Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 626 del 1994, i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di "datore di lavoro", riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell'unità produttiva, comprende il legale rappresentante di un'impresa cooperativa.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 3283 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3283 Anno 2013 Presidente: MARZANO FRANCESCO Relatore: IZZO FAUSTO NR. 10594\12 SENTENZA Sul ricorso proposto da : MANNO Giuseppe, n. a Palermo il 13\4\1967 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 28\9\2011. (n. 3929\09); udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ; udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. Lillo Giuseppe Fiorello, per l'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Data Udienza: 18/10/2012 RITENUTO in FATTO 1. Con sentenza del 7\4\2009 il Tribunale di Agrigento condannava Manno Giuseppe, alla pena di mesi sei di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2004, n. 32958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32958 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 923
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 006414/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC ZO N. IL 01/01/1948;
2) IM VE N. IL 20/01/1949;
avverso SENTENZA del 27/10/2003 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Michele Gentiloni, in sostituzione dell'Avv. Raffaele Missere, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
LA CORTE OSSERVA NC ZO e IM VE hanno proposto distinti ricorsi, di analogo contenuto, avverso la sentenza 27 ottobre 2003 della Corte d'Appello di Lecce che ha confermato la sentenza 23 gennaio 2002 del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Francavilla Fontana, che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni personali colpose gravi in danno di RO NI. I giudici di merito hanno ritenuto che NC, in qualità di legale rappresentante della COS.GEN. soc. coop. a r.l., e IM, in qualità di capo squadra e quindi di preposto per conto della medesima società, si fossero resi responsabili di un infortunio sul lavoro, avvenuto in Torre Santa Susanna il 22 novembre 1997, in esito al quale la persona offesa aveva subito lesioni gravi. I giudici di merito hanno accertato che gli imputati non avevano provveduto, prima di dare inizio ai lavori di demolizione di un fabbricato, a porre in atto opere di rafforzamento e puntellamento delle strutture idonee ad evitare crolli improvvisi come quello verificatosi a seguito della rottura di un trave di sostegno sul quale RO stava passando che aveva cagionato la sua caduta da un'altezza di mt. 3,80 e le conseguenti lesioni subite.
A fondamento del ricorso si deduce:
la inutilizzabilità delle dichiarazioni del testimone ON IL perché avrebbe riferito su circostanza apprese da terzi in violazione del disposto dell'art. 195 n. 4 c.p.p. trattandosi di un ufficiale di p.g.;
il vizio di motivazione della sentenza impugnata perché la Corte di merito non avrebbe considerato che il comportamento della persona offesa - da ritenere eccezionale e imprevedibile - era stato l'unico fatto determinante l'evento dannoso sia perché RO di propria iniziativa si era tolto il casco e slacciato la cintura di sicurezza;
sia perché doveva essere a lui del tutto evidente che il "sottocordolo" (non trave) da lui percorso era inidoneo a reggere il suo peso anche se fosse stato puntellato;
analogo vizio in relazione alla ritenuta esistenza di una posizione di garanzia per entrambi gli imputati e in relazione alle rispettive funzioni svolte. Si afferma poi in ricorso che comunque tutte le opere provvisionali erano state predisposte per la tutela dei dipendenti che lavoravano nel cantiere;
infine il vizio di violazione di legge in quanto, essendo tutti gli interessati soci di una cooperativa, vi sarebbe inconciliabilità tra la posizione del socio, imprenditore di se stesso, e la responsabilità penale di altre persone che hanno la medesima qualità di socio.
Il ricorso, ai limiti dell'ammissibilità, è comunque infondato. Sul primo motivo di ricorso va dichiarato il difetto di interesse perché la Corte di merito ha espressamente dichiarato di prescindere dalle dichiarazioni di ON utilizzando quindi esclusivamente gli altri elementi di prova acquisiti al processo.
Il secondo motivo, che si riferisce alla asserita abnormità del comportamento del lavoratore infortunato idonea ad escludere, per la sua imprevedibilità, l'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento, è invece infondato. Com'è noto deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Ma non può certo affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, e che sia effettuata con l'utilizzazione degli ordinari mezzi e percorsi di lavoro (l'infortunato stava percorrendo il trave per scendere dal solaio della struttura). Nè l'abnormità potrebbe essere ravvisata, come sostengono i ricorrenti, nell'avere, il lavoratore, slacciato la cintura di sicurezza perché - come hanno incensurabilmente accertato i giudici di merito - ciò era indispensabile per poter scendere dalla struttura (per quanto riguarda l'aver tolto il casco la circostanza è irrilevante per le modalità dell'infortunio).
Quanto all'evidenza dell'impossibilità per la struttura di reggere una persona trattasi di argomento congetturale privo di alcuna dimostrazione. In ogni caso, se anche l'inidoneità del trave (o sottocordolo) a sopportare il peso di una persona fosse stata palese, va rilevato che, per costante giurisprudenza, la circostanza che il comportamento del lavoratore possa essere ritenuto contrario ad una norma di prudenza non è sufficiente per far ritenere la sua condotta connotata da abnormità essendo, l'osservanza delle misure di prevenzione, finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore.
Inammissibili sono invece gli ulteriori motivi di ricorso. Quanto alle posizioni di garanzia i ricorrenti ne contestano l'esistenza ma non esplicitano le ragioni del loro convincimento per cui il motivo, per entrambi, deve essere ritenuto inammissibile. D'altro canto NC non ha mai dichiarato di aver conferito ad alcuno la delega per l'attuazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro per cui la sua posizione di garanzia deve ritenersi ricollegata alla qualità di datore di lavoro;
quella di IM va invece riferita alla qualità di preposto avendo egli svolto le funzioni di capo squadra.
Quanto invece alla natura cooperativistica dell'impresa si osserva che, in base all'art. 3 comma 2 lett. a del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 e all'art. 2 comma 1 lett. a del d. l.vo 19 settembre 1994 n. 626, sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci delle cooperative;
e peraltro la definizione di "datore di lavoro" che la lett. b del citato art. 2 d. l.vo 626 fornisce non corrisponde a quella civilistica ma si riferisce a chi ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva e quindi anche al legale rappresentante di un'impresa cooperativa. Priva di rilievo è invece, per quanto riguarda il preposto, la natura cooperativistica dell'impresa.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004