CASS
Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2026, n. 19415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19415 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria UD la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;
lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, per inosservanza dei termini di cui all'art. 41 co.1 cod. proc. pen., l'istanza di ricusazione (inoltrata con P.E.C. il 20/11/2025) della Presidente del Collegio giudicante della Corte di appello di Reggio Calabria, formulata da DO EL, imputato nel processo c.d. Handover, per avere il Giudice ricusato fatto parte del Collegio del procedimento c.d. Magma, nel quale il EL era stato giudicato per i reati di associazione mafiosa, ex art. 416-bis cod.pen, e di associazione dedita al narcotraffico, ex art. 74 d.p.r n. 309 del 1990. 1.1. Questa la sequenza processuale: all'udienza dell'i ottobre 2025, la prima utile, il difensore del ricorrente aveva sollecitato l'astensione della Presidente del collegio in riferimento alla posizione del EL, e, come si legge nel verbale, la Corte si era riservata sulle richieste istruttorie, mentre la Presidente riservava la decisione sulla eventuale presentazione di istanza di astensione, a cui seguiva il rinvio alla udienza del 19/11/2025; la Presidente dott.ssa Palumbo Penale Sent. Sez. 5 Num. 19415 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 06/03/2026 scioglieva la riserva in data 14 ottobre 2025, chiedendo l'autorizzazione all'astensione, che, però, veniva rigettata dalla Presidente della Corte di appello con provvedimento del 24 ottobre 2025, reso noto alle parti all'udienza del 19/11/2025; il 20 novembre 2025, il difensore del EL depositava la dichiarazione di ricusazione, anticipata alla udienza del 19/11/2025; l'istanza è stata rigettata con provvedimento del 25 novembre 2025. 1.2. La Corte di appello ha ritenuto- conformandosi all'orientamento giurisprudenziale che ha specificamente evocato che, nel caso in cui la parte opti per il preventivo invito all'astensione rivolto al giudice e questi riservi la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione previsto dall'art. 38 cod. proc. pen., decorra dal momento in cui la parte sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione di rigetto dell'invito, assunta dal giudice a scioglimento della riserva (in tal senso, sez 1 n. 52 del 28/10/2020, dep. 2021, Rv. 280973; sez. 2 n. 9166 del 19/02/2008, Rv. 239553), o di rigetto della relativa dichiarazione (sez. 6 n. 49080 del 03/12/2013, Rv.258364; sez. 5 n. 33422 del 26/06/2028, rv. 241385). 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Luca Cianferoni, che svolge un motivo unico, con il quale censura la legittimità del provvedimento impugnato, denunciando violazione degli artt. 36, 37 e 38 cod. proc. pen. , per avere la Corte di appello ritenuto l'istanza intempestiva nonostante il ricorrente avesse conosciuto il mancato accoglimento dell'istanza di astensione del giudice ricusato solamente all'udienza del 19/11/2025, invocando l'orientamento giurisprudenziale, consacrato dalle Sezioni Unite, a tenore del quale i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità di giudizio (Sez. Un. 26/06/2014 n. 36847). 3.11 difensore della parte civile, Comune di Rosarno, ha depositato, con P.E.C. del 20 febbraio 2026, conclusioni con nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non è fondato. 2.Si discute della tempestività (o meno), dell'istanza di ricusazione formulata dall'imputato in seguito al provvedimento con il quale è stata rigettata la richiesta di autorizzazione all'astensione formulata dal giudice preventivamente invitato dalla medesima parte. 2 3. Come premesso, la Corte reggina ha rilevato come la giurisprudenza posta a fondamento della tesi difensiva (per dimostrare la tempestività dell'istanza di ricusazione) non sia pertinente al caso in esame, dal momento che il giudice oggetto di ricusazione, all'udienza del 1^ ottobre 2025, non dichiarò di astenersi ma, più precisamente, riservò la sua decisione in merito alla sollecitazione all'astensione proveniente dalla difesa. 3.1. In particolare, la Corte di appello ha marcato la differenza fra la situazione qui esaminata e quella presa in considerazione dalle Sezioni Unite - che avevano riconosciuto la tutela dell'aspettativa di una decisione favorevole all'astensione ai fini del computo del termine di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui si fosse verificata una dichiarazione di astensione del giudice e si fosse in attesa del provvedimento dell'autorità giudiziaria competente ad autorizzare o meno l'astensione stessa;
