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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1186/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6075/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 04482681006
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Comune di Vico Equense - V 80069 Vico Equense NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5819/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037856104000 TRIBUTI VARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037856104000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 638/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720229037856104/000, notificatagli dall'Agente della Riscossione in data
18.10.2022, contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma di Euro 236.536,63 relativamente alle seguenti cartelle sottese 09720030514830312000, 09720060115369070000,
09720080090993736000, 09720090092888285000, 09720100173735903000, 09720110098514650000,
09720110098514751000, 09720120148333016000, 09720130341490860000, 09720140021965382000,
09720140092744854000, 09720140262838521000, 09720150128658811000, 09720170027512676000,
09720170027512777000, 09720170253443947000, 09720180009804045000, 09720180009804146000,
09720180030747140000, 09720180129584914000, 09720190060912982000, 09720190097703075000,
09720190248562221000, 09720200104376418000, 09720200104376519000.
La sentenza oggi impugnata n. 5819/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma,
Sezione n. 10, depositata in data 30.04.2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso, con riferimento a tre cartelle, accogliendolo nel resto, per irregolarità delle notifiche o prescrizione dei relativi crediti.
L'Ufficio appellante contesta la nullità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irregolari o non perfezionate le notifiche al portiere e quelle eseguite a mezzo pec e, conseguentemente, dichiarata la prescrizione dei crediti sottesi.
La difesa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione puntualizza la procedura seguita per la notifica di ciascuna cartella e allega documentazione a supporto.
Contesta pure l'omesso esame da parte dei Primi Giudici della sentenza n.1646- 2017 della CTP di
Roma che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione della cartella 09720080090993736000, come pure della sentenza 11255-2018 CTP di Roma per la cartella 09720170027512777000. Al riguardo l'Ufficio afferma di aver dato atto già in primo grado che per le due cartelle suddette sta provvedendo a predisporre apposita sospensione, per cui limitatamente ad esse è stata formulata in primo grado richiesta di estinzione della materia del contendere, con compensazione delle spese, non esaminata dal
Primo Collegio.
Quanto invece alle cartelle 09720100173735903000 e 09720110098514751000, contrariamente a quanto asserito da controparte nell'originario ricorso, le stesse risultano valide ed efficaci, essendo stata la sentenza della CTP di Roma 14607 del 2016 riformata dalla sentenza d'appello 6441/2019 in senso favorevole all'ente della riscossione, come da allegati già versati in atti.
Nominativo_1 parte contribuente che presenta altresì memorie, contestando l'infondatezza dell'appello nonchè la violazione del disposto dell'articolo 58 del Dlgs 546/92, sul divieto di produrre documenti nuovi in appello.
Conclusivamente, chiede di confermare la sentenza di primo grado con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che consente di dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n.
3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez.
VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La decisione della Corte di primo grado oggi appellata ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'opposizione relativamente alle cartelle nr. 09720100173735903000, 09720110098514751000 e
09720170027512777000, in quanto confermate da precedente giudizio e non prescritte. Ha accolto per il resto il ricorso, così motivando: “Di contro le cartelle 09720150128658811000 (relativa ad IR e IV anno
2011) e 09720120148333016000 (relativa ad IR e IV anno. 2008) risultano notificate al portiere in assenza del destinatario ma non risulta prodotta documentazione inerente all'invio della successiva raccomandata al destinatario assente, non essendo sufficiente a ciò la produzione del prospetto riepilogativo di Banca_1 italiane, sicché, la notifica non è regolare e l'intimazione in parte de qua deve essere annullata. Risulta inoltre maturata la prescrizione dei tributi atteso che essi attengono all'anno 2008 e
2011 con termine di prescrizione decennale non interrotto. Lo stesso discorso vale per la cartella nr.
09720110098514650000 relativa a diritti annuali Camera di Commercio anno 2008, notificata al portiere e per la quale non risulta prodotta la raccomandata con avviso di consegna al destinatario assente;
anche in tal caso va annullata l'intimazione di pagamento e dichiarata la prescrizione quinquennale del tributo non risultando ulteriori atti interruttivi del termine.
La cartella 09720090092888285000 relativa ad IV anno 2015 risulta notificata al portiere in data
26.04.2009, non risultando prodotto l'avviso di ricevimento della successiva raccomandata al destinatario assente e in ogni caso il termine di prescrizione decennale alla data della notifica dell'intimazione impugnata era abbondantemente prescritto, sicchè anche in relazione a tale cartella l'intimazione deve essere annullata.
Stessa sorte va ribadita per le notifiche delle cartelle nr. 09720080090993736000 (relativa a IR e IV), nr. 0972006011536907000 (relativa a IR e IV), 09720030514830312000 (relativa a IR e IV) tutte irregolari poiché non documentata la ricezione da parte del destinatario assente della successiva raccomandata;
i crediti tributari inoltre risultano prescritti”.
E ancora: “Per le ulteriori cartelle anni 2014-2017-2018-2019-2020 e per la cartella nr.
0972013034149086000 – la documentazione prodotta è insufficiente a dimostrare la regolare notifica;
infatti risultano prodotte mail senza alcun oggetto e/o destinatario”.
Nei suddetti termini, la decisione dei primi giudici. Ciò precisato, anzitutto, ritiene il Collegio debba affermarsi la legittimità, nel caso in esame, del deposito di nuovi documenti in appello.
