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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1502/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6206/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3274/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160088908222 OL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2235/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento di €.126,66 per imposta di registro su atti giudiziari del 2002 e ne ha chiesto l'annullamento per l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento e per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate eccependo che il ricorrente non ha contestato vizi propri dell'atto impugnato ma ha contestato, tardivamente, l'omessa notifica della cartella di pagamento che, invece, è stata regolarmente notificata il 26-1-2017 a norma dell'art.139 c.p.c. ed è divenuta definitiva.
All'udienza del 5 settembre 2024 la causa è stata trattata e posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“In tema di notifica di un atto tributario, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass.2868/2017).
Nel caso di specie, dalla distinta delle raccomandate inviate dal Consorzio_1 il 23 maggio 2023 che, nel presente giudizio, è stata depositata il 22-12-2023, non risulta alcuna raccomandata riferentesi alla cartella di cui trattasi (n.**8222000 notificata il 26-1-2017, ossia oltre sei anni prima).“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo con atto del 10 Dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Errata valutazione di fatti determinanti ai fini della decisione di primo grado. Illegittimità della sentenza impugnata relativamente all'efficacia probatoria dei documenti allegati.
La sentenza in esame non ha tenuto conto, in primo luogo, della validità della notifica della cartella di pagamento avvenuta mediante consegna alla sig.ra Nominativo_1 che si è qualificata moglie.
Da ciò emerge che non vi sia stato un attento esame della distinta di accettazione raccomandate emessa dal Consorzio_1 del 30/01/2017 la quale, al rigo 5, riporta chiaramente il numero della raccomandata R20003598094-8 inviata al destinatario Resistente_1, nonché il riferimento alla cartella di pagamento n 29620160088908222.
La regolare notifica della cartella di pagamento (come sopra specificato) comporta inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso di primo grado sia per lo spirare dei termini di impugnazione dell'atto esecutivo e cioè entro sessanta giorni del 30/01/2017 (ex art. 21 D.Lgs. 546/92), e sia per una evidente violazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, considerato che soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Ciò che emerge dall'esame della sentenza impugnata è che il Collegio di prime cure abbia erroneamente preso in riferimento la distinta di notifica emessa dal Centro Olimpo, datata
23/05/2024 che, allegata alle controdeduzione di primo grado, aveva lo scopo di dimostrare la decorrenza dei nuovi termini di prescrizione riferiti all'atto interruttivo, ovvero dell'intimazione di pagamento e non della cartella di pagamento, la cui notifica era stata documentata con la copia della cartolina sottoscritta per accettazione in data 26/01/2017 dalla signora Nominativo_1 (in qualità di moglie) e dalla distinta di accettazione raccomandate emessa dal Consorzio_1 del 30/01/2017. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3274/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo sez. 6 e depositata il 4
Ottobre 2024.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le censure di merito non risultano assistite da elementi tecnici idonei a sovvertire la stima dell'Ufficio, che appare coerente con la natura dell'unità speciale e con l'impostazione di stima diretta adottata. Il ricorso introduttivo va dunque respinto anche nel merito.
Dagli atti prodotti dall'Ufficio (come richiamati nell'atto di appello) risulta documentata la notificazione della cartella n.29620160088908222000 in data 26.01.2017, mediante consegna a persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario che si è qualificata coniuge (art.139 c. p. c. ), nonché dalla distinta di accettazione recante gli identificativi della raccomandata riferita alla medesima cartella. Tale compendio documentale è idoneo: a dimostrare la regolare conoscenza legale della cartella da parte del destinatario;
a fondare la conclusione per cui l'atto presupposto è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini. Ne consegue che: le doglianze con cui il contribuente ha contestato la cartella (omessa notifica, prescrizione del credito “dalla cartella”, vizi relativi al titolo esecutivo) risultano inammissibili per tardività, essendo spirato il termine di impugnazione decorrente dalla notifica del 2017 (art.21 D. Lgs.546/1992); parimenti, è preclusa la possibilità di far valere vizi dell'atto presupposto in sede di impugnazione dell'atto consequenziale, non ricorrendo il presupposto della mancata notifica della cartella (art.19,comma 3, D. Lgs.546/1992). La sentenza di primo grado, nel pervenire ad esito favorevole al contribuente, risulta dunque affetta da errore decisivo, avendo sostanzialmente attribuito valenza dirimente a documentazione (distinte relative all'intimazione) prodotta per fini diversi (interruzione/sospensione dei termini), omettendo di valorizzare la prova della notifica della cartella presupposta.
Una volta accertata la definitività della cartella, l'impugnazione dell'intimazione può utilmente riguardare solo vizi propri dell'intimazione stessa (ad esempio: inesistenza o nullità della sua notifica, carenza di motivazione dell'atto in sé, difetto dei presupposti procedimentali specifici dell'intimazione). Nel caso di specie,
l'impostazione del ricorso di primo grado risulta invece prevalentemente orientata a contestare: la notificazione della cartella, la prescrizione del credito in base alla pretesa non definitività del titolo, profili connessi al titolo ed alla fase precedente. Tali doglianze, per quanto sopra, non possono essere esaminate nel merito.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, sez. n. 19, accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Palermo, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) per il primo grado ed euro 400,00 (quattrocento/00) per il secondo grado. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 5 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6206/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3274/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160088908222 OL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2235/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento di €.126,66 per imposta di registro su atti giudiziari del 2002 e ne ha chiesto l'annullamento per l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento e per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate eccependo che il ricorrente non ha contestato vizi propri dell'atto impugnato ma ha contestato, tardivamente, l'omessa notifica della cartella di pagamento che, invece, è stata regolarmente notificata il 26-1-2017 a norma dell'art.139 c.p.c. ed è divenuta definitiva.