situazione non sovrapponibile a quella in esame, nella quale il giudice sollecitato ad astenersi aveva soltanto riservato la decisione e poi si era determinata per l'astensione che, tuttavia, non era stata autorizzata dal Presidente della Corte di appello. Ha altresì sottolineato la Corte di appello come il difensore del EL, non anticipò l'intenzione di ricusare la Presidente Palmbo, né prima dell'invito rivoltole nè dopo la assunzione della riserva da parte del giudice, ravvisando proprio in tale inerzia la tardività della dichiarazione di ricusazione. 4. La decisione della Corte di appello è corretta, dal momento che, in conseguenza dell'invito all'astensione, e della riserva contestualmente assunta dal giudice invitato, non si era verificata una situazione legittimante l'affidamento su una decisione favorevole al riconoscimento dell'astensione, che, secondo l'arresto delle sezioni Unite 'Della Gatta' (evocato dalla difesa ricorrente), determina uno slittamento in avanti del termine per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione ( Sez. Un. n. 36847 del 2014, Della Gatta, Rv. 260095). Si osserva nella sentenza delle Sezioni unite che, laddove il giudice raccolga l'invito della parte ad astenersi, i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astenersi, proprio per essersi formato in capo alla parte una legittima aspettativa a vedersi riconosciuta la situazione di pregiudizio della imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata. 4.1. Ma, nel caso di specie, la decisione del giudice di riservare la decisione sull'invito all'astensione non ha generato alcun affidamento in una decisione favorevole all'istante; o meglio tale affidamento si è venuto a creare solo in seguito alla dichiarazione di astensione formulata dal giudice, che, a scioglimento della riserva, ha raccolto l'invito della parte, ma ciò è avvenuto a distanza di 14 giorni dall'invito all'astensione e della assunzione a riserva della decisione sul punto, risalenti all'i ottobre 2025, quando cioè era già ampiamente decorso il termine di tre giorni indicato dalla legge per formulare la dichiarazione di ricusazione, termine decorrente dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza della causa di incompatibilità. 4.2. La ratio della decisione delle Sezioni unite, invero, non risiede nella necessità di tutelare la legittima aspettativa della parte a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio lamentata con la richiesta di astensione in tutti i casi in cui si determina l'attesa della decisione del giudice 3 interessato. E tanto perché, dall'assetto normativo che disciplina gli istituti dell'astensione e della ricusazione, in uno allo snodo rappresentato dalla sollecitazione ad astenersi formulata dalla parte nei riguardi del giudice procedente, discende la tendenziale autonomia dei due procedimenti, pur temperata dall'esigenza di assicurare il coordinamento scaturente dal loro esito, di cui si rinviene una non trascurabile traccia nel disposto dell'art. 39 cod. proc. pen., a mente del quale la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta. Tale autonomia si era tradizionalmente condensata nell'affermazione del principio di diritto secondo cui i termini per la dichiarazione di ricusazione decorrono autonomamente rispetto alla decisione del giudice di astenersi o al rigetto della relativa dichiarazione (Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013, [...], Rv. 258364; Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008, [...], Rv. 241385). 