Questo Giudice, in adesione al consolidato orientamento della Suprema Corte circa l'interpretazione dell'art. 58 del d. lgs. 546/1992 (nella versione precedente alla novella di cui al d.lgs.220/2023) ritiene ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, fino al termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, anche qualora non vi sia stata impossibilità per le parti di produrli in primo grado. La disposizione in esame è stata ripetutamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che non sussistono limitazioni alla produzione in appello di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza e anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado del giudizio. Tale è
l'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. n. 8089 del 21/03/2023; Cass, n. 29087 del
13/11/2018) in base all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D. Lgs. 546/1992, i quali allargano i limiti previsti dall'art. 345 c.p.c. a tale facoltà delle parti.
Ciò precisato, va rilevato che, con la riforma di cui al d.lgs. n. 220 del 2023, il legislatore ha optato per un modello di gravame ad istruttoria chiusa, temperato dal riconoscimento della facoltà, per le parti, di introdurre in secondo grado prove nuove indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non dedotte in primo grado.
Tuttavia, con riferimento alla disciplina transitoria, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n.36/2025, il divieto di nova istruttori non trova applicazione nei processi per i quali al momento dell'entrata in vigore della novella siano già decorsi i termini per le produzioni documentali in primo grado.
Ciò in quanto, argomenta la Corte costituzionale “per i processi nei quali, al momento dell'entrata in vigore della novella, siano già decorsi i termini per le produzioni documentali in primo grado, l'immediata efficacia del mutamento normativo determina conseguenze non dissimili da quelle della retroattività impropria, in quanto, frustrando l'aspettativa delle parti che hanno confidato nella possibilità di esercitare il loro diritto alla prova anche in appello, lede il legittimo affidamento, «da considerarsi ricaduta e declinazione "soggettiva" dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto» (sentenza n. 108 del 2019)”.
Passando all'esame dei motivi di impugnativa, ritiene il Collegio che l'appello dell'Ufficio meriti parziale accoglimento nei termini e per i motivi di seguito precisati.
Nel merito delle censure sollevate, assume priorità logica l'esame della contestazione avverso la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la ritualità delle notifiche delle cartelle sottostanti alla intimazione di pagamento impugnata.
Al riguardo, va precisato che secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. sent. n. 6395/2014,
Cass n. 23182/2015, Cass n. 21558/2015; Cass. 5898/2015; Cass. 4567/2015; Cass. 6359/2014; Cass.
11708/2011; Cass. 14327/2009 ed anche Cons. St. sent. n. 2570/2015), dal quale questo Collegio non ritiene di discostarsi, è valida la notifica di una cartella di pagamento al portiere, anche se non accompagnata dalla spedizione della raccomandata informativa, se effettuata a mezzo posta, non, invece, se eseguita direttamente dal messo notificatore (salva l'ipotesi di notifica a persona giuridica di cui si dirà in seguito). La Corte di Cassazione, tra l'altro, con l'ordinanza n. 2229/2020, ha confermato il suddetto orientamento, ribadendo che occorre distinguere tra due diverse modalità di notifica di una cartella di pagamento: quella eseguita direttamente dal messo notificatore, e quella eseguita dall'agente della riscossione attraverso il servizio postale. Nel primo caso, se il messo notificatore esegue la notifica direttamente nelle mani del portiere, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 139 del c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessario anche che venga spedita al destinatario una raccomandata che lo informi dell'avvenuta consegna. Qualora, invece, l'agente di riscossione notifichi una cartella di pagamento a mezzo posta, ricorrendo al sistema semplificato previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, troveranno applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non la legge n. 890/1992. Di conseguenza, qualora una cartella venga consegnata al portiere, la relativa notifica si deve considerare eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento da lui sottoscritto, non essendo necessario l'invio di alcuna raccomandata informativa al destinatario".
Tanto premesso, le cartelle nn. 09720060115369070000, 09720080090993736000,
09720090092888285000, 09720110098514650000, 09720120148333016000 risultano tutte notificate al portiere direttamente mediante raccomandata a/r e, pertanto, contrariamente a quanto asserito dai Primi
Giudici, come sopra già precisato, non è necessario alcun ulteriore invio di raccomandata informativa: dalla documentazione in atti risultano, dunque, essere state validamente notificate.
Per le ulteriori cartelle notificate sempre al portiere ma tramite messo (cartella 09720150128658811000, cartella n.09720030514830312000, cartella n.09720030514830312000), l'Ufficio ha provato l'invio della raccomandata semplice al destinatario (non essendo necessario l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, come uniformemente confermato dalla Suprema Corte) producendo il prospetto compilato dall'Agente postale, Banca_1 italiane, che riporta i dati relativi alla spedizione della raccomandata (il numero della raccomandata, il documento di riferimento, quale per es. il numero della cartella
09720150128658811000, ed il destinatario).
Con riferimento al valore probatorio del prospetto riepilogativo delle distinte postali dell'Agente postale,
Banca_1 italiane, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, ritiene questo Collegio che tale prospetto costituisca valida prova della spedizione sebbene non ci sia la garanzia della ricezione mancando la cartolina A/R, non richiesta, tuttavia, dalla normativa, come già detto.
In tal senso, soccorre l'ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22916 Anno 2025 che ha affermato:“la dimostrazione di cui l'amministrazione è onerata può essere data anche tramite la prova della spedizione della raccomandata attraverso la produzione in giudizio della distinta di invio di più raccomandate” . In linea con tale orientamento anche Cass. ordinanza n. 18837 del 10/07/2024; Cass.
n.4151/2020; Cass. n.22878/2017.
