Sentenza 23 ottobre 2000
Massime • 1
Allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragione dell'ufficio o del servizio, dell'utenza telefonica intestata all'Amministrazione, la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia propriamente non nell'uso dell'apparecchio telefonico come oggetto fisico, bensì nell'appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, formate da impulsi elettronici, entrate a far parte della sfera di disponibilità della p. A., occorrenti per le conversazioni telefoniche; ne consegue, poiché tali energie non sono immediatamente restituibili dopo l'uso e l'eventuale rimborso delle somme corrispondenti all'entità dell'utilizzo vale solo come ristoro del danno cagionato, ma non può considerarsi equipollente alla restituzione della cosa mobile utilizzata, l'astratta configurabilità, nella predetta utilizzazione, dell'ipotesi di peculato prevista dall'art. 314, comma 1, cod. pen. e non di quella prevista dal comma 2 dello stesso articolo (cd. peculato d'uso). Tuttavia, considerato che all'art. 10 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto 31 marzo 1994 del Ministro della funzione pubblica, è prevista una deroga al principio generale del divieto d'uso dell'utenza telefonica da parte del pubblico dipendente "in casi eccezionali", nei quali quest'ultimo è tenuto a informare il dirigente dell'ufficio, ne discende che la ricorrenza della situazione di eccezionalità esclude la rilevanza penale della condotta indipendentemente dall'adempimento dell'obbligo di informativa, la cui inosservanza può rivestire, al più, rilievo disciplinare, ma non incide sulla autonoma e sostanziale valenza derogatoria del "caso eccezionale". (Fattispecie relativa a sette telefonate, di esiguo importo complessivo, effettuate nell'arco di un bimestre).
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni unite la questione dell'individuazione del reatoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stato assegnato alle Sezioni unite un ricorso, rimesso dalla sesta sezione penale, per la potenzialità di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'ipotesi di reato cui ricondurre l'uso per fini personali di un'utenza di telefono cellulare assegnata al pubblico ufficiale per motivi di servizio. In realtà le ragioni di un contrasto non solo virtuale, ma reale, datavano anni addietro, anche se poi la giurisprudenza si era andata assestando su una linea rimasta stabile negli ultimi anni. Risale, infatti, a una dozzina circa di anni or sono la prima segnalazione di divergenze interpretative all'interno della giurisprudenza di legittimità da parte dell'Ufficio del massimario, come …
Leggi di più… - 2. Uso indebito del telefono d'ufficio e peculato d'usoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2000, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 23/10/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " RENATO FULGENZI " N. 3879
3. " ARTURO CORTESE " REGISTRO GENERALE
4. " GI OG " N. 7343/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso nei confronti di
Di MA TO, n. 22.10.1936
Avverso
la sentenza emessa il giorno 16.11.1999 dal GUP del Tribunale di Campobasso;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 16.11.1999 il GUP del Tribunale di Campobasso dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Di MA TO in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 314, comma 2, cp., per essersi, in qualità di dipendente del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Molise di Campobasso, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, appropriato momentaneamente del telefono affidatogli in ragione del suo ufficio, effettuando sette chiamate per motivi personali dal 9 aprile al 2 giugno 1998.
Rilevava il GUP che la sporadicità e l'importo esiguo delle telefonate escludevano il configurarsi di quel comportamento "uti dominus", che deve caratterizzare anche la condotta "appropriativa" di cui alla nuova ipotesi del peculato d'uso prevista dal comma 2 dell'art. 314 cp. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, deducendo che lo schema normativo del nuovo peculato d'uso non consente di escludere dal suo spazio applicativo, in ragione degli elementi di fatto indicati dal GUP, la condotta ascritta al prevenuto.
