinaria"- debbano essere decise dal Giudice amministrativo. I motivi sono infondati. Questa Corte ha più volte affermato che l'art. 131 del rd. 28 aprile 1938 n.1165 ha introdotto una deroga alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo stabilito che tutte le controversie in esso indicate, tra cui quelle tra socio e cooperativa, riguardanti i rapporti sociali e, quindi, anche la formazione e approvazione dei bilanci, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (dopo l'intervento delle commissioni di vigilanza) fino al momento della stipulazione, da parte del socio, del contratto di mutuo individuale (sent.nn.6329 del 1990,11075 del 1997,772 e 868 del 1999).
3. Nella specie, la causa concerne proprio il rapporto sociale e dovrà, quindi, essere decisa dal Giudice amministrativo, essendo stata proposta per l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società di approvazione del bilancio e di nomina dei sindaci e dei componenti del collegio dei probiviri, perché non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione allo PA della data fissata per la riunione della assemblea. Né può ritenersi che la giurisdizione del Giudice amministrativo sia cessata con l'entrata in vigore dell'art.53 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, che ha soppresso le Commissioni di vigilanza, perchè queste Sezioni Unite hanno già deciso che, essendo tale giurisdizione di natura esclusiva, la preventiva pronuncia delle Commissioni - anche se si propenda per la tesi della permanenza provvisoria di esse, "fino al momento del passaggio delle competenze agli enti ai sensi dello stesso decreto legislativo" (come affermato nei decreti del Ministro dei lavori pubblici nn.310 e 318 del 1999) - costituisce una condizione per la proponibilità della domanda al giudice amministrativo, ma non rileva sul riparto della giurisdizione (sent.n.1175 del 2000). Con il terzo motivo si denunzia la violazione degli art.92 e 345 del codice di procedura civile e si sostiene che la Corte d'appello, avendo deliberato la sentenza in base a documenti prodotti dalla società ON soltanto nella fase di gravame, avrebbe dovuto compensare per intero le spese del giudizio. Anche questo motivo è infondato essendo insindacabili in sede di legittimità le valutazioni del giudice del merito sulla distribuzione dell'onere delle spese con il solo 4. limite del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto deve rigettarsi il ricorso e dichiararsi la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio. P. T. M. La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione • esclusiva del giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma 22 marzo 2001. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott A.Iannotta) (dott. A. Vella) Auksmon ff Collallaboratore didi Concallarie Depositato in Cancelleria 1 1 GIU. 2001 Roma, iì IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA баше I A 1 E 13 N IO O . TIV Z N A 6 R RA -8 T T -4 IS IS 26 G IN E . R M .R M .P A A D D TO E L T T E N A D E : I S IA S E N R E E S T A M