Peraltro, è pure da aggiungere che, nel caso di specie, parte contribuente è una società che ha sede nell'appartamento ove risiede il socio, il cui portiere ha ricevuto la notifica, per cui trova applicazione anche quanto affermato da ultimo con l'ordinanza della S.C. n.13494 del 20/05/2025. La Cassazione, in tema di notifica degli atti impositivi tributari alle società tramite agente notificatore (messo comunale/ messo notificatore), ha precisato che, in tali casi, la procedura da seguire è unicamente quella prevista dall'art.145 c.p.c. e la consegna dell'atto, seppur a soggetto diverso dal destinatario, determina il perfezionamento della notifica, senza necessità di successivo invio della raccomandata informativa.
Per la Cassazione, infatti, la predetta raccomandata è prescritta nelle sole ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario persona fisica, mentre nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.
La Suprema Corte precisa, altresì, che nel caso di notifica a persona giuridica ex art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto legato alla società da un rapporto che non necessariamente deve essere di tipo lavorativo, ma può anche derivare dall'incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza.
Pure correttamente documentate sono le notifiche a mezzo pec.
Preliminarmente, va rammentato che, come chiarito in giurisprudenza, “La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, sia duplicato informatico dell'atto originario -il c.d. atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo -la c.d. copia informatica” (Cass.
Sez. 5 Civile 13/12/21, n. 39513).
La peculiarità del procedimento di notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata rende irrilevante altresì la attestazione di conformità all'originale.
Così pure irrilevante è comunque la circostanza, lamentata da parte appellata, per la quale l'indirizzo
PEC del mittente non sarebbe iscritto nei pubblici registri: ciò in ogni caso non pregiudica la legittimità delle notifiche telematiche, in quanto alla notifica degli atti della riscossione da parte del Concessionario si applica l'art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/73, che è norma speciale in materia di notifica di atti della riscossione, la quale subordina la validità della notifica all'unico requisito che l'indirizzo PEC del destinatario, ma non quello del mittente (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)...”). Pertanto alcuna valida censura può essere mossa anche sotto tale profilo. Ciò precisato, va rilevato che l'Ente della riscossione ha depositato nelle controdeduzioni di primo grado i file in formato .eml delle ricevute di consegna della notificazione a mezzo pec eseguita all'indirizzo
“Email_5” facente capo alla contribuente per ciascuna delle anzidette cartelle, attestanti il perfezionamento del processo notificatorio e contenenti gli allegati al messaggio di posta elettronica certificata e le necessarie informazioni per individuare oggetto, mittente e destinatario della missiva, oltre che il relativo contenuto. In allegato all'appello ripresenta dette ricevute al fine di consentirne una più agevole consultazione (cfr. all. da 9 a 25).
Accertata la ritualità delle notifiche, va poi verificato se si sia compiuta la prescrizione dei crediti in questione.
Al riguardo, sono opportune alcune precisazioni. Il Collegio, pur essendo consapevole di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine per riscuotere i crediti erariali (Irpef, IV, Irap),
è ritenuto quinquennale, alla stregua di quanto previsto per i tributi locali, ritiene di aderire al diverso orientamento maggioritario, secondo cui in aderenza all'orientamento espresso dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sent. n. 23397/2016) il termine prescrizionale dipenderà dalla natura del credito azionato, talché per i tributi erariali sarà di 10 anni non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass., sez. trib., 29 novembre 2023 ord. n. 33213), mentre per sanzioni ed interessi, pur se contestati unitamente al credito erariale, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Sul punto si riporta testualmente la recente ordinanza n. 11113 depositata il 24 aprile 2024 della Corte di
Cassazione, sezione tributaria che esamina la tematica de qua: “..3. Va parimenti esaminato nel merito il ricorso principale, il cui unico motivo è fondato nei termini che seguono.
3.1. Cass., Sez. U., 17/11/2016,
n. 23397, richiamata dalla CTR a fondamento della ritenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle citate cartelle di pagamento, ha affermato un principio di ampia portata, chiarendo che il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che, pertanto, è divenuta definitiva, non è sempre quello decennale, di cui all'art. 2953 cod. civ., ma resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa, per cui, la prescrizione segue il suo normale corso che dipende dalla natura del credito e dalla espressa previsione legislativa. Ha altresì specificato che, in base all'articolo 2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che non sia la legge a disporre diversamente (come nel caso specifico esaminato dalle Sezioni Unite dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, hanno una prescrizione quinquennale). Ciò premesso, costituisce giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. 7/10/2022, n. 29340; Cass. 21/10/2021, n. 29447;
Cass. 19/07/2021, n. 20638; Cass. 03/11/2020 n. 24278; Cass. 15/10/2020, n. 22350; Cass. 26/06/2020
n. 12740; Cass. 17/12/2019, n. 33266; Cass. 11/12/2019, n. 32308; Cass. 5/11/2019, n. 28315; Cass.
2/10/2019, n. 24588; Cass. 3/05/2019, n. 11760; Cass. 16/07/2018, n. 18804; Cass. 10/12/2014, n.
26013; Cass. 14/11/2014, n. 24322; Cass. 23/02/2010, n. 4283; Cass. 9/02/2007, n. 2941). Ancora recentemente si è affermato che il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi
(Cass. 29/11/2023, n. 33213).
A tali considerazioni occorre anche aggiungere che costante giurisprudenza di questa Corte ritiene quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale. In relazione alle sanzioni, infatti, tale conclusione è imposta dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997
(Cass. 24/01/2023 n. 2095; Cass. 8/03/2022, n. 7486; Cass. 22/07/2011, n. 16099). In relazione agli interessi, essi, anche ove accessori alle obbligazioni tributarie, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale
(Cass. 24/01/2023, n. 2095 che richiama Cass. 14/09/2022, n. 27055; Cass. 28/04/2022, n. 13258; Cass.
