Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 2
Il Giudice dell'udienza preliminare non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi di carenza, insufficienza o contraddittorietà della prova di cui all'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. e non può quindi far prevalere tale formula su quella di estinzione del reato ove sussista appunto una causa estintiva del reato. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la sentenza ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. concerne l'assoluzione in giudizio e presuppone il compiuto accertamento che escluda l'alternativa di condanna).
Il controllo della Corte di cassazione sul vizio di motivazione della sentenza di non luogo a procedere deve essere riferito alla prognosi sull'eventuale accertamento di responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di indagine, nonché delle prove irripetibili o assunte in incidente probatorio.
Commentario • 1
- 1. Falsità delle valutazioni in perizia (quasi) mai reato (Cass. 45633/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2010, n. 10811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10811 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
1 0 8 1 1/ 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/02/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - SENTENZA GIANGIULIO AMBROSINI Dott.
- Consigliere - N. 1Ph ANTONIO BEVERE Dott.
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIO ROTELLA
- Consigliere - N. 43623/2009 Dott. PAOLO OLDI
- Consigliere - Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RA GI N. IL 13/04/1967
avverso la sentenza n. 591/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI', del
12/02/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere.) lette/sentite le conclusioni del 124 MMARIO ROTELLA; Theaanchle
Udit i difensor Avv.; De. Selvo Placida sostituto dell' Aw, M.ZANEL
Incontroverso il fatto, OR in corso di interrogatorio ha affermato di aver chiesto mediazio- ne ed accompagnamento di RE presso AS, che era in accordo con il direttore, perciò chia- mando in correità l'attuale ricorrente. Il GUP a fronte di riscontri obiettivi (in particolare la diversità apparente delle sottoscrizioni e la falsità grossolana di una busta paga di cui si era avvalso lo stesso
OR), ha ritenuto rilevante allo stato l'avvenuta prescrizione del fatto risalente al 2002.
2 - Il ricorso (Avv.M. Zauli) è infondato, seppure non manifestamente tale, alla luce del mu- tamento della disciplina d'impugnazione dell'art. 428 CPP, la cui ratio richiede attenta analisi.
Il ricorso premette in via di principio che non può farsi luogo a declaratoria di improcedibilità per prescrizione, quando ricorra l'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 530 CPP con riferimento a giuri- sprudenza sostenuta costante, ed in particolare a Cass. Sez. II, 22.4.04, rv. 228635.
Argomenta quindi l'insufficienza ed inattendibilità della chiamata di correo. E conclude che è erronea la dichiarazione di estinzione del reato, perché il giudice avrebbe dovuto applicare il capo- verso dell'art. 129 CPP, per la prevalenza del rilievo di prova insufficiente.
Orbene, come riconosce anche la Corte Costituzionale (v. tra più sentenza n. 94 dell'11.4.97),
è incontroversa nel diritto vivente la natura processuale della sentenza di non luogo a procedere.
Tale sentenza è, difatti, provvedimento alternativo al decreto che dispone il giudizio.
Orbene il decreto non reca, né potrebbe, motivazione di prova acquisita in contraddittorio utile per la condanna, ma solo "indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono"
(art. 429/1° co. lett. d), quale ragione di prognosi implicita della sua acquisizione.
Il giudice adotta invece la sentenza di non luogo a procedere (art. 425 CPP), qualora risulti una causa estintiva o procedurale, che per sé impedisce il giudizio o di merito, se le stesse fonti e- scludano probabilità di prova di responsabilità in giudizio. In tal caso, pertanto, opera prognosi nega- tiva di condanna da parte del diverso giudice, al quale sarebbe destinato il rinvio. Ed è sufficiente.
Difatti, la giurisprudenza cui fa riferimento il ricorso concerne la sentenza emessa dopo l'accer- tamento in giudizio. Essa si poneva in contrasto con altre, affermando che l'assoluzione dell'imputato non può essere mutata nel grado successivo in dichiarazione di "non doversi procedere" per causa estintiva sopravvenuta, sol perché il p.m. ha proposto appello. Risolvendo il perdurante contrasto,
S.U. n. 35490/09, Tettamanti (rv. 24273/4/5) ha precisato che la causa di merito già ritenuta non prevale su quella estintiva, se il giudice d'impugnazione non ritenga infondato l'appello del p.m.. Orbene le implicazioni di principio del diritto vivente sono in materia desumibili a contrario. Il
g.u.p. non può pronunciarsi ai sensi all'art. 530/2° co. CPP, che concerne l'assoluzione in giudizio.
Essa presume compiuto l'accertamento che esclude l'alternativa di condanna. Invece la sentenza di non luogo a procedere è connessa alle indagini, che offrono solo probabilità in ciascun senso.
Nel caso, pertanto, non si tratta di accusa verificata, bensì solo della prognosi di acquisizione di prova di responsabilità, operata per impedire che il processo si svolga. In questa luce la novella dell'art. 428 prevede la sentenza inappellabile, e perciò la previsione dell'art. 425 CPP confina specu- larmente il controllo di legittimità della motivazione della sentenza di non luogo a procedere. In sintesi, nel caso della sentenza di cui all'art. 425 CPP, il motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606/1 lett. e CPP non si rapporta alla valutazione di prove non acquisite ed utilizzabili in giudizio (pur salve quelle irripetibili o assunte in incidente probatorio), bensì alla prognosi sull'eventuale accerta- mento di responsabilità, a stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti d'indagine.
Nella specie il giudice richiesto di rinvio a giudizio, rilevando la prescrizione maturata, per sta- bilire se potesse pronunciarsi invece nel merito, doveva fermarsi a pronosticare se, mediante le fonti indicate, l'accusa avrebbe potuto offrire in giudizio la prova di responsabilità.
Questione ammissibile del ricorso è dunque solo quella se la prognosi g.u.p. sull'accusa con- senta o non di ritenere corretta la dichiarazione della causa sopravvenuta di estinzione del reato. Ed all'uopo non è possibile in questa sede rivalutare le acquisizioni, perché il controllo di legittimità non le concerne direttamente, ma ha ad oggetto le valutazioni al riguardo operate nella sentenza.
Il ricorso argomenta da un certo punto in poi sull'inattendibilità delle acquisizioni provvisorie d'indagine, come se fossero prove, e lo sarebbero state nel caso se si fosse trattato di giudizio ab- breviato. E comunque non dimostra affatto che il giudice non potesse escludere allo stato che l'accu- sa avrebbe ottenuto la condanna se il processo si fosse potuto svolgere.
La verifica della motivazione in proposito, sopra riassunta, la dimostra corretta.
Difatti, incontroversa la chiamata in correità, cioè di una fonte diretta d'accusa bisognevole di riscontri desumibili da altre fonti esistenti, è risolutivo a riprova il rilievo che nel decreto gli sarebbe stato sufficiente indicare le fonti di prova in relazione ai fatti contestati.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 3.2.2010
il presidente il consigliere est.
Mario Stell Depositata in Cancelleria Roma, li 19 MAR. 2010 A CASSA M E ELLIERE R P
Carmela Lanzuise