Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2009, n. 41743
CASS
Sentenza 6 ottobre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Non necessita dell'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria di cui all'art. 14 L. n. 269 del 1998, l'attività di polizia giudiziaria consistente esclusivamente nell'accesso, visione e "download" di "file" aventi contenuto pedopornografico mediante l'uso di un programma di condivisione (nella specie, il programma denominato "Winmx").

Le condotte di pornografia minorile descritte dall'art. 600 ter, comma terzo, cod. pen., sono configurabili a prescindere dall'esistenza di una struttura organizzativa o dall'episodicità o meno delle stesse.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2009, n. 41743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41743
    Data del deposito : 6 ottobre 2009

    Testo completo