Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2026, n. 19415
CASS
Sentenza 28 maggio 2026

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  • Rigettato
    Intempestività dell'istanza di ricusazione

    La Corte di appello ha ritenuto che il termine per la ricusazione decorresse dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza della causa di incompatibilità, indipendentemente dalla decisione del giudice di riservarsi sull'astensione. La riserva del giudice non genera un'aspettativa legittima tale da sospendere i termini per la ricusazione. Solo una dichiarazione di astensione da parte del giudice, accolta, sospende i termini per la ricusazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2026, n. 19415
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19415
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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