4.3. Nell'incidere su tale assetto interpretativo, il successivo intervento delle Sezioni Unite, con l'enucleazione del, parzialmente diverso, principio di diritto richiamato, il Supremo consesso ha, in particolare, considerato che, se è vero in via generale che il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, non essendo collegato al rigetto della dichiarazione di astensione, tuttavia deve giungersi ad approdo diverso nel caso in cui il giudice sia stato invitato ad astenersi dalla stessa parte e, accogliendo tale invito, abbia formulato la dichiarazione di astensione, giacchè, una volta risoltosi il giudice nel senso predetto, imporre alla parte di affiancare un'autonoma dichiarazione di ricusazione alla dichiarazione di astensione formulata dal giudice e fondata sulle stesse ragioni produrrebbe non solo un appesantimento procedurale, ma anche "l'adozione di una incongrua iniziativa 'antagonista' rispetto a un giudicante che si è invece mostrato sensibile alle ragioni prospettate dalla parte" in ordine all'evenienza di una delle ipotesi di cui all'art. 36 cod. proc. pen. 4.4. Il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento che considera tale eccezione al decorso del termine di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. come circoscritta all'ipotesi, presa in espressa considerazione dalla sentenza Della Gatta, in cui il giudice procedente - invitato ad astenersi con l'estrinsecazione ad opera della parte della relativa causa - accolga l'invito e inneschi, con la presentazione della relativa dichiarazione al presidente della corte o del tribunale, il procedimento di cui all'art. 36, comma 3, cod. proc. pen. (o, nel caso, di cui all'art. 36, comma 4, cod. proc. pen.). Ove, invece, il giudice sollecitato non assuma l'immediata determinazione di astenersi, ogni differimento della sua decisione non si profila idoneo a precludere il decorso del termine normativamente stabilito per la proposizione della ricusazione. Se l'invito non viene accolto dal giudice, sia perché decida di non astenersi, sia perché decida di differire la sua determinazione, non può considerarsi intervenuta la descritta condizione, che è stata individuata, nell'arresto regolatore succitato, non nella presentazione dell'invito all'astensione, ma, nella dichiarazione di astensione presentata dal giudice che abbia accolto quell'invito 4.5. Nella diversa situazione in cui all'invito all'astensione non abbia fatto seguito una tale immediata decisione del giudice, non è ravvisabile la legittima aspettativa in relazione all'indicata natura dell'atto di parte, non tipizzato e, dunque, inidoneo ex se a determinare effetti giuridici non 4 P \ previsti. Anche quando il giudice abbia semplicemente differito la sua determinazione, dunque, le scansioni del procedimento - avente carattere giurisdizionale - della ricusazione, compresi i termini di natura perentoria che ne caratterizzano l'esordio, non possono non dispiegare i loro effetti: sicché, nel relativo caso, operano le disposizioni sulle forme e sui termini entro i quali quella dichiarazione deve, a pena di inammissibilità, essere formulata. (Sez. 1, n. 5229 del 28/10/2020 (dep. 2021), in motivazione;
conf. Sez. 1 n. 46325 del 06/12/2024). 4.6. Dunque, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto non pertinente il richiamo, qui insistito, alle Sezioni unite La Gatta, giacchè il principio di diritto che deve essere ribadito è che solo in presenza di una dichiarazione di astensione da parte del giudice si crea una aspettativa favorevole in capo alla parte tale da inibire il decorso del termine legale per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, mentre, qualora la parte opti per il preventivo invito all'astensione rivolto al giudice e questi riservi sul punto la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre comunque dal momento in cui la parte stessa è venuta a conoscenza della causa d'incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione assunta dal giudice a scioglimento della riserva. 5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Nulla è dovuto alla parte civile, in primo luogo per la tardività del deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, in violazione del termine (di quindici giorni) di cui all'art. 611 cod. proc. pen.: la memoria di costituzione è stata, infatti, inoltrata con p.e.c. del 20 febbraio 2026 per l'udienza del 6 marzo 2026 (Sez.