All'udienza del 5 settembre 2024 la causa è stata trattata e posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“In tema di notifica di un atto tributario, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass.2868/2017).
Nel caso di specie, dalla distinta delle raccomandate inviate dal Consorzio_1 il 23 maggio 2023 che, nel presente giudizio, è stata depositata il 22-12-2023, non risulta alcuna raccomandata riferentesi alla cartella di cui trattasi (n.**8222000 notificata il 26-1-2017, ossia oltre sei anni prima).“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo con atto del 10 Dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Errata valutazione di fatti determinanti ai fini della decisione di primo grado. Illegittimità della sentenza impugnata relativamente all'efficacia probatoria dei documenti allegati.
La sentenza in esame non ha tenuto conto, in primo luogo, della validità della notifica della cartella di pagamento avvenuta mediante consegna alla sig.ra Nominativo_1 che si è qualificata moglie.
Da ciò emerge che non vi sia stato un attento esame della distinta di accettazione raccomandate emessa dal Consorzio_1 del 30/01/2017 la quale, al rigo 5, riporta chiaramente il numero della raccomandata R20003598094-8 inviata al destinatario Resistente_1, nonché il riferimento alla cartella di pagamento n 29620160088908222.
La regolare notifica della cartella di pagamento (come sopra specificato) comporta inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso di primo grado sia per lo spirare dei termini di impugnazione dell'atto esecutivo e cioè entro sessanta giorni del 30/01/2017 (ex art. 21 D.Lgs. 546/92), e sia per una evidente violazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, considerato che soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Ciò che emerge dall'esame della sentenza impugnata è che il Collegio di prime cure abbia erroneamente preso in riferimento la distinta di notifica emessa dal Centro Olimpo, datata
23/05/2024 che, allegata alle controdeduzione di primo grado, aveva lo scopo di dimostrare la decorrenza dei nuovi termini di prescrizione riferiti all'atto interruttivo, ovvero dell'intimazione di pagamento e non della cartella di pagamento, la cui notifica era stata documentata con la copia della cartolina sottoscritta per accettazione in data 26/01/2017 dalla signora Nominativo_1 (in qualità di moglie) e dalla distinta di accettazione raccomandate emessa dal Consorzio_1 del 30/01/2017. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3274/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo sez. 6 e depositata il 4
Ottobre 2024.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le censure di merito non risultano assistite da elementi tecnici idonei a sovvertire la stima dell'Ufficio, che appare coerente con la natura dell'unità speciale e con l'impostazione di stima diretta adottata. Il ricorso introduttivo va dunque respinto anche nel merito.
Dagli atti prodotti dall'Ufficio (come richiamati nell'atto di appello) risulta documentata la notificazione della cartella n.29620160088908222000 in data 26.01.2017, mediante consegna a persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario che si è qualificata coniuge (art.139 c. p. c. ), nonché dalla distinta di accettazione recante gli identificativi della raccomandata riferita alla medesima cartella. Tale compendio documentale è idoneo: a dimostrare la regolare conoscenza legale della cartella da parte del destinatario;
a fondare la conclusione per cui l'atto presupposto è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini. Ne consegue che: le doglianze con cui il contribuente ha contestato la cartella (omessa notifica, prescrizione del credito “dalla cartella”, vizi relativi al titolo esecutivo) risultano inammissibili per tardività, essendo spirato il termine di impugnazione decorrente dalla notifica del 2017 (art.21 D. Lgs.546/1992); parimenti, è preclusa la possibilità di far valere vizi dell'atto presupposto in sede di impugnazione dell'atto consequenziale, non ricorrendo il presupposto della mancata notifica della cartella (art.19,comma 3, D. Lgs.546/1992). La sentenza di primo grado, nel pervenire ad esito favorevole al contribuente, risulta dunque affetta da errore decisivo, avendo sostanzialmente attribuito valenza dirimente a documentazione (distinte relative all'intimazione) prodotta per fini diversi (interruzione/sospensione dei termini), omettendo di valorizzare la prova della notifica della cartella presupposta.
Una volta accertata la definitività della cartella, l'impugnazione dell'intimazione può utilmente riguardare solo vizi propri dell'intimazione stessa (ad esempio: inesistenza o nullità della sua notifica, carenza di motivazione dell'atto in sé, difetto dei presupposti procedimentali specifici dell'intimazione). Nel caso di specie,
l'impostazione del ricorso di primo grado risulta invece prevalentemente orientata a contestare: la notificazione della cartella, la prescrizione del credito in base alla pretesa non definitività del titolo, profili connessi al titolo ed alla fase precedente. Tali doglianze, per quanto sopra, non possono essere esaminate nel merito.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, sez. n. 19, accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Palermo, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) per il primo grado ed euro 400,00 (quattrocento/00) per il secondo grado. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 5 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)