8/03/2022, n. 7486; Cass. 24/01/2022, n. 1980; Cass. 3/10/2021, n. 31283; Cass. 15/10/2020, n. 22351;
Cass. 10/07/2020, n. 20955; Cass. 27/11/2019, n. 30901; Cass. 25/07/2014, n. 17020; Cass. 14/03/2007,
n. 5954)”.
Infine, va considerata sempre ai fini del computo dei termini prescrizionali, come richiamata da parte appellante, la normativa emergenziale. L'art. 68 del DL 18/ 20 ha avuto come destinatario diretto l'incaricato della riscossione coattiva, in particolare AD (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Questa disposizione ha stabilito la sospensione dei versamenti dovuti ad AD in scadenza nel lungo periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 nonchè di tutte le attività di riscossione mediante ruolo. Va pure sottolineato il rinvio integrale dell'art. 68 al contenuto dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 (diversamente dall'art. 67 che richiama esclusivamente i commi 1 e 3 dell'art. 12), per cui i termini in scadenza nell'anno di sospensione (o negli anni successivi interessati dalla moratoria) vengono differiti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla cessazione della sospensione.
Ciò precisato, va verificato se si sia compiuta la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle notificate, nei termini sopra precisati (decennale per crediti erariali, quinquennale per diritti Camera di Commercio, interessi e sanzioni).
Considerato che la notifica dell'intimazione impugnata è intervenuta a ottobre 2022, per tutte le cartelle notificate successivamente a ottobre 2017, non può essersi compiuta nemmeno la prescrizione quinquennale, dalla documentazione agli atti risulta quanto di seguito preisato.
- Non prescritta - la cartella 0972015012865881100, notificata il 27.01.2016, i termini sono stati interrotti da Avviso di intimazione 09720179073714767000 , notificato a mezzo pec 07.11.2017 e da Avviso di intimazione 09720209024543083000, notificato a mezzo pec il 13.02.2020.
- Non prescritta - la cartella 09720120148333016000 (IRES e IVA 2008), notificata l'08.05.2012, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720169048728924000 notificato a mezzo pec il
20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione 09720179073714767 000 notificato a mezzo pec il 07.11.2017.
- Prescritti soltanto interessi e sanzioni- per la cartella 09720140021965382000, notificata il 20 febbraio
2014 (IRAP 2010).
- Non prescritta - la cartella 09720170027512676000 (diritto annuale camera di commercio 2014, notificata il 23.03.2017, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720209024543083 notificato a mezzo pec il 13.02.2020.
- Non prescritta - la cartella 09720180009804146000 IMU 2012), notificata il 15.02.2018, i cui termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720209024543083 notificato a mezzo pec il 13.02.2020;
- Non prescritta - la cartella 0972013034149086000, notificata il 02.01.2014, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720169048728924000 notificato a mezzo pec il 20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione 09720179073714767 000 notificato a mezzo pec il 07.11.2017.
- Prescritta - la cartella 09720110098514650000 (diritti annuali camera di Commercio anno 2008- prescrizione quinquennale), notificata il 07.04.2011, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione
09720169048728924000 notificato a mezzo pec il 20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione
09720179073714767 000 notificato a mezzo pec il 07.11.2017.
- Prescritti soltanto interessi e sanzioni- per la cartella 09720090092888285000 (IVA 2005), notificata il
22.04.2009, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720169048728924000 notificato a mezzo pec il 20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione 09720179073714767 000 notificato a mezzo pec il
07.11.2017.
- Prescritti soltanto interessi e sanzioni - per la cartella 0972006011536907000 (IRAP e IVA), notificata il
08.08.2006, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720119061845451000 notificato a mezzo raccomandata AR il 27.04.2011, dall'Avviso di intimazione 09720169048728924000 notificato a mezzo pec il 20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione
09720179073714767 000 notificato a mezzo pec il 07.11.2017.
- Prescritti soltanto interessi e sanzioni - per la cartella 09720030514830312000 (IRAP e IVA), notificata il
07.11.2003, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720129171908308000 notificato a mezzo raccomandata AR il 23.01.2013, dall'Avviso di intimazione 09720169048728924000 notificato a mezzo pec il 20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione
09720179073714767000 notificato a mezzo pec il 07.11.2017.
Risulta inoltre già annullata da CTP Roma n. 1646/2017 la cartella 09720080090993736000, notificata il
27.03.2008, come affermato da parte appellante e non contestato da controparte, per cui, in relazione alla medesima, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sono invece ormai definitivi i crediti di cui alle cartelle nr. 09720100173735903000,
09720110098514751000 e 09720170027512777000, in quanto in relazione alle medesime dichiarato inammissibile il ricorso dal giudizio di primo grado e non appellato incidentamente da parte contribuente.
L'appello è pertanto accolto con esclusione delle cartelle, come sopra precisate, per le quali si è compiuta la prescrizione in relazione all'intero credito sottostante o limitatamente a interessi e sanzioni.