7 - n. 7852 del 16/07/2020 (dep. 2021 ) Rv. 281308 ). Infatti, il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata.(Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641, Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Rv. 53808). 5.1.1. D'altronde, la parte civile si è limitata a generiche conclusioni senza addurre nel presente giudizio di legittimità, riguardante una statuizione di tipo processuale, di essere stata irrimediabilmente vulnerata nelle proprie posizioni dal provvedimento impugnato, e di essere, quindi, portatrice di un interesse concreto alla sua rimozione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2026
lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, per inosservanza dei termini di cui all'art. 41 co.1 cod. proc. pen., l'istanza di ricusazione (inoltrata con P.E.C. il 20/11/2025) della Presidente del Collegio giudicante della Corte di appello di Reggio Calabria, formulata da DO EL, imputato nel processo c.d. Handover, per avere il Giudice ricusato fatto parte del Collegio del procedimento c.d. Magma, nel quale il EL era stato giudicato per i reati di associazione mafiosa, ex art. 416-bis cod.pen, e di associazione dedita al narcotraffico, ex art. 74 d.p.r n. 309 del 1990. 1.1. Questa la sequenza processuale: all'udienza dell'i ottobre 2025, la prima utile, il difensore del ricorrente aveva sollecitato l'astensione della Presidente del collegio in riferimento alla posizione del EL, e, come si legge nel verbale, la Corte si era riservata sulle richieste istruttorie, mentre la Presidente riservava la decisione sulla eventuale presentazione di istanza di astensione, a cui seguiva il rinvio alla udienza del 19/11/2025; la Presidente dott.ssa Palumbo Penale Sent. Sez. 5 Num. 19415 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 06/03/2026 scioglieva la riserva in data 14 ottobre 2025, chiedendo l'autorizzazione all'astensione, che, però, veniva rigettata dalla Presidente della Corte di appello con provvedimento del 24 ottobre 2025, reso noto alle parti all'udienza del 19/11/2025; il 20 novembre 2025, il difensore del EL depositava la dichiarazione di ricusazione, anticipata alla udienza del 19/11/2025; l'istanza è stata rigettata con provvedimento del 25 novembre 2025. 1.2. La Corte di appello ha ritenuto- conformandosi all'orientamento giurisprudenziale che ha specificamente evocato che, nel caso in cui la parte opti per il preventivo invito all'astensione rivolto al giudice e questi riservi la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione previsto dall'art. 38 cod. proc. pen., decorra dal momento in cui la parte sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione di rigetto dell'invito, assunta dal giudice a scioglimento della riserva (in tal senso, sez 1 n. 52 del 28/10/2020, dep. 2021, Rv. 280973; sez. 2 n. 9166 del 19/02/2008, Rv. 239553), o di rigetto della relativa dichiarazione (sez. 6 n. 49080 del 03/12/2013, Rv.258364; sez. 5 n. 33422 del 26/06/2028, rv. 241385). 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Luca Cianferoni, che svolge un motivo unico, con il quale censura la legittimità del provvedimento impugnato, denunciando violazione degli artt. 36, 37 e 38 cod. proc. pen. , per avere la Corte di appello ritenuto l'istanza intempestiva nonostante il ricorrente avesse conosciuto il mancato accoglimento dell'istanza di astensione del giudice ricusato solamente all'udienza del 19/11/2025, invocando l'orientamento giurisprudenziale, consacrato dalle Sezioni Unite, a tenore del quale i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità di giudizio (Sez. Un. 26/06/2014 n. 36847). 3.11 difensore della parte civile, Comune di Rosarno, ha depositato, con P.E.C. del 20 febbraio 2026, conclusioni con nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non è fondato. 2.Si discute della tempestività (o meno), dell'istanza di ricusazione formulata dall'imputato in seguito al provvedimento con il quale è stata rigettata la richiesta di autorizzazione all'astensione formulata dal giudice preventivamente invitato dalla medesima parte. 2 3. Come premesso, la Corte reggina ha rilevato come la giurisprudenza posta a fondamento della tesi difensiva (per dimostrare la tempestività dell'istanza di ricusazione) non sia pertinente al caso in esame, dal momento che il giudice oggetto di ricusazione, all'udienza del 1^ ottobre 2025, non dichiarò di astenersi ma, più precisamente, riservò la sua decisione in merito alla sollecitazione all'astensione proveniente dalla difesa. 3.1. In particolare, la Corte di appello ha marcato la differenza fra la situazione qui esaminata e quella presa in considerazione dalle Sezioni Unite - che avevano riconosciuto la tutela dell'aspettativa di una decisione favorevole all'astensione ai fini del computo del termine di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui si fosse verificata una dichiarazione di astensione del giudice e si fosse in attesa del provvedimento dell'autorità giudiziaria competente ad autorizzare o meno l'astensione stessa;
