Art. 8.
Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge, negli elenchi, variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorita' ed enti a sensi dell' articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro e agli orfani e vedove di caduti sul lavoro. Un esemplare di detti elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.
Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge, negli elenchi, variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorita' ed enti a sensi dell' articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro e agli orfani e vedove di caduti sul lavoro. Un esemplare di detti elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.