Considerato il valore dei crediti risultati prescritti rispetto al complessivo maggiore credito confermato, le spese sono parzialmente compensate, e vengono pertanto liquidate a carico della parte contribuente in euro 3000, per il primo grado, e 3500, per il secondo grado, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella 09720080090993736000. Le spese del giudizio a carico di parte contribuente sono parzialmente compensate nei termini di cui in motivazione, per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6075/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 04482681006
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Comune di Vico Equense - V 80069 Vico Equense NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5819/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037856104000 TRIBUTI VARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037856104000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 638/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720229037856104/000, notificatagli dall'Agente della Riscossione in data
18.10.2022, contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma di Euro 236.536,63 relativamente alle seguenti cartelle sottese 09720030514830312000, 09720060115369070000,
09720080090993736000, 09720090092888285000, 09720100173735903000, 09720110098514650000,
09720110098514751000, 09720120148333016000, 09720130341490860000, 09720140021965382000,
09720140092744854000, 09720140262838521000, 09720150128658811000, 09720170027512676000,
09720170027512777000, 09720170253443947000, 09720180009804045000, 09720180009804146000,
09720180030747140000, 09720180129584914000, 09720190060912982000, 09720190097703075000,
09720190248562221000, 09720200104376418000, 09720200104376519000.
La sentenza oggi impugnata n. 5819/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma,
Sezione n. 10, depositata in data 30.04.2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso, con riferimento a tre cartelle, accogliendolo nel resto, per irregolarità delle notifiche o prescrizione dei relativi crediti.
L'Ufficio appellante contesta la nullità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irregolari o non perfezionate le notifiche al portiere e quelle eseguite a mezzo pec e, conseguentemente, dichiarata la prescrizione dei crediti sottesi.
La difesa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione puntualizza la procedura seguita per la notifica di ciascuna cartella e allega documentazione a supporto.
Contesta pure l'omesso esame da parte dei Primi Giudici della sentenza n.1646- 2017 della CTP di
Roma che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione della cartella 09720080090993736000, come pure della sentenza 11255-2018 CTP di Roma per la cartella 09720170027512777000. Al riguardo l'Ufficio afferma di aver dato atto già in primo grado che per le due cartelle suddette sta provvedendo a predisporre apposita sospensione, per cui limitatamente ad esse è stata formulata in primo grado richiesta di estinzione della materia del contendere, con compensazione delle spese, non esaminata dal
Primo Collegio.
Quanto invece alle cartelle 09720100173735903000 e 09720110098514751000, contrariamente a quanto asserito da controparte nell'originario ricorso, le stesse risultano valide ed efficaci, essendo stata la sentenza della CTP di Roma 14607 del 2016 riformata dalla sentenza d'appello 6441/2019 in senso favorevole all'ente della riscossione, come da allegati già versati in atti.
Nominativo_1 parte contribuente che presenta altresì memorie, contestando l'infondatezza dell'appello nonchè la violazione del disposto dell'articolo 58 del Dlgs 546/92, sul divieto di produrre documenti nuovi in appello.
Conclusivamente, chiede di confermare la sentenza di primo grado con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che consente di dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n.
3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez.
VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La decisione della Corte di primo grado oggi appellata ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'opposizione relativamente alle cartelle nr. 09720100173735903000, 09720110098514751000 e
09720170027512777000, in quanto confermate da precedente giudizio e non prescritte. Ha accolto per il resto il ricorso, così motivando: “Di contro le cartelle 09720150128658811000 (relativa ad IR e IV anno
2011) e 09720120148333016000 (relativa ad IR e IV anno. 2008) risultano notificate al portiere in assenza del destinatario ma non risulta prodotta documentazione inerente all'invio della successiva raccomandata al destinatario assente, non essendo sufficiente a ciò la produzione del prospetto riepilogativo di Banca_1 italiane, sicché, la notifica non è regolare e l'intimazione in parte de qua deve essere annullata. Risulta inoltre maturata la prescrizione dei tributi atteso che essi attengono all'anno 2008 e
2011 con termine di prescrizione decennale non interrotto. Lo stesso discorso vale per la cartella nr.
09720110098514650000 relativa a diritti annuali Camera di Commercio anno 2008, notificata al portiere e per la quale non risulta prodotta la raccomandata con avviso di consegna al destinatario assente;
anche in tal caso va annullata l'intimazione di pagamento e dichiarata la prescrizione quinquennale del tributo non risultando ulteriori atti interruttivi del termine.
La cartella 09720090092888285000 relativa ad IV anno 2015 risulta notificata al portiere in data
26.04.2009, non risultando prodotto l'avviso di ricevimento della successiva raccomandata al destinatario assente e in ogni caso il termine di prescrizione decennale alla data della notifica dell'intimazione impugnata era abbondantemente prescritto, sicchè anche in relazione a tale cartella l'intimazione deve essere annullata.
Stessa sorte va ribadita per le notifiche delle cartelle nr. 09720080090993736000 (relativa a IR e IV), nr. 0972006011536907000 (relativa a IR e IV), 09720030514830312000 (relativa a IR e IV) tutte irregolari poiché non documentata la ricezione da parte del destinatario assente della successiva raccomandata;
i crediti tributari inoltre risultano prescritti”.
E ancora: “Per le ulteriori cartelle anni 2014-2017-2018-2019-2020 e per la cartella nr.
0972013034149086000 – la documentazione prodotta è insufficiente a dimostrare la regolare notifica;
infatti risultano prodotte mail senza alcun oggetto e/o destinatario”.
Nei suddetti termini, la decisione dei primi giudici. Ciò precisato, anzitutto, ritiene il Collegio debba affermarsi la legittimità, nel caso in esame, del deposito di nuovi documenti in appello.