situazione non sovrapponibile a quella in esame, nella quale il giudice sollecitato ad astenersi aveva soltanto riservato la decisione e poi si era determinata per l'astensione che, tuttavia, non era stata autorizzata dal Presidente della Corte di appello. Ha altresì sottolineato la Corte di appello come il difensore del EL, non anticipò l'intenzione di ricusare la Presidente Palmbo, né prima dell'invito rivoltole nè dopo la assunzione della riserva da parte del giudice, ravvisando proprio in tale inerzia la tardività della dichiarazione di ricusazione. 4. La decisione della Corte di appello è corretta, dal momento che, in conseguenza dell'invito all'astensione, e della riserva contestualmente assunta dal giudice invitato, non si era verificata una situazione legittimante l'affidamento su una decisione favorevole al riconoscimento dell'astensione, che, secondo l'arresto delle sezioni Unite 'Della Gatta' (evocato dalla difesa ricorrente), determina uno slittamento in avanti del termine per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione ( Sez. Un. n. 36847 del 2014, Della Gatta, Rv. 260095). Si osserva nella sentenza delle Sezioni unite che, laddove il giudice raccolga l'invito della parte ad astenersi, i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astenersi, proprio per essersi formato in capo alla parte una legittima aspettativa a vedersi riconosciuta la situazione di pregiudizio della imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata. 4.1. Ma, nel caso di specie, la decisione del giudice di riservare la decisione sull'invito all'astensione non ha generato alcun affidamento in una decisione favorevole all'istante; o meglio tale affidamento si è venuto a creare solo in seguito alla dichiarazione di astensione formulata dal giudice, che, a scioglimento della riserva, ha raccolto l'invito della parte, ma ciò è avvenuto a distanza di 14 giorni dall'invito all'astensione e della assunzione a riserva della decisione sul punto, risalenti all'i ottobre 2025, quando cioè era già ampiamente decorso il termine di tre giorni indicato dalla legge per formulare la dichiarazione di ricusazione, termine decorrente dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza della causa di incompatibilità. 4.2. La ratio della decisione delle Sezioni unite, invero, non risiede nella necessità di tutelare la legittima aspettativa della parte a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio lamentata con la richiesta di astensione in tutti i casi in cui si determina l'attesa della decisione del giudice 3 interessato. E tanto perché, dall'assetto normativo che disciplina gli istituti dell'astensione e della ricusazione, in uno allo snodo rappresentato dalla sollecitazione ad astenersi formulata dalla parte nei riguardi del giudice procedente, discende la tendenziale autonomia dei due procedimenti, pur temperata dall'esigenza di assicurare il coordinamento scaturente dal loro esito, di cui si rinviene una non trascurabile traccia nel disposto dell'art. 39 cod. proc. pen., a mente del quale la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta. Tale autonomia si era tradizionalmente condensata nell'affermazione del principio di diritto secondo cui i termini per la dichiarazione di ricusazione decorrono autonomamente rispetto alla decisione del giudice di astenersi o al rigetto della relativa dichiarazione (Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013, [...], Rv. 258364; Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008, [...], Rv. 241385). 