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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT CO, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 447/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 259/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 13/05/2022
Atti impositivi:
- RIFIUTO RIMB. IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Resistente_1 medico convenzionato “interno” per 38 ore settimanali (da gennaio 2020, 37 ore settimanali), presso i poliambulatori di luogo_1 luogo_2 e luogo_3rispettivamente ex ASL 7 – 8) ha proposto ricorso avverso il rifiuto tacito serbato dall'Amministrazione Finanziaria alla restituzione dell'imposta Irpef/ addiz. Reg. / addiz. Comunale e degli interessi ex lege, relativamente agli anni di imposta dal 2016 (dalla mensilità di maggio) al 2020 (alla mensilità di maggio) a seguito dell'istanza di rimborso del 22.06.2020.
L'adita Commissione Tributaria Provinciale di CAGLIARI, con sentenza n. 259/2022, ha accolto il ricorso, compensando le spese.
L'ufficio ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di discussione, il difensore del contribuente ha preso atto che la Suprema Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che l'indennità corrisposta ai medi per la trasferta per raggiungere il posto di lavoro deve essere considerata indennità retributiva e come tale sottoposta a tassazione (vedasi sentenze n. 2124/2024 e 31260/2024). Ha, pertanto, dichiarato di volere rinunciare al giudizio ed ha chiesto la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
L'ufficio ha accettato la rinuncia ed ha condiviso la richiesta di compensazione delle spese.
Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 546/92, si dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Cagliari, 10.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
NC TI PE di TR
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT CO, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 447/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 259/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 13/05/2022
Atti impositivi:
- RIFIUTO RIMB. IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Resistente_1 medico convenzionato “interno” per 38 ore settimanali (da gennaio 2020, 37 ore settimanali), presso i poliambulatori di luogo_1 luogo_2 e luogo_3rispettivamente ex ASL 7 – 8) ha proposto ricorso avverso il rifiuto tacito serbato dall'Amministrazione Finanziaria alla restituzione dell'imposta Irpef/ addiz. Reg. / addiz. Comunale e degli interessi ex lege, relativamente agli anni di imposta dal 2016 (dalla mensilità di maggio) al 2020 (alla mensilità di maggio) a seguito dell'istanza di rimborso del 22.06.2020.
L'adita Commissione Tributaria Provinciale di CAGLIARI, con sentenza n. 259/2022, ha accolto il ricorso, compensando le spese.
L'ufficio ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di discussione, il difensore del contribuente ha preso atto che la Suprema Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che l'indennità corrisposta ai medi per la trasferta per raggiungere il posto di lavoro deve essere considerata indennità retributiva e come tale sottoposta a tassazione (vedasi sentenze n. 2124/2024 e 31260/2024). Ha, pertanto, dichiarato di volere rinunciare al giudizio ed ha chiesto la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
L'ufficio ha accettato la rinuncia ed ha condiviso la richiesta di compensazione delle spese.
Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 546/92, si dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Cagliari, 10.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
NC TI PE di TR