Questo Giudice, in adesione al consolidato orientamento della Suprema Corte circa l'interpretazione dell'art. 58 del d. lgs. 546/1992 (nella versione precedente alla novella di cui al d.lgs.220/2023) ritiene ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, fino al termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, anche qualora non vi sia stata impossibilità per le parti di produrli in primo grado. La disposizione in esame è stata ripetutamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che non sussistono limitazioni alla produzione in appello di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza e anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado del giudizio. Tale è
l'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. n. 8089 del 21/03/2023; Cass, n. 29087 del
13/11/2018) in base all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D. Lgs. 546/1992, i quali allargano i limiti previsti dall'art. 345 c.p.c. a tale facoltà delle parti.
Ciò precisato, va rilevato che, con la riforma di cui al d.lgs. n. 220 del 2023, il legislatore ha optato per un modello di gravame ad istruttoria chiusa, temperato dal riconoscimento della facoltà, per le parti, di introdurre in secondo grado prove nuove indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non dedotte in primo grado.
Tuttavia, con riferimento alla disciplina transitoria, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n.36/2025, il divieto di nova istruttori non trova applicazione nei processi per i quali al momento dell'entrata in vigore della novella siano già decorsi i termini per le produzioni documentali in primo grado.
Ciò in quanto, argomenta la Corte costituzionale “per i processi nei quali, al momento dell'entrata in vigore della novella, siano già decorsi i termini per le produzioni documentali in primo grado, l'immediata efficacia del mutamento normativo determina conseguenze non dissimili da quelle della retroattività impropria, in quanto, frustrando l'aspettativa delle parti che hanno confidato nella possibilità di esercitare il loro diritto alla prova anche in appello, lede il legittimo affidamento, «da considerarsi ricaduta e declinazione "soggettiva" dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto» (sentenza n. 108 del 2019)”.
Passando all'esame dei motivi di impugnativa, ritiene il Collegio che l'appello dell'Ufficio meriti parziale accoglimento nei termini e per i motivi di seguito precisati.
Nel merito delle censure sollevate, assume priorità logica l'esame della contestazione avverso la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la ritualità delle notifiche delle cartelle sottostanti alla intimazione di pagamento impugnata.
Al riguardo, va precisato che secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. sent. n. 6395/2014,
Cass n. 23182/2015, Cass n. 21558/2015; Cass. 5898/2015; Cass. 4567/2015; Cass. 6359/2014; Cass.
11708/2011; Cass. 14327/2009 ed anche Cons. St. sent. n. 2570/2015), dal quale questo Collegio non ritiene di discostarsi, è valida la notifica di una cartella di pagamento al portiere, anche se non accompagnata dalla spedizione della raccomandata informativa, se effettuata a mezzo posta, non, invece, se eseguita direttamente dal messo notificatore (salva l'ipotesi di notifica a persona giuridica di cui si dirà in seguito). La Corte di Cassazione, tra l'altro, con l'ordinanza n. 2229/2020, ha confermato il suddetto orientamento, ribadendo che occorre distinguere tra due diverse modalità di notifica di una cartella di pagamento: quella eseguita direttamente dal messo notificatore, e quella eseguita dall'agente della riscossione attraverso il servizio postale. Nel primo caso, se il messo notificatore esegue la notifica direttamente nelle mani del portiere, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 139 del c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessario anche che venga spedita al destinatario una raccomandata che lo informi dell'avvenuta consegna. Qualora, invece, l'agente di riscossione notifichi una cartella di pagamento a mezzo posta, ricorrendo al sistema semplificato previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, troveranno applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non la legge n. 890/1992. Di conseguenza, qualora una cartella venga consegnata al portiere, la relativa notifica si deve considerare eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento da lui sottoscritto, non essendo necessario l'invio di alcuna raccomandata informativa al destinatario".
Tanto premesso, le cartelle nn. 09720060115369070000, 09720080090993736000,
09720090092888285000, 09720110098514650000, 09720120148333016000 risultano tutte notificate al portiere direttamente mediante raccomandata a/r e, pertanto, contrariamente a quanto asserito dai Primi
Giudici, come sopra già precisato, non è necessario alcun ulteriore invio di raccomandata informativa: dalla documentazione in atti risultano, dunque, essere state validamente notificate.
Per le ulteriori cartelle notificate sempre al portiere ma tramite messo (cartella 09720150128658811000, cartella n.09720030514830312000, cartella n.09720030514830312000), l'Ufficio ha provato l'invio della raccomandata semplice al destinatario (non essendo necessario l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, come uniformemente confermato dalla Suprema Corte) producendo il prospetto compilato dall'Agente postale, Banca_1 italiane, che riporta i dati relativi alla spedizione della raccomandata (il numero della raccomandata, il documento di riferimento, quale per es. il numero della cartella
09720150128658811000, ed il destinatario).
Con riferimento al valore probatorio del prospetto riepilogativo delle distinte postali dell'Agente postale,
Banca_1 italiane, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, ritiene questo Collegio che tale prospetto costituisca valida prova della spedizione sebbene non ci sia la garanzia della ricezione mancando la cartolina A/R, non richiesta, tuttavia, dalla normativa, come già detto.
In tal senso, soccorre l'ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22916 Anno 2025 che ha affermato:“la dimostrazione di cui l'amministrazione è onerata può essere data anche tramite la prova della spedizione della raccomandata attraverso la produzione in giudizio della distinta di invio di più raccomandate” . In linea con tale orientamento anche Cass. ordinanza n. 18837 del 10/07/2024; Cass.
n.4151/2020; Cass. n.22878/2017.
