Art. 30.
L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non e' tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera n) dell'articolo 17, ne' gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non e' ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.
L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non e' tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera n) dell'articolo 17, ne' gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non e' ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.