4.3. Nell'incidere su tale assetto interpretativo, il successivo intervento delle Sezioni Unite, con l'enucleazione del, parzialmente diverso, principio di diritto richiamato, il Supremo consesso ha, in particolare, considerato che, se è vero in via generale che il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, non essendo collegato al rigetto della dichiarazione di astensione, tuttavia deve giungersi ad approdo diverso nel caso in cui il giudice sia stato invitato ad astenersi dalla stessa parte e, accogliendo tale invito, abbia formulato la dichiarazione di astensione, giacchè, una volta risoltosi il giudice nel senso predetto, imporre alla parte di affiancare un'autonoma dichiarazione di ricusazione alla dichiarazione di astensione formulata dal giudice e fondata sulle stesse ragioni produrrebbe non solo un appesantimento procedurale, ma anche "l'adozione di una incongrua iniziativa 'antagonista' rispetto a un giudicante che si è invece mostrato sensibile alle ragioni prospettate dalla parte" in ordine all'evenienza di una delle ipotesi di cui all'art. 36 cod. proc. pen. 4.4. Il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento che considera tale eccezione al decorso del termine di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. come circoscritta all'ipotesi, presa in espressa considerazione dalla sentenza Della Gatta, in cui il giudice procedente - invitato ad astenersi con l'estrinsecazione ad opera della parte della relativa causa - accolga l'invito e inneschi, con la presentazione della relativa dichiarazione al presidente della corte o del tribunale, il procedimento di cui all'art. 36, comma 3, cod. proc. pen. (o, nel caso, di cui all'art. 36, comma 4, cod. proc. pen.). Ove, invece, il giudice sollecitato non assuma l'immediata determinazione di astenersi, ogni differimento della sua decisione non si profila idoneo a precludere il decorso del termine normativamente stabilito per la proposizione della ricusazione. Se l'invito non viene accolto dal giudice, sia perché decida di non astenersi, sia perché decida di differire la sua determinazione, non può considerarsi intervenuta la descritta condizione, che è stata individuata, nell'arresto regolatore succitato, non nella presentazione dell'invito all'astensione, ma, nella dichiarazione di astensione presentata dal giudice che abbia accolto quell'invito 4.5. Nella diversa situazione in cui all'invito all'astensione non abbia fatto seguito una tale immediata decisione del giudice, non è ravvisabile la legittima aspettativa in relazione all'indicata natura dell'atto di parte, non tipizzato e, dunque, inidoneo ex se a determinare effetti giuridici non 4 P \ previsti. Anche quando il giudice abbia semplicemente differito la sua determinazione, dunque, le scansioni del procedimento - avente carattere giurisdizionale - della ricusazione, compresi i termini di natura perentoria che ne caratterizzano l'esordio, non possono non dispiegare i loro effetti: sicché, nel relativo caso, operano le disposizioni sulle forme e sui termini entro i quali quella dichiarazione deve, a pena di inammissibilità, essere formulata. (Sez. 1, n. 5229 del 28/10/2020 (dep. 2021), in motivazione;
conf. Sez. 1 n. 46325 del 06/12/2024). 4.6. Dunque, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto non pertinente il richiamo, qui insistito, alle Sezioni unite La Gatta, giacchè il principio di diritto che deve essere ribadito è che solo in presenza di una dichiarazione di astensione da parte del giudice si crea una aspettativa favorevole in capo alla parte tale da inibire il decorso del termine legale per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, mentre, qualora la parte opti per il preventivo invito all'astensione rivolto al giudice e questi riservi sul punto la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre comunque dal momento in cui la parte stessa è venuta a conoscenza della causa d'incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione assunta dal giudice a scioglimento della riserva. 5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Nulla è dovuto alla parte civile, in primo luogo per la tardività del deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, in violazione del termine (di quindici giorni) di cui all'art. 611 cod. proc. pen.: la memoria di costituzione è stata, infatti, inoltrata con p.e.c. del 20 febbraio 2026 per l'udienza del 6 marzo 2026 (Sez.
7 - n. 7852 del 16/07/2020 (dep. 2021 ) Rv. 281308 ). Infatti, il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata.(Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641, Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Rv. 53808). 5.1.1. D'altronde, la parte civile si è limitata a generiche conclusioni senza addurre nel presente giudizio di legittimità, riguardante una statuizione di tipo processuale, di essere stata irrimediabilmente vulnerata nelle proprie posizioni dal provvedimento impugnato, e di essere, quindi, portatrice di un interesse concreto alla sua rimozione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2026