Peraltro, è pure da aggiungere che, nel caso di specie, parte contribuente è una società che ha sede nell'appartamento ove risiede il socio, il cui portiere ha ricevuto la notifica, per cui trova applicazione anche quanto affermato da ultimo con l'ordinanza della S.C. n.13494 del 20/05/2025. La Cassazione, in tema di notifica degli atti impositivi tributari alle società tramite agente notificatore (messo comunale/ messo notificatore), ha precisato che, in tali casi, la procedura da seguire è unicamente quella prevista dall'art.145 c.p.c. e la consegna dell'atto, seppur a soggetto diverso dal destinatario, determina il perfezionamento della notifica, senza necessità di successivo invio della raccomandata informativa.
Per la Cassazione, infatti, la predetta raccomandata è prescritta nelle sole ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario persona fisica, mentre nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.
La Suprema Corte precisa, altresì, che nel caso di notifica a persona giuridica ex art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto legato alla società da un rapporto che non necessariamente deve essere di tipo lavorativo, ma può anche derivare dall'incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza.
Pure correttamente documentate sono le notifiche a mezzo pec.
Preliminarmente, va rammentato che, come chiarito in giurisprudenza, “La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, sia duplicato informatico dell'atto originario -il c.d. atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo -la c.d. copia informatica” (Cass.
Sez. 5 Civile 13/12/21, n. 39513).
La peculiarità del procedimento di notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata rende irrilevante altresì la attestazione di conformità all'originale.
Così pure irrilevante è comunque la circostanza, lamentata da parte appellata, per la quale l'indirizzo
PEC del mittente non sarebbe iscritto nei pubblici registri: ciò in ogni caso non pregiudica la legittimità delle notifiche telematiche, in quanto alla notifica degli atti della riscossione da parte del Concessionario si applica l'art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/73, che è norma speciale in materia di notifica di atti della riscossione, la quale subordina la validità della notifica all'unico requisito che l'indirizzo PEC del destinatario, ma non quello del mittente (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)...”). Pertanto alcuna valida censura può essere mossa anche sotto tale profilo. Ciò precisato, va rilevato che l'Ente della riscossione ha depositato nelle controdeduzioni di primo grado i file in formato .eml delle ricevute di consegna della notificazione a mezzo pec eseguita all'indirizzo
“Email_5” facente capo alla contribuente per ciascuna delle anzidette cartelle, attestanti il perfezionamento del processo notificatorio e contenenti gli allegati al messaggio di posta elettronica certificata e le necessarie informazioni per individuare oggetto, mittente e destinatario della missiva, oltre che il relativo contenuto. In allegato all'appello ripresenta dette ricevute al fine di consentirne una più agevole consultazione (cfr. all. da 9 a 25).
Accertata la ritualità delle notifiche, va poi verificato se si sia compiuta la prescrizione dei crediti in questione.
Al riguardo, sono opportune alcune precisazioni. Il Collegio, pur essendo consapevole di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine per riscuotere i crediti erariali (Irpef, IV, Irap),
è ritenuto quinquennale, alla stregua di quanto previsto per i tributi locali, ritiene di aderire al diverso orientamento maggioritario, secondo cui in aderenza all'orientamento espresso dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sent. n. 23397/2016) il termine prescrizionale dipenderà dalla natura del credito azionato, talché per i tributi erariali sarà di 10 anni non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass., sez. trib., 29 novembre 2023 ord. n. 33213), mentre per sanzioni ed interessi, pur se contestati unitamente al credito erariale, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Sul punto si riporta testualmente la recente ordinanza n. 11113 depositata il 24 aprile 2024 della Corte di
Cassazione, sezione tributaria che esamina la tematica de qua: “..3. Va parimenti esaminato nel merito il ricorso principale, il cui unico motivo è fondato nei termini che seguono.
3.1. Cass., Sez. U., 17/11/2016,
n. 23397, richiamata dalla CTR a fondamento della ritenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle citate cartelle di pagamento, ha affermato un principio di ampia portata, chiarendo che il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che, pertanto, è divenuta definitiva, non è sempre quello decennale, di cui all'art. 2953 cod. civ., ma resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa, per cui, la prescrizione segue il suo normale corso che dipende dalla natura del credito e dalla espressa previsione legislativa. Ha altresì specificato che, in base all'articolo 2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che non sia la legge a disporre diversamente (come nel caso specifico esaminato dalle Sezioni Unite dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, hanno una prescrizione quinquennale). Ciò premesso, costituisce giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. 7/10/2022, n. 29340; Cass. 21/10/2021, n. 29447;
Cass. 19/07/2021, n. 20638; Cass. 03/11/2020 n. 24278; Cass. 15/10/2020, n. 22350; Cass. 26/06/2020
n. 12740; Cass. 17/12/2019, n. 33266; Cass. 11/12/2019, n. 32308; Cass. 5/11/2019, n. 28315; Cass.
2/10/2019, n. 24588; Cass. 3/05/2019, n. 11760; Cass. 16/07/2018, n. 18804; Cass. 10/12/2014, n.
26013; Cass. 14/11/2014, n. 24322; Cass. 23/02/2010, n. 4283; Cass. 9/02/2007, n. 2941). Ancora recentemente si è affermato che il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi
(Cass. 29/11/2023, n. 33213).
A tali considerazioni occorre anche aggiungere che costante giurisprudenza di questa Corte ritiene quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale. In relazione alle sanzioni, infatti, tale conclusione è imposta dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997
(Cass. 24/01/2023 n. 2095; Cass. 8/03/2022, n. 7486; Cass. 22/07/2011, n. 16099). In relazione agli interessi, essi, anche ove accessori alle obbligazioni tributarie, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale
(Cass. 24/01/2023, n. 2095 che richiama Cass. 14/09/2022, n. 27055; Cass. 28/04/2022, n. 13258; Cass.
