Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2000, n. 3879
CASS
Sentenza 23 ottobre 2000

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Massime1

Allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragione dell'ufficio o del servizio, dell'utenza telefonica intestata all'Amministrazione, la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia propriamente non nell'uso dell'apparecchio telefonico come oggetto fisico, bensì nell'appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, formate da impulsi elettronici, entrate a far parte della sfera di disponibilità della p. A., occorrenti per le conversazioni telefoniche; ne consegue, poiché tali energie non sono immediatamente restituibili dopo l'uso e l'eventuale rimborso delle somme corrispondenti all'entità dell'utilizzo vale solo come ristoro del danno cagionato, ma non può considerarsi equipollente alla restituzione della cosa mobile utilizzata, l'astratta configurabilità, nella predetta utilizzazione, dell'ipotesi di peculato prevista dall'art. 314, comma 1, cod. pen. e non di quella prevista dal comma 2 dello stesso articolo (cd. peculato d'uso). Tuttavia, considerato che all'art. 10 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto 31 marzo 1994 del Ministro della funzione pubblica, è prevista una deroga al principio generale del divieto d'uso dell'utenza telefonica da parte del pubblico dipendente "in casi eccezionali", nei quali quest'ultimo è tenuto a informare il dirigente dell'ufficio, ne discende che la ricorrenza della situazione di eccezionalità esclude la rilevanza penale della condotta indipendentemente dall'adempimento dell'obbligo di informativa, la cui inosservanza può rivestire, al più, rilievo disciplinare, ma non incide sulla autonoma e sostanziale valenza derogatoria del "caso eccezionale". (Fattispecie relativa a sette telefonate, di esiguo importo complessivo, effettuate nell'arco di un bimestre).

Commentari2

  • 1Alle Sezioni unite la questione dell'individuazione del reato
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È stato assegnato alle Sezioni unite un ricorso, rimesso dalla sesta sezione penale, per la potenzialità di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'ipotesi di reato cui ricondurre l'uso per fini personali di un'utenza di telefono cellulare assegnata al pubblico ufficiale per motivi di servizio. In realtà le ragioni di un contrasto non solo virtuale, ma reale, datavano anni addietro, anche se poi la giurisprudenza si era andata assestando su una linea rimasta stabile negli ultimi anni. Risale, infatti, a una dozzina circa di anni or sono la prima segnalazione di divergenze interpretative all'interno della giurisprudenza di legittimità da parte dell'Ufficio del massimario, come …

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  • 2Uso indebito del telefono d'ufficio e peculato d'usoAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2000, n. 3879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3879
Data del deposito : 23 ottobre 2000

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