DIRITTO
Deve rilevarsi che a seguito della novella del '90 il delitto di peculato e' previsto solo in relazione alla condotta di "appropriazione", consistente, come noto, nel comportarsi nei confronti della cosa altrui, di cui si abbia il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, "uti dominus", attuando un'inversione del titolo del possesso (cfr., fra le altre, Cass. 10.06.1993, PM c. Ferolla). L'introduzione, poi, della ipotesi del peculato d'uso, di cui al comma 2 del nuovo art. 314 cp.,_ ha identificato una condotta nella quale l'uso della cosa è affermativo di un agire "uti dominus" senza il carattere della definitività.
Tale figura delittuosa, che si applica, secondo la giurisprudenza prevalente, solo alle cose di specie, si risolve nell'uso provvisorio della cosa in difformità della destinazione datale nell'organizzazione pubblica.
In tale fattispecie viene inquadrato, nel capo di imputazione contestato al Di MA, l'utilizzo per chiamate private dell'apparecchio telefonico fisso in dotazione all'ufficio. Tale inquadramento, però (pur avallato da Cass. 25.01.1996, PM c. Catalucci), non appare condivisibile.
La natura degli impulsi elettronici occorrenti per la trasmissione della voce consente, infatti, di ravvisare nell'ipotesi in discorso una vera (definitiva) appropriazione, posto che l'art. 624, comma 2, cp. dispone che "agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economico".
Quando, invero, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragione dell'ufficio o del servizio, dell'utenza telefonica intestata all'Amministrazione, la utilizza per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia propriamente non nell'uso dell'apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell'appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A., occorrenti per le conversazioni telefoniche.
Tale ricostruzione conduce a inquadrare astrattamente l'ipotesi in esame nel peculato ordinario, di cui al primo comma dell'art. 314 cp., posto che non sono immediatamente restituibili, dopo l'uso, le energie utilizzate (e lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all'entità dell'utilizzo non potrebbe che valere come mero ristoro del danno arrecato).
Ciò chiarito in via generale, deve però osservarsi che, nel concreto assetto dell'organizzazione pubblica, viene in rilievo una sfera di utilizzo della linea telefonica dell'ufficio per l'effettuazione di chiamate personali, che non può considerarsi esulante dai fini istituzionali, e nella quale, quindi, non si realizza l'evento appropriativo suddescritto. Si tratta delle situazioni in cui il pubblico dipendente, sollecitato, durante l'espletamento del servizio, da impellenti esigenze di comunicazione privata, finirebbe, ove non potesse farvi rapidamente fronte tramite l'utenza dell'ufficio, per creare maggior disagio all'amministrazione sul piano della continuità e/o della qualità del servizio. In questi casi, verificandosi una convergenza fra il rispetto di importanti esigenze umane e il più proficuo perseguimento dei fini pubblici, la stessa amministrazione ha interesse a consentire al dipendente l'utilizzo privato della linea dell'ufficio. Di tale realtà si rinviene un preciso riscontro formale nel Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 (in G.U. 28.06.1994, n. 149), che, nel definire (in ossequio al disposto dell'art. 58 bis del D.Lgs. n. 3 febbraio 1993, n. 29) il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha specificamente previsto che in "casi eccezionali" il dipendente può effettuare chiamate personali dalle linee telefoniche dell'ufficio. Recita, infatti, testualmente la prima parte del comma quinto dell'art. 10 del cit. D.M.: "Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell'Ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare chiamate personali." Statuizione nella quale, chiaramente, l'informativa al dirigente dell'Ufficio riveste natura di mero adempimento formale, che, al di là delle conseguenze disciplinari che possono derivare dalla sua violazione, non condiziona l'autonoma e sostanziale rilevanza "derogatoria", ai fini del discorso che qui interessa, del "caso eccezionale".
Applicando i principi illustrati al caso di specie, non può che escludersene la rilevanza penale, stante quanto accertato in fatto dal giudice di merito in ordine al "carattere episodico, assolutamente sporadico e, perciò, eccezionale delle telefonate effettuate" dal prevenuto, "compulsato da rilevanti e contingenti esigenze personali".
Il ricorso del P.M. deve, pertanto, essere rigettato.
P.Q.M.
visto l'art. 615 c.p.p., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2000