Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
L'incompatibilità della misura cautelare della custodia in carcere con la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare non è automatica, ma è subordinata alla valutazione del tribunale di sorveglianza di incidenza che il fatto contestato al condannato può avere sulla perdurante idoneità del beneficio concesso a perseguire i fini rieducativi e preventivi ad esso connessi, sicché è illegittima la revoca di quest'ultimo disposta per il semplice sopraggiungere, nel corso della sua esecuzione, di un provvedimento custodiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2002, n. 23190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23190 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 10/05/2002
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 1966
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 044838/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CALIA VITO N. IL 10/03/1970
avverso ORDINANZA del 17/07/2001 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico DELEHAYE, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 17 luglio 2001 il Tribunale di sorveglianza di Venezia disponeva la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare applicata a CALIA Vito con provvedimento 13 marzo 2001 del Tribunale di sorveglianza di Bari, rilevando che la prosecuzione del beneficio era incompatibile con il permanere della misura cautelare della detenzione in carcere imposta al sunnominato condannato con ordinanza in data 25 giugno 2001 del g.i.p. del Tribunale di Trieste siccome indagato per violazione della disciplina sugli stupefacenti.
2. Ricorre per cassazione il CALIA, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 47 - ter co. 6^ legge 26.7.1975 n. 354 e 27 e 111 Costituzione), asserendo che la misura alternativa della detenzione domiciliare non poteva essere automaticamente revocata in presenza della sola emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del condannato, violandosi in tale modo il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (tanto più che, nella specie, l'interessato era stato scarcerato dal Tribunale del riesame di Trieste in data 26.7.2001 e che il reato addebitatogli era stato commesso in epoca anteriore a quella della concessione della detenzione domiciliare) ed essendo necessario una previa valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza sia degli elementi a carico del CALIA posti a supporto dell'ordinanza cautelare che della natura della contestata condotta, al fine di affermarne una gravità tale da giustificare la revoca del beneficio penitenziario applicato.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, per preciso dettato legislativo (art. 47 - ter co. 6^ legge 26.7.1975 n. 354 la detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del condannato appare incompatibile con la prosecuzione della citata misura alternativa.
Detta incompatibilità non deriva, in maniera automatica, dalla emissione di una misura cautelare nei confronti del condannato, in quanto tale situazione - così come ogni altro comportamento del condannato contrario alla legge o alle prescrizioni impostegli all'atto della concessione dello specifico beneficio penitenziario - ha soltanto il limitato effetto di provocare l'emissione, ai sensi dell'art. 51 - ter legge 354/1975, da parte del Magistrato di sorveglianza del decreto di provvisoria sospensione della prosecuzione della misura alternativa alla detenzione, mentre ogni ulteriore pronuncia in merito alla revoca della stessa spetta al Tribunale di sorveglianza dopo una concreta delibazione della singola vicenda sottoposta al suo esame.
Ne discende che non sussiste alcun rapporto automaticamente consequenziale tra un provvedimento custodiale emesso a carico del condannato e la revoca della misura alternativa in esecuzione, in quanto per disporre la stessa il tribunale deve valutare l'incidenza che il comportamento contestato all'interessato abbia sulla perdurante idoneità del beneficio concesso a perseguire i fini rieducativi e preventivi ad esso connessi, a tal fine apprezzando sia la natura della contestazione, che le sue modalità di commissione con particolare riguardo al tempo della sua verificazione (anteriormente o posteriormente alla applicazione del beneficio) per potere formulare un ponderato giudizio di eventuale incompatibilità della prosecuzione della misura alternativa con la nuova situazione verificatasi.
Tale interpretazione è confortata da precisi dettati legislativi, laddove si prevede che la sospensione dell'esecuzione della misura, provvisoriamente disposta dal magistrato di sorveglianza, perda di efficacia, pur perdurandone la causa genertica, nella ipotesi che il tribunale di sorveglianza non intervenga entro il trentesimo giorno dalla ricezione degli atti (art. 51 - ter ultimo periodo legge 354/1975) e che la sua revoca automatica è prevista soltanto per la condanna - e non per la sola contestazione, sia pure mediante misura custodiale - per il delitto di evasione ex art. 385 c.p. (art. 47 - sexies co. 3^ legge 354/1975): norme significative della volontà del legislatore di escludere ogni automaticità, al di fuori della ipotesi di condanna per evasione, tra emissione di un provvedimento custodiale e revoca del beneficio, postulando, invece, che lo specifico comportamento realizzato dal condannato possa produrre tale effetto qualora il tribunale di sorveglianza ne accerti l'incompatibilità, siccome non più idonea a perseguire i fini ad essa connessi, con la prosecuzione dell'esecuzione della misura alternativa.
L'ordinanza impugnata, non essendosi attenuta al principio di diritto sopra evidenziato, deve essere annullata con rinvio degli atti allo steso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà ad esaminare, congruamente motivando sul punto, se nel caso concreto la condotta realizzata dall'odierno ricorrente, così come contestatagli con l'ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti, sia tale da comportare la revoca della misura alternativa alla detenzione concessagli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002