Sentenza 13 novembre 2000
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione determina, a norma dell'art. 54-quater cod. proc. pen., l'ufficio del pubblico ministero competente a procedere alle indagini preliminari, è inoppugnabile in quanto non ha natura giurisdizionale e, come tale, non è suscettibile di incidere direttamente sull'ordine delle competenze fissato dalla legge processuale con riferimento alla posizione del giudice e, quindi, di pregiudicare il diritto delle parti di sollevare, nelle sedi di giurisdizione, eccezioni di incompetenza negli stessi termini disattesi dal Procuratore Generale presso la cassazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 54 quater Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico Ministerohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2000, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Presidente - del 13/11/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 6456
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 017754/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST LV N. IL 14/05/1941
avverso ORDINANZA del 06/04/2000 dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette, le conclusioni del P.G. Dr. G. Turone che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
ST OR ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento n. 65/2000 del 29.3.2000 con cui il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha determinato, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., l'ufficio del pubblico ministero competente a procedere alle indagini preliminari. Il ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto un provvedimento non impugnabile.
L'ordinamento processuale vigente prevede, negli artt. da 54 a 54 quater c.p.p., specifici rimedi volti a definire, nella fase delle indagini preliminari, i contrasti insorti tra pubblici ministeri di uffici diversi. In particolare, l'art. 54 quater, introdotto dall'art. comma 1, della l. 16.12.1999, n. 479, ha attribuito alle parti private e al loro difensori la facoltà di richiedere la trasmissione degli atti ad un diverso pubblico ministero quando ritengano che il reato per cui si procede appartiene alla competenza di un giudice di un altro ufficio giudiziario, con la possibilità, in caso di rigetto dell'istanza, di rivolgersi al Procuratore generale presso la corte di appello o a quello presso la Corte di Cassazione per ottenere l'indicazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'attività prevista dalle disposizioni sopra indicate non ha natura giurisdizionale e non può incidere direttamente sull'ordine delle competenze fissato dalla legge processuale con riferimento alla posizione del giudice, ditalché le determinazioni adottate a norma degli artt. 54 e ss. c.p.p. non hanno carattere vincolante per il giudice ne' precludono alle parti di sollevare, nelle sedi giurisdizionali, eccezioni d'incompetenza negli stessi termini disattesi dal procuratore generale ai sensi dell'art. 54 quater c.p.p. Pertanto, riguardando un provvedimento estraneo alla giurisdizione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente preclusione all'esame di tutte le censure formulate con l'impugnazione. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, non essendo nella specie configurabile assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001