8/03/2022, n. 7486; Cass. 24/01/2022, n. 1980; Cass. 3/10/2021, n. 31283; Cass. 15/10/2020, n. 22351;
Cass. 10/07/2020, n. 20955; Cass. 27/11/2019, n. 30901; Cass. 25/07/2014, n. 17020; Cass. 14/03/2007,
n. 5954)”.
Infine, va considerata sempre ai fini del computo dei termini prescrizionali, come richiamata da parte appellante, la normativa emergenziale. L'art. 68 del DL 18/ 20 ha avuto come destinatario diretto l'incaricato della riscossione coattiva, in particolare AD (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Questa disposizione ha stabilito la sospensione dei versamenti dovuti ad AD in scadenza nel lungo periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 nonchè di tutte le attività di riscossione mediante ruolo. Va pure sottolineato il rinvio integrale dell'art. 68 al contenuto dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 (diversamente dall'art. 67 che richiama esclusivamente i commi 1 e 3 dell'art. 12), per cui i termini in scadenza nell'anno di sospensione (o negli anni successivi interessati dalla moratoria) vengono differiti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla cessazione della sospensione.
Ciò precisato, va verificato se si sia compiuta la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle notificate, nei termini sopra precisati (decennale per crediti erariali, quinquennale per diritti Camera di Commercio, interessi e sanzioni).
Considerato che la notifica dell'intimazione impugnata è intervenuta a ottobre 2022, per tutte le cartelle notificate successivamente a ottobre 2017, non può essersi compiuta nemmeno la prescrizione quinquennale, dalla documentazione agli atti risulta quanto di seguito preisato.
- Non prescritta - la cartella 0972015012865881100, notificata il 27.01.2016, i termini sono stati interrotti da Avviso di intimazione 09720179073714767000 , notificato a mezzo pec 07.11.2017 e da Avviso di intimazione 09720209024543083000, notificato a mezzo pec il 13.02.2020.
- Non prescritta - la cartella 09720120148333016000 (IRES e IVA 2008), notificata l'08.05.2012, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720169048728924000 notificato a mezzo pec il
20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione 09720179073714767 000 notificato a mezzo pec il 07.11.2017.
- Prescritti soltanto interessi e sanzioni- per la cartella 09720140021965382000, notificata il 20 febbraio
2014 (IRAP 2010).
- Non prescritta - la cartella 09720170027512676000 (diritto annuale camera di commercio 2014, notificata il 23.03.2017, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720209024543083 notificato a mezzo pec il 13.02.2020.
- Non prescritta - la cartella 09720180009804146000 IMU 2012), notificata il 15.02.2018, i cui termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720209024543083 notificato a mezzo pec il 13.02.2020;
- Non prescritta - la cartella 0972013034149086000, notificata il 02.01.2014, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720169048728924000 notificato a mezzo pec il 20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione 09720179073714767 000 notificato a mezzo pec il 07.11.2017.
- Prescritta - la cartella 09720110098514650000 (diritti annuali camera di Commercio anno 2008- prescrizione quinquennale), notificata il 07.04.2011, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione
09720169048728924000 notificato a mezzo pec il 20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione
09720179073714767 000 notificato a mezzo pec il 07.11.2017.
- Prescritti soltanto interessi e sanzioni- per la cartella 09720090092888285000 (IVA 2005), notificata il
22.04.2009, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720169048728924000 notificato a mezzo pec il 20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione 09720179073714767 000 notificato a mezzo pec il
07.11.2017.
- Prescritti soltanto interessi e sanzioni - per la cartella 0972006011536907000 (IRAP e IVA), notificata il
08.08.2006, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720119061845451000 notificato a mezzo raccomandata AR il 27.04.2011, dall'Avviso di intimazione 09720169048728924000 notificato a mezzo pec il 20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione
09720179073714767 000 notificato a mezzo pec il 07.11.2017.
- Prescritti soltanto interessi e sanzioni - per la cartella 09720030514830312000 (IRAP e IVA), notificata il
07.11.2003, i termini sono stati interrotti dall'Avviso di intimazione 09720129171908308000 notificato a mezzo raccomandata AR il 23.01.2013, dall'Avviso di intimazione 09720169048728924000 notificato a mezzo pec il 20.11.2016 e dall'Avviso di intimazione
09720179073714767000 notificato a mezzo pec il 07.11.2017.
Risulta inoltre già annullata da CTP Roma n. 1646/2017 la cartella 09720080090993736000, notificata il
27.03.2008, come affermato da parte appellante e non contestato da controparte, per cui, in relazione alla medesima, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sono invece ormai definitivi i crediti di cui alle cartelle nr. 09720100173735903000,
09720110098514751000 e 09720170027512777000, in quanto in relazione alle medesime dichiarato inammissibile il ricorso dal giudizio di primo grado e non appellato incidentamente da parte contribuente.
L'appello è pertanto accolto con esclusione delle cartelle, come sopra precisate, per le quali si è compiuta la prescrizione in relazione all'intero credito sottostante o limitatamente a interessi e sanzioni.
Considerato il valore dei crediti risultati prescritti rispetto al complessivo maggiore credito confermato, le spese sono parzialmente compensate, e vengono pertanto liquidate a carico della parte contribuente in euro 3000, per il primo grado, e 3500, per il secondo grado, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella 09720080090993736000. Le spese del giudizio a carico di parte contribuente sono parzialmente compensate nei termini di cui in motivazione, per entrambi i gradi di giudizio.